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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 593 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SAVERIO SIMONELLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...]
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
« - in via Cautelare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Intimazione di Pagamento N. 125 2024
90007260 37/000 per un totale complessivo di €. 33.259,36 e che le somme cristallizzate nelle cartelle/avvisi di addebito di competenza dell'adito Tribunale di Civitavecchia Sezione Lavoro e Previdenza ammontano ad €. 3.262,02 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente.
- Nel Merito, si chiede l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento N. 125 2024 90007260 37/000 per le argomentazioni sopra esposte, e per l'effetto tenere indenne la ricorrente dal pagamento delle somme richieste dall
[...] per omesso e/o tardivo pagamento dei versamenti per contributi (Contributi IVS per Controparte_1 CP_1
l'anno 2021).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, somme tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta, ex art. 93 c.p.c.». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alle parti convenute.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 26/11/2025
GIUDICE
Dott.ssa Elisa Bertillo
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 593 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SAVERIO SIMONELLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...]
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
« - in via Cautelare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Intimazione di Pagamento N. 125 2024
90007260 37/000 per un totale complessivo di €. 33.259,36 e che le somme cristallizzate nelle cartelle/avvisi di addebito di competenza dell'adito Tribunale di Civitavecchia Sezione Lavoro e Previdenza ammontano ad €. 3.262,02 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente.
- Nel Merito, si chiede l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento N. 125 2024 90007260 37/000 per le argomentazioni sopra esposte, e per l'effetto tenere indenne la ricorrente dal pagamento delle somme richieste dall
[...] per omesso e/o tardivo pagamento dei versamenti per contributi (Contributi IVS per Controparte_1 CP_1
l'anno 2021).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, somme tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta, ex art. 93 c.p.c.». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alle parti convenute.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 26/11/2025
GIUDICE
Dott.ssa Elisa Bertillo
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