CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007718466000 TICKET SANITARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Cote si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento notificata in data 8 ottobre 2024, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'irregolarità formale del titolo esecutivo ovvero l'omessa o invalida notifica del precedente avviso bonario nonché delle cartelle impugnate.
2. la intervenuta prescrizione del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, appare corretta la doglianza relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti, ovvero del titolo esecutivo, nonché per omessa notifica dell'avviso bonario da parte della competente ASL, in tale fattispecie necessario ai fini della validità del procedimento emarginato.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. Tale principio, espresso dalla giurisprudenza legittimità (si veda Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Come ricordato da altra giurisprudenza di legittimità, (Cass. ord. n. 28311/21), in casi come quelli che ci occupano, sono essenziali le seguenti disposizioni:
- l'articolo 36-bis del DPR 600/1973, il quale stabilisce che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali"';
- l'articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, il quale stabilisce che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta".
In sintesi, la comunicazione preventiva da notificare al contribuente è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando: sussistono incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, quali possono essere, ad esempio, possibili errori nell'elaborazione della dichiarazione;
ovvero, dai controlli emerge una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa.
Nel caso di specie la comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) era necessaria, essendo emersa – secondo l'Ente impositore – una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa.
Tale illegittimità preventiva assorbe il motivo relativo alla prescrizione della pretesa avanzata nei confronti della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi € 50,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007718466000 TICKET SANITARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Cote si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento notificata in data 8 ottobre 2024, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'irregolarità formale del titolo esecutivo ovvero l'omessa o invalida notifica del precedente avviso bonario nonché delle cartelle impugnate.
2. la intervenuta prescrizione del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, appare corretta la doglianza relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti, ovvero del titolo esecutivo, nonché per omessa notifica dell'avviso bonario da parte della competente ASL, in tale fattispecie necessario ai fini della validità del procedimento emarginato.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. Tale principio, espresso dalla giurisprudenza legittimità (si veda Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Come ricordato da altra giurisprudenza di legittimità, (Cass. ord. n. 28311/21), in casi come quelli che ci occupano, sono essenziali le seguenti disposizioni:
- l'articolo 36-bis del DPR 600/1973, il quale stabilisce che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali"';
- l'articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, il quale stabilisce che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta".
In sintesi, la comunicazione preventiva da notificare al contribuente è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando: sussistono incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, quali possono essere, ad esempio, possibili errori nell'elaborazione della dichiarazione;
ovvero, dai controlli emerge una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa.
Nel caso di specie la comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) era necessaria, essendo emersa – secondo l'Ente impositore – una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa.
Tale illegittimità preventiva assorbe il motivo relativo alla prescrizione della pretesa avanzata nei confronti della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi € 50,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti