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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1248/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
ed (C.F. C.F._3 Parte_4
, assistiti e difesi dagli avvocati domiciliatari C.F._3
GIORGIO CALDERA e SARA BENEDETTA ZAMBONI, con studio in VIA
BRUNO MADERNA n. 7, VENEZIA - MESTRE
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato domiciliatario ALESSIO CERVETTI, con studio in
SANTA CROCE 502 VENEZIA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 12 giugno 2024 n. 9447
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: ribadita ogni domanda, deduzione, istanza ed eccezione già formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., in riforma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Tribunale di Venezia dell'11.6.2024, comunicata il 12.6.2024, procedimento n. 7797/2021 r.g., accogliersi l'appello per il motivo denunziato e così: nel merito- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna appellata per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 3446/20 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Venezia, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
del danno non patrimoniale - sub specie biologico, morale e Pt_4 terminale - patito da sino al suo decesso nonché al Parte_5 risarcimento iure proprio in favore di Parte_1 Pt_2
, ed del danno non
[...] Parte_3 Parte_4 patrimoniale morale e da perdita del congiunto nonché al risarcimento iure proprio in favore di ed del Parte_1 Parte_2 danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla prima ed emergente e futuro sofferto da entrambi;
danni tutti da liquidarsi nelle somme che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria sulle poste di danno eventualmente non liquidate all'attualità ed agli interessi di legge, con ristoro dell'ulteriore danno - da liquidarsi in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali - derivante dalla mancata disponibilità immediata dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di
Venezia n. 3446/20 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte appellante che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso. In via istruttoria - disporsi supplemento di pag. 2/30 C.T.U. previa nomina di specialista ausiliario oncologo in affiancamento alla dr.ssa e al prof. . - ammettersi prova Persona_1 Persona_2 per testi sui seguenti capitoli: 1) “vero che i rapporti tra
[...]
, la moglie e i tre figli erano sereni e non turbati da Pt_5 incomprensioni o litigi”. 2) “vero che , la moglie Parte_5
ed i tre figli trascorrevano insieme le festività natalizie Parte_1
e pasquali”. 3) “vero che durante i week end la famiglia di
[...]
si riuniva per pranzare insieme”. Si indicano a testi sui capitoli Pt_5 da 1) a 3): residente in [...] e Tes_1
residente in [...]. Con vittoria Testimone_2 di spese anche generali ex art. 2 D.M.55/2014 e compenso professionale del secondo grado di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art 93 c.p.c. avendo i procuratori deducenti anticipato le prime e non riscosso i secondi
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale, rigettare l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2
ed in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 Parte_4 diritto, con conferma dell'ordinanza appellata;
in via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di supplemento di CTU, in quanto generica, tardiva ed inammissibilmente esplorativa;
rigettare le avverse istanze di prova testimoniale, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In ogni caso spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 9447/24 il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'
[...]
, dalla moglie e dai figli , CP_1 CP_1 Parte_1 Pt_2
pag. 3/30 ed del paziente , deceduto il 3 Pt_3 Parte_4 Parte_5 febbraio 2017 per un carcinoma del colon.
1.1 I ricorrenti avevano depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il
25.10.2021 e, dunque, entro il termine di decadenza sancito dall'art. 8 della L. 24 del 2017 di 90 giorni dal deposito in data 27.7.2021 della consulenza preventiva. Avevano anche dimostrato, mediante il deposito del certificato storico di famiglia, la loro appartenenza al medesimo nucleo del de cuius, sicché erano legittimati ad agire facendo valere la responsabilità contrattuale della struttura per il danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre che la responsabilità aquiliana per il danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale e per i pregiudizi patrimoniali patiti.
1.2 Il giudizio di causalità dev'essere effettuato mediante una prognosi postuma ex ante e in concreto -ovvero tenuto conto delle specifiche circostanze del caso- e secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”. Per effettuare il giudizio controfattuale è necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato.
1.3 Non è contestato che la causa del decesso del paziente
[...]
sia riconducibile a una neoplasia maligna a livello della Pt_5 valvola ileo-cecale, diagnosticata la prima volta nell'ambito del ricovero del paziente intervenuto tra l'8.11.2016 e il 23.11.2016 presso il nosocomio di Mirano. I CTU hanno ritenuto che la diagnosi fu tardiva perché diagnosticata quando ormai era presente una malattia pag. 4/30 metastatica diffusa (IV stadio) e il tasso di sopravvivenza a 5 anni era pari al 5%. Per i CTU la procedura diagnostica effettuata dai sanitari nell'ambito del precedente ricovero intervenuto tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 presso l'ospedale di Mirano a seguito di rettorragia non era stata adeguata, non essendo proseguito il percorso diagnostico al fine di accertare la causa del sanguinamento gastrointestinale, dell'astenia e della perdita di peso. Nel corso della colonscopia del
20.1.2016 i medici non si erano adeguatamente soffermati sull'area cecale, né avevano svolto ulteriori accertamenti mediante la video capsula nell'intestino piccolo, la TAC colon, la ripetizione della colonscopia e la ricerca di sangue occulto nelle feci, “che sicuramente avrebbero evidenziato la formazione neoplastica”. I segni clinici “di forte sospetto per una neoplasia del tratto digestivo” erano, oltre alla rettorragia che aveva determinato l'accesso del paziente al PS nel dicembre 2015, i) l'anemizzazione che, per quanto portata a 9,6 il
3.1.2016, si era aggravata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 e ii)
l'importante dimagrimento (20 kg in 4 mesi a decorrere dal gennaio
2016).
1.4 Dissentendo dal parere medico legale dei CTU, il Tribunale sostiene che “ … non sussistono sufficienti elementi per ritenere che, nella fattispecie in questione, fossero, con una prognosi postuma ex ante, necessari ulteriori approfondimenti all'intestino tenue e ulteriori esami strumentali e che, in ogni caso, essi avrebbero offerto elementi idonei per una diagnosi di neoplasia al cieco e che, infine, tale diagnosi avrebbe -in concreto, tenuto conto dell'apparato immunitario del paziente e delle caratteristiche del tumore, e non in astratto, sulla scorta di un generale dato statistico- comportato una prognosi favorevole”. Nel motivare la conclusione il giudice spiega:
pag. 5/30 - che, come inadempimento qualificato della struttura, non era stato allegata l'inadeguatezza del c.d. follow up del paziente;
- che è ravvisabile un vizio metodologico in quanto il giudizio viene formulato con un criterio di prognosi postuma ex post e non già ex ante sulla scorta dei dati concreti a disposizione. Per giustificare un ritardo diagnostico della neoplasia sin dal ricovero del dicembre 2015/gennaio
2016, i consulenti avevano utilizzato elementi di fatto scoperti o rilevati
“dopo la dimissione”;
- che i CTU non avevano chiarito perché fossero necessari ulteriori approfondimenti all'intestino tenue mediante video capsula nonostante a) una EGDS (che aveva evidenziato una gastrite ipotrofica e gli esiti di un'ulcera pregressa), e tre colonscopie negative (l'ultima non evidenziante un sanguinamento attivo e un quadro endoscopico normale fino al punto di arrivo del fondo ciecale poi risultato oggetto della neoplasia); b) una TAC addome con mezzo di contrasto negativa (non segnalante aspetti radiologici “sospetti” quali ispessimento delle pareti coliche, linfoadenopatie e versamenti pericolici) e c) l'insensibilità al marcatore biologico CEA (valore pari a “1.7” il 7.01.2016, a fronte di un valore soglia di “4”);
- che la tesi secondo cui “se fosse stata effettuata una videocapsula la probabilità di venire ad una diagnosi sarebbe stata superiore al 50%” non è suffragata da elementi concreti né dal parere tecnico di un oncologo. I consulenti del Tribunale dott.ssa (medico Persona_1 legale) e prof. (specialista in chirurgia generale) non Persona_2 avevano ritenuto di avvalersi di un oncologo specialista nemmeno per rispondere ai chiarimenti;
- che i CTU non avevano chiarito perché, anche per la particolare patologia, sussisterebbe una correlazione fra diagnosi precoce e pag. 6/30 prognosi favorevole, alla luce degli studi indicati dai CCTTPP di parte resistente nel 2008 e nel 2016); Per_3 Per_4
- che non è chiaro perché vi sarebbe stato un errore di visualizzazione della valvola ileo-cecale, ancorché dalla documentazione clinica si evince che l'esplorazione era stata svolta fino in fondo al cieco senza rilevare anomalie. Costituisce un'inammissibile prospettiva ex post sostenere che “dato l'inequivocabile riscontro di una neoplasia del cieco già metastatica a 10 mesi di distanza, è certo che una lesione neoplastica era già presente in sede di cieco/valvola ileo-cecale a gennaio 2016 ed è probabile che il mancato riconoscimento della lesione sia legato ad una incompleta visualizzazione del cieco/ valvola ileo/cecale”.
2. Gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed chiedono che, in riforma della ordinanza,
[...] Parte_4 sia accolta la domanda di risarcimento del danno. Con un unico motivo di gravame lamentano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della consulenza preventiva perché:
- i segni clinici di forte sospetto di una neoplasia del tratto digestivo risalivano ad agosto 2015 (calo ponderale di 7 kg in due mesi, melena e anemizzazione in atto: emoglobina 10,1 sia all'ingresso che alla dimissione), erano presenti a dicembre 2015 (calo ponderale 20 kg in quattro mesi e anemizzazione HB = 8.9 g/dl, accompagnati da rettorragia e turbe dell'alvo; presenza di feci miste a sangue) ed erano rimasti dopo il ricovero di dicembre 2015/gennaio 2016 (ulteriore progressivo calo ponderale e anemizzazione cronica). I dati clinici avrebbero dovuto indurre i sanitari a proseguire il percorso diagnostico con esecuzione di ulteriori EGDS, colonscopia, studio del piccolo intestino con videocapsula o enteroscopia anche in caso di arresto del pag. 7/30 sanguinamento, come previsto dall'algoritmo diagnostico elaborato dell'American Society for Gastrointestinal Endoscopy;
- non era rilevante che la EGDS, le colonscopie, la TAC addome con mezzo di contrasto e il marcatore biologico CEA fossero negativi. I CTU avevano ricordato che le raccomandazioni della SIED (Società di
Endoscopia Digestiva) a seguito delle raccomandazioni ESGE (Società
Europea di Endoscopia Gastrointestinale) prevedono: a) l'esecuzione, quale indagine di primo livello, di videocapsula endoscopica del piccolo intestino nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro;
b)
l'esecuzione il prima possibile dopo l'episodio di sanguinamento possibilmente entro 14 giorni, quale indagine di primo livello, di videocapsula endoscopica del piccolo intestino nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro manifesto;
- nulla avrebbe impedito al Tribunale la nomina dello specialista oncologo in sede di conferimento dell'incarico nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. o di rimettere la causa in istruttoria ravvisando l'opportunità del parere di un oncologo. Nel mese di gennaio
2016 la malattia non era metastatica e in caso di trattamento il tasso di sopravvivenza sarebbe stato superiore all'80%;
- nel sostenere che vi fosse stata una incompleta visualizzazione del cieco/valvola ileo-cecale i CTU avevano spiegato come, secondo le linee guida ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) e SIED
(Società Italiana di Endoscopia Digestiva): a) la parete mediale del cieco, tra l'orifizio cecale e la valvola ileo-cecale, non avrebbe dovuto essere visualizzata a distanza;
b) per intubazione cecale avrebbe dovuto intendersi la profonda intubazione del cieco con la punta dell'endoscopio capace di toccare l'orifizio appendicolare;
c) l'orifizio appendicolare avrebbe dovuto essere fotografato ad una distanza di 2-4 cm onde inquadrare la convergenza cecale delle tenie coliche o “a piede di pag. 8/30 corvo”; d) una seconda fotografia avrebbe dovuto essere scattata “più distalmente”, allo scopo d'inquadrare l'intero cieco e la valvola ileo- cecale.
3. L'atto di appello non riporta riferimenti ai danni che erano stati chiesti nel giudizio di primo grado. Gli attori avevano richiesto:
- il danno biologico, morale e terminale patito medio tempore dalla vittima sino all'exitus e trasferito iure hereditatis agli eredi. Tenuto conto dell'invalidità indicata dai CTU (danno biologico temporaneo totale per 4 mesi;
parziale al 75% per 2 mesi e parziale al 50% per 6 mesi), deve riconoscersi sulla base delle Tabelle del Tribunale di Venezia il valore di euro 150,00, da moltiplicare per il coefficiente di 100 e per il numero di giorni di sopravvivenza;
- il danno non patrimoniale, morale e da lesione del rapporto parentale sofferto iure proprio dai prossimi congiunti. La morte d'
[...]
aveva causato per i familiari superstiti un profondo Pt_5 sconvolgimento della vita, l'alterazione della compagine familiare e la perdita definitiva del complesso di relazioni parentali. Considerando
l'elevato grado di reciproca partecipazione affettiva nei rapporti parentali, la mancanza di dissidi e la reciproca frequentazione quotidiana e il prolungato turbamento è giustificato il riferimento ai valori tabellari massimi;
- le spese funerarie e per accertamento medico-legale stragiudiziale di parte nonché per assistenza stragiudiziale prestata dal difensore;
- le spese della consulenza preventiva e in particolare a) il compenso dovuto ai CC.TT.UU. dr.ssa e prof. Persona_1 [...]
; b) il compenso spettante al C.T.P. Dr. e Per_2 Persona_5 all'ausiliario specialista dr. per l'assistenza alle operazioni Persona_6 peritali;
c) i compensi dei difensori;
pag. 9/30 - il danno del coniuge conseguente alla perdita dell'apporto economico che il de cuius destinava alle esigenze della famiglia. La
“all'evidenza, non gode più del tenore di vita precedentemente Pt_1 assicuratole dal defunto”. Il reddito del marito più alto del triennio antecedente il decesso pari ad euro 37.959,00 - detratta la quota sibi
(40%) – deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione
(18,535) tenuto conto della vita media probabile della vittima (18,906 anni) e del coniuge (età 23,626 anni) risultante dalle tavole di mortalità
ISTAT del 2014 al tasso legale dello 0,2%. Inoltre, a causa dell'accumulo con la pensione di reversibilità, l'importo netto delle provvidenze economiche erogate dall' al coniuge della vittima si è CP_2 ridotto da euro 1.717,00 ad euro 1.520,23. Anche tale diminuzione patrimoniale costituisce una perdita.
4. L' ha chiesto la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha osservato che nell'appello gli eredi Pt_5 ripropongono le argomentazioni dei CTU dott.ssa e prof. Per_1
, senza introdurre elementi di rilevante novità. La consulenza è Per_2 smentita dal “tetragono impianto motivazionale” dell'ordinanza impugnata. I consulenti non hanno saputo spiegare in base a quali elementi obiettivi i sanitari avrebbero dovuto giungere ad un sospetto diagnostico di neoplasia. I CTU avevano affermato che i sanitari avrebbero dovuto insistere ulteriormente nel percorso diagnostico e ricercare la causa del sanguinamento nonostante il fatto che in una percentuale non irrilevante di casi, quantificabile attorno al 5%, la causa del sanguinamento del tratto gastroenterico, rimane sconosciuta.
L'affermazione dei CTU, secondo cui vi sarebbe stato addirittura un errore di “visualizzazione”, costituisce una congettura. La neoplasia non pag. 10/30 veniva riscontrata nell'ileo ma proprio in quell'area che la colonscopia del gennaio 2016 aveva attentamente esplorato, senza evidenziare lesioni. Un'indagine estesa all'ileo sarebbe stata irrilevante perché la neoplasia non fu riscontrata nell'intestino tenue. Le raccomandazioni della SIED (Società di Endoscopia Digestiva) nella relazione integrativa di CTU non sono pertinenti: in esse si raccomanda, infatti, l'utilizzo della videocapsula per l'ispezione del piccolo intestino. I consulenti dell'Azienda avevano precisato che la tesi secondo cui la prognosi dei pazienti oncologici, portatori di neoplasie del colon-retto, è legata inevitabilmente al timing della diagnosi non è consolidata. Quando un paziente si presenta sintomatico, è controversa l'affermazione che vi sia una correlazione fra diagnosi tardiva e prognosi.
5. Il motivo di appello sulla non corretta valutazione della consulenza preventiva merita accoglimento.
5.1 Il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto di non integrare il collegio peritale e di valutare negativamente la decisione dei CTU dott.ssa e prof. di non avvalersi anche del parere di un Per_1 Per_2 oncologo. Nell'ordinanza 2 novembre 2022 finalizzata a ottenere chiarimenti a integrazione della consulenza preventiva il giudice di primo grado specifica: “Incarica i CCTTUU nominati, dott.ssa e Per_1 prof. , in sede di a.t.p. di chiarire per iscritto, se del caso Per_2 mediante ausilio di oncologo specialista, entro 70 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento i seguenti profili …”. I CTU sono gli ausiliari del magistrato. Non ritenendo soddisfacenti i chiarimenti ricevuti dal medico legale e dallo specialista in chirurgia generale, il giudice non avrebbe potuto addebitare ai consulenti di non essersi avvalsi di un ulteriore specialista perché, ritenendo necessaria pag. 11/30 l'integrazione, sarebbe stato proprio il giudice a dover assumere la relativa iniziativa. Da un lato il giudice non spiega, a fronte dell'argomentato parere degli ausiliari, perché emerga la necessità del parere anche di un oncologo;
dall'altro, ritenendolo indispensabile, avrebbe dovuto nominare il nuovo ausiliario e non rigettare sic et simpliciter la domanda di risarcimento. Il diritto vivente (cfr., fra le tante, Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2022 e Cass., sez. 2, sent. n. 1190 del 2015) consente la consulenza percipiente e spetta al giudice la scelta degli ausiliari aventi le competenze per affrontare il caso di malpractise.
5.2 L'errore metodologico non è riscontrabile, almeno nei termini prospettati dal Tribunale. Occorre distinguere fra nesso di causa (artt.
40 e 41 c.p.), da un lato, e imputabilità dell'inadempimento (art. 1218
c.c.) e colpa (art. 2043 c.c.), dall'altro. Dopo aver premesso che il percorso di evoluzione di una neoplasia colon rettale che progredisce dall'adenoma al carcinoma, fino ad arrivare al cancro invasivo con metastasi sono ben conosciuti (tempo che intercorre da una lesione preneoplastica ad una lesione tumorale metastatica è di alcuni anni), i
CTU spiegano che se al paziente fu riscontrato un carcinoma del colon con metastasi epatiche nel novembre 2016, “una neoplasia colica (fosse essa adenoma o, più probabilmente adenocarcinoma) doveva senz'altro essere già presente nel gennaio 2016, ovvero 10 mesi prima” (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 5). Il giudizio viene compiuto tenendo conto di quanto accaduto e, in questi termini, può essere considerato ex post. È tuttavia consentito perché, per esprimersi con cognizione sulla sequenza causale che ha condotto al decesso, occorre prendere in considerazione il concreto svolgimento dei fatti e tener conto della miglior scienza ed esperienza disponibile. Non si sta pag. 12/30 ancora valutando la condotta dei sanitari ma lo sviluppo degli eventi. A fronte della perentoria presa di posizione dei CTU, la difesa della struttura sanitaria e il giudice avrebbero dovuto spiegare quale particolare neoplasia colon rettale avrebbe potuto svilupparsi unicamente tra la dimissione del gennaio 2016 e il suo accertamento nel novembre 2016. Non essendo indicate plausibili ipotesi alternative, è ragionevolmente certo che nel gennaio 2016 la neoplasia fosse presente e diagnosticabile.
5.3 Alla domanda se la scoperta della neoplasia nel gennaio 2016 avrebbe potuto salvare la vita del paziente, i CTU avevano dato una risposta affermativa. Il giudizio controfattuale induce a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cass., sez. 3, ord. n.
25805 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 23197 del 2018 e Cass., s.u., sent. n. 576 del 2008), che, qualora la neoplasia fosse stata individuata, le probabilità di guarigione sarebbero state elevate. I CTU avevano affermato: “Non possiamo sapere dal punto di vista istologico quale fosse l'esatta natura istologica della lesione, ma sappiamo per certo che alla TAC di gennaio non erano presenti metastasi, mentre alla TAC di novembre risultava “sovvertita la densità del parenchima epatico per la presenza di numerose formazioni nodulari di tipo sostitutivo” … il tasso di sopravvivenza sarebbe stato a gennaio, in essenza malattia metastatica, superiore all'80%, mentre a novembre risultava, in presenza di malattia metastatica, intorno al 5%. Quindi il ritardo diagnostico ha assai probabilmente avuto un impatto sulla sopravvivenza del paziente>> (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6). Il giudice non tiene conto del parere degli ausiliari di elevata probabilità e sceglie di far propria la posizione dei difensori tecnici dell' , espressa e ripresa nella comparsa di costituzione e CP_1
pag. 13/30 risposta di appello: “Analogamente, in una review pubblicata nel 2008 da si evidenzia come una diagnosi precoce, in pazienti Per_3 asintomatici sia sempre correlata ad una prognosi favorevole, mentre non viene dimostrata la stessa correlazione in caso di pazienti sintomatici affetti da tumori del colon-retto nei quali un ritardo diagnostico – terapeutico non andrebbe ad impattare sulla prognosi. Ad analoghe conclusioni è giunto in uno studio pubblicato nel Per_4
2016”. Poste tali dirimenti considerazioni, anche nell'ipotesi (qui negata) di sussistenza della neoplasia al cieco sin dal dicembre 2015 - gennaio
2016, una diagnosi a tale data (laddove possibile) avrebbe, al più, consentito di stimare le possibilità di sopravvivenza per il paziente in una media a 5 anni del 56% e valutata l'evoluzione ragionevolmente prevedibile per coloro che superano i 5 anni dalla diagnosi (considerati i dati relativi alle caratteristiche istologiche e biologiche del tumore de quo) non sarebbe comunque possibile individuare, sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, quali probabilità avrebbe avuto il signor di sopravvivere oltre tale periodo di tempo>> (v. Pt_5 comparsa di costituzione e risposta di appello, pag. 19; nel giudizio di primo grado v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 16 e comparsa conclusionale pag. 20). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, anche seguendo la tesi della struttura sanitaria, la speranza di vita del paziente sarebbe stata superiore al 50% e quindi il paziente avrebbe potuto probabilmente superare la malattia. Avrebbe anche dovuto considerare che secondo gli studi citati dalla difesa della struttura – almeno per come riportati – “una diagnosi precoce, in pazienti asintomatici sia sempre correlata ad una prognosi favorevole, mentre non viene dimostrata la stessa correlazione in caso di pazienti sintomatici affetti da tumori del colon-retto”. Non può la struttura difendersi sostenendo, nello stesso tempo, che il paziente fosse pag. 14/30 asintomatico rispetto a una patologia tumorale, e che la probabilità di sopravvivenza fosse contenuta.
5.4 Per stabilire la sussistenza della responsabilità contrattuale verso il paziente per inadempimento rispetto al contratto di spedalità (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n. 11320 del 2022 e
Cass., sez. 3, sent. n. 8826 del 2007) e della responsabilità extracontrattuale verso i famigliari che facciano valere il danno patito iure proprio (Cass., sez. 3, sent. n. 14258 del 2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 14615 del 2020), occorre porsi nella condizione in cui agirono i sanitari dell'Ospedale di Mirano nel gennaio 2016. L'inadempimento non può essere considerato “imputabile” né la condotta può essere ritenuta
“colposa” per il solo fatto che nel successivo mese di novembre fu accertata una neoplasia maligna in stadio avanzato. La responsabilità non è oggettiva. La prospettiva deve essere ex ante, tenendo conto delle informazioni di cui i medici disponevano e di cui avrebbero potuto disporre eseguendo tutti gli approfondimenti diagnostici esigibili. Atteso
l'esito dell'accertamento tecnico, ponendosi in una prospettiva ex ante, il comportamento dei sanitari è rimproverabile. I CTU avevano chiarito perché gli accertamenti eseguiti nel mese di gennaio non potessero ritenersi sufficienti. A fronte di segni allarmanti di una grave patologia, i medici non avevano raggiunto una diagnosi sull'origine del sanguinamento. Non si condivide il riduttivo riferimento del Tribunale all'unico “inadempimento qualificato della struttura” contestato.
Mancando la diagnosi, non si può prescindere dal successivo comportamento dei sanitari. Dato che gli accertamenti eseguiti a gennaio non avevano chiarito quale fosse la patologia e come potesse essere affrontata, i medici avrebbero dovuto attivarsi invitando il paziente a sottoporsi nel breve periodo a nuovi accertamenti. La
pag. 15/30 condotta dei sanitari durante il ricovero, condotta direttamente riferibile alla struttura, va valutata anche tenendo conto della successiva inerzia.
L'accertamento della responsabilità va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva dei medici della struttura in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (cfr. con riferimento all'accertamento del nesso causale ma con un ragionamento che può riguardare anche la rimproverabilità soggettiva della condotta,
Cass., sez. 3, ord. n. 5487 del 2019).
5.5 L'EGDS negativa, l'unica colonscopia diagnostica negativa (l'unica colonscopia effettuata in condizioni di pulizia del lume intestinale), la
TAC addome negativa e l'insensibilità al marcatore CEA non erano sufficienti per rassicurare i medici curanti. Nel corso del ricovero del dicembre 2015-gennaio 2016 gli elementi clinici erano evidenti: sanguinamento, anemia e dimagrimento rapido. Tutti questi segni non erano emersi solo successivamente alla dimissione, essendo stati constatati durante il ricovero. Il rilievo strumentale importante era stato quello iniziale che documentava una vistosa presenza di sangue lungo tutto il colon (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 16). Il fatto che la gastroscopia fosse risultata negativa avrebbe dovuto suggerire che il sanguinamento venisse dal colon prossimale o dal piccolo intestino (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6). Il sangue “marezzava” l'intestino e quindi originava dal tratto gastroenterico. Secondo la ASGE (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy) in caso di sanguinamento macroscopico di origine oscura e in caso di sanguinamento occulto – in entrambi i casi dunque – il c.d. algoritmo diagnostico prevede la ripetizione della gastroscopia e colonscopia e lo studio del piccolo intestino anche qualora il pag. 16/30 sanguinamento si arresti (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 7). Se il sanguinamento fosse dipeso da un'ulcera gastrica, il sangue sarebbe risultato “digerito” quindi non sangue vivo. L' Pt_6 escludeva questa evenienza (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 13). Il CEA aumenta solo in alcuni tumori del colon, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6).
5.6 Non riuscendo a trovare una ragionevole spiegazione del sanguinamento, i medici avrebbero dovuto ripetere la colonscopia perché l'esame – hanno sottolineato i CTU - presenta margini di errore.
Nonostante i progressi tecnologici della strumentazione endoscopica, è riscontrabile un tasso di mancato riconoscimento di neoplasie del colon- retto in una percentuale variabile tra il 5 ed il 25%. La mancata diagnosi può dipendere da inadeguata preparazione, non accuratezza nello svolgimento dell'esame, incluso il mancato raggiungimento del cieco o la frettolosa uscita dello strumento con osservazione incompleta della mucosa colica o dalla localizzazione delle lesioni, ad esempio dietro ad una plica. Uno studio recente ha evidenziato che l'89% dei cancri colorettali diagnosticati dopo una colonscopia negativa, avrebbe potuto essere evitato (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 9-11).
Data la neoplasia del cieco metastatica riscontrata dieci mesi più tardi, secondo i CTU è certo che una lesione neoplastica fosse presente nel mese di gennaio in sede di cieco/valvola ileo cecale ed è probabile che il mancato riconoscimento della lesione sia legato ad una incompleta visualizzazione del cieco/valvola ileo-cecale (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 11). Se non può affermarsi che la colonscopia fu eseguita in modo non corretto, può sostenersi che i medici avrebbero comunque dovuto svolgere ulteriori accertamenti. La
pag. 17/30 colonscopia avrebbe dovuto essere ripetuta e probabilmente gli approfondimenti diagnostici avrebbero permesso d'individuare la lesione neoplastica.
6. Accertata la responsabilità dell' devono Controparte_1 prendersi in esame le richieste risarcitorie. La prima voce riguarda il danno non patrimoniale d' , trasmesso iure Parte_5 hereditatis agli eredi (v. ricorso introduttivo, pag. 9 e 11 s.).
ha lasciato quali eredi la moglie e tre figli (v. dichiarazione Pt_5 sostituta di atto notorio 7.2.2017, doc. 1H ric.) Qualsiasi criterio risarcitorio del danno non patrimoniale difficilmente si sottrae a ragionevoli critiche, perché deve cercare un complesso equilibrio fra le opposte esigenze di evitare automatismi risarcitori e di contenere l'eccessiva discrezionalità del giudice. La regola secondo cui occorre assicurare che il risarcimento sia integrale è tanto ineccepibile quanto di scarsa utilità pratica nel campo del danno non patrimoniale. I criteri predisposti dall'osservatorio del Tribunale di Milano presentano il vantaggio, per il loro diffuso utilizzo fra i giudici di merito, di avere un grado di accettabilità non riconoscibile ad altre tabelle, comprese quelle richiamate dai ricorrenti nel giudizio di primo grado. Si discute di strumenti operativi che devono consentire di assicurare coerenza all'ordinamento ed eliminare disparità nel trattamento di situazioni simili. È questo l'insegnamento sempre attuale di un noto precedente di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011), che riguardava sia il danno alla salute che il danno da rottura del rapporto parentale, anche se una più recente sentenza della Corte di cassazione ha riconosciuto il
“valore paranormativo” delle Tabelle del Tribunale di Milano solo nel primo caso (Cass., sez. 3, sent. n. 29495 del 2019). La versione della
Tabella da utilizzare è quella vigente al momento della liquidazione (cfr.
pag. 18/30 Cass., sez. 3, sent n. 7272 del 2012 e Cass., sez. 3, sent. n. 21245 del
2016) e quindi quella più aggiornata (Tabella 2024).
6.1 La Tabella sul danno terminale del Tribunale di Milano valorizza la specificità di questo particolare danno da invalidità temporanea connesso alla mancata sopravvivenza della persona e affronta il problema di raccordarlo con l'ordinario danno da invalidità temporanea.
Riconosce importi superiori, tenendo conto che il periodo di malattia non si evolve verso un muovo equilibrio ma conduce alla morte. Nello stesso tempo, tiene presente che anche nel danno terminale possono coesistere una componente biologico – relazionale e una componente di sofferenza soggettiva e pertanto non si pone in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord.
n. 18056 del 2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 16272 del 2023). La Tabella ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente. La Tabella non è censurabile solo perché le due componenti del danno non patrimoniale sono liquidate congiuntamente e non in via separata. In definitiva, costituisce un ragionevole e perfettibile tentativo di valorizzare il danno terminale, rispetto all'ordinario danno biologico temporaneo, senza cadere nell'eccesso di avvicinarsi al non riconoscibile danno tanatologico
(Cass., s.u., sent. n. 15350 del 2015).
6.2 I CTU hanno indicato che la patologia neoplastica è quantificabile complessivamente in 16 mesi: del periodo complessivo può ricondursi a una non adeguata condotta dei sanitari il più breve periodo di 12 mesi, dei quali 4 mesi al 100% (sofferenza d'intensità grave), 2 mesi al 75%
(sofferenza d'intensità severa) e 6 mesi al 50% (sofferenza d'intensità marcata) (v. consulenza preventiva, pag. 32). I consulenti hanno pag. 19/30 precisato che fino alla TAC del 18 novembre 2016 la persona può aver avuto un marcato grado di sofferenza ma probabilmente senza la consapevolezza di una fine imminente. Una volta evidenziata la metastasi, le condizioni del paziente erano tali da creare la consapevolezza dell'avvicinarsi della morte, poi intervenuta il 3 febbraio
2017 (v. integrazione consulenza preventiva, pag. 17). Sulla base di tali presupposti – non oggetto di specifiche osservazioni delle parti – per il periodo sino al 18 novembre (9 mesi 15 giorni), si applicano i valori monetari dell'ordinaria invalidità temporanea previa una loro adeguata personalizzazione e, per il periodo successivo (2 mesi 15 giorni) la tabella del danno terminale. Secondo la tabella del danno terminale “la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario” della sua applicazione (Tabelle dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, pag. 57)
6.3 Per il primo periodo di malattia, si riconosce la somma di euro
24.750,00. Il valore monetario base è pari a euro 115,00 (euro 84,00 + euro 31,00) e la componente di dinamico-relazionale può essere aumentata sino al 50%. Considerando il grado di sofferenza via via crescente del paziente (sofferenza marcata, severa e grave) indicato dai consulenti, per un giorno di invalidità si riconosce una somma che progressivamente aumenta da euro 130,00 a euro 150,00.
euro 130,00 X180 giorni X 50% = euro 11.700,00 euro 140,00 X 60 giorni X 75% = euro 6.300,00 euro 150,00 X 45 giorni X 100% = euro 6.750,00
6.4 Per il secondo periodo, si applica la specifica tabella del danno terminale, comprensiva sia della componente biologica temporanea che pag. 20/30 del danno morale catastrofale. Per tre giorni si fa riferimento a un importo che si avvicina al massimo di euro 35.000,00. Si tratta dei giorni in cui il paziente, già molto sofferente, ha acquisito consapevolezza della presenza di una patologia tumorale in stadio avanzato e quindi con prognosi negativa. Per i restanti 72 giorni, si liquida l'importo di euro 55.158,00, sicché per il periodo compreso fra il
18 novembre 2016 e il 3 febbraio 2017 risulta la somma di euro
90.178,00 (euro 35.000,00 + euro 55.178,00).
6.5 Il danno non patrimoniale spettante iure hereditario agli eredi viene dunque liquidato nella somma di euro 114.928,00. L'importo è sensibilmente superiore rispetto al comune danno biologico da invalidità temporanea, per tener conto sia del c.d. danno biologico terminale che dal c.d. danno morale catastrofale. La ripartizione fra gli eredi dovrà avvenire sulla base della regola dell'art. 581 c.c. (un terzo il coniuge e il residuo ai tre figli). Al coniuge spetta la somma di euro 38.309,00 e a ciascuno dei tre figli la somma di euro 25.539,66.
7. Seconda importante voce di danno è costituita dal danno non patrimoniale iure proprio dei famigliari (v. ricorso introduttivo, pag. 14
s.).
7.1 Anche per il danno da rottura del rapporto parentale la
Corte d'Appello di Venezia applica i criteri orientativi del Tribunale di
Milano – edizione 2024. Partendo dai valori monetari della precedente formulazione a forbice, l'osservatorio ha ricavato il “valore punto” per il caso di perdita di famigliare e proposto, tenendo presente il più recente orientamento della terza sezione della Corte di cassazione (Cass., sez.
3, sent. n. 26300 del 2021), una distribuzione a punti. Il “valore punto”
pag. 21/30 è pari a euro 3.911,00 per moglie e figli. La scelta per le Tabelle di
Milano e non di quelle del Tribunale di Roma deriva dal fatto che le critiche mosse alle Tabelle meneghine sul danno ai superstiti non hanno riguardato i valori monetari ma l'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare i parametri che possono influire sulla liquidazione nell'ambito del range compreso fra valore monetario base e massima personalizzazione. L'eccessiva discrezionalità è risolta dal sistema a punti. Nel 2011 uno degli esempi ricordati dalla Corte di cassazione per giustificare la necessità di superare una “giurisprudenza per zone” era quello del risarcimento per la morte del figlio con una forbice che spaziava da euro 30.000,00 a euro 300.000,00 e quindi proprio un caso di danno da rottura del rapporto parentale (v. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011). Alle nuove Tabelle milanesi pubblicate per la prima volta nel giugno del 2022 è stato riconosciuto il valore d'idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale anche da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. n. 37009 del 2022). È facilmente constatabile che i valori monetari delle Tabelle del Tribunale di Milano sono apprezzabilmente diversi da quelli del Tribunale di Roma. Nella valutazione del danno parentale assume importanza, al fine di evitare disparità di trattamento, non solo l'utilizzo di un “sistema a punti” ma anche il valore economico che si attribuisce al punto.
7.2 Dall'applicazione del nuovo sistema a punti sono desumibili i seguenti importi in moneta attuale:
Osservatorio E qualità Milano 2024 A età vittima B età vittima C
D Intensità della
Totale Valore punto: Primaria secondaria convivenza sopravvissuti a relazione euro 3.911
pag. 22/30 Parte_1
16 16 16 0 0 187.728
[...]
n. il 21.10.53
Pt_2
16 22 0 0 0 148.618
[...] n. il 10.9.85
[...]
16 22 0 0 0 148.618 Pt_4 n. il 26.7.83
Pt_3
16 22 0 0 0 148.618
[...]
n. 18.7.79
, nato l'[...], è deceduto il 3.2.2017, all'età di Parte_5
65 anni. aveva 63 anni e i figli 31, 33 e 37 anni. Unico Parte_1 famigliare convivente era la moglie (v. ricorso di primo grado, pag. 10).
Essendo quattro i congiunti superstiti, non vengono riconosciuti punti per il criterio D) (v. esempi di calcolo risarcitorio delle tabelle aggiornate dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano pag. 80).
Nulla è stato dimostrato sulla qualità e intensità dei legami famigliari, anche perché le allegazioni sono del tutto generiche (v. ricorso di primo grado, pag. 14-16). L'assenza di circostanziate allegazioni esclude il riconoscimento di un punteggio per il criterio E) della tabella, utilizzabile per specifiche personalizzazioni.
8. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del pag. 23/30 deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso.
9. ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale per il mancato apporto economico del marito sul presupposto che , detratto quanto necessario al proprio Parte_5 mantenimento, destinava il reddito residuo alla moglie convivente e che la “all'evidenza non gode più” del tenore di vita assicuratale dal Pt_1 defunto (v. ricorso introduttivo, pag. 10 s.). Un prossimo congiunto può subire un danno patrimoniale iure proprio per la morte del famigliare purché il de cuius contribuisca con le proprie entrate al sostentamento degli altri famigliari. La circostanza che un coniuge abitualmente elargisca somme di denaro in favore del partner può essere provata con ogni mezzo. Nel caso di specie non sono allegate e documentate, tuttavia, circostanze sufficienti per svolgere un ragionamento presuntivo. La difesa si limita a indicare un reddito annuo (euro
37.959,00), indicato come il più elevato del triennio precedente e a specificare che la c.d. quota sibi sarebbe stata del 40%. Nella documentazione fiscale depositata in maniera disordinata (doc. 10: un unico documento di 100 pagine) è rinvenibile il mod. 730 redditi 2016 di pag. 24/30 in cui è riportato un reddito complessivo di euro Parte_7
29.123,00, di cui euro 28.653,00 indicato come reddito da lavoro dipendente (pag. 74 di 100). Nel PF 2018 redditi 2017 di
[...]
la moglie non è indicata come famigliare a carico (pag. 4 di Pt_5
100). La parte danneggiata avrebbe dovuto svolgere chiare e verosimili allegazioni, su ogni propria fonte di reddito, di qualunque natura, per sostenere che dipendeva anche solo in parte dalle entrate economiche del famigliare. L'onere di specifica contestazione può trovare applicazione solo per i fatti conosciuti dalle controparti. Escluso che la moglie fosse fiscalmente a carico, le laconiche allegazioni consentono unicamente di affermare che è inverosimile che il marito destinasse alla moglie, che aveva proprie consistenti entrate, il 60% del proprio reddito pensionistico. Mancano allegazioni che consentano di stabilire se e quale pregiudizio la moglie abbia sofferto.
10. sostiene che a causa della morte del coniuge, Parte_1 per effetto dell'accumulo della pensione di reversibilità, l'importo netto delle provvidenze economiche erogate in suo favore dall' si è CP_2 ridotto da euro 1.717,00 a euro 1.520,23. L'asserita “diminuzione patrimoniale” (v. ricorso introduttivo, pag. 11) non è un danno perché
l'appellante omette di considerare nel calcolo la pensione di reversibilità ricevuta dall' . Quanto ad erogazioni dell' , la situazione della CP_2 CP_2
è migliorata e non peggiorata. La giurisprudenza (Cass., s.u., Pt_1 sent. n. 12564 del 2018) esclude che dal danno patrimoniale patito dal famigliare di persona deceduta per colpa altrui debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al CP_2 famigliare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla pag. 25/30 finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. Nel caso in esame, tuttavia, non è stato possibile accertare il danno patrimoniale patito dal famigliare a seguito dell'illecito.
11. Il rimborso delle spese funerarie (v. ricorso introduttivo, pag.
11) in favore di è riconosciuto nei limiti documentati Parte_1
(cfr. 4 dell'allegato 1g ric.), per la somma di euro 3.800,00. Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile (Cass., sez. 3, sent. n.
11684 del 2014). Non risultando il pagamento del corrispettivo, non si procede alla rivalutazione del debito.
12. Le spese della CTU vengono poste in via definitiva a carico della struttura sanitaria. È stato prodotto un decreto di liquidazione datato 7 settembre 2021 di euro 3.079,29, oltre accessori, per ciascuno dei due consulenti. Un'ulteriore richiesta di liquidazione per i chiarimenti forniti nel giudizio di primo grado è stata rigettata dal Tribunale con decreto 10 giugno 2024.
13. Nel giudizio di primo grado i ricorrenti avevano chiesto il rimborso delle spese per consulenza medica stragiudiziale e per assistenza stragiudiziale del difensore (v. ricorso introduttivo, pag. 9). Attesa la richiesta di euro 3.660,00 del dott. (cfr. 5 Persona_5 dell'allegato 1g ric.) per il parere medico legale 2.3.2018 (cfr. 5 dell'allegato 1g ric.), viene riconosciuto detto importo, trattandosi di spesa utile per la tutela dei diritti dei danneggiati. Non risultando il pagamento del debito nei confronti del professionista non si procede a rivalutazione. Le spese per la CTP del dott. e dott. Persona_5
pag. 26/30 (doc. 8 ric.) vengono riconosciute, nei limiti dell'importo Persona_6 complessivo di euro 5.320,00 (euro 4.000,00 + euro 1.320,00), tenendo conto degli importi riconosciuti ai CTU e che per l'assistenza del dott. è stata riconosciuta anche altra spesa per la perizia Per_5 stragiudiziale. Un sindacato sui limiti di ripetibilità della spesa è consentito dall'art. 92 c.p.c.. Ai difensori viene riconosciuto il compenso per il procedimento d'istruzione preventiva e per i due gradi del processo. Non è individuata altra specifica attività che possa essere valorizzata autonomamente rispetto alle prestazioni giudiziali.
14. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza dell' . CP_1
Per il procedimento d'istruzione preventiva il compenso è liquidato nella somma di euro 7.520,77 [(euro 1.063,00 + euro 890,00 + euro
1.489,00) + 90%], applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità e adeguatamente aumentato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 d.m. n. 55 del 2014, per l'assistenza di quattro parti. Per il primo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 26.795,70 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro
5.670,00 + euro 4263,00) + 90%), applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024 per il valore della domanda in caso di litisconsorzio facoltativo). Per il secondo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 11.215,89 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 4.253,00) – 30% + 90%], sempre applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00. Limitatamente al secondo grado di giudizio, si applica la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014 perché gli atti si limitano a rinviare al precedente grado di giudizio per il pag. 27/30 quantum e quindi le pretese sono formulate in modo identico per tutte le parti assistite. I difensori degli appellanti hanno chiesto la distrazione delle spese.
15. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' Parte_4 Controparte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 12 giugno 2024 n. 9447, così provvede:
1) in riforma dell'ordinanza impugnata:
1.1 accertata la responsabilità dell' Controparte_1 per la morte del paziente , condanna l' Parte_5 [...]
al pagamento: Controparte_1
- a titolo di danno non patrimoniale d' trasmesso Parte_5 iure hereditatis i ricorrenti, della somma di euro 38.309,00 in favore di e delle somme di euro 25.539,66 ciascuno in favore Parte_1 di , ed , Parte_2 Parte_3 Parte_4 oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulle predette somme come devalutate al 3 febbraio 2017 e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza;
- a titolo di danno da rottura del rapporto parentale iure proprio, della somma di euro 187.728,00 in favore di e delle Parte_1
pag. 28/30 somme di euro 148.618,00 ciascuno in favore di , Parte_2
ed , oltre agli interessi al tasso Parte_3 Parte_4 previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulle predette somme come devalutate al 3 febbraio 2017 e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza;
- a titolo di danno patrimoniale di , per spese Parte_1 funerarie e perizia stragiudiziale, della somma di euro 7.460,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo;
1.2 pone tutte le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico dell' ; CP_1 Controparte_1
1.3 condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di , Parte_1 Pt_2
, ed , liquidate per il
[...] Parte_3 Parte_4 procedimento d'istruzione preventiva nella somma di euro 7.520,77 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 26.795,70 per compensi ed euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello in favore di Parte_1
, , ed
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
liquidate nella somma di euro 11.215,89 per compensi ed Pt_4 euro 388,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) dispone la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 10 aprile 2025
pag. 29/30 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1248/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
ed (C.F. C.F._3 Parte_4
, assistiti e difesi dagli avvocati domiciliatari C.F._3
GIORGIO CALDERA e SARA BENEDETTA ZAMBONI, con studio in VIA
BRUNO MADERNA n. 7, VENEZIA - MESTRE
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato domiciliatario ALESSIO CERVETTI, con studio in
SANTA CROCE 502 VENEZIA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 12 giugno 2024 n. 9447
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: ribadita ogni domanda, deduzione, istanza ed eccezione già formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., in riforma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Tribunale di Venezia dell'11.6.2024, comunicata il 12.6.2024, procedimento n. 7797/2021 r.g., accogliersi l'appello per il motivo denunziato e così: nel merito- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna appellata per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 3446/20 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Venezia, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
del danno non patrimoniale - sub specie biologico, morale e Pt_4 terminale - patito da sino al suo decesso nonché al Parte_5 risarcimento iure proprio in favore di Parte_1 Pt_2
, ed del danno non
[...] Parte_3 Parte_4 patrimoniale morale e da perdita del congiunto nonché al risarcimento iure proprio in favore di ed del Parte_1 Parte_2 danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla prima ed emergente e futuro sofferto da entrambi;
danni tutti da liquidarsi nelle somme che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria sulle poste di danno eventualmente non liquidate all'attualità ed agli interessi di legge, con ristoro dell'ulteriore danno - da liquidarsi in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali - derivante dalla mancata disponibilità immediata dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di
Venezia n. 3446/20 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte appellante che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso. In via istruttoria - disporsi supplemento di pag. 2/30 C.T.U. previa nomina di specialista ausiliario oncologo in affiancamento alla dr.ssa e al prof. . - ammettersi prova Persona_1 Persona_2 per testi sui seguenti capitoli: 1) “vero che i rapporti tra
[...]
, la moglie e i tre figli erano sereni e non turbati da Pt_5 incomprensioni o litigi”. 2) “vero che , la moglie Parte_5
ed i tre figli trascorrevano insieme le festività natalizie Parte_1
e pasquali”. 3) “vero che durante i week end la famiglia di
[...]
si riuniva per pranzare insieme”. Si indicano a testi sui capitoli Pt_5 da 1) a 3): residente in [...] e Tes_1
residente in [...]. Con vittoria Testimone_2 di spese anche generali ex art. 2 D.M.55/2014 e compenso professionale del secondo grado di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art 93 c.p.c. avendo i procuratori deducenti anticipato le prime e non riscosso i secondi
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale, rigettare l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2
ed in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 Parte_4 diritto, con conferma dell'ordinanza appellata;
in via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di supplemento di CTU, in quanto generica, tardiva ed inammissibilmente esplorativa;
rigettare le avverse istanze di prova testimoniale, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In ogni caso spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 9447/24 il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'
[...]
, dalla moglie e dai figli , CP_1 CP_1 Parte_1 Pt_2
pag. 3/30 ed del paziente , deceduto il 3 Pt_3 Parte_4 Parte_5 febbraio 2017 per un carcinoma del colon.
1.1 I ricorrenti avevano depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il
25.10.2021 e, dunque, entro il termine di decadenza sancito dall'art. 8 della L. 24 del 2017 di 90 giorni dal deposito in data 27.7.2021 della consulenza preventiva. Avevano anche dimostrato, mediante il deposito del certificato storico di famiglia, la loro appartenenza al medesimo nucleo del de cuius, sicché erano legittimati ad agire facendo valere la responsabilità contrattuale della struttura per il danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre che la responsabilità aquiliana per il danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale e per i pregiudizi patrimoniali patiti.
1.2 Il giudizio di causalità dev'essere effettuato mediante una prognosi postuma ex ante e in concreto -ovvero tenuto conto delle specifiche circostanze del caso- e secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”. Per effettuare il giudizio controfattuale è necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato.
1.3 Non è contestato che la causa del decesso del paziente
[...]
sia riconducibile a una neoplasia maligna a livello della Pt_5 valvola ileo-cecale, diagnosticata la prima volta nell'ambito del ricovero del paziente intervenuto tra l'8.11.2016 e il 23.11.2016 presso il nosocomio di Mirano. I CTU hanno ritenuto che la diagnosi fu tardiva perché diagnosticata quando ormai era presente una malattia pag. 4/30 metastatica diffusa (IV stadio) e il tasso di sopravvivenza a 5 anni era pari al 5%. Per i CTU la procedura diagnostica effettuata dai sanitari nell'ambito del precedente ricovero intervenuto tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 presso l'ospedale di Mirano a seguito di rettorragia non era stata adeguata, non essendo proseguito il percorso diagnostico al fine di accertare la causa del sanguinamento gastrointestinale, dell'astenia e della perdita di peso. Nel corso della colonscopia del
20.1.2016 i medici non si erano adeguatamente soffermati sull'area cecale, né avevano svolto ulteriori accertamenti mediante la video capsula nell'intestino piccolo, la TAC colon, la ripetizione della colonscopia e la ricerca di sangue occulto nelle feci, “che sicuramente avrebbero evidenziato la formazione neoplastica”. I segni clinici “di forte sospetto per una neoplasia del tratto digestivo” erano, oltre alla rettorragia che aveva determinato l'accesso del paziente al PS nel dicembre 2015, i) l'anemizzazione che, per quanto portata a 9,6 il
3.1.2016, si era aggravata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 e ii)
l'importante dimagrimento (20 kg in 4 mesi a decorrere dal gennaio
2016).
1.4 Dissentendo dal parere medico legale dei CTU, il Tribunale sostiene che “ … non sussistono sufficienti elementi per ritenere che, nella fattispecie in questione, fossero, con una prognosi postuma ex ante, necessari ulteriori approfondimenti all'intestino tenue e ulteriori esami strumentali e che, in ogni caso, essi avrebbero offerto elementi idonei per una diagnosi di neoplasia al cieco e che, infine, tale diagnosi avrebbe -in concreto, tenuto conto dell'apparato immunitario del paziente e delle caratteristiche del tumore, e non in astratto, sulla scorta di un generale dato statistico- comportato una prognosi favorevole”. Nel motivare la conclusione il giudice spiega:
pag. 5/30 - che, come inadempimento qualificato della struttura, non era stato allegata l'inadeguatezza del c.d. follow up del paziente;
- che è ravvisabile un vizio metodologico in quanto il giudizio viene formulato con un criterio di prognosi postuma ex post e non già ex ante sulla scorta dei dati concreti a disposizione. Per giustificare un ritardo diagnostico della neoplasia sin dal ricovero del dicembre 2015/gennaio
2016, i consulenti avevano utilizzato elementi di fatto scoperti o rilevati
“dopo la dimissione”;
- che i CTU non avevano chiarito perché fossero necessari ulteriori approfondimenti all'intestino tenue mediante video capsula nonostante a) una EGDS (che aveva evidenziato una gastrite ipotrofica e gli esiti di un'ulcera pregressa), e tre colonscopie negative (l'ultima non evidenziante un sanguinamento attivo e un quadro endoscopico normale fino al punto di arrivo del fondo ciecale poi risultato oggetto della neoplasia); b) una TAC addome con mezzo di contrasto negativa (non segnalante aspetti radiologici “sospetti” quali ispessimento delle pareti coliche, linfoadenopatie e versamenti pericolici) e c) l'insensibilità al marcatore biologico CEA (valore pari a “1.7” il 7.01.2016, a fronte di un valore soglia di “4”);
- che la tesi secondo cui “se fosse stata effettuata una videocapsula la probabilità di venire ad una diagnosi sarebbe stata superiore al 50%” non è suffragata da elementi concreti né dal parere tecnico di un oncologo. I consulenti del Tribunale dott.ssa (medico Persona_1 legale) e prof. (specialista in chirurgia generale) non Persona_2 avevano ritenuto di avvalersi di un oncologo specialista nemmeno per rispondere ai chiarimenti;
- che i CTU non avevano chiarito perché, anche per la particolare patologia, sussisterebbe una correlazione fra diagnosi precoce e pag. 6/30 prognosi favorevole, alla luce degli studi indicati dai CCTTPP di parte resistente nel 2008 e nel 2016); Per_3 Per_4
- che non è chiaro perché vi sarebbe stato un errore di visualizzazione della valvola ileo-cecale, ancorché dalla documentazione clinica si evince che l'esplorazione era stata svolta fino in fondo al cieco senza rilevare anomalie. Costituisce un'inammissibile prospettiva ex post sostenere che “dato l'inequivocabile riscontro di una neoplasia del cieco già metastatica a 10 mesi di distanza, è certo che una lesione neoplastica era già presente in sede di cieco/valvola ileo-cecale a gennaio 2016 ed è probabile che il mancato riconoscimento della lesione sia legato ad una incompleta visualizzazione del cieco/ valvola ileo/cecale”.
2. Gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed chiedono che, in riforma della ordinanza,
[...] Parte_4 sia accolta la domanda di risarcimento del danno. Con un unico motivo di gravame lamentano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della consulenza preventiva perché:
- i segni clinici di forte sospetto di una neoplasia del tratto digestivo risalivano ad agosto 2015 (calo ponderale di 7 kg in due mesi, melena e anemizzazione in atto: emoglobina 10,1 sia all'ingresso che alla dimissione), erano presenti a dicembre 2015 (calo ponderale 20 kg in quattro mesi e anemizzazione HB = 8.9 g/dl, accompagnati da rettorragia e turbe dell'alvo; presenza di feci miste a sangue) ed erano rimasti dopo il ricovero di dicembre 2015/gennaio 2016 (ulteriore progressivo calo ponderale e anemizzazione cronica). I dati clinici avrebbero dovuto indurre i sanitari a proseguire il percorso diagnostico con esecuzione di ulteriori EGDS, colonscopia, studio del piccolo intestino con videocapsula o enteroscopia anche in caso di arresto del pag. 7/30 sanguinamento, come previsto dall'algoritmo diagnostico elaborato dell'American Society for Gastrointestinal Endoscopy;
- non era rilevante che la EGDS, le colonscopie, la TAC addome con mezzo di contrasto e il marcatore biologico CEA fossero negativi. I CTU avevano ricordato che le raccomandazioni della SIED (Società di
Endoscopia Digestiva) a seguito delle raccomandazioni ESGE (Società
Europea di Endoscopia Gastrointestinale) prevedono: a) l'esecuzione, quale indagine di primo livello, di videocapsula endoscopica del piccolo intestino nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro;
b)
l'esecuzione il prima possibile dopo l'episodio di sanguinamento possibilmente entro 14 giorni, quale indagine di primo livello, di videocapsula endoscopica del piccolo intestino nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro manifesto;
- nulla avrebbe impedito al Tribunale la nomina dello specialista oncologo in sede di conferimento dell'incarico nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. o di rimettere la causa in istruttoria ravvisando l'opportunità del parere di un oncologo. Nel mese di gennaio
2016 la malattia non era metastatica e in caso di trattamento il tasso di sopravvivenza sarebbe stato superiore all'80%;
- nel sostenere che vi fosse stata una incompleta visualizzazione del cieco/valvola ileo-cecale i CTU avevano spiegato come, secondo le linee guida ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) e SIED
(Società Italiana di Endoscopia Digestiva): a) la parete mediale del cieco, tra l'orifizio cecale e la valvola ileo-cecale, non avrebbe dovuto essere visualizzata a distanza;
b) per intubazione cecale avrebbe dovuto intendersi la profonda intubazione del cieco con la punta dell'endoscopio capace di toccare l'orifizio appendicolare;
c) l'orifizio appendicolare avrebbe dovuto essere fotografato ad una distanza di 2-4 cm onde inquadrare la convergenza cecale delle tenie coliche o “a piede di pag. 8/30 corvo”; d) una seconda fotografia avrebbe dovuto essere scattata “più distalmente”, allo scopo d'inquadrare l'intero cieco e la valvola ileo- cecale.
3. L'atto di appello non riporta riferimenti ai danni che erano stati chiesti nel giudizio di primo grado. Gli attori avevano richiesto:
- il danno biologico, morale e terminale patito medio tempore dalla vittima sino all'exitus e trasferito iure hereditatis agli eredi. Tenuto conto dell'invalidità indicata dai CTU (danno biologico temporaneo totale per 4 mesi;
parziale al 75% per 2 mesi e parziale al 50% per 6 mesi), deve riconoscersi sulla base delle Tabelle del Tribunale di Venezia il valore di euro 150,00, da moltiplicare per il coefficiente di 100 e per il numero di giorni di sopravvivenza;
- il danno non patrimoniale, morale e da lesione del rapporto parentale sofferto iure proprio dai prossimi congiunti. La morte d'
[...]
aveva causato per i familiari superstiti un profondo Pt_5 sconvolgimento della vita, l'alterazione della compagine familiare e la perdita definitiva del complesso di relazioni parentali. Considerando
l'elevato grado di reciproca partecipazione affettiva nei rapporti parentali, la mancanza di dissidi e la reciproca frequentazione quotidiana e il prolungato turbamento è giustificato il riferimento ai valori tabellari massimi;
- le spese funerarie e per accertamento medico-legale stragiudiziale di parte nonché per assistenza stragiudiziale prestata dal difensore;
- le spese della consulenza preventiva e in particolare a) il compenso dovuto ai CC.TT.UU. dr.ssa e prof. Persona_1 [...]
; b) il compenso spettante al C.T.P. Dr. e Per_2 Persona_5 all'ausiliario specialista dr. per l'assistenza alle operazioni Persona_6 peritali;
c) i compensi dei difensori;
pag. 9/30 - il danno del coniuge conseguente alla perdita dell'apporto economico che il de cuius destinava alle esigenze della famiglia. La
“all'evidenza, non gode più del tenore di vita precedentemente Pt_1 assicuratole dal defunto”. Il reddito del marito più alto del triennio antecedente il decesso pari ad euro 37.959,00 - detratta la quota sibi
(40%) – deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione
(18,535) tenuto conto della vita media probabile della vittima (18,906 anni) e del coniuge (età 23,626 anni) risultante dalle tavole di mortalità
ISTAT del 2014 al tasso legale dello 0,2%. Inoltre, a causa dell'accumulo con la pensione di reversibilità, l'importo netto delle provvidenze economiche erogate dall' al coniuge della vittima si è CP_2 ridotto da euro 1.717,00 ad euro 1.520,23. Anche tale diminuzione patrimoniale costituisce una perdita.
4. L' ha chiesto la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha osservato che nell'appello gli eredi Pt_5 ripropongono le argomentazioni dei CTU dott.ssa e prof. Per_1
, senza introdurre elementi di rilevante novità. La consulenza è Per_2 smentita dal “tetragono impianto motivazionale” dell'ordinanza impugnata. I consulenti non hanno saputo spiegare in base a quali elementi obiettivi i sanitari avrebbero dovuto giungere ad un sospetto diagnostico di neoplasia. I CTU avevano affermato che i sanitari avrebbero dovuto insistere ulteriormente nel percorso diagnostico e ricercare la causa del sanguinamento nonostante il fatto che in una percentuale non irrilevante di casi, quantificabile attorno al 5%, la causa del sanguinamento del tratto gastroenterico, rimane sconosciuta.
L'affermazione dei CTU, secondo cui vi sarebbe stato addirittura un errore di “visualizzazione”, costituisce una congettura. La neoplasia non pag. 10/30 veniva riscontrata nell'ileo ma proprio in quell'area che la colonscopia del gennaio 2016 aveva attentamente esplorato, senza evidenziare lesioni. Un'indagine estesa all'ileo sarebbe stata irrilevante perché la neoplasia non fu riscontrata nell'intestino tenue. Le raccomandazioni della SIED (Società di Endoscopia Digestiva) nella relazione integrativa di CTU non sono pertinenti: in esse si raccomanda, infatti, l'utilizzo della videocapsula per l'ispezione del piccolo intestino. I consulenti dell'Azienda avevano precisato che la tesi secondo cui la prognosi dei pazienti oncologici, portatori di neoplasie del colon-retto, è legata inevitabilmente al timing della diagnosi non è consolidata. Quando un paziente si presenta sintomatico, è controversa l'affermazione che vi sia una correlazione fra diagnosi tardiva e prognosi.
5. Il motivo di appello sulla non corretta valutazione della consulenza preventiva merita accoglimento.
5.1 Il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto di non integrare il collegio peritale e di valutare negativamente la decisione dei CTU dott.ssa e prof. di non avvalersi anche del parere di un Per_1 Per_2 oncologo. Nell'ordinanza 2 novembre 2022 finalizzata a ottenere chiarimenti a integrazione della consulenza preventiva il giudice di primo grado specifica: “Incarica i CCTTUU nominati, dott.ssa e Per_1 prof. , in sede di a.t.p. di chiarire per iscritto, se del caso Per_2 mediante ausilio di oncologo specialista, entro 70 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento i seguenti profili …”. I CTU sono gli ausiliari del magistrato. Non ritenendo soddisfacenti i chiarimenti ricevuti dal medico legale e dallo specialista in chirurgia generale, il giudice non avrebbe potuto addebitare ai consulenti di non essersi avvalsi di un ulteriore specialista perché, ritenendo necessaria pag. 11/30 l'integrazione, sarebbe stato proprio il giudice a dover assumere la relativa iniziativa. Da un lato il giudice non spiega, a fronte dell'argomentato parere degli ausiliari, perché emerga la necessità del parere anche di un oncologo;
dall'altro, ritenendolo indispensabile, avrebbe dovuto nominare il nuovo ausiliario e non rigettare sic et simpliciter la domanda di risarcimento. Il diritto vivente (cfr., fra le tante, Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2022 e Cass., sez. 2, sent. n. 1190 del 2015) consente la consulenza percipiente e spetta al giudice la scelta degli ausiliari aventi le competenze per affrontare il caso di malpractise.
5.2 L'errore metodologico non è riscontrabile, almeno nei termini prospettati dal Tribunale. Occorre distinguere fra nesso di causa (artt.
40 e 41 c.p.), da un lato, e imputabilità dell'inadempimento (art. 1218
c.c.) e colpa (art. 2043 c.c.), dall'altro. Dopo aver premesso che il percorso di evoluzione di una neoplasia colon rettale che progredisce dall'adenoma al carcinoma, fino ad arrivare al cancro invasivo con metastasi sono ben conosciuti (tempo che intercorre da una lesione preneoplastica ad una lesione tumorale metastatica è di alcuni anni), i
CTU spiegano che se al paziente fu riscontrato un carcinoma del colon con metastasi epatiche nel novembre 2016, “una neoplasia colica (fosse essa adenoma o, più probabilmente adenocarcinoma) doveva senz'altro essere già presente nel gennaio 2016, ovvero 10 mesi prima” (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 5). Il giudizio viene compiuto tenendo conto di quanto accaduto e, in questi termini, può essere considerato ex post. È tuttavia consentito perché, per esprimersi con cognizione sulla sequenza causale che ha condotto al decesso, occorre prendere in considerazione il concreto svolgimento dei fatti e tener conto della miglior scienza ed esperienza disponibile. Non si sta pag. 12/30 ancora valutando la condotta dei sanitari ma lo sviluppo degli eventi. A fronte della perentoria presa di posizione dei CTU, la difesa della struttura sanitaria e il giudice avrebbero dovuto spiegare quale particolare neoplasia colon rettale avrebbe potuto svilupparsi unicamente tra la dimissione del gennaio 2016 e il suo accertamento nel novembre 2016. Non essendo indicate plausibili ipotesi alternative, è ragionevolmente certo che nel gennaio 2016 la neoplasia fosse presente e diagnosticabile.
5.3 Alla domanda se la scoperta della neoplasia nel gennaio 2016 avrebbe potuto salvare la vita del paziente, i CTU avevano dato una risposta affermativa. Il giudizio controfattuale induce a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cass., sez. 3, ord. n.
25805 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 23197 del 2018 e Cass., s.u., sent. n. 576 del 2008), che, qualora la neoplasia fosse stata individuata, le probabilità di guarigione sarebbero state elevate. I CTU avevano affermato: “Non possiamo sapere dal punto di vista istologico quale fosse l'esatta natura istologica della lesione, ma sappiamo per certo che alla TAC di gennaio non erano presenti metastasi, mentre alla TAC di novembre risultava “sovvertita la densità del parenchima epatico per la presenza di numerose formazioni nodulari di tipo sostitutivo” … il tasso di sopravvivenza sarebbe stato a gennaio, in essenza malattia metastatica, superiore all'80%, mentre a novembre risultava, in presenza di malattia metastatica, intorno al 5%. Quindi il ritardo diagnostico ha assai probabilmente avuto un impatto sulla sopravvivenza del paziente>> (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6). Il giudice non tiene conto del parere degli ausiliari di elevata probabilità e sceglie di far propria la posizione dei difensori tecnici dell' , espressa e ripresa nella comparsa di costituzione e CP_1
pag. 13/30 risposta di appello: “Analogamente, in una review pubblicata nel 2008 da si evidenzia come una diagnosi precoce, in pazienti Per_3 asintomatici sia sempre correlata ad una prognosi favorevole, mentre non viene dimostrata la stessa correlazione in caso di pazienti sintomatici affetti da tumori del colon-retto nei quali un ritardo diagnostico – terapeutico non andrebbe ad impattare sulla prognosi. Ad analoghe conclusioni è giunto in uno studio pubblicato nel Per_4
2016”. Poste tali dirimenti considerazioni, anche nell'ipotesi (qui negata) di sussistenza della neoplasia al cieco sin dal dicembre 2015 - gennaio
2016, una diagnosi a tale data (laddove possibile) avrebbe, al più, consentito di stimare le possibilità di sopravvivenza per il paziente in una media a 5 anni del 56% e valutata l'evoluzione ragionevolmente prevedibile per coloro che superano i 5 anni dalla diagnosi (considerati i dati relativi alle caratteristiche istologiche e biologiche del tumore de quo) non sarebbe comunque possibile individuare, sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, quali probabilità avrebbe avuto il signor di sopravvivere oltre tale periodo di tempo>> (v. Pt_5 comparsa di costituzione e risposta di appello, pag. 19; nel giudizio di primo grado v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 16 e comparsa conclusionale pag. 20). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, anche seguendo la tesi della struttura sanitaria, la speranza di vita del paziente sarebbe stata superiore al 50% e quindi il paziente avrebbe potuto probabilmente superare la malattia. Avrebbe anche dovuto considerare che secondo gli studi citati dalla difesa della struttura – almeno per come riportati – “una diagnosi precoce, in pazienti asintomatici sia sempre correlata ad una prognosi favorevole, mentre non viene dimostrata la stessa correlazione in caso di pazienti sintomatici affetti da tumori del colon-retto”. Non può la struttura difendersi sostenendo, nello stesso tempo, che il paziente fosse pag. 14/30 asintomatico rispetto a una patologia tumorale, e che la probabilità di sopravvivenza fosse contenuta.
5.4 Per stabilire la sussistenza della responsabilità contrattuale verso il paziente per inadempimento rispetto al contratto di spedalità (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n. 11320 del 2022 e
Cass., sez. 3, sent. n. 8826 del 2007) e della responsabilità extracontrattuale verso i famigliari che facciano valere il danno patito iure proprio (Cass., sez. 3, sent. n. 14258 del 2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 14615 del 2020), occorre porsi nella condizione in cui agirono i sanitari dell'Ospedale di Mirano nel gennaio 2016. L'inadempimento non può essere considerato “imputabile” né la condotta può essere ritenuta
“colposa” per il solo fatto che nel successivo mese di novembre fu accertata una neoplasia maligna in stadio avanzato. La responsabilità non è oggettiva. La prospettiva deve essere ex ante, tenendo conto delle informazioni di cui i medici disponevano e di cui avrebbero potuto disporre eseguendo tutti gli approfondimenti diagnostici esigibili. Atteso
l'esito dell'accertamento tecnico, ponendosi in una prospettiva ex ante, il comportamento dei sanitari è rimproverabile. I CTU avevano chiarito perché gli accertamenti eseguiti nel mese di gennaio non potessero ritenersi sufficienti. A fronte di segni allarmanti di una grave patologia, i medici non avevano raggiunto una diagnosi sull'origine del sanguinamento. Non si condivide il riduttivo riferimento del Tribunale all'unico “inadempimento qualificato della struttura” contestato.
Mancando la diagnosi, non si può prescindere dal successivo comportamento dei sanitari. Dato che gli accertamenti eseguiti a gennaio non avevano chiarito quale fosse la patologia e come potesse essere affrontata, i medici avrebbero dovuto attivarsi invitando il paziente a sottoporsi nel breve periodo a nuovi accertamenti. La
pag. 15/30 condotta dei sanitari durante il ricovero, condotta direttamente riferibile alla struttura, va valutata anche tenendo conto della successiva inerzia.
L'accertamento della responsabilità va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva dei medici della struttura in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (cfr. con riferimento all'accertamento del nesso causale ma con un ragionamento che può riguardare anche la rimproverabilità soggettiva della condotta,
Cass., sez. 3, ord. n. 5487 del 2019).
5.5 L'EGDS negativa, l'unica colonscopia diagnostica negativa (l'unica colonscopia effettuata in condizioni di pulizia del lume intestinale), la
TAC addome negativa e l'insensibilità al marcatore CEA non erano sufficienti per rassicurare i medici curanti. Nel corso del ricovero del dicembre 2015-gennaio 2016 gli elementi clinici erano evidenti: sanguinamento, anemia e dimagrimento rapido. Tutti questi segni non erano emersi solo successivamente alla dimissione, essendo stati constatati durante il ricovero. Il rilievo strumentale importante era stato quello iniziale che documentava una vistosa presenza di sangue lungo tutto il colon (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 16). Il fatto che la gastroscopia fosse risultata negativa avrebbe dovuto suggerire che il sanguinamento venisse dal colon prossimale o dal piccolo intestino (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6). Il sangue “marezzava” l'intestino e quindi originava dal tratto gastroenterico. Secondo la ASGE (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy) in caso di sanguinamento macroscopico di origine oscura e in caso di sanguinamento occulto – in entrambi i casi dunque – il c.d. algoritmo diagnostico prevede la ripetizione della gastroscopia e colonscopia e lo studio del piccolo intestino anche qualora il pag. 16/30 sanguinamento si arresti (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 7). Se il sanguinamento fosse dipeso da un'ulcera gastrica, il sangue sarebbe risultato “digerito” quindi non sangue vivo. L' Pt_6 escludeva questa evenienza (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 13). Il CEA aumenta solo in alcuni tumori del colon, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 6).
5.6 Non riuscendo a trovare una ragionevole spiegazione del sanguinamento, i medici avrebbero dovuto ripetere la colonscopia perché l'esame – hanno sottolineato i CTU - presenta margini di errore.
Nonostante i progressi tecnologici della strumentazione endoscopica, è riscontrabile un tasso di mancato riconoscimento di neoplasie del colon- retto in una percentuale variabile tra il 5 ed il 25%. La mancata diagnosi può dipendere da inadeguata preparazione, non accuratezza nello svolgimento dell'esame, incluso il mancato raggiungimento del cieco o la frettolosa uscita dello strumento con osservazione incompleta della mucosa colica o dalla localizzazione delle lesioni, ad esempio dietro ad una plica. Uno studio recente ha evidenziato che l'89% dei cancri colorettali diagnosticati dopo una colonscopia negativa, avrebbe potuto essere evitato (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 9-11).
Data la neoplasia del cieco metastatica riscontrata dieci mesi più tardi, secondo i CTU è certo che una lesione neoplastica fosse presente nel mese di gennaio in sede di cieco/valvola ileo cecale ed è probabile che il mancato riconoscimento della lesione sia legato ad una incompleta visualizzazione del cieco/valvola ileo-cecale (v. integrazione della consulenza preventiva, pag. 11). Se non può affermarsi che la colonscopia fu eseguita in modo non corretto, può sostenersi che i medici avrebbero comunque dovuto svolgere ulteriori accertamenti. La
pag. 17/30 colonscopia avrebbe dovuto essere ripetuta e probabilmente gli approfondimenti diagnostici avrebbero permesso d'individuare la lesione neoplastica.
6. Accertata la responsabilità dell' devono Controparte_1 prendersi in esame le richieste risarcitorie. La prima voce riguarda il danno non patrimoniale d' , trasmesso iure Parte_5 hereditatis agli eredi (v. ricorso introduttivo, pag. 9 e 11 s.).
ha lasciato quali eredi la moglie e tre figli (v. dichiarazione Pt_5 sostituta di atto notorio 7.2.2017, doc. 1H ric.) Qualsiasi criterio risarcitorio del danno non patrimoniale difficilmente si sottrae a ragionevoli critiche, perché deve cercare un complesso equilibrio fra le opposte esigenze di evitare automatismi risarcitori e di contenere l'eccessiva discrezionalità del giudice. La regola secondo cui occorre assicurare che il risarcimento sia integrale è tanto ineccepibile quanto di scarsa utilità pratica nel campo del danno non patrimoniale. I criteri predisposti dall'osservatorio del Tribunale di Milano presentano il vantaggio, per il loro diffuso utilizzo fra i giudici di merito, di avere un grado di accettabilità non riconoscibile ad altre tabelle, comprese quelle richiamate dai ricorrenti nel giudizio di primo grado. Si discute di strumenti operativi che devono consentire di assicurare coerenza all'ordinamento ed eliminare disparità nel trattamento di situazioni simili. È questo l'insegnamento sempre attuale di un noto precedente di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011), che riguardava sia il danno alla salute che il danno da rottura del rapporto parentale, anche se una più recente sentenza della Corte di cassazione ha riconosciuto il
“valore paranormativo” delle Tabelle del Tribunale di Milano solo nel primo caso (Cass., sez. 3, sent. n. 29495 del 2019). La versione della
Tabella da utilizzare è quella vigente al momento della liquidazione (cfr.
pag. 18/30 Cass., sez. 3, sent n. 7272 del 2012 e Cass., sez. 3, sent. n. 21245 del
2016) e quindi quella più aggiornata (Tabella 2024).
6.1 La Tabella sul danno terminale del Tribunale di Milano valorizza la specificità di questo particolare danno da invalidità temporanea connesso alla mancata sopravvivenza della persona e affronta il problema di raccordarlo con l'ordinario danno da invalidità temporanea.
Riconosce importi superiori, tenendo conto che il periodo di malattia non si evolve verso un muovo equilibrio ma conduce alla morte. Nello stesso tempo, tiene presente che anche nel danno terminale possono coesistere una componente biologico – relazionale e una componente di sofferenza soggettiva e pertanto non si pone in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord.
n. 18056 del 2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 16272 del 2023). La Tabella ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente. La Tabella non è censurabile solo perché le due componenti del danno non patrimoniale sono liquidate congiuntamente e non in via separata. In definitiva, costituisce un ragionevole e perfettibile tentativo di valorizzare il danno terminale, rispetto all'ordinario danno biologico temporaneo, senza cadere nell'eccesso di avvicinarsi al non riconoscibile danno tanatologico
(Cass., s.u., sent. n. 15350 del 2015).
6.2 I CTU hanno indicato che la patologia neoplastica è quantificabile complessivamente in 16 mesi: del periodo complessivo può ricondursi a una non adeguata condotta dei sanitari il più breve periodo di 12 mesi, dei quali 4 mesi al 100% (sofferenza d'intensità grave), 2 mesi al 75%
(sofferenza d'intensità severa) e 6 mesi al 50% (sofferenza d'intensità marcata) (v. consulenza preventiva, pag. 32). I consulenti hanno pag. 19/30 precisato che fino alla TAC del 18 novembre 2016 la persona può aver avuto un marcato grado di sofferenza ma probabilmente senza la consapevolezza di una fine imminente. Una volta evidenziata la metastasi, le condizioni del paziente erano tali da creare la consapevolezza dell'avvicinarsi della morte, poi intervenuta il 3 febbraio
2017 (v. integrazione consulenza preventiva, pag. 17). Sulla base di tali presupposti – non oggetto di specifiche osservazioni delle parti – per il periodo sino al 18 novembre (9 mesi 15 giorni), si applicano i valori monetari dell'ordinaria invalidità temporanea previa una loro adeguata personalizzazione e, per il periodo successivo (2 mesi 15 giorni) la tabella del danno terminale. Secondo la tabella del danno terminale “la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario” della sua applicazione (Tabelle dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, pag. 57)
6.3 Per il primo periodo di malattia, si riconosce la somma di euro
24.750,00. Il valore monetario base è pari a euro 115,00 (euro 84,00 + euro 31,00) e la componente di dinamico-relazionale può essere aumentata sino al 50%. Considerando il grado di sofferenza via via crescente del paziente (sofferenza marcata, severa e grave) indicato dai consulenti, per un giorno di invalidità si riconosce una somma che progressivamente aumenta da euro 130,00 a euro 150,00.
euro 130,00 X180 giorni X 50% = euro 11.700,00 euro 140,00 X 60 giorni X 75% = euro 6.300,00 euro 150,00 X 45 giorni X 100% = euro 6.750,00
6.4 Per il secondo periodo, si applica la specifica tabella del danno terminale, comprensiva sia della componente biologica temporanea che pag. 20/30 del danno morale catastrofale. Per tre giorni si fa riferimento a un importo che si avvicina al massimo di euro 35.000,00. Si tratta dei giorni in cui il paziente, già molto sofferente, ha acquisito consapevolezza della presenza di una patologia tumorale in stadio avanzato e quindi con prognosi negativa. Per i restanti 72 giorni, si liquida l'importo di euro 55.158,00, sicché per il periodo compreso fra il
18 novembre 2016 e il 3 febbraio 2017 risulta la somma di euro
90.178,00 (euro 35.000,00 + euro 55.178,00).
6.5 Il danno non patrimoniale spettante iure hereditario agli eredi viene dunque liquidato nella somma di euro 114.928,00. L'importo è sensibilmente superiore rispetto al comune danno biologico da invalidità temporanea, per tener conto sia del c.d. danno biologico terminale che dal c.d. danno morale catastrofale. La ripartizione fra gli eredi dovrà avvenire sulla base della regola dell'art. 581 c.c. (un terzo il coniuge e il residuo ai tre figli). Al coniuge spetta la somma di euro 38.309,00 e a ciascuno dei tre figli la somma di euro 25.539,66.
7. Seconda importante voce di danno è costituita dal danno non patrimoniale iure proprio dei famigliari (v. ricorso introduttivo, pag. 14
s.).
7.1 Anche per il danno da rottura del rapporto parentale la
Corte d'Appello di Venezia applica i criteri orientativi del Tribunale di
Milano – edizione 2024. Partendo dai valori monetari della precedente formulazione a forbice, l'osservatorio ha ricavato il “valore punto” per il caso di perdita di famigliare e proposto, tenendo presente il più recente orientamento della terza sezione della Corte di cassazione (Cass., sez.
3, sent. n. 26300 del 2021), una distribuzione a punti. Il “valore punto”
pag. 21/30 è pari a euro 3.911,00 per moglie e figli. La scelta per le Tabelle di
Milano e non di quelle del Tribunale di Roma deriva dal fatto che le critiche mosse alle Tabelle meneghine sul danno ai superstiti non hanno riguardato i valori monetari ma l'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare i parametri che possono influire sulla liquidazione nell'ambito del range compreso fra valore monetario base e massima personalizzazione. L'eccessiva discrezionalità è risolta dal sistema a punti. Nel 2011 uno degli esempi ricordati dalla Corte di cassazione per giustificare la necessità di superare una “giurisprudenza per zone” era quello del risarcimento per la morte del figlio con una forbice che spaziava da euro 30.000,00 a euro 300.000,00 e quindi proprio un caso di danno da rottura del rapporto parentale (v. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011). Alle nuove Tabelle milanesi pubblicate per la prima volta nel giugno del 2022 è stato riconosciuto il valore d'idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale anche da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. n. 37009 del 2022). È facilmente constatabile che i valori monetari delle Tabelle del Tribunale di Milano sono apprezzabilmente diversi da quelli del Tribunale di Roma. Nella valutazione del danno parentale assume importanza, al fine di evitare disparità di trattamento, non solo l'utilizzo di un “sistema a punti” ma anche il valore economico che si attribuisce al punto.
7.2 Dall'applicazione del nuovo sistema a punti sono desumibili i seguenti importi in moneta attuale:
Osservatorio E qualità Milano 2024 A età vittima B età vittima C
D Intensità della
Totale Valore punto: Primaria secondaria convivenza sopravvissuti a relazione euro 3.911
pag. 22/30 Parte_1
16 16 16 0 0 187.728
[...]
n. il 21.10.53
Pt_2
16 22 0 0 0 148.618
[...] n. il 10.9.85
[...]
16 22 0 0 0 148.618 Pt_4 n. il 26.7.83
Pt_3
16 22 0 0 0 148.618
[...]
n. 18.7.79
, nato l'[...], è deceduto il 3.2.2017, all'età di Parte_5
65 anni. aveva 63 anni e i figli 31, 33 e 37 anni. Unico Parte_1 famigliare convivente era la moglie (v. ricorso di primo grado, pag. 10).
Essendo quattro i congiunti superstiti, non vengono riconosciuti punti per il criterio D) (v. esempi di calcolo risarcitorio delle tabelle aggiornate dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano pag. 80).
Nulla è stato dimostrato sulla qualità e intensità dei legami famigliari, anche perché le allegazioni sono del tutto generiche (v. ricorso di primo grado, pag. 14-16). L'assenza di circostanziate allegazioni esclude il riconoscimento di un punteggio per il criterio E) della tabella, utilizzabile per specifiche personalizzazioni.
8. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del pag. 23/30 deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso.
9. ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale per il mancato apporto economico del marito sul presupposto che , detratto quanto necessario al proprio Parte_5 mantenimento, destinava il reddito residuo alla moglie convivente e che la “all'evidenza non gode più” del tenore di vita assicuratale dal Pt_1 defunto (v. ricorso introduttivo, pag. 10 s.). Un prossimo congiunto può subire un danno patrimoniale iure proprio per la morte del famigliare purché il de cuius contribuisca con le proprie entrate al sostentamento degli altri famigliari. La circostanza che un coniuge abitualmente elargisca somme di denaro in favore del partner può essere provata con ogni mezzo. Nel caso di specie non sono allegate e documentate, tuttavia, circostanze sufficienti per svolgere un ragionamento presuntivo. La difesa si limita a indicare un reddito annuo (euro
37.959,00), indicato come il più elevato del triennio precedente e a specificare che la c.d. quota sibi sarebbe stata del 40%. Nella documentazione fiscale depositata in maniera disordinata (doc. 10: un unico documento di 100 pagine) è rinvenibile il mod. 730 redditi 2016 di pag. 24/30 in cui è riportato un reddito complessivo di euro Parte_7
29.123,00, di cui euro 28.653,00 indicato come reddito da lavoro dipendente (pag. 74 di 100). Nel PF 2018 redditi 2017 di
[...]
la moglie non è indicata come famigliare a carico (pag. 4 di Pt_5
100). La parte danneggiata avrebbe dovuto svolgere chiare e verosimili allegazioni, su ogni propria fonte di reddito, di qualunque natura, per sostenere che dipendeva anche solo in parte dalle entrate economiche del famigliare. L'onere di specifica contestazione può trovare applicazione solo per i fatti conosciuti dalle controparti. Escluso che la moglie fosse fiscalmente a carico, le laconiche allegazioni consentono unicamente di affermare che è inverosimile che il marito destinasse alla moglie, che aveva proprie consistenti entrate, il 60% del proprio reddito pensionistico. Mancano allegazioni che consentano di stabilire se e quale pregiudizio la moglie abbia sofferto.
10. sostiene che a causa della morte del coniuge, Parte_1 per effetto dell'accumulo della pensione di reversibilità, l'importo netto delle provvidenze economiche erogate in suo favore dall' si è CP_2 ridotto da euro 1.717,00 a euro 1.520,23. L'asserita “diminuzione patrimoniale” (v. ricorso introduttivo, pag. 11) non è un danno perché
l'appellante omette di considerare nel calcolo la pensione di reversibilità ricevuta dall' . Quanto ad erogazioni dell' , la situazione della CP_2 CP_2
è migliorata e non peggiorata. La giurisprudenza (Cass., s.u., Pt_1 sent. n. 12564 del 2018) esclude che dal danno patrimoniale patito dal famigliare di persona deceduta per colpa altrui debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al CP_2 famigliare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla pag. 25/30 finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. Nel caso in esame, tuttavia, non è stato possibile accertare il danno patrimoniale patito dal famigliare a seguito dell'illecito.
11. Il rimborso delle spese funerarie (v. ricorso introduttivo, pag.
11) in favore di è riconosciuto nei limiti documentati Parte_1
(cfr. 4 dell'allegato 1g ric.), per la somma di euro 3.800,00. Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile (Cass., sez. 3, sent. n.
11684 del 2014). Non risultando il pagamento del corrispettivo, non si procede alla rivalutazione del debito.
12. Le spese della CTU vengono poste in via definitiva a carico della struttura sanitaria. È stato prodotto un decreto di liquidazione datato 7 settembre 2021 di euro 3.079,29, oltre accessori, per ciascuno dei due consulenti. Un'ulteriore richiesta di liquidazione per i chiarimenti forniti nel giudizio di primo grado è stata rigettata dal Tribunale con decreto 10 giugno 2024.
13. Nel giudizio di primo grado i ricorrenti avevano chiesto il rimborso delle spese per consulenza medica stragiudiziale e per assistenza stragiudiziale del difensore (v. ricorso introduttivo, pag. 9). Attesa la richiesta di euro 3.660,00 del dott. (cfr. 5 Persona_5 dell'allegato 1g ric.) per il parere medico legale 2.3.2018 (cfr. 5 dell'allegato 1g ric.), viene riconosciuto detto importo, trattandosi di spesa utile per la tutela dei diritti dei danneggiati. Non risultando il pagamento del debito nei confronti del professionista non si procede a rivalutazione. Le spese per la CTP del dott. e dott. Persona_5
pag. 26/30 (doc. 8 ric.) vengono riconosciute, nei limiti dell'importo Persona_6 complessivo di euro 5.320,00 (euro 4.000,00 + euro 1.320,00), tenendo conto degli importi riconosciuti ai CTU e che per l'assistenza del dott. è stata riconosciuta anche altra spesa per la perizia Per_5 stragiudiziale. Un sindacato sui limiti di ripetibilità della spesa è consentito dall'art. 92 c.p.c.. Ai difensori viene riconosciuto il compenso per il procedimento d'istruzione preventiva e per i due gradi del processo. Non è individuata altra specifica attività che possa essere valorizzata autonomamente rispetto alle prestazioni giudiziali.
14. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza dell' . CP_1
Per il procedimento d'istruzione preventiva il compenso è liquidato nella somma di euro 7.520,77 [(euro 1.063,00 + euro 890,00 + euro
1.489,00) + 90%], applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità e adeguatamente aumentato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 d.m. n. 55 del 2014, per l'assistenza di quattro parti. Per il primo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 26.795,70 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro
5.670,00 + euro 4263,00) + 90%), applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024 per il valore della domanda in caso di litisconsorzio facoltativo). Per il secondo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 11.215,89 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 4.253,00) – 30% + 90%], sempre applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00. Limitatamente al secondo grado di giudizio, si applica la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014 perché gli atti si limitano a rinviare al precedente grado di giudizio per il pag. 27/30 quantum e quindi le pretese sono formulate in modo identico per tutte le parti assistite. I difensori degli appellanti hanno chiesto la distrazione delle spese.
15. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' Parte_4 Controparte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 12 giugno 2024 n. 9447, così provvede:
1) in riforma dell'ordinanza impugnata:
1.1 accertata la responsabilità dell' Controparte_1 per la morte del paziente , condanna l' Parte_5 [...]
al pagamento: Controparte_1
- a titolo di danno non patrimoniale d' trasmesso Parte_5 iure hereditatis i ricorrenti, della somma di euro 38.309,00 in favore di e delle somme di euro 25.539,66 ciascuno in favore Parte_1 di , ed , Parte_2 Parte_3 Parte_4 oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulle predette somme come devalutate al 3 febbraio 2017 e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza;
- a titolo di danno da rottura del rapporto parentale iure proprio, della somma di euro 187.728,00 in favore di e delle Parte_1
pag. 28/30 somme di euro 148.618,00 ciascuno in favore di , Parte_2
ed , oltre agli interessi al tasso Parte_3 Parte_4 previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulle predette somme come devalutate al 3 febbraio 2017 e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza;
- a titolo di danno patrimoniale di , per spese Parte_1 funerarie e perizia stragiudiziale, della somma di euro 7.460,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo;
1.2 pone tutte le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico dell' ; CP_1 Controparte_1
1.3 condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di , Parte_1 Pt_2
, ed , liquidate per il
[...] Parte_3 Parte_4 procedimento d'istruzione preventiva nella somma di euro 7.520,77 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 26.795,70 per compensi ed euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello in favore di Parte_1
, , ed
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
liquidate nella somma di euro 11.215,89 per compensi ed Pt_4 euro 388,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) dispone la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 10 aprile 2025
pag. 29/30 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 30/30