Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2024, proposto da
TA EL HE EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Cazzetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Sanctis,73;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione, n. Prot. P-MI/L/N/2020/117632, emesso in data 13.5.2024 e notificato al Ricorrente a mezzo del servizio postale in data 31.5.2024, con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti all'atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. EF AM OR BR in favore del sig. TA EL HE EL ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 34/2020 per mancanza del requisito reddituale, poiché non è stata presentata una dichiarazione consolare legalizzata e tradotta che attesti il livello di parentela con il familiare non convivente ai fini dell’integrazione dei redditi.
Il sig. TA EL HE EL ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020. Piena idoneità della documentazione prodotta a comprovare la presenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 103 commi 1, 5 e 15 D. L. 34/2020. Violazione Decreto del Ministero dell’interno del 27.05.2020. Mancata convocazione delle parti presso lo Sportello Unico Immigrazione per l’esibizione e la verifica della documentazione;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 11 bis del d.lgs. 109/2012. Mancata valutazione del rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile.
Con ordinanza n. 1221/2024 l’istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata accolta.
All’udienza del 29 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della produzione documentale depositata in giudizio dall’avvocatura erariale in data 26 maggio 2025 - una nota con cui la Prefettura di Milano ha dato atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno - in quanto successiva alla assunzione in decisione del ricorso.
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 103 comma 1, d.l. n. 34/2020 e affermata l’idoneità della documentazione prodotta nel corso del procedimento a comprovare la sussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro.
Il motivo è fondato.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione, nel lamentare la mancata integrazione dell’istanza di emersione da parte del datore di lavoro, si è basata su un presupposto erroneo.
Non ha, invero, considerato che il sig. BR non ha domandato di integrare i propri redditi con quelli posseduti da altri familiari e non ne ha necessità, avendo la disponibilità di un reddito superiore a quello minimo richiesto ai fini della procedura di emersione, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio la quale non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa erariale (doc. 7 e ss.).
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO