Art. 11.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 12.000.000.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 12.000.000.