Articolo 66 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 65Articolo 67
Versione
26 giugno 1971
Art. 66.


Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in. . . L. 209.684.089.892 delle quali furono riscosse e versate. . . . . . . ". 192.336.098.262
--------------- e rimasero da riscuotere. . . . . . . . . . . . . .L. 17.347.991.630
---------------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971