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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 573/2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. IACOPO CALO' CARDUCCI, presso il cui C.F._2
Studio hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/04/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/09/2016 a Prato (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del
1 Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte II, Serie A, atto n.
141.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) di aver ottenuto la separazione personale con sentenza del Tribunale di Prato n. 53/2024 pubblicata il
29.05.2024 e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni concordate di seguito riportate: “voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10/09/2016,
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 141 parte II serie A - anno
2016; ordinare al Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali: 1) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i coniugi e hanno dato adempimento alla Parte_2 Parte_1 promessa di vendita contenuta nel ricorso per separazione consensuale, e pertanto Parte_2 ha trasferito a già proprietaria della quota di ½, la residua quota di ½ del diritto Parte_1 di piena proprietà del sopra indicato immobile (casa coniugale) al prezzo di Euro 61.273,68, con accollo del debito residuo derivante dal contratto di mutuo originariamente contratto da entrami i coniugi e la IG.ra in data 30/01/2025, ha ottenuto dalla banca mutuataria la Parte_1 liberazione del IG. , restando il mutuo intestato unicamente alla Parte_2 Parte_1
2) i coniugi dichiarano che, avendo ciascuno propri adeguati redditi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) i coniugi dichiarano altresì che, con l'accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica fra di loro e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; 4) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto ed all'espatrio.”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore , e più precisamente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato
2 che la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato il
10/09/2016, tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello Stato Civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, parte II, serie A, atto n. 141;
- B) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione che di seguito si riporta:
2) i coniugi dichiarano che, avendo ciascuno propri adeguati redditi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- C) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i coniugi Pt_2
e hanno dato adempimento alla promessa di vendita
[...] Parte_1
contenuta nel ricorso per separazione consensuale, e pertanto ha Parte_2
trasferito a già proprietaria della quota di ½, la residua quota di Parte_1
½ del diritto di piena proprietà del sopra indicato immobile (casa coniugale) al prezzo di Euro 61.273,68, con accollo del debito residuo derivante dal contratto di mutuo originariamente contratto da entrami i coniugi e la IG.ra Parte_1 in data 30/01/2025, ha ottenuto dalla banca mutuataria la liberazione del IG.
, restando il mutuo intestato unicamente alla Parte_2 Parte_1
3) i coniugi dichiarano altresì che, con l'accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica fra di loro e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto ed all'espatrio.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/5/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
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