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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2654/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11/2/2024, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. TINGHINO BIAGIO, oggi sostituito dall'avv. SOZZI;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. MARLETTA TERESA, oggi sostituito dall'avv. CARMELO Controparte_1
MICIELI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come in atto di opposizione e discute riportandosi ai verbali e atti di causa, nonché alle note in replica.
L'avv. di parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della memoria conclusVA di controparte, essendo in sostanza una memoria di replica non autorizzata;
precisa come da note conclusive ritualmente depositate e discute riportandosi alla stessa insistendo nel rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relatVA stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2654/2018 pendente tra:
pagina 1 di 13 p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIAGIO TINGHINO (c.f.: ) C.F._1
con elezione di domicilio a Ragusa, via Sant'Anna n. 90 Email_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sozzi
ATTRICE OPPONENTE contro p.VA: ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Ragusa in viale dei Platani n. 34/B, con il patrocinio dell'Avv. TERESA
MARLETTA (c.f.: ) ( con elezione di C.F._2 Email_2 domicilio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183 presso lo studio dell'avv. Marletta.
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la convenVA Parte_1 in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Controparte_1 non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Allegava a tal fine che:
- in data 7/5/2018 le venVA notificato a mezzo pec il decreto ingiuntivo n. 876/2018 emesso dal tribunale di Ragusa il 19/4/2018, r.g. 1159/2018, con il quale le venVA ingiunto di pagare a la Controparte_1 somma di euro 34.723,66 oltre interessi e spese legali;
- la sosteneva di essere creditrice della in ragione di diverse fatture emesse a Controparte_1 Parte_1 distanza di diversi anni dalle presunte prestazioni;
- con l'offerta n. 324 del 20/5/2013, si obbligava a fornire ed installare n. 8 impianti CP_1 fotovoltaici per una potenza di 400 Kwp in favore della Parte_1
- l'importo complessivo dei predetti impianti venVA stabilito dalle parti in complessivi euro 173.801,90 comprensivi di VA al 10%. La eseguVA il pagamento di quanto previsto in contratto;
Parte_1
-nonostante ciò, la con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, Controparte_1 richiedeva il pagamento di ulteriori somme che non riguardavano il contratto principale per complessivi euro 34.723,66, che scaturVAno da fatture create ad arte ed emesse a distanza di anni, ovvero: a) fattura n. 102-2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58 quale residuo per lavori eseguiti nel mese di giugno 2013;
b) fattura n. 101-2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61 per lavori eseguiti nel mese di ottobre 2013; c) fattura n. 103-2015 del 25/6/2015 di euro 756,40 per interventi eseguiti sempre nel 2013; d) fattura n. pagina 2 di 13 122/2015 di euro 13.207,70, fattura n. 240/2015 di euro 3000,00, fattura n. 121/2016 di euro 1489,81 e fattura n. 188/2017 di euro 1856,56, tutte a titolo di interessi che avrebbe corrisposto a Controparte_1
in virtù di un contratto di anticipo su fatture;
CP_2
- non sussisteva, tuttavia, alcun credito residuo in favore di controparte e, pertanto, a tutela delle proprie ragioni introduceva l'odierno giudizio concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestVAmente depositata la chiedeva: “Disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa. Previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 876/2018, rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 876/2018, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in premessa, e quindi confermare il decreto stesso.
Condannare la società opponente al risarcimento del danno ex art. 96, c.p.c. da determinarsi in via equitatVA. Con la condanna dell'opponente alle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Deduceva a tal fine che:
- l'opponente non aveva ancora saldato l'intero importo pattuito a titolo di prezzo dell'appalto di cui al contratto del 20/5/2013, stabilito in complessivi euro 173.801,90, inclusa VA. La Parte_1 corrispondeva esclusVAmente la somma di euro 170.750,00, nonostante che la fornitura e l'istallazione degli 8 impianti fotovoltaici, oggetto del contratto di appalto di cui all'offerta n. 324, fossero state eseguite a regola d'arte;
-le prestazioni inserite nelle fatture successive, fatte oggetto di decreto ingiuntivo, riguardavano prestazioni che si erano rese necessarie in corso d'opera.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. con l'ordinanza del 30/11/2018 rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, concedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Con la successVA ordinanza del
10/12/2019 ammetteva le prove orali richieste dall'opposta e prova contraria richiesta dalla controparte.
Con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. del 2/3/2022 avanzava proposta conciliatVA dal seguente tenore:
“ corrisponderà a la somma di euro 15.000,00 a definitVA tacitazione delle Parte_1 Controparte_1 avversarie pretese, spese di lite a carico di per 1/3, compensate 2/3”. Nonostante la Parte_1 [...] avesse manifestato la propria disponibilità “ad accettare in via meramente transattVA a CP_1 tacitazione definitVA di ogni pretesa”, la dichiarava espressamente di rifiutare la predetta Parte_1 proposta. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava la causa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito pagina 3 di 13 In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziatVA processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestVA e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnatVA nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettVAmente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, l'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto le opere (e gli interessi) ulteriori a quelli non controversi e già retribuite di cui alle fatture n. 111 del 1.6.2013 di euro 130.000,00 e n. 157 del 28.10.2013 di euro 26.250,00
(realizzazione di n. 8 impianti fotovoltaici con potenza totale di 400 kw siti in Ragusa, zona industriale), ossia le opere indicate alle fatture n. 101 del 25.6.2015 di euro 5.613,61 (realizzazione locale tecnico inverter e connessione punto acqua presso l'impianto fotovoltaico); n. 102 del 25.6.2015 di euro
23.299,58 (fornitura e installazione kit monitoraggio;
fornitura e installazione antifurto di cantiere;
lavori sigillatura tetto;
fornitura n. 70 connettori M-F-4-6mm; fornitura mt 90 di cavo alluminio 3x93mmq); pagina 4 di 13 fattura n.103 del 26.6.2015 di euro 756,40 (intervento su isolamento stringhe;
sostituzione inverter guasto;
fornitura e sostituzione fusibili;
fornitura e sostituzione batteria;
centrale allarme;
riarmo impianti); n. 122 del 17.7.2015 di euro 13.207,70 (interessi); n. 240 del 31.12.2015 di euro 3.000,00
(interessi); n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 (interessi);9) fattura n.188 del 31.10.2017 di euro
1.856,56 (interessi sino al 31/10/2017).
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha eccepito, tempestVAmente, la mancanza totale delle prestazioni dedotte nelle fatture delle quali si chiede il pagamento.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Ebbene, nel caso de quo, se, da un lato, la società opposta ha documentalmente provato - attraverso l'allegazione delle fatture circa i lavori eseguiti e il materiale inviato e l'escussione dei testi - la sussistenza del contratto di fornitura tra le parti e, dunque, dato prova della fonte del proprio diritto;
dall'altro lato la società opponente, pur avendone l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ad es. in ordine ad un eventuale adempimento. Si è limitata a contestare di aver ricevuto le prestazioni oggetto della documentazione fiscale di controparte. pagina 5 di 13 La ha infatti allegato le seguenti fatture: n. 101/2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61, n. Controparte_1
102/2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58 e n. 103/2015 del 25/6/2015 di euro 756,40 (le restanti fatture n. 240 del 31.12.2015 di euro 3.000,00, n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 e n. 188 del 31.10.2017 di euro 1.856,56, che non riguardano gli interessi sui predetti crediti ma interessi sostenuti per operazioni di sconto su fatture, verranno affrontate in seguito).
In particolare, le fatture aventi ad oggetto le ulteriori opere commisisonate, pacificamente ex art. 115
c.p.c. trasmesse alla controparte (allegazione p. 9 opposta;
l'opponente non ha depositato memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), non sono mai state contestate prima dell'inizio del processo (cfr., peraltro, doc. 21 fase monitoria, che riproduce conversazione Whatsapp imputata al legale rappresentante dell'opponente, il cui fatto storico non è contestato).
Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, la fattura può costituire prova sia dell'esecuzione del contratto e sia dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti di natura professionale, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non Parte_2 ha mai negato di avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio
1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto
(cfr. Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016). Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per pagina 6 di 13 comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud.
19/10/2023) 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud. 06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004)
06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima CP_3
e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relatVA annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. pagina 7 di 13 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestVA contestazione, Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860
(conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud.
20/01/2023) 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
Già sulla scorta dei predetti motivi, deve ritenersi provata la commissione e l'esecuzione delle predette opere, di cui alle fatture n. 101/2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61, n. 102/2015 del 25/6/2015 di euro
23.299,58 e n. 103/2015 del 25/6/2015 di euro 756,40, nonché la correttezza del corrispettivo esposto.
Ad ulteriore conferma delle circostanze, parte opposta ha inoltre prodotto, per dimostrare l'integrazione dell'appalto originariamente convenuto per altre prestazioni, le preordinate offerte n. 337 del 25/6/2013
(doc. 14, avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e configurazione di un Kit di monitoraggio per controllare a distanza i n.8 impianti da 50Kw istallati, sulla cui base è poi stata emessa la fattura
102/2015), n. 338 del 12/7/2013 (avente ad oggetto la realizzazione del locale tecnico inverter e di un punto acqua, sulla cui base è poi stata emessa la fattura 101/2015) e n. 407 del 16/10/2013 (avente ad oggetto la fornitura e sostituzione di interruttore automatico 4 x 160 regolabile a 200A moeller nonché piccoli lavori aggiuntivi, sulla cui base è stata emessa la fattura 103/2015), sottoscritte con firma imputata alla società opponente, la quale, nel corso del processo, si è limitata ad eccepire, nella prima difesa utile successVA (opposizione), che la firma nell'offerta 307 non sarebbe riferibile al legale rappresentante della società così come quella di cui all'offerta 407. Pt_1
Tuttavia, sul punto, trattandosi di firma imputata ad una persona giuridica, di cui non è nota la composizione (ossia, atto costitutivo, statuto e, dunque, se vi fossero altri soggetti muniti di potere di rappresentanza), deve ricordarsi che secondo il costante orientamento della suprema corte, la validità del disconoscimento “postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili
(specificazione del resto indispensabile per rendere pio praticabile la procedura di verificazione)” (così, già in passato, Cass. civ., sez. I, 1/12/1997, n. 12179, confermato da Cass. civ., sez. I, sent., 16/02/2010,
n. 3620: “[i]n base alla giurisprudenza di questa corte in tema di disconoscimento della scrittura prVAta
a norma dell'art. 214 c.p.c., perchè tale disconoscimento sia validamente effettuato, con l'onere per
l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, si richiede un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass. 1 dicembre 1997 n. 12179)”; pagina 8 di 13 ancora, più recentemente, Cass. civ., sez. III, sent., 19-07-2012, n. 12448: “L'art. 214 cod. proc. civ., dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, e la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, che "Il disconoscimento della scrittura prVAta da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (Cass. civ. Sez. 1, 16 febbraio 2010 n. 3620). Le dichiarazioni riportate dalle ricorrenti sono ben lontane dal conformarsi a tali requisiti. Irrilevante è l'asserita illeggibilità delle firme volta che non se ne contesti specificamente l'autenticità (cfr. anche Cass. civ. Sez. 5, 30 ottobre 2001 n. 13481).
[…] avrebbe dovuto dichiarare espressamente di non conoscere la sottoscrizione apposta ai documenti
e di non riconoscerla come propria di alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori o addetti;
di non avere al proprio interno alcun "Ufficio gestionale", ecc., si da mettere in mora gli attori in termini inequivocabili, quanto alla necessità di proporre istanza di verificazione”).
Nel caso di specie, l'opponente non ha né indicato né provato la composizione della propria società, quali organi, all'epoca, erano muniti del potere di rappresentanza, e non ha disconosciuto la firma con riferimento a ciascuno dei soggetti investiti del relativo potere;
di conseguenza, il disconoscimento è inammissibile.
Inoltre, e anche a prescindere da quanto già testé accertato, a conferma della commissione e esecuzione degli ulteriori lavori, rispetto a quelli di cui all'offerta 324/2013 e delle fatture 111 e 157 del 2013, sono stati sentiti i testi di parte opposta, , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, operai della ditta i quali hanno confermato di aver eseguito detti Testimone_4 Controparte_1 lavori con l'autorizzazione espressa della ditta Parte_1
In merito fattura n. 102/2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58, il teste sull'articolato n. Testimone_1
11 rispondeva: “confermo la superiore circostanza nel senso che ho provveduto all'istallazione del Kit di monitoraggio SOLAR LONG e dell'antifurto e anche in questo caso i lavori sono stati autorizzati dalla
. Il teste ha confermato anche l'articolato n. 12 della seconda memoria istruttoria: “Vero o no che Pt_1 il Kit di montaggio Solar Log installato da fu utilizzato dalla per un periodo di almeno CP_1 Pt_1
2 anni dall'installazione” e sull'articolato n. 13 “vero o no che il kit di montaggio Solar Log fu soggetto
a interventi di manutenzione da parte di ” ha quindi dichiarato “[c]onfermo le superiori CP_1 circostanze in quanto abbiamo provveduto a fare manutenzione del nonché dell'antifurto Parte_3
pagina 9 di 13 per circa due anni. In questo periodo in particolare abbiamo sostituito inverter guasti”. Conformi alle dichiarazioni del teste , sono quelle rilasciate dall'altro teste di parte opposta, Tes_1 Testimone_3 che non solo confermava l'istallazione del Kit di monitoraggio presso l'impianto della Parte_4
ma riferVA altresì che gli interventi di manutenzione nei due anni successivi al montaggio Parte_1 venVAno effettuati personalmente da esso teste il quale precisava: “è vero che il kit di monitoraggio fu soggetto a manutenzione, lo so in quanto controllavamo gli impianti ed effettuavamo interventi e gli interventi consistevano in sostituzione di fusibili e controllo produzione”. Anche il teste
[...]
, in risposta agli articolati sopra trascritti “nn. 11-12-13” della seconda memoria istruttoria Tes_4 della convenuta opposta ha confermato di avere egli stesso montato il kit Solar Long su richiesta della e per conto della di avere effettuato delle opere di manutenzione Parte_1 Controparte_1 dell'impianto in parola.
Risultano provate anche le prestazioni di cui alla fattura n. 102/2015 relative ai lavori di sigillatura del tetto di importo pari ad euro 1.700,00 più VA. Il sig. nelle dichiarazioni rilasciate in sede Testimone_1 di escussione testi all'udienza del 29/1/2020, in risposta all'articolato 2 della seconda memoria istruttoria di parte opposta, confermava le circostanze e aggiungeva di aver proceduto personalmente alla rimozione del tetto in eternit e alla successVA installazione di lamiera gregata e alle operazioni di sigillatura utilizzando la schiuma poliuretanica. Il teste confermava che in occasione di detti lavori erano presenti in cantiere e confermavano l'autorizzazione a procedere il sig. , proprietario del Capannone, e il CP_4 sig. legale rappresentante della Sempre il teste ha risposto Controparte_5 Parte_1 Tes_1 affermatVAmente anche all'articolato n. 3: “Vero o no che i lavori di sigillatura del tetto si sono resi necessari a causa del riscontro al momento della rimozione de4lla copertura in eternit della presenza di numerose fessurazioni tra i lastroni in cemento del solaio e del capannone della Zona Industriale”, con ciò confermando che detti lavori non erano preventVAti ma si erano resi necessari in corso d'opera. Infine sempre il suddetto teste rispondendo all'articolato 4 della seconda memoria istruttoria dell'opposta “Vero
o no che il proprietario del capannone suddetto, tale sig. , chiese alla di sigillare le CP_4 CP_1 fessurazioni suddette tramite schiuma poliuretanica e che la vi procedette solo dopo aver CP_1 ottenuto l'autorizzazione della affermava: “Confermo le superiori circostanze di cui in parte Parte_1 ho detto sopra quanto alle autorizzazioni e conferme nell'eseguire i lavori dai sig. e dal sig. CP_4
, che per me rappresentavano il proprietario e la . Conforme alla dichiarazione CP_5 Parte_1 rilasciata dal teste è quella del teste , il quale rispondendo agli articolati 2-3-4, Tes_1 Testimone_3 confermava le circostanze ivi dedotte precisando di essere presente in cantiere all'epoca dei fatti, e che l'esigenza di sigillare le fessurazioni presenti sul tetto avvenne durante i lavori. Lo stesso teste poi riferVA di lavorare da dieci anni per LS e che per politica aziendale i lavori potevano essere eseguiti solo dietro pagina 10 di 13 autorizzazione del soggetto interessato. Infine, , rispondendo agli articolati di prova Testimone_4 sopra riportati, confermava la effettuazione dei lavori di sigillatura del tetto aggiungendo che c'era una situazione di urgenza dovendosi intervenire tempestVAmente alla sigillatura non preventVAta.
RelatVAmente alla fornitura e installazione dell'antifurto per un importo di euro 975,00 oltre VA, riportata nella fattura n. 102/2015, il teste escusso rispondendo all'articolato 11 e Testimone_1 all'articolato 14 della seconda memoria istruttoria della opposta affermava di aver Controparte_1 personalmente installato, previa autorizzazione della l'antifurto a protezione degli inverter Parte_1 installati di fronte al cancello di ingresso dell'immobile. Dette circostanze venVAno confermate dai testi e i quali riferVAno rispettVAmente: “si trattava di un impianto Testimone_3 Testimone_4 perimetrale ad ampio spettro a protezione di inverter e dell'ingresso” e che “l'antifurto fu installato in stretta connessione con il locale tecnico”. RelatVAmente alla fornitura di n. 70 connettori per euro 220,00
e di ulteriori 90 mt di cavo di alluminio per euro 1.136,00, il teste , all'udienza del Testimone_1
29/1/2020 confermava l'articolato n. 8 della seconda memoria istruttoria dell'opposta “vero o no che la
fornì 70 connettori e 90 mt di cavo di alluminio previa autorizzazione di e in CP_1 Pt_1 relazione all'articolato n. 9 riferVA: “i moduli fotovoltaici sono stati forniti dalla e in base a Parte_1 questi moduli abbiamo preso i connettori idonei agli stessi, in quanto soltanto in base ai moduli si possono poi ordinare e installare i connettori idonei e non prima. In questo caso è avvenuto, appunto, che solo dopo la fornitura dei moduli abbiamo preso i connettori idonei e abbiamo dovuto fare un nuovo preventivo”. Lo stesso teste confermava che all'epoca dei fatti era sempre presente il sig. , legale CP_5 rappresentante della Anche i testi e confermarono la necessità di Pt_1 Pt_1 Tes_4 Tes_3 dovere utilizzare connettori specifici in relazione ai moduli e il teste specificava che tutto Tes_4 avvenne in una situazione di “urgenza”. RelatVAmente al cavo di alluminio, il teste sul Testimone_1 punto, ha confermato le circostanze di cui all'articolato 2 della seconda memoria istruttoria della opposta relativo tra alla fornitura del cavo di alluminio, precisando che esso cavo servisse per la connessione del contatore Enel all'impianto del quadro generale del fotovoltaico e ha altresì specificato ”Presenti in cantiere, ci confermavano e ci davano autorizzazione a fare questi lavori il sig. e il sig. ”. CP_4 CP_5
Il teste precisava: “abbiamo passato il cavo al quadro generale e questo per abbreviare i tempi di realizzazione dopodichè l'Enel ha fatto quanto di sua competenza”. Il predetto teste confermava anche l'articolato n. 10 della seconda memoria istruttoria di parte opposta “vero o no che la fornitura di 90 mt di cavo di alluminio da parte di fu eseguita previ precisi accordi con per velocizzare CP_1 Pt_1 le attività di collegamento dei pannelli solari ai contatori da parte dell'ENEL”. Anche il teste Tes_3
escusso all'udienza del 7/10/2020 confermava la fornitura di 90 mt di cavo di alluminio e in
[...] relazione all'articolato 10 confermava che l'utilità del cavo era per accelerare i tempi di connessione dei pagina 11 di 13 contatori. Conformemente a ciò anche il teste ha precisato la effettVA fornitura del Testimone_4 cavo in questione riferendo “il lavoro era di competenza dell'Enel ma data l'urgenza lo effettuammo noi dietro assenso della . In merito alla fattura n. 101/2015 del 25/6/15 di euro 5.613,61 relatVA alla Pt_1 realizzazione da parte di su incarico della di un locale tecnico inverter e Controparte_1 Parte_1 connessione punto acqua, il teste sull'articolato n. 15 della seconda memoria istruttoria Testimone_1 della opposta: “Vero o no che la realizzò il locale tecnico inverter e un punto acqua di cui CP_1 alla fattura n. 101/2015, previa accettazione della dell'offerta 348/2013”, ha confermato la Parte_1 realizzazione del locale tecnico inverter e del punto acqua utile quest'ultimo al lavaggio dei moduli fotovoltaici, confermando anche il riscontro i cui alla fattura 101/2015. Conformemente a quanto riferito dal teste , il teste , rispondendo al soprariportato articolato di prova n. 15 ha Tes_1 Testimone_3 riferito “è vero, confermo che abbiamo realizzato l'inverter e il punto acqua come da documenti che mi vengono esibiti”; infine, anche il teste all'udienza del 7/10/2020 riferVA: “quanto Testimone_4
CP_ al locale tecnico posso affermare che fu installato dietro mie direttive dal personale della Aggiungo che l'antifurto fu installato in stretta connessione con il locale tecnico”; in relazione al telo frangivento di cui alla fattura 101/15 connesso alla realizzazione del locale inverter il teste specificava “ il telo di cui alla fattura 101/15 che mi viene esibita fu installato prima della realizzazione della copertura del locale tecnico”. In merito alla fattura n. 103/2015 del 26/6/2015 di euro 756,40, che riporta diversi interventi CP_ su chiamata eseguiti in cantiere dalla nell'anno 2014 consistenti, in particolare, in interventi di isolamento stringhe, sostituzione inverter guasto, forniture e sostituzione fusibili, forniture e sostituzione batteria e centrale allarme e interventi di riarmo impianti, il teste , rispondendo Testimone_1 sull'articolato 16 della seconda memoria istruttoria della opposta “vero o no che la LS impresa effettuò per conto di i seguenti interventi di manutenzione: sostituzione inverter, sostituzione fusibili, Pt_1 sostituzione batteria e sostituzione stringhe, di cui alla fattura 103/2015” confermava che la società opposta avesse effettuato su espressa richiesta della i suddetti interventi di manutenzione. Parte_1
Parimenti i testi e hanno confermato le circostanze di cui al Testimone_3 Testimone_4 superiore articolato.
Le dichiarazioni dei testi assunti sono tra di loro coerenti e prive di contraddizioni. Non sono emersi elementi da cui evincere un deficit di credibilità soggettVA, essendo meramente dipendenti della società opposta, quindi non personalmente interessati all'esito della causa. Inoltre, come già anticipato, le loro dichiarazione trovano molteplici riscontri documentali.
Considerato che è pacifico che abbia corrisposto, complessVAmente, l'importo di euro CP_6
170.750,00, a fronte di un fatturato nei suoi confronti complessivo di euro 185.919,60 (compresi i crediti non contestati di cui alle fatture 111 e 157 del 2013), deve esser condannata a pagare all'opposta la pagina 12 di 13 differenza, pari ad euro 15.169,60, oltre interessi, ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dal primo sollecito di pagamento in atti (14/12/2016).
Deve, viceversa, rigettarsi la domanda alla ripetizione degli interessi richiesti con le fatture n. 240 del
31.12.2015 di euro 3.000,00, n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 e n. 188 del 31.10.2017 di euro
1.856,56, da qualificarsi quale domanda di risarcimento del danno emergente derVAnte dall'inadempimento, trattandosi nella tesi dell'opposta di interessi corrisposti in virtù di operazioni di sconto su fatture inadempiute. Non vi è infatti né la tempestVA allegazione né la prova della conoscibilità, in capo al debitore, al momento della commissione delle opere, della condizione di [il]liquidità dell'opposta, così da esser nella condizione di sapere, ai fini di cui all'art. 1225 c.c., che un suo eventuale ritardo nel pagamento avrebbe potuto comportare quest'ulteriore necessità nella controparte, così costretta a subire questo maggior danno.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di CP_6
Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, per la fase monitoria, in euro 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 286,00 per esborsi e, per il giudizio di opposizione, in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 39,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2018, trib. Ragusa, r.g. 1159/2018;
• condanna p.VA ) a pagare a p.VA: ) Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 la somma di euro 15.169,60, oltre interessi, ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dal 14/12/2016;
• condanna, altresì, (p.VA ) a rimborsare a (p.VA: Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) le spese di lite, che si liquidano, per la fase monitoria, in euro 567,00 per compensi, oltre P.IVA_2 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 286,00 per esborsi e, per il giudizio di opposizione, in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 39,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 11/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11/2/2024, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. TINGHINO BIAGIO, oggi sostituito dall'avv. SOZZI;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. MARLETTA TERESA, oggi sostituito dall'avv. CARMELO Controparte_1
MICIELI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come in atto di opposizione e discute riportandosi ai verbali e atti di causa, nonché alle note in replica.
L'avv. di parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della memoria conclusVA di controparte, essendo in sostanza una memoria di replica non autorizzata;
precisa come da note conclusive ritualmente depositate e discute riportandosi alla stessa insistendo nel rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relatVA stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2654/2018 pendente tra:
pagina 1 di 13 p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIAGIO TINGHINO (c.f.: ) C.F._1
con elezione di domicilio a Ragusa, via Sant'Anna n. 90 Email_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sozzi
ATTRICE OPPONENTE contro p.VA: ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Ragusa in viale dei Platani n. 34/B, con il patrocinio dell'Avv. TERESA
MARLETTA (c.f.: ) ( con elezione di C.F._2 Email_2 domicilio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183 presso lo studio dell'avv. Marletta.
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la convenVA Parte_1 in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Controparte_1 non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Allegava a tal fine che:
- in data 7/5/2018 le venVA notificato a mezzo pec il decreto ingiuntivo n. 876/2018 emesso dal tribunale di Ragusa il 19/4/2018, r.g. 1159/2018, con il quale le venVA ingiunto di pagare a la Controparte_1 somma di euro 34.723,66 oltre interessi e spese legali;
- la sosteneva di essere creditrice della in ragione di diverse fatture emesse a Controparte_1 Parte_1 distanza di diversi anni dalle presunte prestazioni;
- con l'offerta n. 324 del 20/5/2013, si obbligava a fornire ed installare n. 8 impianti CP_1 fotovoltaici per una potenza di 400 Kwp in favore della Parte_1
- l'importo complessivo dei predetti impianti venVA stabilito dalle parti in complessivi euro 173.801,90 comprensivi di VA al 10%. La eseguVA il pagamento di quanto previsto in contratto;
Parte_1
-nonostante ciò, la con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, Controparte_1 richiedeva il pagamento di ulteriori somme che non riguardavano il contratto principale per complessivi euro 34.723,66, che scaturVAno da fatture create ad arte ed emesse a distanza di anni, ovvero: a) fattura n. 102-2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58 quale residuo per lavori eseguiti nel mese di giugno 2013;
b) fattura n. 101-2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61 per lavori eseguiti nel mese di ottobre 2013; c) fattura n. 103-2015 del 25/6/2015 di euro 756,40 per interventi eseguiti sempre nel 2013; d) fattura n. pagina 2 di 13 122/2015 di euro 13.207,70, fattura n. 240/2015 di euro 3000,00, fattura n. 121/2016 di euro 1489,81 e fattura n. 188/2017 di euro 1856,56, tutte a titolo di interessi che avrebbe corrisposto a Controparte_1
in virtù di un contratto di anticipo su fatture;
CP_2
- non sussisteva, tuttavia, alcun credito residuo in favore di controparte e, pertanto, a tutela delle proprie ragioni introduceva l'odierno giudizio concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestVAmente depositata la chiedeva: “Disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa. Previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 876/2018, rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 876/2018, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in premessa, e quindi confermare il decreto stesso.
Condannare la società opponente al risarcimento del danno ex art. 96, c.p.c. da determinarsi in via equitatVA. Con la condanna dell'opponente alle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Deduceva a tal fine che:
- l'opponente non aveva ancora saldato l'intero importo pattuito a titolo di prezzo dell'appalto di cui al contratto del 20/5/2013, stabilito in complessivi euro 173.801,90, inclusa VA. La Parte_1 corrispondeva esclusVAmente la somma di euro 170.750,00, nonostante che la fornitura e l'istallazione degli 8 impianti fotovoltaici, oggetto del contratto di appalto di cui all'offerta n. 324, fossero state eseguite a regola d'arte;
-le prestazioni inserite nelle fatture successive, fatte oggetto di decreto ingiuntivo, riguardavano prestazioni che si erano rese necessarie in corso d'opera.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. con l'ordinanza del 30/11/2018 rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, concedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Con la successVA ordinanza del
10/12/2019 ammetteva le prove orali richieste dall'opposta e prova contraria richiesta dalla controparte.
Con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. del 2/3/2022 avanzava proposta conciliatVA dal seguente tenore:
“ corrisponderà a la somma di euro 15.000,00 a definitVA tacitazione delle Parte_1 Controparte_1 avversarie pretese, spese di lite a carico di per 1/3, compensate 2/3”. Nonostante la Parte_1 [...] avesse manifestato la propria disponibilità “ad accettare in via meramente transattVA a CP_1 tacitazione definitVA di ogni pretesa”, la dichiarava espressamente di rifiutare la predetta Parte_1 proposta. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava la causa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito pagina 3 di 13 In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziatVA processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestVA e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnatVA nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettVAmente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, l'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto le opere (e gli interessi) ulteriori a quelli non controversi e già retribuite di cui alle fatture n. 111 del 1.6.2013 di euro 130.000,00 e n. 157 del 28.10.2013 di euro 26.250,00
(realizzazione di n. 8 impianti fotovoltaici con potenza totale di 400 kw siti in Ragusa, zona industriale), ossia le opere indicate alle fatture n. 101 del 25.6.2015 di euro 5.613,61 (realizzazione locale tecnico inverter e connessione punto acqua presso l'impianto fotovoltaico); n. 102 del 25.6.2015 di euro
23.299,58 (fornitura e installazione kit monitoraggio;
fornitura e installazione antifurto di cantiere;
lavori sigillatura tetto;
fornitura n. 70 connettori M-F-4-6mm; fornitura mt 90 di cavo alluminio 3x93mmq); pagina 4 di 13 fattura n.103 del 26.6.2015 di euro 756,40 (intervento su isolamento stringhe;
sostituzione inverter guasto;
fornitura e sostituzione fusibili;
fornitura e sostituzione batteria;
centrale allarme;
riarmo impianti); n. 122 del 17.7.2015 di euro 13.207,70 (interessi); n. 240 del 31.12.2015 di euro 3.000,00
(interessi); n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 (interessi);9) fattura n.188 del 31.10.2017 di euro
1.856,56 (interessi sino al 31/10/2017).
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha eccepito, tempestVAmente, la mancanza totale delle prestazioni dedotte nelle fatture delle quali si chiede il pagamento.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Ebbene, nel caso de quo, se, da un lato, la società opposta ha documentalmente provato - attraverso l'allegazione delle fatture circa i lavori eseguiti e il materiale inviato e l'escussione dei testi - la sussistenza del contratto di fornitura tra le parti e, dunque, dato prova della fonte del proprio diritto;
dall'altro lato la società opponente, pur avendone l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ad es. in ordine ad un eventuale adempimento. Si è limitata a contestare di aver ricevuto le prestazioni oggetto della documentazione fiscale di controparte. pagina 5 di 13 La ha infatti allegato le seguenti fatture: n. 101/2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61, n. Controparte_1
102/2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58 e n. 103/2015 del 25/6/2015 di euro 756,40 (le restanti fatture n. 240 del 31.12.2015 di euro 3.000,00, n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 e n. 188 del 31.10.2017 di euro 1.856,56, che non riguardano gli interessi sui predetti crediti ma interessi sostenuti per operazioni di sconto su fatture, verranno affrontate in seguito).
In particolare, le fatture aventi ad oggetto le ulteriori opere commisisonate, pacificamente ex art. 115
c.p.c. trasmesse alla controparte (allegazione p. 9 opposta;
l'opponente non ha depositato memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), non sono mai state contestate prima dell'inizio del processo (cfr., peraltro, doc. 21 fase monitoria, che riproduce conversazione Whatsapp imputata al legale rappresentante dell'opponente, il cui fatto storico non è contestato).
Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, la fattura può costituire prova sia dell'esecuzione del contratto e sia dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti di natura professionale, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non Parte_2 ha mai negato di avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio
1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto
(cfr. Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016). Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per pagina 6 di 13 comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud.
19/10/2023) 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud. 06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004)
06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima CP_3
e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relatVA annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. pagina 7 di 13 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestVA contestazione, Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860
(conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud.
20/01/2023) 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
Già sulla scorta dei predetti motivi, deve ritenersi provata la commissione e l'esecuzione delle predette opere, di cui alle fatture n. 101/2015 del 25/6/2015 di euro 5.613,61, n. 102/2015 del 25/6/2015 di euro
23.299,58 e n. 103/2015 del 25/6/2015 di euro 756,40, nonché la correttezza del corrispettivo esposto.
Ad ulteriore conferma delle circostanze, parte opposta ha inoltre prodotto, per dimostrare l'integrazione dell'appalto originariamente convenuto per altre prestazioni, le preordinate offerte n. 337 del 25/6/2013
(doc. 14, avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e configurazione di un Kit di monitoraggio per controllare a distanza i n.8 impianti da 50Kw istallati, sulla cui base è poi stata emessa la fattura
102/2015), n. 338 del 12/7/2013 (avente ad oggetto la realizzazione del locale tecnico inverter e di un punto acqua, sulla cui base è poi stata emessa la fattura 101/2015) e n. 407 del 16/10/2013 (avente ad oggetto la fornitura e sostituzione di interruttore automatico 4 x 160 regolabile a 200A moeller nonché piccoli lavori aggiuntivi, sulla cui base è stata emessa la fattura 103/2015), sottoscritte con firma imputata alla società opponente, la quale, nel corso del processo, si è limitata ad eccepire, nella prima difesa utile successVA (opposizione), che la firma nell'offerta 307 non sarebbe riferibile al legale rappresentante della società così come quella di cui all'offerta 407. Pt_1
Tuttavia, sul punto, trattandosi di firma imputata ad una persona giuridica, di cui non è nota la composizione (ossia, atto costitutivo, statuto e, dunque, se vi fossero altri soggetti muniti di potere di rappresentanza), deve ricordarsi che secondo il costante orientamento della suprema corte, la validità del disconoscimento “postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili
(specificazione del resto indispensabile per rendere pio praticabile la procedura di verificazione)” (così, già in passato, Cass. civ., sez. I, 1/12/1997, n. 12179, confermato da Cass. civ., sez. I, sent., 16/02/2010,
n. 3620: “[i]n base alla giurisprudenza di questa corte in tema di disconoscimento della scrittura prVAta
a norma dell'art. 214 c.p.c., perchè tale disconoscimento sia validamente effettuato, con l'onere per
l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, si richiede un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass. 1 dicembre 1997 n. 12179)”; pagina 8 di 13 ancora, più recentemente, Cass. civ., sez. III, sent., 19-07-2012, n. 12448: “L'art. 214 cod. proc. civ., dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, e la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, che "Il disconoscimento della scrittura prVAta da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (Cass. civ. Sez. 1, 16 febbraio 2010 n. 3620). Le dichiarazioni riportate dalle ricorrenti sono ben lontane dal conformarsi a tali requisiti. Irrilevante è l'asserita illeggibilità delle firme volta che non se ne contesti specificamente l'autenticità (cfr. anche Cass. civ. Sez. 5, 30 ottobre 2001 n. 13481).
[…] avrebbe dovuto dichiarare espressamente di non conoscere la sottoscrizione apposta ai documenti
e di non riconoscerla come propria di alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori o addetti;
di non avere al proprio interno alcun "Ufficio gestionale", ecc., si da mettere in mora gli attori in termini inequivocabili, quanto alla necessità di proporre istanza di verificazione”).
Nel caso di specie, l'opponente non ha né indicato né provato la composizione della propria società, quali organi, all'epoca, erano muniti del potere di rappresentanza, e non ha disconosciuto la firma con riferimento a ciascuno dei soggetti investiti del relativo potere;
di conseguenza, il disconoscimento è inammissibile.
Inoltre, e anche a prescindere da quanto già testé accertato, a conferma della commissione e esecuzione degli ulteriori lavori, rispetto a quelli di cui all'offerta 324/2013 e delle fatture 111 e 157 del 2013, sono stati sentiti i testi di parte opposta, , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, operai della ditta i quali hanno confermato di aver eseguito detti Testimone_4 Controparte_1 lavori con l'autorizzazione espressa della ditta Parte_1
In merito fattura n. 102/2015 del 25/6/2015 di euro 23.299,58, il teste sull'articolato n. Testimone_1
11 rispondeva: “confermo la superiore circostanza nel senso che ho provveduto all'istallazione del Kit di monitoraggio SOLAR LONG e dell'antifurto e anche in questo caso i lavori sono stati autorizzati dalla
. Il teste ha confermato anche l'articolato n. 12 della seconda memoria istruttoria: “Vero o no che Pt_1 il Kit di montaggio Solar Log installato da fu utilizzato dalla per un periodo di almeno CP_1 Pt_1
2 anni dall'installazione” e sull'articolato n. 13 “vero o no che il kit di montaggio Solar Log fu soggetto
a interventi di manutenzione da parte di ” ha quindi dichiarato “[c]onfermo le superiori CP_1 circostanze in quanto abbiamo provveduto a fare manutenzione del nonché dell'antifurto Parte_3
pagina 9 di 13 per circa due anni. In questo periodo in particolare abbiamo sostituito inverter guasti”. Conformi alle dichiarazioni del teste , sono quelle rilasciate dall'altro teste di parte opposta, Tes_1 Testimone_3 che non solo confermava l'istallazione del Kit di monitoraggio presso l'impianto della Parte_4
ma riferVA altresì che gli interventi di manutenzione nei due anni successivi al montaggio Parte_1 venVAno effettuati personalmente da esso teste il quale precisava: “è vero che il kit di monitoraggio fu soggetto a manutenzione, lo so in quanto controllavamo gli impianti ed effettuavamo interventi e gli interventi consistevano in sostituzione di fusibili e controllo produzione”. Anche il teste
[...]
, in risposta agli articolati sopra trascritti “nn. 11-12-13” della seconda memoria istruttoria Tes_4 della convenuta opposta ha confermato di avere egli stesso montato il kit Solar Long su richiesta della e per conto della di avere effettuato delle opere di manutenzione Parte_1 Controparte_1 dell'impianto in parola.
Risultano provate anche le prestazioni di cui alla fattura n. 102/2015 relative ai lavori di sigillatura del tetto di importo pari ad euro 1.700,00 più VA. Il sig. nelle dichiarazioni rilasciate in sede Testimone_1 di escussione testi all'udienza del 29/1/2020, in risposta all'articolato 2 della seconda memoria istruttoria di parte opposta, confermava le circostanze e aggiungeva di aver proceduto personalmente alla rimozione del tetto in eternit e alla successVA installazione di lamiera gregata e alle operazioni di sigillatura utilizzando la schiuma poliuretanica. Il teste confermava che in occasione di detti lavori erano presenti in cantiere e confermavano l'autorizzazione a procedere il sig. , proprietario del Capannone, e il CP_4 sig. legale rappresentante della Sempre il teste ha risposto Controparte_5 Parte_1 Tes_1 affermatVAmente anche all'articolato n. 3: “Vero o no che i lavori di sigillatura del tetto si sono resi necessari a causa del riscontro al momento della rimozione de4lla copertura in eternit della presenza di numerose fessurazioni tra i lastroni in cemento del solaio e del capannone della Zona Industriale”, con ciò confermando che detti lavori non erano preventVAti ma si erano resi necessari in corso d'opera. Infine sempre il suddetto teste rispondendo all'articolato 4 della seconda memoria istruttoria dell'opposta “Vero
o no che il proprietario del capannone suddetto, tale sig. , chiese alla di sigillare le CP_4 CP_1 fessurazioni suddette tramite schiuma poliuretanica e che la vi procedette solo dopo aver CP_1 ottenuto l'autorizzazione della affermava: “Confermo le superiori circostanze di cui in parte Parte_1 ho detto sopra quanto alle autorizzazioni e conferme nell'eseguire i lavori dai sig. e dal sig. CP_4
, che per me rappresentavano il proprietario e la . Conforme alla dichiarazione CP_5 Parte_1 rilasciata dal teste è quella del teste , il quale rispondendo agli articolati 2-3-4, Tes_1 Testimone_3 confermava le circostanze ivi dedotte precisando di essere presente in cantiere all'epoca dei fatti, e che l'esigenza di sigillare le fessurazioni presenti sul tetto avvenne durante i lavori. Lo stesso teste poi riferVA di lavorare da dieci anni per LS e che per politica aziendale i lavori potevano essere eseguiti solo dietro pagina 10 di 13 autorizzazione del soggetto interessato. Infine, , rispondendo agli articolati di prova Testimone_4 sopra riportati, confermava la effettuazione dei lavori di sigillatura del tetto aggiungendo che c'era una situazione di urgenza dovendosi intervenire tempestVAmente alla sigillatura non preventVAta.
RelatVAmente alla fornitura e installazione dell'antifurto per un importo di euro 975,00 oltre VA, riportata nella fattura n. 102/2015, il teste escusso rispondendo all'articolato 11 e Testimone_1 all'articolato 14 della seconda memoria istruttoria della opposta affermava di aver Controparte_1 personalmente installato, previa autorizzazione della l'antifurto a protezione degli inverter Parte_1 installati di fronte al cancello di ingresso dell'immobile. Dette circostanze venVAno confermate dai testi e i quali riferVAno rispettVAmente: “si trattava di un impianto Testimone_3 Testimone_4 perimetrale ad ampio spettro a protezione di inverter e dell'ingresso” e che “l'antifurto fu installato in stretta connessione con il locale tecnico”. RelatVAmente alla fornitura di n. 70 connettori per euro 220,00
e di ulteriori 90 mt di cavo di alluminio per euro 1.136,00, il teste , all'udienza del Testimone_1
29/1/2020 confermava l'articolato n. 8 della seconda memoria istruttoria dell'opposta “vero o no che la
fornì 70 connettori e 90 mt di cavo di alluminio previa autorizzazione di e in CP_1 Pt_1 relazione all'articolato n. 9 riferVA: “i moduli fotovoltaici sono stati forniti dalla e in base a Parte_1 questi moduli abbiamo preso i connettori idonei agli stessi, in quanto soltanto in base ai moduli si possono poi ordinare e installare i connettori idonei e non prima. In questo caso è avvenuto, appunto, che solo dopo la fornitura dei moduli abbiamo preso i connettori idonei e abbiamo dovuto fare un nuovo preventivo”. Lo stesso teste confermava che all'epoca dei fatti era sempre presente il sig. , legale CP_5 rappresentante della Anche i testi e confermarono la necessità di Pt_1 Pt_1 Tes_4 Tes_3 dovere utilizzare connettori specifici in relazione ai moduli e il teste specificava che tutto Tes_4 avvenne in una situazione di “urgenza”. RelatVAmente al cavo di alluminio, il teste sul Testimone_1 punto, ha confermato le circostanze di cui all'articolato 2 della seconda memoria istruttoria della opposta relativo tra alla fornitura del cavo di alluminio, precisando che esso cavo servisse per la connessione del contatore Enel all'impianto del quadro generale del fotovoltaico e ha altresì specificato ”Presenti in cantiere, ci confermavano e ci davano autorizzazione a fare questi lavori il sig. e il sig. ”. CP_4 CP_5
Il teste precisava: “abbiamo passato il cavo al quadro generale e questo per abbreviare i tempi di realizzazione dopodichè l'Enel ha fatto quanto di sua competenza”. Il predetto teste confermava anche l'articolato n. 10 della seconda memoria istruttoria di parte opposta “vero o no che la fornitura di 90 mt di cavo di alluminio da parte di fu eseguita previ precisi accordi con per velocizzare CP_1 Pt_1 le attività di collegamento dei pannelli solari ai contatori da parte dell'ENEL”. Anche il teste Tes_3
escusso all'udienza del 7/10/2020 confermava la fornitura di 90 mt di cavo di alluminio e in
[...] relazione all'articolato 10 confermava che l'utilità del cavo era per accelerare i tempi di connessione dei pagina 11 di 13 contatori. Conformemente a ciò anche il teste ha precisato la effettVA fornitura del Testimone_4 cavo in questione riferendo “il lavoro era di competenza dell'Enel ma data l'urgenza lo effettuammo noi dietro assenso della . In merito alla fattura n. 101/2015 del 25/6/15 di euro 5.613,61 relatVA alla Pt_1 realizzazione da parte di su incarico della di un locale tecnico inverter e Controparte_1 Parte_1 connessione punto acqua, il teste sull'articolato n. 15 della seconda memoria istruttoria Testimone_1 della opposta: “Vero o no che la realizzò il locale tecnico inverter e un punto acqua di cui CP_1 alla fattura n. 101/2015, previa accettazione della dell'offerta 348/2013”, ha confermato la Parte_1 realizzazione del locale tecnico inverter e del punto acqua utile quest'ultimo al lavaggio dei moduli fotovoltaici, confermando anche il riscontro i cui alla fattura 101/2015. Conformemente a quanto riferito dal teste , il teste , rispondendo al soprariportato articolato di prova n. 15 ha Tes_1 Testimone_3 riferito “è vero, confermo che abbiamo realizzato l'inverter e il punto acqua come da documenti che mi vengono esibiti”; infine, anche il teste all'udienza del 7/10/2020 riferVA: “quanto Testimone_4
CP_ al locale tecnico posso affermare che fu installato dietro mie direttive dal personale della Aggiungo che l'antifurto fu installato in stretta connessione con il locale tecnico”; in relazione al telo frangivento di cui alla fattura 101/15 connesso alla realizzazione del locale inverter il teste specificava “ il telo di cui alla fattura 101/15 che mi viene esibita fu installato prima della realizzazione della copertura del locale tecnico”. In merito alla fattura n. 103/2015 del 26/6/2015 di euro 756,40, che riporta diversi interventi CP_ su chiamata eseguiti in cantiere dalla nell'anno 2014 consistenti, in particolare, in interventi di isolamento stringhe, sostituzione inverter guasto, forniture e sostituzione fusibili, forniture e sostituzione batteria e centrale allarme e interventi di riarmo impianti, il teste , rispondendo Testimone_1 sull'articolato 16 della seconda memoria istruttoria della opposta “vero o no che la LS impresa effettuò per conto di i seguenti interventi di manutenzione: sostituzione inverter, sostituzione fusibili, Pt_1 sostituzione batteria e sostituzione stringhe, di cui alla fattura 103/2015” confermava che la società opposta avesse effettuato su espressa richiesta della i suddetti interventi di manutenzione. Parte_1
Parimenti i testi e hanno confermato le circostanze di cui al Testimone_3 Testimone_4 superiore articolato.
Le dichiarazioni dei testi assunti sono tra di loro coerenti e prive di contraddizioni. Non sono emersi elementi da cui evincere un deficit di credibilità soggettVA, essendo meramente dipendenti della società opposta, quindi non personalmente interessati all'esito della causa. Inoltre, come già anticipato, le loro dichiarazione trovano molteplici riscontri documentali.
Considerato che è pacifico che abbia corrisposto, complessVAmente, l'importo di euro CP_6
170.750,00, a fronte di un fatturato nei suoi confronti complessivo di euro 185.919,60 (compresi i crediti non contestati di cui alle fatture 111 e 157 del 2013), deve esser condannata a pagare all'opposta la pagina 12 di 13 differenza, pari ad euro 15.169,60, oltre interessi, ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dal primo sollecito di pagamento in atti (14/12/2016).
Deve, viceversa, rigettarsi la domanda alla ripetizione degli interessi richiesti con le fatture n. 240 del
31.12.2015 di euro 3.000,00, n.121 del 9.8.2016 di euro 1.489,81 e n. 188 del 31.10.2017 di euro
1.856,56, da qualificarsi quale domanda di risarcimento del danno emergente derVAnte dall'inadempimento, trattandosi nella tesi dell'opposta di interessi corrisposti in virtù di operazioni di sconto su fatture inadempiute. Non vi è infatti né la tempestVA allegazione né la prova della conoscibilità, in capo al debitore, al momento della commissione delle opere, della condizione di [il]liquidità dell'opposta, così da esser nella condizione di sapere, ai fini di cui all'art. 1225 c.c., che un suo eventuale ritardo nel pagamento avrebbe potuto comportare quest'ulteriore necessità nella controparte, così costretta a subire questo maggior danno.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di CP_6
Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, per la fase monitoria, in euro 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 286,00 per esborsi e, per il giudizio di opposizione, in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 39,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2018, trib. Ragusa, r.g. 1159/2018;
• condanna p.VA ) a pagare a p.VA: ) Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 la somma di euro 15.169,60, oltre interessi, ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dal 14/12/2016;
• condanna, altresì, (p.VA ) a rimborsare a (p.VA: Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) le spese di lite, che si liquidano, per la fase monitoria, in euro 567,00 per compensi, oltre P.IVA_2 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 286,00 per esborsi e, per il giudizio di opposizione, in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 39,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 11/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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