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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3068/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3068/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 22 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio da loro un tempo celebrato alle condizioni di cui al ricorso presentato il 22 aprile 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Vibonati (SA) il 12 ottobre 1987, che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
e quest'ultimo tuttora minorenne), che la loro separazione consensuale era Persona_2 Per_3 stata oggetto di decreto d'omologa n. 3747/21, emesso da questo Tribunale in data 14 aprile 2021, e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
In ragione di tali premesse, chiedevano, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata materna, alle visite paterne, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Vibonati (SA) il 12 ottobre 1997, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vibonati (SA), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3068/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 22 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio da loro un tempo celebrato alle condizioni di cui al ricorso presentato il 22 aprile 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Vibonati (SA) il 12 ottobre 1987, che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
e quest'ultimo tuttora minorenne), che la loro separazione consensuale era Persona_2 Per_3 stata oggetto di decreto d'omologa n. 3747/21, emesso da questo Tribunale in data 14 aprile 2021, e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
In ragione di tali premesse, chiedevano, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata materna, alle visite paterne, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Vibonati (SA) il 12 ottobre 1997, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vibonati (SA), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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