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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1312/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI ................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1312 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 3.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, C o r s o C a v a l l o t t i , 1 4 , presso lo studio dell'avv.to Eugenio Donato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Controparte_1
elett.te dom.to in Sanremo, C o r s o C a v a l l o t t i , 1 4 , presso lo studio dell'avv.to Eugenio Donato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti:
“Piaccia all' Ill. mo Tribunale
- accertata la sussistenza dei presupposti di legge pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.02.2002 da registro atti di matrimonio come risulta dallo atto n. 11 – parte 1, serie anno
2002, reg. 1 di Sanremo;
- dal punto di vista economico il sig. si Controparte_1
impegna a cedere a mezzo atto notarile quale assegno divorzile alla sig.ra il seguente bene immobile: Foglio 29, part. 703, orto Parte_1
irriguo FI nello stato di fatto e di diritto cui si trova comprensivo delle pertinenze e garantisce che i beni sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà, liberi da servitù, vincoli ipoteche e verranno ceduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- Dichiarano che ogni altra questione patrimoniale non espressamente definita nel presente ricorso resta assoggettata a successivo eventuale accordo tra le parti ovvero giudizio separato”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.09.2025 e - premettendo Parte_1 Controparte_1 di essersi uniti in matrimonio di rito civile in Sanremo il 28.02.2002 e che nel corso dell'unione sono nati i figli (23 anni, essendo nato il [...]) e Per_1 (19 anni essendo nata il [...]) entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti;
che il Tribunale di Sanremo, con provvedimento in data 13.07.2012 , omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale d'udienza del 13.07.2021 e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti fissava la data del 5.11.2025 per la comparizione delle parti al quali comparivano e dichiaravano di non volersi riconciliare. Veniva concesso un rinvio dell'udienza al 3.12.2025 con concessione del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti abbiano rinunciato alla originaria richiesta di trasferimento costitutivo dell'immobile meglio descritto in ricorso e di come le stesse, all'udienza del 5.11.2025, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno indicato la regolamentazione dei loro rispettivi interessi economici che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, che ne prende atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 28.02.2002 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a Sanremo il 17.12.1970, matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2002, al n. 11, parte I;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) il sig. si impegna a cedere a mezzo atto notarile quale Controparte_1 assegno divorzile alla sig.ra il seguente bene immobile: Foglio 29, Parte_1 part. 703, orto irriguo FI nello stato di fatto e di diritto cui si trova comprensivo delle pertinenze e garantisce che i beni sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà, liberi da servitù, vincoli ipoteche e verranno ceduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 2) Dichiarano che ogni altra questione patrimoniale non espressamente definita nel presente ricorso resta assoggettata a successivo eventuale accordo tra le parti ovvero giudizio separato. - Spese del presente giudizio compensate integralmente tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere,
in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 4.12.2025
IL PRESIDENTE est. (dott.ssa Rossella ATZENI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI ................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1312 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 3.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, C o r s o C a v a l l o t t i , 1 4 , presso lo studio dell'avv.to Eugenio Donato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Controparte_1
elett.te dom.to in Sanremo, C o r s o C a v a l l o t t i , 1 4 , presso lo studio dell'avv.to Eugenio Donato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti:
“Piaccia all' Ill. mo Tribunale
- accertata la sussistenza dei presupposti di legge pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.02.2002 da registro atti di matrimonio come risulta dallo atto n. 11 – parte 1, serie anno
2002, reg. 1 di Sanremo;
- dal punto di vista economico il sig. si Controparte_1
impegna a cedere a mezzo atto notarile quale assegno divorzile alla sig.ra il seguente bene immobile: Foglio 29, part. 703, orto Parte_1
irriguo FI nello stato di fatto e di diritto cui si trova comprensivo delle pertinenze e garantisce che i beni sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà, liberi da servitù, vincoli ipoteche e verranno ceduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- Dichiarano che ogni altra questione patrimoniale non espressamente definita nel presente ricorso resta assoggettata a successivo eventuale accordo tra le parti ovvero giudizio separato”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.09.2025 e - premettendo Parte_1 Controparte_1 di essersi uniti in matrimonio di rito civile in Sanremo il 28.02.2002 e che nel corso dell'unione sono nati i figli (23 anni, essendo nato il [...]) e Per_1 (19 anni essendo nata il [...]) entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti;
che il Tribunale di Sanremo, con provvedimento in data 13.07.2012 , omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale d'udienza del 13.07.2021 e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti fissava la data del 5.11.2025 per la comparizione delle parti al quali comparivano e dichiaravano di non volersi riconciliare. Veniva concesso un rinvio dell'udienza al 3.12.2025 con concessione del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti abbiano rinunciato alla originaria richiesta di trasferimento costitutivo dell'immobile meglio descritto in ricorso e di come le stesse, all'udienza del 5.11.2025, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno indicato la regolamentazione dei loro rispettivi interessi economici che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, che ne prende atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 28.02.2002 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a Sanremo il 17.12.1970, matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2002, al n. 11, parte I;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) il sig. si impegna a cedere a mezzo atto notarile quale Controparte_1 assegno divorzile alla sig.ra il seguente bene immobile: Foglio 29, Parte_1 part. 703, orto irriguo FI nello stato di fatto e di diritto cui si trova comprensivo delle pertinenze e garantisce che i beni sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà, liberi da servitù, vincoli ipoteche e verranno ceduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 2) Dichiarano che ogni altra questione patrimoniale non espressamente definita nel presente ricorso resta assoggettata a successivo eventuale accordo tra le parti ovvero giudizio separato. - Spese del presente giudizio compensate integralmente tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere,
in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 4.12.2025
IL PRESIDENTE est. (dott.ssa Rossella ATZENI)