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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1719/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIARELLI ANNA
AO e UR OR, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito su pensione cat. IR n. 82008201 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla ricostituzione della pensione cat. IR n. 82008201 e all'annullamento dell'indebito su tale prestazione da parte dell' CP_1 relativamente al periodo dal 1.4.2003 al 31.3.2005 - è venuto meno l'interesse della parte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ricorrente nella sua qualità di erede del de cuius ad una pronuncia sulla Persona_1 domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento dell'indebito e il pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e della circostanza che la liquidazione dei ratei arretrati da parte di sia avvenuta in data CP_1 prossima al deposito del ricorso giudiziario (come si evince dalla documentazione allegata CP_ sub fasc.lo , devono essere compensate per metà, mentre l' va condannato al CP_1 pagamento della restante metà, liquidata e distratta come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €1.101 a € 5.200) con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti - provvedimenti di liquidazione -, il cui esame, non implica alcuna difficoltà con CP_1 sostanziale azzeramento dell'attività defensionale).
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata in complessivi € 443,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1719/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIARELLI ANNA
AO e UR OR, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito su pensione cat. IR n. 82008201 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla ricostituzione della pensione cat. IR n. 82008201 e all'annullamento dell'indebito su tale prestazione da parte dell' CP_1 relativamente al periodo dal 1.4.2003 al 31.3.2005 - è venuto meno l'interesse della parte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ricorrente nella sua qualità di erede del de cuius ad una pronuncia sulla Persona_1 domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento dell'indebito e il pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e della circostanza che la liquidazione dei ratei arretrati da parte di sia avvenuta in data CP_1 prossima al deposito del ricorso giudiziario (come si evince dalla documentazione allegata CP_ sub fasc.lo , devono essere compensate per metà, mentre l' va condannato al CP_1 pagamento della restante metà, liquidata e distratta come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €1.101 a € 5.200) con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti - provvedimenti di liquidazione -, il cui esame, non implica alcuna difficoltà con CP_1 sostanziale azzeramento dell'attività defensionale).
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata in complessivi € 443,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro