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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
RR - CF_RR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069960 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 562/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/1/2025 RR impugnava l'avviso di accertamento numero 112490069960 di € 5.141,27 oltre sanzioni ed interessi, notificato il 12/11/2024 da Roma Capitale, per Tari
e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) degli anni dal 2018 al
2023.
Assumeva RR che erano errati i presupposti della tassazione risultando non abitate le unità immobiliari oggetto di accertamento ed avendo ella pagato per gli anni di imposta tutti i bollettini di pagamento pervenuti.
Resisteva Roma Capitale che deduceva di aver proceduto all'annullamento parziale n. U250300134313 del
03.03.2025 che rideterminava la somma dovuta scomputando la somma di euro 966,07, già pagati per lo stesso immobile con il codice di utente Codice_Utente_1 intestato alla signora Nominativo_1, e chiedendo di rigettare il ricorso con declaratoria di debenza del minore importo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è relativo a quattro unità immobiliari (sub 505, 506, 507 e 508) ricavate dalla divisione nell'anno 2017 di due unità immobiliari già appartenenti a Nominativo_1 e Nominativo_2, entrambe decedute.
RR, l'attuale proprietario, ha dimostrato di non abitare le unità immobiliari, non avendo ivi residenza o domicilio, né esse sono abitate da altri soggetti, che non risultano dall'anagrafe comunale.
Ne discende l'arbitrarietà dell'indicazione del numero di due occupanti, che pure ha costituito il presupposto per il calcolo dell'imposta da parte dell'Amministrazione comunale.
E' vero che Roma Capitale ha, con provvedimento sopravvenuto in autotutela, parzialmente annullato l'avviso qui impugnato e rideterminato il dovuto alla luce dei pagamenti documentati da RR, in ogni caso tenuto al pagamento della quota fissa normalmente determinata in relazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti, tuttavia resta l'arbitraria indicazione del numero di occupanti, sicchè la somma di € 5.141,27 accertata, pure diminuita di € 966,07, è in ogni caso errata, meritando l'avviso di accertamento numero
112490069960, così come rideterminato, di essere annullato.
Spese compensate per avere RR , mancando di iscrivere la nuova utenza, dato causa all'accertamento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese processuali. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Marco
MI GI LO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
RR - CF_RR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069960 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 562/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/1/2025 RR impugnava l'avviso di accertamento numero 112490069960 di € 5.141,27 oltre sanzioni ed interessi, notificato il 12/11/2024 da Roma Capitale, per Tari
e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) degli anni dal 2018 al
2023.
Assumeva RR che erano errati i presupposti della tassazione risultando non abitate le unità immobiliari oggetto di accertamento ed avendo ella pagato per gli anni di imposta tutti i bollettini di pagamento pervenuti.
Resisteva Roma Capitale che deduceva di aver proceduto all'annullamento parziale n. U250300134313 del
03.03.2025 che rideterminava la somma dovuta scomputando la somma di euro 966,07, già pagati per lo stesso immobile con il codice di utente Codice_Utente_1 intestato alla signora Nominativo_1, e chiedendo di rigettare il ricorso con declaratoria di debenza del minore importo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è relativo a quattro unità immobiliari (sub 505, 506, 507 e 508) ricavate dalla divisione nell'anno 2017 di due unità immobiliari già appartenenti a Nominativo_1 e Nominativo_2, entrambe decedute.
RR, l'attuale proprietario, ha dimostrato di non abitare le unità immobiliari, non avendo ivi residenza o domicilio, né esse sono abitate da altri soggetti, che non risultano dall'anagrafe comunale.
Ne discende l'arbitrarietà dell'indicazione del numero di due occupanti, che pure ha costituito il presupposto per il calcolo dell'imposta da parte dell'Amministrazione comunale.
E' vero che Roma Capitale ha, con provvedimento sopravvenuto in autotutela, parzialmente annullato l'avviso qui impugnato e rideterminato il dovuto alla luce dei pagamenti documentati da RR, in ogni caso tenuto al pagamento della quota fissa normalmente determinata in relazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti, tuttavia resta l'arbitraria indicazione del numero di occupanti, sicchè la somma di € 5.141,27 accertata, pure diminuita di € 966,07, è in ogni caso errata, meritando l'avviso di accertamento numero
112490069960, così come rideterminato, di essere annullato.
Spese compensate per avere RR , mancando di iscrivere la nuova utenza, dato causa all'accertamento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese processuali. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Marco
MI GI LO