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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 968/2014 R.G.A.C. promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), alla via A. Manzoni n. 44, presso lo studio dell'avv. Mario Ruberto,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Castello n. 5, presso lo studio dell'avv. Gerolamo Carlo Grillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la nonché Controparte_1 [...]
al fine di sentire “accertare e dichiarare che la firma apposta sulle cambiali Controparte_2 firmate dall'attore è palesemente falsa;
dichiarare di conseguenza illegittimo il protesto a suo tempo elevato nei confronti del sig. e ordinare la cancellazione dal Parte_1
1 relativo Registro;
per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra Controparte_3 di loro, a risarcire il sig. i danni materiali da questi patiti quantificati in Parte_1
€12.400,00, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi maturati e maturandi, dal momento del fatto sino al soddisfo;
condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. e , in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., in solido tra di loro a risarcire il sig. i danni alla salute Parte_1 da questi patiti quantificati in € 39.600,00. …” con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di aver ricevuto da
[...]
, in data 7.12.2009, comunicazione che il suo nominativo era stato inserito Controparte_1 nella lista dei protestati, per non aver provveduto al pagamento di effetti cambiari di importo complessivo di circa € 6.000,00; che si era presentato presso la ove apprendeva che CP_3 ignoti avevano presentato per l'incasso delle cambiali con firma apocrifa dello stesso attore;
di aver presentato denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lamezia
Terme, davanti al quale era stata instaurato il procedimento penale n. 2011/12 R.G.N.R. e che la aveva trasmesso agli inquirenti n. 12 effetti cambiari per l'importo di CP_3 complessivi € 12.400,00 in favore del;
che dette cambiali non erano mai Parte_2 state sottoscritte dall'odierno attore;
che il protesto elevato a suo carico era illegittimo e che la responsabilità dei conseguenti danni andava ascritta agli istituti di credito convenuti per aver omesso ogni dovuto controllo rivolto a verificare l'autografia della sottoscrizione apposta sulle cambiali.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, nonché prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale preliminarmente chiedeva la sua estromissione dal giudizio, in quanto priva di legittimazione passiva e, nel merito, anch'essa chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, nonché prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie formulate, all'esito dell'udienza del 20.4.2022, il magistrato subentrato medio tempone nel ruolo (in data 30.11.2020), formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“rinuncia agli atti - spese legali del presente giudizio compensate”; tuttavia, la proposta non trovava il favore della parte attrice.
2 All'udienza del 3.7.2023, svoltasi in presenza, la parte attrice rinunciava alle istanze di prova reiterate nelle note di depositate in data 14.11.2022, preso atto della non contestazione avversaria delle circostanze capitolate nella prima memoria istruttoria attorea;
i procuratori delle parti, concordemente, chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni,
stante la natura documentale della causa.
All'esito dell'udienza del 4.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui solo le convenute profittavano.
2. Prima di scrutinare il merito della controversia, gioverà precisare che la domanda attorea può essere vagliata sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente,
senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (ex multis, Cass. n. 5804/2017
e Cass. n. 5903/11).
2.1 Tanto premesso, assorbita ogni diversa questione, nel merito, la domanda avanzata da appare infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento per i motivi di Parte_1 seguito illustrati.
Oggetto del giudizio è costituito dai danni che sarebbero stati riportati da Parte_1 in conseguenza di un – in tesi attorea – illegittimo comportamento tenuto dalla
[...]
nonché da dovuto all'illegittimo protesto Controparte_1 Controparte_2 di alcuni titoli cambiari recanti la firma apocrifa dell'odierno attore.
Quanto all'accertamento giudiziale della falsità della sottoscrizione delle cambiali, merita sottolineare che la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperire querela di falso, può - sì - agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già,
dunque, con l'applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli artt. 214
ss. c.p.c. per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa (Cass. n.
12471/2001, Cass. n. 974/2008).
Ciò detto, nel caso in esame, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attore ex art. 2697 c.c. stante la mancata contestazione da parte delle convenute - che mostrano di non intendere avvalersi delle scritture oggetto di causa - circa le circostanze allegate dalla difesa di , nonché alla luce delle dichiarazioni rese da Parte_1 Tes_1
, zio dell'attore, che - entro il procedimento penale n. 2011/12 R.G.N.R. - si è assunto
[...] la paternità della sottoscrizione dei titoli (cfr. artt. 2730 c.c. e ss. e 229 c.p.c.).
3 2.2 Va allora rilevato che l'accertamento di falsità appare finalizzato in questa sede alla mera cancellazione del protesto elevano in modo erroneo.
Ebbene, ritiene questo Tribunale non sussista attualmente alcun interesse attoreo alla pronuncia di cancellazione del protesto.
Va detto, infatti che, a norma dell'art. 3 bis, co. 1, L. n.480/95, come modificato dall'art. 4
L. n. 235/2000, il protesto, sia di cambiali che di assegni, è cancellato automaticamente dopo
5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti. Ciò significa che, allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione, in base alla vigente legislazione, il protesto, non più visibile, è come se non fosse stato mai iscritto (il che non esime il protestato dal pagare il debito contratto, laddove effettivamente esista e il creditore si attivi in tal senso); peraltro, la cancellazione automatica è un processo legale che non richiede interventi da parte del debitore.
Pare comunque utile ricordare che l'apparente debitore che dimostri di aver subito levata di protesto erroneamente, così come il soggetto che abbia effettuato il pagamento della cambiale entro il termine di legge, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro suddetto previa presentazione di apposita istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio (cfr. art. 4 l. 12 febbraio 1955, n. 77, come mod. da l. 18 agosto
2000 n. 235, entrata in vigore 120 gg. dopo la pubblicazione sulla G.U., avvenuta il
28.8.2000); accertata la sussistenza dell'errore del protesto, l'istanza viene accolta, ed è disposta la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera,
a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
2.3 Venendo dunque alla domanda di risarcimento danni, questa, così come tutte le domande giudiziali, è regolata dal principio generale dell'onere probatorio secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò, tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale;
difatti la
Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass., ord. n.
28995/17; Cass., sent. n. 21140/2007).
Invero, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
4 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa - costituito dall'avvenuto adempimento-, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno consequenziale.
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), occorre evidenziare che dagli atti del giudizio e dalla documentazione versata si evince - risultando, peraltro, circostanze pacifiche -: che in data 7.12.2009, la comunicava all'odierno attore che il suo Controparte_1 nominativo era stato inserito nella lista dei protestati per non aver provveduto al pagamento di effetti cambiari di importo complessivo di circa € 6.000,00 (come riferito da parte attrice
– missiva non presente in atti); che, essendo la sua firma apocrifa, , in data Parte_1
29.2.2012 (dunque, oltre 2 anni dopo), a mezzo dell'avv. , inviava alla CP_4 [...]
apposita richiesta volta ad ottenere delucidazioni in merito (v. all. 1 Controparte_1 fascicolo di parte attrice); che, in data 14.3.2012 e 27.4.2012, seguivano i riscontri dell'istituto di credito con cui veniva richiesto l'espresso consenso dell'interessato a fornire informazioni riservate sul suo nominativo e veniva, altresì, comunicato il mancato ritrovamento della missiva menzionata del 27.12.2009 (v. all. 2 e 3 fascicolo di parte attrice); che, in data 3.4.2012, l'attore presentava denuncia presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Lamezia Terme e veniva, di conseguenza, instaurato il procedimento penale n.
2011/12 R.G.N.R. a carico di (v. all. 4 e 5 fascicolo di parte attrice); che la Testimone_1
trasmetteva agli organi inquirenti n. 12 effetti cambiari Controparte_1 relativi a per l'importo di complessivi € 12.400,00 in favore del Parte_1 Parte_2
(v. all. 7 e 10 fascicolo di parte attrice); che , sentito ex art. 351
[...] Persona_1
c.p.p., riferiva agli inquirenti che gli effetti cambiari erano stati “da lui emessi all'insaputa del nipote ” (v. all. 7 fascicolo di parte attrice). Parte_1
2.4 A parere di questo Tribunale, il comportamento tenuto dalle banche convenute non è da ritenersi illegittimo.
Va, anzitutto, evidenziato che, sebbene non specificatamente indicato dalle parti in causa, ad essere posta in essere è l'operazione finanziaria definita “sconto cambiario”, in cui una banca anticipa il valore di una cambiale non ancora scaduta a un cliente;
questo permette all'imprenditore di ottenere liquidità rapidamente, prima della scadenza del titolo cambiario.
A norma dell'art. 1859 c.c., comma 1, “Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata”; si tratta di due azioni diverse e non cumulabili.
Ora, va detto che, per incassare una cambiale prima che venga protestata, il beneficiario deve presentarla al debitore - o alla banca in caso di domicilio cambiale - entro il termine stabilito per la presentazione, e il debitore dovrà provvedere al pagamento;
se il debitore non paga 5 entro detto termine, la cambiale verrà protestata e il beneficiario potrà agire per la riscossione;
difatti, è solo dopo il protesto che il beneficiario potrà intraprendere le azioni necessarie al recupero del credito.
Di conseguenza, nel caso che ci occupa, il comportamento tenuto da Controparte_1
ma anche da (banca domiciliataria), non può essere considerato
[...] Controparte_2 illegittimo, né antigiuridico, non avendo disatteso alcuna norma;
difatti, i titoli cambiari sono stati presentati alla banca domiciliataria nel termine stabilito per la presentazione e, solo successivamente, è stato elevato il protesto;
da precisare che in capo ai due istituti di credito non è previsto alcun obbligo normativo di verifica dell'autenticità delle firme apposte, non essendo oltretutto riscontrabile la grossolanità della falsificazione, cioè la sua riconoscibilità ictu oculi. Contr Non solo, come riferito dallo stesso attore (v. pag. 1 atto di citazione), la banca inviava in data 7.12.2009 apposita comunicazione di inserimento nella lista dei protestati, in modo che lo stesso potesse prontamente attivarsi per accedere alla procedura di cancellazione sussistendone i presupposti;
il comportamento tenuto dall'istituto bancario è stato, dunque, conforme al principio di correttezza e buona fede.
Dunque, la condotta degli istituti di credito convenuti non può essere considerata illegittima, né antigiuridica, non avendo disatteso alcuna norma.
Viceversa, è stato l'odierno attore a non attivarsi prontamente al fine di ottenere la cancellazione dell'illegittimo protesto, avendo, anzi, atteso ben due anni per richiedere delucidazioni all'istituto di credito e per sporgere apposita denuncia;
e, dinnanzi alle richieste Contr della banca di avere espressa autorizzazione a fornire informazioni riservate sul suo nominativo, non ha poi assunto alcuna iniziativa in tal senso, non avendo fornito copia della missiva del 27.12.2009, non ritrovata dalla stessa banca e neppure presente in atti.
Né vi è prova - e del resto è circostanza nemmeno dedotta - della presentazione dell'istanza di cancellazione del protesto alla Camera di Commercio competente, che prevede un'apposita procedura - certamente più celere - in caso di protesti illegittimi e/o erronei.
Di conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
2.5 Quanto alla richiesta di risarcimento danni, va primariamente evidenziato che, in ogni caso, sono rimasti del tutto indimostrati l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni quantificati in un importo pari a € 52.000,00, quali danni patrimoniali (€ 12.400,00) e alla salute (€
39.600,00), senza alcun riferimento, neppure generico, alle conseguenze patrimoniali subite, né al tipo di danno alla salute sofferto, non essendo presente in atti alcun certificato medico.
Manca, dunque, totalmente la prova di detti danni, sia nell'an che nel quantum.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese 6 processuali.
Il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo alla parte attrice ed in favore degli istituti di credito convenuti.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 52.000,00, compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite vengono liquidate nei valori minimi in € 3.809,00 per compensi professionali, per ciascuna parte convenuta (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara la falsità della firma apparentemente apposta sulle cambiali de quibus
dall'attore;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti delle parti Parte_1
convenute;
3) dichiara la carenza di interesse in ordine alle diverse domande attoree, con assorbimento di ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
4) condanna a rifondere alle convenute, Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in complessivi €
3.809,00 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 29.05.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 968/2014 R.G.A.C. promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), alla via A. Manzoni n. 44, presso lo studio dell'avv. Mario Ruberto,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Castello n. 5, presso lo studio dell'avv. Gerolamo Carlo Grillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la nonché Controparte_1 [...]
al fine di sentire “accertare e dichiarare che la firma apposta sulle cambiali Controparte_2 firmate dall'attore è palesemente falsa;
dichiarare di conseguenza illegittimo il protesto a suo tempo elevato nei confronti del sig. e ordinare la cancellazione dal Parte_1
1 relativo Registro;
per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra Controparte_3 di loro, a risarcire il sig. i danni materiali da questi patiti quantificati in Parte_1
€12.400,00, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi maturati e maturandi, dal momento del fatto sino al soddisfo;
condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. e , in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., in solido tra di loro a risarcire il sig. i danni alla salute Parte_1 da questi patiti quantificati in € 39.600,00. …” con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di aver ricevuto da
[...]
, in data 7.12.2009, comunicazione che il suo nominativo era stato inserito Controparte_1 nella lista dei protestati, per non aver provveduto al pagamento di effetti cambiari di importo complessivo di circa € 6.000,00; che si era presentato presso la ove apprendeva che CP_3 ignoti avevano presentato per l'incasso delle cambiali con firma apocrifa dello stesso attore;
di aver presentato denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lamezia
Terme, davanti al quale era stata instaurato il procedimento penale n. 2011/12 R.G.N.R. e che la aveva trasmesso agli inquirenti n. 12 effetti cambiari per l'importo di CP_3 complessivi € 12.400,00 in favore del;
che dette cambiali non erano mai Parte_2 state sottoscritte dall'odierno attore;
che il protesto elevato a suo carico era illegittimo e che la responsabilità dei conseguenti danni andava ascritta agli istituti di credito convenuti per aver omesso ogni dovuto controllo rivolto a verificare l'autografia della sottoscrizione apposta sulle cambiali.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, nonché prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale preliminarmente chiedeva la sua estromissione dal giudizio, in quanto priva di legittimazione passiva e, nel merito, anch'essa chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, nonché prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie formulate, all'esito dell'udienza del 20.4.2022, il magistrato subentrato medio tempone nel ruolo (in data 30.11.2020), formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“rinuncia agli atti - spese legali del presente giudizio compensate”; tuttavia, la proposta non trovava il favore della parte attrice.
2 All'udienza del 3.7.2023, svoltasi in presenza, la parte attrice rinunciava alle istanze di prova reiterate nelle note di depositate in data 14.11.2022, preso atto della non contestazione avversaria delle circostanze capitolate nella prima memoria istruttoria attorea;
i procuratori delle parti, concordemente, chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni,
stante la natura documentale della causa.
All'esito dell'udienza del 4.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui solo le convenute profittavano.
2. Prima di scrutinare il merito della controversia, gioverà precisare che la domanda attorea può essere vagliata sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente,
senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (ex multis, Cass. n. 5804/2017
e Cass. n. 5903/11).
2.1 Tanto premesso, assorbita ogni diversa questione, nel merito, la domanda avanzata da appare infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento per i motivi di Parte_1 seguito illustrati.
Oggetto del giudizio è costituito dai danni che sarebbero stati riportati da Parte_1 in conseguenza di un – in tesi attorea – illegittimo comportamento tenuto dalla
[...]
nonché da dovuto all'illegittimo protesto Controparte_1 Controparte_2 di alcuni titoli cambiari recanti la firma apocrifa dell'odierno attore.
Quanto all'accertamento giudiziale della falsità della sottoscrizione delle cambiali, merita sottolineare che la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperire querela di falso, può - sì - agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già,
dunque, con l'applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli artt. 214
ss. c.p.c. per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa (Cass. n.
12471/2001, Cass. n. 974/2008).
Ciò detto, nel caso in esame, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attore ex art. 2697 c.c. stante la mancata contestazione da parte delle convenute - che mostrano di non intendere avvalersi delle scritture oggetto di causa - circa le circostanze allegate dalla difesa di , nonché alla luce delle dichiarazioni rese da Parte_1 Tes_1
, zio dell'attore, che - entro il procedimento penale n. 2011/12 R.G.N.R. - si è assunto
[...] la paternità della sottoscrizione dei titoli (cfr. artt. 2730 c.c. e ss. e 229 c.p.c.).
3 2.2 Va allora rilevato che l'accertamento di falsità appare finalizzato in questa sede alla mera cancellazione del protesto elevano in modo erroneo.
Ebbene, ritiene questo Tribunale non sussista attualmente alcun interesse attoreo alla pronuncia di cancellazione del protesto.
Va detto, infatti che, a norma dell'art. 3 bis, co. 1, L. n.480/95, come modificato dall'art. 4
L. n. 235/2000, il protesto, sia di cambiali che di assegni, è cancellato automaticamente dopo
5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti. Ciò significa che, allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione, in base alla vigente legislazione, il protesto, non più visibile, è come se non fosse stato mai iscritto (il che non esime il protestato dal pagare il debito contratto, laddove effettivamente esista e il creditore si attivi in tal senso); peraltro, la cancellazione automatica è un processo legale che non richiede interventi da parte del debitore.
Pare comunque utile ricordare che l'apparente debitore che dimostri di aver subito levata di protesto erroneamente, così come il soggetto che abbia effettuato il pagamento della cambiale entro il termine di legge, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro suddetto previa presentazione di apposita istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio (cfr. art. 4 l. 12 febbraio 1955, n. 77, come mod. da l. 18 agosto
2000 n. 235, entrata in vigore 120 gg. dopo la pubblicazione sulla G.U., avvenuta il
28.8.2000); accertata la sussistenza dell'errore del protesto, l'istanza viene accolta, ed è disposta la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera,
a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
2.3 Venendo dunque alla domanda di risarcimento danni, questa, così come tutte le domande giudiziali, è regolata dal principio generale dell'onere probatorio secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò, tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale;
difatti la
Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass., ord. n.
28995/17; Cass., sent. n. 21140/2007).
Invero, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
4 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa - costituito dall'avvenuto adempimento-, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno consequenziale.
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), occorre evidenziare che dagli atti del giudizio e dalla documentazione versata si evince - risultando, peraltro, circostanze pacifiche -: che in data 7.12.2009, la comunicava all'odierno attore che il suo Controparte_1 nominativo era stato inserito nella lista dei protestati per non aver provveduto al pagamento di effetti cambiari di importo complessivo di circa € 6.000,00 (come riferito da parte attrice
– missiva non presente in atti); che, essendo la sua firma apocrifa, , in data Parte_1
29.2.2012 (dunque, oltre 2 anni dopo), a mezzo dell'avv. , inviava alla CP_4 [...]
apposita richiesta volta ad ottenere delucidazioni in merito (v. all. 1 Controparte_1 fascicolo di parte attrice); che, in data 14.3.2012 e 27.4.2012, seguivano i riscontri dell'istituto di credito con cui veniva richiesto l'espresso consenso dell'interessato a fornire informazioni riservate sul suo nominativo e veniva, altresì, comunicato il mancato ritrovamento della missiva menzionata del 27.12.2009 (v. all. 2 e 3 fascicolo di parte attrice); che, in data 3.4.2012, l'attore presentava denuncia presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Lamezia Terme e veniva, di conseguenza, instaurato il procedimento penale n.
2011/12 R.G.N.R. a carico di (v. all. 4 e 5 fascicolo di parte attrice); che la Testimone_1
trasmetteva agli organi inquirenti n. 12 effetti cambiari Controparte_1 relativi a per l'importo di complessivi € 12.400,00 in favore del Parte_1 Parte_2
(v. all. 7 e 10 fascicolo di parte attrice); che , sentito ex art. 351
[...] Persona_1
c.p.p., riferiva agli inquirenti che gli effetti cambiari erano stati “da lui emessi all'insaputa del nipote ” (v. all. 7 fascicolo di parte attrice). Parte_1
2.4 A parere di questo Tribunale, il comportamento tenuto dalle banche convenute non è da ritenersi illegittimo.
Va, anzitutto, evidenziato che, sebbene non specificatamente indicato dalle parti in causa, ad essere posta in essere è l'operazione finanziaria definita “sconto cambiario”, in cui una banca anticipa il valore di una cambiale non ancora scaduta a un cliente;
questo permette all'imprenditore di ottenere liquidità rapidamente, prima della scadenza del titolo cambiario.
A norma dell'art. 1859 c.c., comma 1, “Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata”; si tratta di due azioni diverse e non cumulabili.
Ora, va detto che, per incassare una cambiale prima che venga protestata, il beneficiario deve presentarla al debitore - o alla banca in caso di domicilio cambiale - entro il termine stabilito per la presentazione, e il debitore dovrà provvedere al pagamento;
se il debitore non paga 5 entro detto termine, la cambiale verrà protestata e il beneficiario potrà agire per la riscossione;
difatti, è solo dopo il protesto che il beneficiario potrà intraprendere le azioni necessarie al recupero del credito.
Di conseguenza, nel caso che ci occupa, il comportamento tenuto da Controparte_1
ma anche da (banca domiciliataria), non può essere considerato
[...] Controparte_2 illegittimo, né antigiuridico, non avendo disatteso alcuna norma;
difatti, i titoli cambiari sono stati presentati alla banca domiciliataria nel termine stabilito per la presentazione e, solo successivamente, è stato elevato il protesto;
da precisare che in capo ai due istituti di credito non è previsto alcun obbligo normativo di verifica dell'autenticità delle firme apposte, non essendo oltretutto riscontrabile la grossolanità della falsificazione, cioè la sua riconoscibilità ictu oculi. Contr Non solo, come riferito dallo stesso attore (v. pag. 1 atto di citazione), la banca inviava in data 7.12.2009 apposita comunicazione di inserimento nella lista dei protestati, in modo che lo stesso potesse prontamente attivarsi per accedere alla procedura di cancellazione sussistendone i presupposti;
il comportamento tenuto dall'istituto bancario è stato, dunque, conforme al principio di correttezza e buona fede.
Dunque, la condotta degli istituti di credito convenuti non può essere considerata illegittima, né antigiuridica, non avendo disatteso alcuna norma.
Viceversa, è stato l'odierno attore a non attivarsi prontamente al fine di ottenere la cancellazione dell'illegittimo protesto, avendo, anzi, atteso ben due anni per richiedere delucidazioni all'istituto di credito e per sporgere apposita denuncia;
e, dinnanzi alle richieste Contr della banca di avere espressa autorizzazione a fornire informazioni riservate sul suo nominativo, non ha poi assunto alcuna iniziativa in tal senso, non avendo fornito copia della missiva del 27.12.2009, non ritrovata dalla stessa banca e neppure presente in atti.
Né vi è prova - e del resto è circostanza nemmeno dedotta - della presentazione dell'istanza di cancellazione del protesto alla Camera di Commercio competente, che prevede un'apposita procedura - certamente più celere - in caso di protesti illegittimi e/o erronei.
Di conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
2.5 Quanto alla richiesta di risarcimento danni, va primariamente evidenziato che, in ogni caso, sono rimasti del tutto indimostrati l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni quantificati in un importo pari a € 52.000,00, quali danni patrimoniali (€ 12.400,00) e alla salute (€
39.600,00), senza alcun riferimento, neppure generico, alle conseguenze patrimoniali subite, né al tipo di danno alla salute sofferto, non essendo presente in atti alcun certificato medico.
Manca, dunque, totalmente la prova di detti danni, sia nell'an che nel quantum.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese 6 processuali.
Il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo alla parte attrice ed in favore degli istituti di credito convenuti.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 52.000,00, compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite vengono liquidate nei valori minimi in € 3.809,00 per compensi professionali, per ciascuna parte convenuta (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara la falsità della firma apparentemente apposta sulle cambiali de quibus
dall'attore;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti delle parti Parte_1
convenute;
3) dichiara la carenza di interesse in ordine alle diverse domande attoree, con assorbimento di ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
4) condanna a rifondere alle convenute, Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in complessivi €
3.809,00 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 29.05.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
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