Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo De Matteis ed Parte_1
Ernesto Leganza, ricorrente;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario designato, dott.ssa Teresa Cassano, ricorrente;
oggetto: altre ipotesi
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 9.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, assistente giudiziario
, in servizio presso il Tribunale di Avellino, già assegnato temporaneamente, ai sensi Parte_2 dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, alla Corte di Appello di Lecce dal 14.9.2020 al 13.9.2023, sulla premessa di aver presentato, in data 22.6.2023, un'ulteriore istanza di assegnazione temporanea presso la medesima Corte di Appello di Lecce, in rapporto alla nascita della DO (avvenuta in data 1.2.2022) e di aver conseguito l'accoglimento della suddetta istanza limitatamente al periodo dal 14.9.2023 all'1.2.2025 (ciò, in particolare, sul presupposto che “il sig. in relazione alla DO ha già, comunque, usufruito di un anno, Parte_1
quattro mesi e dodici giorni di assegnazione temporanea (residuando eventualmente da fruire un anno, quattro mesi e diciotto giorni concessi con il citato P.D.G. 27/07/2023), avendo la nuova nata - unitamente alla figlia nata il [...] - goduto dell'assistenza di entrambi i genitori in ragione della pregressa assegnazione temporanea”); dolendosi della decurtazione operata dall'amministrazione convenuta e rilevando, in particolare, come l'assegnazione temporanea disposta in favore di un primo figlio non possa temporalmente sovrapporsi, limitandone conseguentemente la durata, a quella spettante in relazione alla nascita di un secondo figlio;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
[...]
Direzione Generale Controparte_2
prot. n. 596/2023 Reparto Distacchi datato 27/07/2023; 2) per l'effetto, Controparte_3 previa disapplicazione del suindicato provvedimento, condannare controparte a concedere la piena assegnazione temporanea pari a tre anni, come domandata dal ricorrente con istanza 22/06/2023, con riconoscimento del diritto alla allocazione del ricorrente presso la Corte di Appello di Lecce o, in subordine, presso altro Ufficio giudiziario di Lecce, ordinando alla medesima controparte di porre in essere ogni relativo occorrendo adempimento”, con vittoria di spese.
Il , costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni Controparte_2
avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In base all'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01, il dipendente pubblico “può essere assegnato” a richiesta, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a 3 anni, “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa”. L'assegnazione è subordinata alla sussistenza di un posto “vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, “limitato a casi o esigenze eccezionali”, da comunicare “all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Nella presente controversia non è in contestazione che presso l'amministrazione di destinazione, ovvero presso la Corte di Appello di Lecce, all'epoca della presentazione dell'istanza per cui è causa, vi fosse un posto vacante e disponibile di posizione retributiva corrispondente a quella del ricorrente, né l'amministrazione convenuta nega la possibilità per l'interessato di conseguire un periodo di assegnazione temporanea complessivamente superiore al triennio in rapporto alla sopravvenuta presenza nel nucleo di un secondogenito, tanto che, a seguito di un iniziale periodo di assegnazione temporanea disposto in relazione alla presenza nel nucleo familiare della primogenita , appunto, protrattosi per tre anni (ovvero dal Per_1
14.9.2020 al 13.9.2023), ha altresì riconosciuto, in relazione alla nascita, in data 1.2.2022, della seconda figlia , un ulteriore periodo di assegnazione temporanea sino all'1.2.2025. Per_2
La vicenda litigiosa in esame, dunque, esclusivamente si incentra sulla legittimità della limitazione temporale di detto ultimo periodo di assegnazione temporanea (come detto, operata dal convenuto sul presupposto che, in relazione alla figlia DO , il CP_1 Per_2 dipendente aveva già usufruito complessivamente ad un periodo di assegnazione temporanea pari ad anni 1, mesi 7 e giorni 12; ciò evidentemente computando il lasso temporale compreso fra l'1.2.2022, data di nascita della predetta , e il 13 settembre 2023, data di scadenza del Per_2
precitato triennio) e, invece, contestata dalla parte ricorrente, secondo cui il triennio in questione
è da riconoscere integralmente per ciascun figlio “e non va inteso in senso cumulativo”.
Come, da ultimo, specificato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 99 del 2024) “il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli. Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall'art. 30 della Costituzione […] e dal successivo art. 31 […]» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418)”.
L'istituto in parola è, quindi, primariamente volto ad assicurare il diritto del minore a ricevere assistenza materiale e affettiva da parte di entrambi i genitori nei primi anni di vita, come, peraltro, comprova la circostanza che la relativa disciplina sia contenuta nel testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ovvero nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali, L.n. 53 del 2000).
In tale prospettiva, la circostanza che, stante la prossimità delle nascite, il periodo di assegnazione temporanea fruito in relazione alla istanza presentata per uno dei figli sia parzialmente coinciso con la presenza in famiglia di un ulteriore nato (come specificatamente verificatosi nel caso di specie) non può in alcun modo valere a giustificare il cumulo (ovvero la mancata sovrapposizione) dei trienni rivendicato dalla parte ricorrente, tramite la postergazione, al termine del primo triennio (già ottenuto facendo esclusivamente leva sulla minore età del primo figlio), del successivo triennio relativo alla nascita della DO.
In altri termini, restando fedeli alla lettura costituzionalmente orientata della norma di legge
(che, come detto, pone in evidenza la sola posizione del minore), ogni lasso temporale in cui è assicurata la presenza del genitore per il tramite della sua assegnazione temporanea assume rilevanza al fine di apprestare e rendere effettiva la tutela di cui si discute, senza che, sotto tale profilo, rilevi l'eventuale condivisione del relativo tempo con altri fratelli. Correlativamente, il computo del triennio che viene in rilievo non può non considerare il precedente periodo (nel caso, decorrente dall'1.2.2022) in cui la DO in parola (se pure in condivisione con la sorella maggiore) ha ugualmente e validamente beneficiato delle cure genitoriali.
Ed infatti, come in termini condivisibili già evidenziato dal Tribunale di Napoli (cfr. ordinanza del 13.5.2021, allegata alla memoria di costituzione del convenuto), “dal CP_1
punto di vista del minore, o meglio dei minori - e, quindi, anche del legislatore - è indifferente che la domanda del genitore sia stata presentata facendo valere la minore età di uno solo di essi, laddove entrambi vi potevano aspirare e si sono, poi, effettivamente beneficiati delle cure genitoriali … rispetto a tali elementi della fattispecie, è elemento esterno e del tutto ininfluente che nella domanda sia fatta valere solo la condizione di uno dei figli e non dell'altro. Una diversa soluzione legittimerebbe un effetto distorto della norma consistente nella durata dell'assegnazione provvisoria per un periodo continuativo ben oltre il triennio sia per l'uno che per l'altro figlio”.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può dunque che essere disattesa.
Il contrasto giurisprudenziale sulla specifica questione dedotta in lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 9.2.2024, nei confronti del , così provvede: rigetta la Controparte_2
domanda attorea;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 18 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma