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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2855/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Michela Galasso
APPELLANTE
E
, con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, c.f.: in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Massimiliano Morelli
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli– Sezione Lavoro
– n. 904/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1) Accertare e dichiarare che al momento del decesso del padre Parte_1 si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed era a carico del padre e, dunque, il suo diritto alla corresponsione della pensione ai superstiti sulla pensione erogata dall'Istituto al defunto genitore;
CP_
2) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante, della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del ai Persona_1 sensi dell'art. 13, legge 218/52, art. 13 l. 636/39 e art 39 Dpr n. 818/57oltre accessori di legge;
3) con vittoria delle spese del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza. Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1
CP_ confronti dell' al fine di fa dichiarare che al momento del decesso del proprio padre
, il 23.11.2020, egli era a carico di quest'ultimo e si trovava Persona_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione ai superstiti sulla CP_ pensione erogata dall'Istituto al defunto genitore e la condanna dell' alla corresponsione in proprio favore della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del padre ai sensi degli artt. 13 L. 218/52,. 13 L. 636/39 e 39 Dpr n. 818/57.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del diritto vantato dal ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
2 Esperita ctu, il Tribunale ha respinto la domanda in base al fatto che il ctu, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione in atti, ha fermamente escluso che il ricorrente, alla data del decesso del padre, potesse considerarsi inabile al lavoro, richiamando in motivazione, in particolare, la seguente considerazione del ctu: ≪La documentazione esaminata evidenzia che il sig. Per_1
è stato operato nell'anno 2018 presso il Policlinico Umberto I° per aneurisma della arteria comunicante anteriore e nell'anno 2020 ha avuto un trauma cranico non commotivo con
FLC. Al momento della visita esibisce esame TC cranico, un esame EEG e una visita psichiatrica di scarsa valenza ai fini del presente giudizio medico legale in termini di inabilità. Quanto sopra tenuto conto dell'assenza di deficit neurologici correlati all'aneurisma della comunicante ed in presenza di una reazione di adattamento con umore depresso accertata tra l'altro solo in epoca recente. Si tratta di condizione morbosa che in nessun caso, né allo stato attuale né al momento del dante causa (novembre 2020), può ritenersi tale da comportare assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa≫.
Il ha proposto appello deducendo che le conclusioni raggiunte dal Per_1
Tribunale non possono essere accolte in quanto non obiettive, estremamente succinte e non contengono le motivazioni per cui le patologie da cui egli è affetto non comportino inabilità al lavoro.
Deduce inoltre l'appellante che il CTU lo ritiene genericamente non inabile ma non indica la percentuale di invalidità, non consentendogli una adeguata difesa nel merito;
non descrive le patologie di cui è affetto e non esplica le ragioni medico legali per cui le patologie non inciderebbero sulla sua capacità lavorativa;
che egli al momento del decesso del genitore era affetto da esiti di trattamento chirurgico di aneurismi dell'arteria cerebrale comunicante anteriore e posteriore (2018), con residue anomalie epilettiformi ecografiche in terapia farmacologica;
reazione di adattamento con umore deflesso in terapia;
che ≪Risulta dalla documentazione medica in atti che nel 2018, a seguito di cefalee resistenti alle terapie e sempre più ingravescenti il paziente veniva sottoposto ad accertamenti strumentali che mettevano in evidenza la presenza di ben due aneurismi cerebrali uno dell'arteria comunicante anteriore e l'altro dell'arteria comunicante posteriore. Nel luglio, dello stesso anno, il paziente veniva trattato per l'aneurisma della
3 comunicante anteriore che, non potendo essere rimosso chirurgicamente per la sua posizione, veniva curato con clip metalliche che ne escludevano il flusso e quindi la possibilità di un'eventuale rottura. Ne esitava un deficit di forza della mano destra, ovvero nell'arto dominante.
La sacca aneurismatica della comunicante posteriore veniva invece trattata con il classico intervento di craniotomia e di rimozione della stessa.
Dopo gli interventi cerebrali, per il rischio concreto di crisi epilettiche, è stata intrapresa una terapia anticonvulsivante che il periziando esegue regolarmente.
Ciò nonostante, agli esami elettroencefalografici eseguiti per controllo sono risultate anomalie epilettiformi, seppur di minima entità, ovvero anomalie del tracciato simili a quelle che si riscontrano in corso di epilessia.
Inoltre, sono risultati dalla documentazione depositata in atti, due accessi in PS per cadute accidentali e per episodio sincopale la cui natura non è stata possibile definire in quanto il paziente non rammentava l'accaduto.
È stata, infine, evidenziata una instabilità emotiva del soggetto compatibile con una sindrome depressiva reattiva alla presa di coscienza della gravità della patologia sofferta, che ha portato il Sig. a perdere il lavoro proficuo e ad un progressivo ritiro Per_1 sociale.≫.
CP_ L' resiste in appello eccependo il difetto di prova che l'appellante fosse, al momento del decesso del genitore, “inabile al lavoro” (condizione della quale deduce la diversità rispetto alla incapacità rilevante ai fini dell'invalidità civile) e “vivente a carico del genitore”.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
La Corte ha disposto nuova ctu, ritenendo concrete e specifiche le critiche mosse al riguardo, ma all'esito il ctu ha valutato che “né attualmente né all'epoca del decesso del genitore si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
4 Il ctu ha motivato che “Nel caso di specie, non sussiste una grave infermità fisica
e/o mentale. Infatti, a carico del sistema nervoso sono presenti esiti di marginale incidenza funzionale di pregresso intervento neurochirurgico, consistenti in sfumato deficit della forza della mano destra;
si rileva al riguardo che nella visita neurologica del 18.06.2024 risultava: “EON: non deficit focali apprezzabili”. A carico dell'apparato cardiocircolatorio, risulta anamnesticamente presente una ipertensione arteriosa, in buon controllo farmacologico. A carico dell'apparato psichico è stata accertata alla visita psichiatrica del 24.08.2022 “Reazione di adattamento con umore depresso”; la terapia attuale riferita dal ricorrente consiste in un farmaco ad azione ansiolitica
(Halcion). Trattasi di una infermità a lieve incidenza sulla validità del soggetto, come si evince dalle linee guida e dal DSM 5., ed è compatibile con qualsiasi attività CP_3 lavorativa.”.
Sotto tali aspetti, la difesa dell'appellante non ha mosso contestazioni specifiche alla ctu di appello, avendo il difensore del esposto nelle note critiche inviate Per_1 al ctu semplicemente: “Il consulente nominato dal Collegio ritiene il Sig. non Per_1 inabile ma non precisa la percentuale di invalidità. Si chiede che il consulente quantifichi la percentuale di invalidità di cui è portatore l'appellante attualmente e, soprattutto al momento del decesso del genitore.”.
Tale deduzione non concretizza i motivi specifici di contestazione del giudizio medico legale o comunque una critica idonea a confutare od infirmare le analisi e conclusioni del ctu, che nella loro intrinseca valenza medico-legale restano pertanto esenti da idonea critica.
Il ctu, preso peraltro atto della suddetta irrilevante osservazione, ha comunque replicato, in punto di fatto, che:
“Posto che si considera inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico
o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel caso di specie non sussistono apprezzabili deficit neurologici successivi all'intervento neurochirurgico del 2018; alla visita neurologica del 24.04.2020 e Contr 21.06.2021 è stato evidenziato nella norma e alla visita psichiatrica del 31.08.2022
è stato registrato: assume Depakin CH 500 mg x 3 a scopo preventivo per eventuali crisi epilettiche.
5 In tale occasione è stata posta diagnosi di Reazione di Adattamento con umore depresso (ICD IX 309,0).
A titolo meramente indicativo, si rileva che: ” Disturbi dell'adattamento sono inseriti nel DSM - 5 nell'area delle reazioni agli eventi stressanti, mentre prima costituivano una categoria autonoma definibile come “residuale”.
Nelle Linee Guida SIMLA la valutazione medico - legale è la seguente: Disturbi dell'Adattamento non complicati 6 - 10%; Disturbi dell'Adattamento complicati 11 -
15%.
Per quanto riguarda la epilessia, in completo controllo farmacologico, la valutazione medico - legale comporta la attribuzione di una percentuale 5 - 10%.
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che il ricorrente né attualmente né all'epoca del decesso del genitore si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”.
Tanto precisato, la Corte ritiene di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tali ragioni, l'appello va pertanto respinto.
L'appellante va dichiarato esente dal carico delle spese di lite, attesa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della ctu disposta in appello, liquidate con separato atto, vanno poste a CP_ carico dell'
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
6
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. CP_ Pone le spese di ctu, liquidate con separato atto, a carico dell'
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2855/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Michela Galasso
APPELLANTE
E
, con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, c.f.: in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Massimiliano Morelli
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli– Sezione Lavoro
– n. 904/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1) Accertare e dichiarare che al momento del decesso del padre Parte_1 si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed era a carico del padre e, dunque, il suo diritto alla corresponsione della pensione ai superstiti sulla pensione erogata dall'Istituto al defunto genitore;
CP_
2) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante, della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del ai Persona_1 sensi dell'art. 13, legge 218/52, art. 13 l. 636/39 e art 39 Dpr n. 818/57oltre accessori di legge;
3) con vittoria delle spese del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza. Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1
CP_ confronti dell' al fine di fa dichiarare che al momento del decesso del proprio padre
, il 23.11.2020, egli era a carico di quest'ultimo e si trovava Persona_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione ai superstiti sulla CP_ pensione erogata dall'Istituto al defunto genitore e la condanna dell' alla corresponsione in proprio favore della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del padre ai sensi degli artt. 13 L. 218/52,. 13 L. 636/39 e 39 Dpr n. 818/57.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del diritto vantato dal ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
2 Esperita ctu, il Tribunale ha respinto la domanda in base al fatto che il ctu, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione in atti, ha fermamente escluso che il ricorrente, alla data del decesso del padre, potesse considerarsi inabile al lavoro, richiamando in motivazione, in particolare, la seguente considerazione del ctu: ≪La documentazione esaminata evidenzia che il sig. Per_1
è stato operato nell'anno 2018 presso il Policlinico Umberto I° per aneurisma della arteria comunicante anteriore e nell'anno 2020 ha avuto un trauma cranico non commotivo con
FLC. Al momento della visita esibisce esame TC cranico, un esame EEG e una visita psichiatrica di scarsa valenza ai fini del presente giudizio medico legale in termini di inabilità. Quanto sopra tenuto conto dell'assenza di deficit neurologici correlati all'aneurisma della comunicante ed in presenza di una reazione di adattamento con umore depresso accertata tra l'altro solo in epoca recente. Si tratta di condizione morbosa che in nessun caso, né allo stato attuale né al momento del dante causa (novembre 2020), può ritenersi tale da comportare assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa≫.
Il ha proposto appello deducendo che le conclusioni raggiunte dal Per_1
Tribunale non possono essere accolte in quanto non obiettive, estremamente succinte e non contengono le motivazioni per cui le patologie da cui egli è affetto non comportino inabilità al lavoro.
Deduce inoltre l'appellante che il CTU lo ritiene genericamente non inabile ma non indica la percentuale di invalidità, non consentendogli una adeguata difesa nel merito;
non descrive le patologie di cui è affetto e non esplica le ragioni medico legali per cui le patologie non inciderebbero sulla sua capacità lavorativa;
che egli al momento del decesso del genitore era affetto da esiti di trattamento chirurgico di aneurismi dell'arteria cerebrale comunicante anteriore e posteriore (2018), con residue anomalie epilettiformi ecografiche in terapia farmacologica;
reazione di adattamento con umore deflesso in terapia;
che ≪Risulta dalla documentazione medica in atti che nel 2018, a seguito di cefalee resistenti alle terapie e sempre più ingravescenti il paziente veniva sottoposto ad accertamenti strumentali che mettevano in evidenza la presenza di ben due aneurismi cerebrali uno dell'arteria comunicante anteriore e l'altro dell'arteria comunicante posteriore. Nel luglio, dello stesso anno, il paziente veniva trattato per l'aneurisma della
3 comunicante anteriore che, non potendo essere rimosso chirurgicamente per la sua posizione, veniva curato con clip metalliche che ne escludevano il flusso e quindi la possibilità di un'eventuale rottura. Ne esitava un deficit di forza della mano destra, ovvero nell'arto dominante.
La sacca aneurismatica della comunicante posteriore veniva invece trattata con il classico intervento di craniotomia e di rimozione della stessa.
Dopo gli interventi cerebrali, per il rischio concreto di crisi epilettiche, è stata intrapresa una terapia anticonvulsivante che il periziando esegue regolarmente.
Ciò nonostante, agli esami elettroencefalografici eseguiti per controllo sono risultate anomalie epilettiformi, seppur di minima entità, ovvero anomalie del tracciato simili a quelle che si riscontrano in corso di epilessia.
Inoltre, sono risultati dalla documentazione depositata in atti, due accessi in PS per cadute accidentali e per episodio sincopale la cui natura non è stata possibile definire in quanto il paziente non rammentava l'accaduto.
È stata, infine, evidenziata una instabilità emotiva del soggetto compatibile con una sindrome depressiva reattiva alla presa di coscienza della gravità della patologia sofferta, che ha portato il Sig. a perdere il lavoro proficuo e ad un progressivo ritiro Per_1 sociale.≫.
CP_ L' resiste in appello eccependo il difetto di prova che l'appellante fosse, al momento del decesso del genitore, “inabile al lavoro” (condizione della quale deduce la diversità rispetto alla incapacità rilevante ai fini dell'invalidità civile) e “vivente a carico del genitore”.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
La Corte ha disposto nuova ctu, ritenendo concrete e specifiche le critiche mosse al riguardo, ma all'esito il ctu ha valutato che “né attualmente né all'epoca del decesso del genitore si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
4 Il ctu ha motivato che “Nel caso di specie, non sussiste una grave infermità fisica
e/o mentale. Infatti, a carico del sistema nervoso sono presenti esiti di marginale incidenza funzionale di pregresso intervento neurochirurgico, consistenti in sfumato deficit della forza della mano destra;
si rileva al riguardo che nella visita neurologica del 18.06.2024 risultava: “EON: non deficit focali apprezzabili”. A carico dell'apparato cardiocircolatorio, risulta anamnesticamente presente una ipertensione arteriosa, in buon controllo farmacologico. A carico dell'apparato psichico è stata accertata alla visita psichiatrica del 24.08.2022 “Reazione di adattamento con umore depresso”; la terapia attuale riferita dal ricorrente consiste in un farmaco ad azione ansiolitica
(Halcion). Trattasi di una infermità a lieve incidenza sulla validità del soggetto, come si evince dalle linee guida e dal DSM 5., ed è compatibile con qualsiasi attività CP_3 lavorativa.”.
Sotto tali aspetti, la difesa dell'appellante non ha mosso contestazioni specifiche alla ctu di appello, avendo il difensore del esposto nelle note critiche inviate Per_1 al ctu semplicemente: “Il consulente nominato dal Collegio ritiene il Sig. non Per_1 inabile ma non precisa la percentuale di invalidità. Si chiede che il consulente quantifichi la percentuale di invalidità di cui è portatore l'appellante attualmente e, soprattutto al momento del decesso del genitore.”.
Tale deduzione non concretizza i motivi specifici di contestazione del giudizio medico legale o comunque una critica idonea a confutare od infirmare le analisi e conclusioni del ctu, che nella loro intrinseca valenza medico-legale restano pertanto esenti da idonea critica.
Il ctu, preso peraltro atto della suddetta irrilevante osservazione, ha comunque replicato, in punto di fatto, che:
“Posto che si considera inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico
o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel caso di specie non sussistono apprezzabili deficit neurologici successivi all'intervento neurochirurgico del 2018; alla visita neurologica del 24.04.2020 e Contr 21.06.2021 è stato evidenziato nella norma e alla visita psichiatrica del 31.08.2022
è stato registrato: assume Depakin CH 500 mg x 3 a scopo preventivo per eventuali crisi epilettiche.
5 In tale occasione è stata posta diagnosi di Reazione di Adattamento con umore depresso (ICD IX 309,0).
A titolo meramente indicativo, si rileva che: ” Disturbi dell'adattamento sono inseriti nel DSM - 5 nell'area delle reazioni agli eventi stressanti, mentre prima costituivano una categoria autonoma definibile come “residuale”.
Nelle Linee Guida SIMLA la valutazione medico - legale è la seguente: Disturbi dell'Adattamento non complicati 6 - 10%; Disturbi dell'Adattamento complicati 11 -
15%.
Per quanto riguarda la epilessia, in completo controllo farmacologico, la valutazione medico - legale comporta la attribuzione di una percentuale 5 - 10%.
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che il ricorrente né attualmente né all'epoca del decesso del genitore si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”.
Tanto precisato, la Corte ritiene di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tali ragioni, l'appello va pertanto respinto.
L'appellante va dichiarato esente dal carico delle spese di lite, attesa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della ctu disposta in appello, liquidate con separato atto, vanno poste a CP_ carico dell'
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. CP_ Pone le spese di ctu, liquidate con separato atto, a carico dell'
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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