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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1763/2023 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al presente atto di C.F._1 appello, redatta su foglio separato ed unita materialmente al medesimo dall'avv. Salvatore Nicastro
c.f. , con elezione di domicilio presso il di lui studio in Pachino Via Pisacane C.F._2
5
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], residente a [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso per procura allegata all'atto di citazione del giudizio C.F._3 di primo grado dall'avv. Salvatore Marziano del Foro di Siracusa pec Email_1 presso il cui studio sito in Pachino (SR) Via Cavour n.28,
APPELLATO -appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
All'udienza dell'11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con concessione dei termini ridotti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.100,00 che assumeva aver corrisposto ad un terzo, tale per conto della stessa. CP_2
Sosteneva l'attore che detti pagamenti erano stati effettuati, quanto ad € 1.800,00 in contanti, prelevando il danaro presso la propria banca in tre soluzioni (due prelievi da 500 euro ed uno da 800)
e, quanto ai restanti 800 euro, mediante tre assegni rispettivamente di € 240, 360 e 211,00 consegnati al e da quest'ultimo presentati all'incasso. CP_2
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Pt_1
Deduceva che la pretesa dell'attore era carente di prova in quanto la documentazione versata in atti era costituita da una ricevuta formata e sottoscritta dal solo attore, nella quale questi dichiarava di essere creditore nei confronti della della somma di € 2.500,00; da tre documenti definiti Pt_1 quietanze a firma del terzo , dei quali peraltro la contestava l'autenticità delle Persona_1 Pt_1 sottoscrizioni, evidenziando che l' era commerciante nel settore dell' abbigliamento, che le CP_1 quietanze rilasciate al anch'egli grossista nel medesimo settore, non potevano riferirsi alla CP_2 sua attività.
All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale si faceva luogo all'espletamento dell'interrogatorio formale deferito alla e alla prova per testi, il giudice con sentenza n. Pt_1
242/23 pubblicata il 15.02.2023 accoglieva in parte la domanda, condannando la al pagamento Pt_1 della somma di euro 1611,00 , oltre che alle spese processuali .
Avverso questa decisione proponeva appello la articolando un motivo di appello Pt_1 sostanzialmente unico inerente alla valutazione della prova operata da parte del primo giudice con il quale chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto totale della domanda con conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.772,46 corrisposta a lui a CP_1 seguito alla notifica dell'atto di precetto e della sentenza in forma esecutiva, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'appello e CP_1 chiedendone il rigetto e proponendo a propria volta appello incidentale con il quale chiedeva la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento della domanda.
Rilevava che la sentenza di primo grado aveva errato in quanto aveva indicato erroneamente come dovuta la somma di euro 1.611,00 e non quella di €. 2.111,00 ; che i prelievi documentati ammontavano alla somma di €. 1.800,00 e non a quella di €. 1.500,00 (due da €. 500,00 ed uno da
€. 800,00 e non già tre da €. 500,00 ); che l'importo degli assegni conteggiati era pari alla somma di
€. 811,00 per un totale di €. 2.611,00 a cui andava detratto l 'acconto versato di €. 500,00 e quindi chiedeva condannarsi la al pagamento della maggior somma di euro 498,00. Pt_1
All'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione e decisa all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 cpc come da sentenza di seguito emessa.
********
Lamenta con un motivo di appello sostanzialmente unico la appellante principale la erroneità della sentenza di primo grado in quanto avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione della prova in quanto avrebbe ritenuto provata la pretesa creditoria azionata dall' fondandosi su elementi CP_1 fattuali del tutto inidonei . Censura l'operato del primo giudice in quanto avrebbe ritenuto rilevanti dal punto di vista probatorio le tre “ricevute” firmate dal terzo , seppur contestate dalla pretesa debitrice, Persona_1 che ne aveva contestata l'autenticità della firma e che non aveva chiesto accertarsene l'autenticità.
Censura ancora l'appellante principale la rilevanza attribuita dal primo giudice agli assegni indicati dall'attore a fondamento della propria pretesa creditoria , omettendo di considerare che dagli stessi non si poteva trarsi alcun riferimento alla causale del pagamento, che quindi avrebbe potuto essere riferita anche a rapporti commerciali intercorsi fra l'attore e il terzo, diversi da quello con la Pt_1 circostanza peraltro dallo stesso ammessa una volta escusso come teste .
Contestava inoltre la rilevanza probatoria attribuita dal primo giudice ai messaggi di watsup scambiati fra le odierne parti il giorno 9.4.2020, laddove si faceva riferimento ad un insoluto pari a n.3 prelievi da € 500,00 assumendo trattarsi di una dichiarazione unilaterale, proveniente dalla parte interessata, per cui era evidente che nessuna prova, ancorchè indiziaria, della sussistenza del credito poteva trarsi.
Censurava infine l'appellante la sentenza per il valore attribuito alle dichiarazioni rese dalla Pt_1 in sede di interrogatorio formale, in quanto aveva contestato di essere debitrice della somma di cui in domanda, precisando “di avere pagato tutto anche in più, quasi sempre in contanti e alla fine con bonifico” e di non essersi fatta rilasciare alcuna ricevuta, considerata la relazione sentimentale che vi era, all'epoca, tra le parti .
Si ritiene che le critiche evidenziate siano suscettibili di essere esaminate contestualmente in quanto si risolvono in un errore nella valutazione secondo il proprio prudente apprezzamento delle acquisizioni processuali operata dal primo giudice e devono ritenersi infondate per le ragioni di seguito svolte.
Non vi è contestazione fra le odierne parti in ordine al fatto che la durante il periodo della Pt_1 sua relazione con l'odierno appellato, fosse solita recarsi usualmente con l' presso il CP_1 CP_2 grossista di biancheria per la casa per l'acquisto di merce– necessaria per la propria attività di b&b
– che avveniva da parte mediante pagamenti eseguiti dall' per conto della in contanti CP_1 Pt_1 ovvero con assegni, ovvero con carta di credito.
Non risulta che l' acquistasse presso il Billeci merce per proprio conto. CP_1
Neanche il escusso come teste ha riferito in modo diretto di sapere se la merce pagata CP_2 dall' fosse riferita allo stesso direttamente ovvero alla CP_1 Pt_1
Rimane tuttavia incontestato che l' unitamente al padre svolgeva un' attività commerciale CP_1 con la Tessil DA in settore ( abbigliamento), attività che risulta con evidenza del tutto non coerente con il tipo di merce acquistata all'ingrosso dal per l'appunto biancheria per la casa- utilizzata CP_2 per la attività di b&B della circostanza questa ammessa dalla stessa in sede di interrogatorio. Pt_1 Entro tale ambito occorre ricostruire allora la valutazione degli elementi di prova operata dal primo giudice, secondo le censure mosse dall'appellante principale, tenendo conto della regola dell'art. 2697 c.c.
Va rilevato tuttavia che la stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso la prassi Pt_1 indicata dall' in forza della quale egli acquistava per conto della stessa merce presso il CP_1 CP_2 non negando affatto, espressamente richiesta, di essere debitrice dell' in forza delle CP_1 anticipazioni di pagamento dallo stesso operate per suo conto in favore del ma contestando CP_2
l'entità dell'importo preteso dall' con la domanda introduttiva, liquidandolo sbrigativamente CP_1 come eccessivo, senza addure l'avvenuto pagamento o altre cause estintive.
Allora, ai fini della prova della pretesa creditoria azionata dall' se è vero che i pagamenti in CP_1 contanti eseguiti dall' in favore del che risultano dalla quietanza ( all. 5 del fascicolo CP_1 CP_2 di parte dell' ) correlata da una esplicitazione della causale del pagamento e dalla firma CP_1 dell'accipiens ( dallo stesso confermata in sede di prova testimoniale, non può tuttavia farsi CP_2
a meno di rilevare che in ogni caso riveste una valenza indiziaria di estrema intensità, idonea a concentrare in sé la idoneità dimostrativa necessaria ai sensi dell'art. 2697 c.c., che trova ampia conferma nel criterio di normalità, la circostanza che tali pagamenti dell' in favore del CP_1 CP_2 non avrebbero altra titolazione , non essendone stata fornita la prova exadverso, se non quella di essere pagamenti eseguiti dall' per conto della in riferimento ai quali quindi CP_1 Pt_1 legittimamente l' ne chiede la restituzione alla che quindi ne è tenuta , ove non ne CP_1 Pt_1 deduca l'avvenuta estinzione.
Infatti la esistenza del credito dell' si fonda sulla circostanza, avente forte valenza indiziaria, CP_1 che non risulta che l' abbia a propria volta avuto con il rapporti commerciali inerenti CP_1 CP_2 ad attività propria ( il cui oggetto sociale è ben estraneo alla biancheria per la casa) che potesse giustificare altrimenti la corresponsione di somme da parte dello stesso al il quale ha riferito CP_2 di conoscerlo ma non di avere in atto con lo stesso, né con i componenti della sua famiglia, rapporti commerciali. .
Ne deriva allora che, al contrario di quanto sostenuto dalla appellante, sono senz'altro rilevanti dal punto di vista indiziario sia i documenti che ineriscono al pagamento in contanti , ovvero le ricevute di prelevamento dal conto personale dell' in data 28 e 29. 10.1019 (di €. 500,00 cadauno) e, CP_1 in data 09.12.2019 , di €. 800,00 in quanto con il supporto delle quietanze rilasciate dal ( CP_2 vedi allegato sub 5 del fascicolo di parte dell'appellante) non si potrebbero giustificare altrimenti se non in considerazione del fatto che siano stati eseguiti per conto della che a propria volta Pt_1 non ha fornito la prova del pagamento. Ugualmente dicasi in riferimento ai pagamenti eseguiti mediante gli assegni tratti sul conto dell'
ed emessi in favore del sicchè nonostante l'astrattezza del titolo possono CP_1 CP_2 plausibilmente, a fronte dell'inequivoco elemento fattuale rappresentato dal fatto che non risultano rapporti commerciali dell' con il e che l'attività del primo ( tessile) sia non correlata CP_1 CP_2 all'impiego di biancheria della casa ( merce commercializzata dal possono ritenersi idonei , CP_2 unitamente alle quietanze rilasciate dal - la cui riferibilità allo stesso è stata tardivamente CP_2 contestata dalla a fondare la pretesa creditoria azionata dal nei confronti della Pt_1 CP_2 odierna appellante principale, non essendovi altre plausibili ragioni per cui costui dovesse eseguire pagamenti in favore del se non quelle correlate al rapporto con la per conto di costei. CP_2 Pt_1
Del resto la stessa in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.12.2021. ha Pt_1 ammesso che “ pagava la biancheria a con la sua carta di credito, Controparte_1 Persona_1 biancheria che acquistava per conto mio” non contestando specificatamente l'entità della pretesa azionata dall' né tantomeno adducendo una prova di avvenuta estinzione della stessa, ma CP_1 limitandosi in modo laconico solo a dedurre la eccessività dell'importo preteso, senza controdedurne altro.
Al rigetto dell'appello principale consegue che invece debba essere ritenuto fondato l'appello incidentale con il quale correttamente si censura la sentenza che nel quantificare la somma dovuta dalla ha operato un errore di calcolo, indicando come dovuta la somma di euro 1.611,00 e Pt_1 non invece quella corretta di euro €. 1.911,00 come dedotto nella istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado inoltrata in data 23.3.2023.
In accoglimento quindi dell'appello incidentale va riformata la sentenza di primo grado ritenendo debitrice nei confronti di della somma complessiva di €. 1.911,00 Parte_1 Controparte_1
( al netto già della somma di euro 700,00) e la condanna quindi al pagamento della somma dovuta ulteriormente di euro 300,00 oltre che agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza della appellante principale e vanno liquidate avuto riguardo al decisum come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/ 2014 e successive modifiche.
Sussistono in presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione della infondatezza della impugnazione principale ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
Il tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Siracusa n. 242/23 pubblicata il 15.02.2023 nei confronti di e dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto così dispone: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale condanna al pagamento in favore di Parte_1
per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 300,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante principale rimborso delle spese processuali del presente grado in favore dell' nella somma di euro 1278,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cpa CP_1 dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002.
Siracusa 31 ottobre 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1763/2023 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al presente atto di C.F._1 appello, redatta su foglio separato ed unita materialmente al medesimo dall'avv. Salvatore Nicastro
c.f. , con elezione di domicilio presso il di lui studio in Pachino Via Pisacane C.F._2
5
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], residente a [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso per procura allegata all'atto di citazione del giudizio C.F._3 di primo grado dall'avv. Salvatore Marziano del Foro di Siracusa pec Email_1 presso il cui studio sito in Pachino (SR) Via Cavour n.28,
APPELLATO -appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
All'udienza dell'11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con concessione dei termini ridotti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.100,00 che assumeva aver corrisposto ad un terzo, tale per conto della stessa. CP_2
Sosteneva l'attore che detti pagamenti erano stati effettuati, quanto ad € 1.800,00 in contanti, prelevando il danaro presso la propria banca in tre soluzioni (due prelievi da 500 euro ed uno da 800)
e, quanto ai restanti 800 euro, mediante tre assegni rispettivamente di € 240, 360 e 211,00 consegnati al e da quest'ultimo presentati all'incasso. CP_2
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Pt_1
Deduceva che la pretesa dell'attore era carente di prova in quanto la documentazione versata in atti era costituita da una ricevuta formata e sottoscritta dal solo attore, nella quale questi dichiarava di essere creditore nei confronti della della somma di € 2.500,00; da tre documenti definiti Pt_1 quietanze a firma del terzo , dei quali peraltro la contestava l'autenticità delle Persona_1 Pt_1 sottoscrizioni, evidenziando che l' era commerciante nel settore dell' abbigliamento, che le CP_1 quietanze rilasciate al anch'egli grossista nel medesimo settore, non potevano riferirsi alla CP_2 sua attività.
All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale si faceva luogo all'espletamento dell'interrogatorio formale deferito alla e alla prova per testi, il giudice con sentenza n. Pt_1
242/23 pubblicata il 15.02.2023 accoglieva in parte la domanda, condannando la al pagamento Pt_1 della somma di euro 1611,00 , oltre che alle spese processuali .
Avverso questa decisione proponeva appello la articolando un motivo di appello Pt_1 sostanzialmente unico inerente alla valutazione della prova operata da parte del primo giudice con il quale chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto totale della domanda con conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.772,46 corrisposta a lui a CP_1 seguito alla notifica dell'atto di precetto e della sentenza in forma esecutiva, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'appello e CP_1 chiedendone il rigetto e proponendo a propria volta appello incidentale con il quale chiedeva la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento della domanda.
Rilevava che la sentenza di primo grado aveva errato in quanto aveva indicato erroneamente come dovuta la somma di euro 1.611,00 e non quella di €. 2.111,00 ; che i prelievi documentati ammontavano alla somma di €. 1.800,00 e non a quella di €. 1.500,00 (due da €. 500,00 ed uno da
€. 800,00 e non già tre da €. 500,00 ); che l'importo degli assegni conteggiati era pari alla somma di
€. 811,00 per un totale di €. 2.611,00 a cui andava detratto l 'acconto versato di €. 500,00 e quindi chiedeva condannarsi la al pagamento della maggior somma di euro 498,00. Pt_1
All'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione e decisa all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 cpc come da sentenza di seguito emessa.
********
Lamenta con un motivo di appello sostanzialmente unico la appellante principale la erroneità della sentenza di primo grado in quanto avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione della prova in quanto avrebbe ritenuto provata la pretesa creditoria azionata dall' fondandosi su elementi CP_1 fattuali del tutto inidonei . Censura l'operato del primo giudice in quanto avrebbe ritenuto rilevanti dal punto di vista probatorio le tre “ricevute” firmate dal terzo , seppur contestate dalla pretesa debitrice, Persona_1 che ne aveva contestata l'autenticità della firma e che non aveva chiesto accertarsene l'autenticità.
Censura ancora l'appellante principale la rilevanza attribuita dal primo giudice agli assegni indicati dall'attore a fondamento della propria pretesa creditoria , omettendo di considerare che dagli stessi non si poteva trarsi alcun riferimento alla causale del pagamento, che quindi avrebbe potuto essere riferita anche a rapporti commerciali intercorsi fra l'attore e il terzo, diversi da quello con la Pt_1 circostanza peraltro dallo stesso ammessa una volta escusso come teste .
Contestava inoltre la rilevanza probatoria attribuita dal primo giudice ai messaggi di watsup scambiati fra le odierne parti il giorno 9.4.2020, laddove si faceva riferimento ad un insoluto pari a n.3 prelievi da € 500,00 assumendo trattarsi di una dichiarazione unilaterale, proveniente dalla parte interessata, per cui era evidente che nessuna prova, ancorchè indiziaria, della sussistenza del credito poteva trarsi.
Censurava infine l'appellante la sentenza per il valore attribuito alle dichiarazioni rese dalla Pt_1 in sede di interrogatorio formale, in quanto aveva contestato di essere debitrice della somma di cui in domanda, precisando “di avere pagato tutto anche in più, quasi sempre in contanti e alla fine con bonifico” e di non essersi fatta rilasciare alcuna ricevuta, considerata la relazione sentimentale che vi era, all'epoca, tra le parti .
Si ritiene che le critiche evidenziate siano suscettibili di essere esaminate contestualmente in quanto si risolvono in un errore nella valutazione secondo il proprio prudente apprezzamento delle acquisizioni processuali operata dal primo giudice e devono ritenersi infondate per le ragioni di seguito svolte.
Non vi è contestazione fra le odierne parti in ordine al fatto che la durante il periodo della Pt_1 sua relazione con l'odierno appellato, fosse solita recarsi usualmente con l' presso il CP_1 CP_2 grossista di biancheria per la casa per l'acquisto di merce– necessaria per la propria attività di b&b
– che avveniva da parte mediante pagamenti eseguiti dall' per conto della in contanti CP_1 Pt_1 ovvero con assegni, ovvero con carta di credito.
Non risulta che l' acquistasse presso il Billeci merce per proprio conto. CP_1
Neanche il escusso come teste ha riferito in modo diretto di sapere se la merce pagata CP_2 dall' fosse riferita allo stesso direttamente ovvero alla CP_1 Pt_1
Rimane tuttavia incontestato che l' unitamente al padre svolgeva un' attività commerciale CP_1 con la Tessil DA in settore ( abbigliamento), attività che risulta con evidenza del tutto non coerente con il tipo di merce acquistata all'ingrosso dal per l'appunto biancheria per la casa- utilizzata CP_2 per la attività di b&B della circostanza questa ammessa dalla stessa in sede di interrogatorio. Pt_1 Entro tale ambito occorre ricostruire allora la valutazione degli elementi di prova operata dal primo giudice, secondo le censure mosse dall'appellante principale, tenendo conto della regola dell'art. 2697 c.c.
Va rilevato tuttavia che la stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso la prassi Pt_1 indicata dall' in forza della quale egli acquistava per conto della stessa merce presso il CP_1 CP_2 non negando affatto, espressamente richiesta, di essere debitrice dell' in forza delle CP_1 anticipazioni di pagamento dallo stesso operate per suo conto in favore del ma contestando CP_2
l'entità dell'importo preteso dall' con la domanda introduttiva, liquidandolo sbrigativamente CP_1 come eccessivo, senza addure l'avvenuto pagamento o altre cause estintive.
Allora, ai fini della prova della pretesa creditoria azionata dall' se è vero che i pagamenti in CP_1 contanti eseguiti dall' in favore del che risultano dalla quietanza ( all. 5 del fascicolo CP_1 CP_2 di parte dell' ) correlata da una esplicitazione della causale del pagamento e dalla firma CP_1 dell'accipiens ( dallo stesso confermata in sede di prova testimoniale, non può tuttavia farsi CP_2
a meno di rilevare che in ogni caso riveste una valenza indiziaria di estrema intensità, idonea a concentrare in sé la idoneità dimostrativa necessaria ai sensi dell'art. 2697 c.c., che trova ampia conferma nel criterio di normalità, la circostanza che tali pagamenti dell' in favore del CP_1 CP_2 non avrebbero altra titolazione , non essendone stata fornita la prova exadverso, se non quella di essere pagamenti eseguiti dall' per conto della in riferimento ai quali quindi CP_1 Pt_1 legittimamente l' ne chiede la restituzione alla che quindi ne è tenuta , ove non ne CP_1 Pt_1 deduca l'avvenuta estinzione.
Infatti la esistenza del credito dell' si fonda sulla circostanza, avente forte valenza indiziaria, CP_1 che non risulta che l' abbia a propria volta avuto con il rapporti commerciali inerenti CP_1 CP_2 ad attività propria ( il cui oggetto sociale è ben estraneo alla biancheria per la casa) che potesse giustificare altrimenti la corresponsione di somme da parte dello stesso al il quale ha riferito CP_2 di conoscerlo ma non di avere in atto con lo stesso, né con i componenti della sua famiglia, rapporti commerciali. .
Ne deriva allora che, al contrario di quanto sostenuto dalla appellante, sono senz'altro rilevanti dal punto di vista indiziario sia i documenti che ineriscono al pagamento in contanti , ovvero le ricevute di prelevamento dal conto personale dell' in data 28 e 29. 10.1019 (di €. 500,00 cadauno) e, CP_1 in data 09.12.2019 , di €. 800,00 in quanto con il supporto delle quietanze rilasciate dal ( CP_2 vedi allegato sub 5 del fascicolo di parte dell'appellante) non si potrebbero giustificare altrimenti se non in considerazione del fatto che siano stati eseguiti per conto della che a propria volta Pt_1 non ha fornito la prova del pagamento. Ugualmente dicasi in riferimento ai pagamenti eseguiti mediante gli assegni tratti sul conto dell'
ed emessi in favore del sicchè nonostante l'astrattezza del titolo possono CP_1 CP_2 plausibilmente, a fronte dell'inequivoco elemento fattuale rappresentato dal fatto che non risultano rapporti commerciali dell' con il e che l'attività del primo ( tessile) sia non correlata CP_1 CP_2 all'impiego di biancheria della casa ( merce commercializzata dal possono ritenersi idonei , CP_2 unitamente alle quietanze rilasciate dal - la cui riferibilità allo stesso è stata tardivamente CP_2 contestata dalla a fondare la pretesa creditoria azionata dal nei confronti della Pt_1 CP_2 odierna appellante principale, non essendovi altre plausibili ragioni per cui costui dovesse eseguire pagamenti in favore del se non quelle correlate al rapporto con la per conto di costei. CP_2 Pt_1
Del resto la stessa in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.12.2021. ha Pt_1 ammesso che “ pagava la biancheria a con la sua carta di credito, Controparte_1 Persona_1 biancheria che acquistava per conto mio” non contestando specificatamente l'entità della pretesa azionata dall' né tantomeno adducendo una prova di avvenuta estinzione della stessa, ma CP_1 limitandosi in modo laconico solo a dedurre la eccessività dell'importo preteso, senza controdedurne altro.
Al rigetto dell'appello principale consegue che invece debba essere ritenuto fondato l'appello incidentale con il quale correttamente si censura la sentenza che nel quantificare la somma dovuta dalla ha operato un errore di calcolo, indicando come dovuta la somma di euro 1.611,00 e Pt_1 non invece quella corretta di euro €. 1.911,00 come dedotto nella istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado inoltrata in data 23.3.2023.
In accoglimento quindi dell'appello incidentale va riformata la sentenza di primo grado ritenendo debitrice nei confronti di della somma complessiva di €. 1.911,00 Parte_1 Controparte_1
( al netto già della somma di euro 700,00) e la condanna quindi al pagamento della somma dovuta ulteriormente di euro 300,00 oltre che agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza della appellante principale e vanno liquidate avuto riguardo al decisum come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/ 2014 e successive modifiche.
Sussistono in presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione della infondatezza della impugnazione principale ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
Il tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Siracusa n. 242/23 pubblicata il 15.02.2023 nei confronti di e dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto così dispone: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale condanna al pagamento in favore di Parte_1
per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 300,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante principale rimborso delle spese processuali del presente grado in favore dell' nella somma di euro 1278,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cpa CP_1 dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002.
Siracusa 31 ottobre 2025 Il Giudice
C.Maiore