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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5470/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5470/2018 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio degli avv.ti Claudio Mauriello, Paolo Mauriello,
Silvio Di Monaco
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
Part (d'ora in poi, per brevità, solo ), impugnava la sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Acerra n. 455/2018, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata Controparte_1
Part del finanziamento concluso con l'odierna appellante e, per l'effetto, la veniva condannata al pagamento della somma di € 3.688,64, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al saldo.
, benché ritualmente citato, restava contumace nel presente Controparte_1
grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, si giungeva all'udienza cartolare del 18/02/2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
2 Innanzitutto, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione in primo grado. Difatti, ai sensi dell'art. 164,
comma 4, c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […]
postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni
criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la
ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto
introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di
offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la
conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con
esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,
comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni
per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto
di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”
(Cass. civ. 17023/2003). Nel caso in esame, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da
3 dimostrare di avere contezza dell'oggetto della domanda esercitata in primo grado.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , introdotto dal d.lgs. 141/2010 e CP_2
rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
4 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
5 in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
6 Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”.
Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce,
correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione.
In merito occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
7 Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022). Pertanto, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi,
sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e
8 formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass.
civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dall'appellante e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Ebbene, quanto alla titolarità passiva del suddetto rapporto controverso, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza Lexitor, il costo totale del credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente,
come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei
contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o
altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non
può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito nel caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino,
20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, va reputata corretta la scelta di ricorrere al primo dei predetti criteri. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”.
D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito,
“In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso
di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli
9 interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei
dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della
trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di
competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del
tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis”
(Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023). Quindi, le clausole in questione sono vessatorie ed affette dalla nullità di cui all'art. 33 del d.lgs. 206/2005 in quanto determinano, a carico del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò
indipendentemente dalla doppia sottoscrizione;
di conseguenza, il Giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
In ultimo, parte appellante lamentava un'erronea individuazione del dies a quo
in relazione alla condanna al pagamento degli interessi, computato dal Giudice
di prime cure a partire dalla data di estinzione del rapporto.
10 Il motivo è fondato. Difatti, trattandosi di debiti di valuta e non di valore, gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora, costituita dalla domanda giudiziale.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui alla parte motiva,
con conseguente conferma delle restanti statuizioni.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) In accoglimento parziale dell'appello, riforma la suddetta sentenza nella parte concernete gli interessi, che dovranno decorrere dalla data della domanda giudiziale in primo grado;
3) Rigetta per il resto l'appello con conferma delle altre statuizioni della sentenza impugnata;
4) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5470/2018 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio degli avv.ti Claudio Mauriello, Paolo Mauriello,
Silvio Di Monaco
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
Part (d'ora in poi, per brevità, solo ), impugnava la sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Acerra n. 455/2018, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata Controparte_1
Part del finanziamento concluso con l'odierna appellante e, per l'effetto, la veniva condannata al pagamento della somma di € 3.688,64, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al saldo.
, benché ritualmente citato, restava contumace nel presente Controparte_1
grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, si giungeva all'udienza cartolare del 18/02/2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
2 Innanzitutto, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione in primo grado. Difatti, ai sensi dell'art. 164,
comma 4, c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […]
postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni
criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la
ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto
introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di
offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la
conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con
esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,
comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni
per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto
di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”
(Cass. civ. 17023/2003). Nel caso in esame, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da
3 dimostrare di avere contezza dell'oggetto della domanda esercitata in primo grado.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , introdotto dal d.lgs. 141/2010 e CP_2
rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
4 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
5 in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
6 Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”.
Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce,
correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione.
In merito occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
7 Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022). Pertanto, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi,
sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e
8 formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass.
civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dall'appellante e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Ebbene, quanto alla titolarità passiva del suddetto rapporto controverso, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza Lexitor, il costo totale del credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente,
come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei
contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o
altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non
può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito nel caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino,
20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, va reputata corretta la scelta di ricorrere al primo dei predetti criteri. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”.
D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito,
“In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso
di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli
9 interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei
dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della
trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di
competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del
tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis”
(Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023). Quindi, le clausole in questione sono vessatorie ed affette dalla nullità di cui all'art. 33 del d.lgs. 206/2005 in quanto determinano, a carico del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò
indipendentemente dalla doppia sottoscrizione;
di conseguenza, il Giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
In ultimo, parte appellante lamentava un'erronea individuazione del dies a quo
in relazione alla condanna al pagamento degli interessi, computato dal Giudice
di prime cure a partire dalla data di estinzione del rapporto.
10 Il motivo è fondato. Difatti, trattandosi di debiti di valuta e non di valore, gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora, costituita dalla domanda giudiziale.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui alla parte motiva,
con conseguente conferma delle restanti statuizioni.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) In accoglimento parziale dell'appello, riforma la suddetta sentenza nella parte concernete gli interessi, che dovranno decorrere dalla data della domanda giudiziale in primo grado;
3) Rigetta per il resto l'appello con conferma delle altre statuizioni della sentenza impugnata;
4) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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