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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9561 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9561/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciato su foglio separato, Parte_1 ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione dall'avv. Anna Orlando e dall'avv.
Giuseppe Pecoraro, elettivamente domiciliato in Fisciano (SA), alla via F.lli Napoli Gramsci n. 168;
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_1 liti rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emilio Grimaldi e dall'avv. Raffaele Carpinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio – Paestum (Sa), alla via Vittorio Emanuele n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 20.10.2019, alle ore 23.30 circa.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che, in tali circostanze, mentre percorreva la via Magna Graecia
a bordo del veicolo di sua proprietà, di tipo Fiat 500 X Tg. FS586ZG, a causa di una disconnessione, presente lungo il tratto di strada compreso tra la “Pizzeria Positano” e il Parte_2 , forava lo pneumatico posteriore destro e perdeva il controllo del proprio veicolo,
[...] finendo per impattare diverse volte contro i guard-rail che delimitano la carreggiata, così come risulta dai tabulati estratti dal sistema di rilevamento GPS della “scatola nera Octotelematics” installata sul veicolo attoreo.
Deducendo che la suddetta disconnessione presente in prossimità del cavalcavia che sovrastava la
S.P. 276 nonché la linea ferroviaria, non era in alcun modo segnalata né altrimenti visibile a causa della scarsa illuminazione, riferiva di aver riportato lesioni personali, ed in particolare, un “trauma contusivo facciale”, che gli cagionavano un danno biologico del 2%, quantificato complessivamente nella somma di € 4.437,00.
Ancora, deduceva che il veicolo di sua proprietà di tipo Fiat 500 X Tg. FS586ZG, riportava ingenti danni alla carrozzeria nonché alle parti meccaniche, quantificati nella somma di € 10.263,51.
Sicché, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., riferiva di aver infruttuosamente richiesto al predetto ente il risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per non aver curato la dovuta manutenzione Controparte_1 stradale e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento delle lesioni da lui patite, quantificate nella complessiva somma di € 4.437,00, nonché al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà quantificati nella somma di € 10.263,51, oltre interessi, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.2.2022, si costituiva in giudizio il deducendo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancanza dell'invito alla negoziazione assistita, nonché la nullità della domanda per violazione dell'art 164 c.p.c.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva instando per il rigetto della domanda, e in via subordinata chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del concorso di colpa del conducente ex art. 1227, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di C.t,u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti. Di poi, la causa veniva introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata per conto di parte convenuta. L'ente territoriale deduceva che l'attore, sia nella diffida, che nell'invito alla negoziazione assistita faceva riferimento ad un sinistro verificatosi in data, e ad un orario differente, rispetto a quello del sinistro per cui è causa;
infatti, in fase stragiudiziale si alludeva ad un sinistro avvenuto in data
21.10.2019, alle ore 1.30 circa, mentre invece, nella domanda giudiziale l'attore si riferiva ad un sinistro verificatosi in data 20.10.2019.
Tuttavia, tenuto conto del concreto tenore della documentazione inoltrata in via stragiudiziale all'ente convenuto, risulta evincibile in maniera chiara l'individuazione temporale del sinistro per cui è causa, cui risultano riferibili sia la richiesta risarcitoria articolata con l'atto di citazione, che quella formulata in sede stragiudiziale. Trattasi, infatti di un mero cambiamento di orario ininfluente ai fini della conoscibilità dell'evento, e della possibile composizione bonaria della lite. Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che si trattasse senz'altro del medesimo sinistro oggetto di contestazione in questa sede.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Parimenti, priva di fondamento l'eccezione formulata da parte dell' in merito alla Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per genericità dell'editio actionis.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata. Quanto al merito della questione, occorre rilevare come il sinistro per cui è causa, a dire dell'odierno attore, sia consistito nel fatto che lo stesso, nel transitare lungo via Magna Graecia in CP_1 in data 20.10.2019, intorno alle ore 23:30, forava lo pneumatico posteriore destro a causa di una disconnessione del manto stradale, e che pertanto perdeva il controllo del veicolo finendo per impattare più volte contro il guard-rail delimitante la careggiata.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno deducendo il mancato assolvimento degli oneri di custodia gravanti sul convenuto. Più in particolare, richiamava CP_1 sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. che il più generale paradigma risarcitorio aquiliano.
E proprio con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice. Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Venendo al caso di specie, occorre rilevare come ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità applicativa dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. con riferimento ai beni rientranti nella sua disponibilità.
Ed invero, secondo una prima impostazione, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'illecito de quo anzitutto tenuto conto del fatto che, per definizione, considerata l'entità e l'estensione dei beni rientranti nella disponibilità della P.A., alcuna possibilità di controllo sugli stessi sarebbe risultata possibile in parte qua, così dovendosi escludere un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di qui l'elaborazione attinente al concetto di “insidia” o “trabocchetto”, la cui sussistenza avrebbe costituito elemento discriminante per verificare, in concreto, la sussistenza di una culpa in capo alla
P.A. custode del bene pubblico, in virtù del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Tale orientamento è stato progressivamente superato, alla stregua di un'impostazione costituzionalmente orientata (a partire da Cort. Cost., 10.5.1999, n. 156), nella logica secondo cui la sola natura demaniale del bene non possa escludere la configurabilità del rapporto di custodia, dovendo quindi essere oggetto di rigoroso accertamento la sussistenza di elementi atti a riscontrare l'insuscettibilità del bene demaniale, per la sua dimensione, ovvero per le sue caratteristiche ontologiche, ad essere oggetto di un rapporto di custodia. Sulla scorta di tali presupposti, quindi, si è ritenuto effettivamente configurabile in capo alla P.A. un potere-dovere di custodia avente ad oggetto beni pubblici, secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 18.06.2019, n. 16295).
Sicché, l'eventuale sussistenza dell' “insidia” o “trabocchetto” non rileverà più quale elemento
“costitutivo” dell'illecito aquiliano imputabile alla P.A. in parte qua, ma inciderà, se del caso, esclusivamente sotto il profilo probatorio: la sussistenza dell' “insidia”, invero, aggrava la posizione della custode, e correlativamente non può che ridurre i margini di rilevanza di un eventuale CP_3 concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, sia sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, sia, in termini di riduzione del quantum risarcibile ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, si è avuto modo di ribadire che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Sicché, con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente pubblico titolare del bene demaniale, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2020, n. 6826).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorrerà a questo punto soffermarsi sulle risultanze istruttorie del presente giudizio. Più in particolare, il teste , indifferente alle parti, dichiarava di aver assistito al sinistro Testimone_1 per cui è causa, avvenuto il 20.10.2019, intorno alle ore 23.30, in quanto viaggiava sulla medesima carreggiata del veicolo di tipo Fiat 500 x, di colore blu, condotta dall'attore, e dal quale distava circa quindici metri.
In particolare, ricordava che “Alla discesa del cavalcavia vi era un dislivello: sembrava quasi che il cavalcavia si fosse staccato dalla strada. Ho notato che un dislivello analogo si trovava all'imbocco del cavalcavia, ed infatti in auto ho avvertito l'urto con il manto stradale. Ho visto dinanzi a me una
Fiat 500, all'uscita del cavalcavia, in corrispondenza con il dislivello di cui ho detto, la cui ruota posteriore destra si era stallonata dal cerchio. Pertanto, l'auto ha sbandato ed è andata a sbattere sul guardrail del lato destro, in corrispondenza della sua corsia di percorrenza, urtandovi con la fiancata posteriore destra. Successivamente, l'auto si è girata “di tre quarti” e, sbandando, ha invaso la corsia opposta ed è andata a sbattere sul guardrail della carreggiata opposta, con il lato anteriore sinistro”.
Il teste aveva poi soccorso l'attore, per poi verificare il punto in cui la ruota aveva impattato riscontrando la presenza di un fosso, che descriveva in questi termini: “era largo più o meno cinquanta centimetri;
profondo circa venti centimetri. Il fosso si estendeva lungo tutta la carreggiata, anche nella corsia opposta: ho notato che era particolarmente profondo sul lato destro della corsia in questione e cioè sulla mia corsia di competenza”.
Ancora, ricordava che “la strada era buia;
non vi erano indicazioni. In corrispondenza del fosso, la strada tendeva a curvare verso sinistra. Ho notato che la ruota posteriore era stallonata;
la ruota anteriore sinistra era “svirgolata”. Ho notato inoltre il faro danneggiato, e più in generale, la parte anteriore del veicolo era danneggiata, anche se con mia sorella non ci abbiamo fatto caso più di tanto”.
Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni del teste , indifferente alle parti, il quale Testimone_2 dichiarava di aver assistito al sinistro per cui è causa, avvenuto il 20.10.2019, intorno alle ore 23:30.
Ricordava che effettivamente la Fiat 500 x di colore blu condotta dall'attore, e procedente in direzione opposta lungo la via “Magna Graecia”, impattava dapprima con il guardrail posto sul lato destro della carreggiata, per poi arrestare la sua corsa nella corsia opposta dal cui senso proveniva il sig. . Tes_2
Il teste descriveva così il luogo del sinistro “Avevo lasciato la SS.18 e avevo imboccato la via Magna
Graecia in direzione di . Si trattava inizialmente di un rettilineo;
di poi, vi è una curva verso CP_1 sinistra, poi vi è un'altra curva in salita verso destra che porta su un cavalcavia;
nello scendere si percorre un'altra curva verso sinistra che culmina su un altro rettilineo”; “all'estremità del cavalcavia vi era un cordolo di cemento apposto sulla strada;
secondo me l'attore è andato a sbattere sul cordolo per poi andarsi a piantonare del guardrail dal lato opposto. Il cordolo si trovava sull'estremità della strada. Presumo che il danno subito dall'auto fosse riconducibile al fatto che la stessa era andata a sbattere su questo cordolo rialzato, che ha fatto girare la ruota. La ruota non era infatti nell'asse normale”.
Ancora, “mi sono accorto che, una volta ripreso il cammino verso Paestum, i giunti del cavalcavia, sia quello che si trovava nei pressi del punto in cui ho fermato la macchina all'inizio della salita, sia quello dal lato opposto nel discendere dal cavalcavia erano staccati. Me ne accorsi perché sobbalzai sulla macchina. Ho visto personalmente entrambi i giunti, perché in corrispondenza degli stessi mi sono affacciato dal finestrino e ho visto questi solchi. Sembrava che il giunto fosse staccato rispetto al resto della strada. Ho visto entrambi i giunti, perché ho percorso la stessa strada anche quando sono tornato a casa”. Infine, “non ho visto il punto preciso in cui l'auto ha preso a sbandare, perché io stavo salendo e ho visto direttamente l'auto perdere il controllo;
posso però dire che i giunti erano in cattive condizioni, erano rotti, come ho detto prima”. “Non c'era alcuna segnalazione che riscontrasse la presenza dei giunti in questione”.
Ricordava poi che l'attore, a causa del sinistro, riportava una ferita al labbro;
invece, quanto ai danni attinenti al veicolo, ricordava che “la carrozzeria all'altezza della ruota e del pararuota era distrutta
e la ruota;
la ruota si era inclinata, mettendosi di traverso.”
Dal tenore complessivo delle deposizioni, nonché dalla concordanza delle stesse in relazione alla dinamica del sinistro, deve ritenersi che le stesse siano attendibili in ordine alla ricostruzione dell'incidente per cui è causa.
Peraltro, la ricostruzione proposta trova conferma nelle risultanze della consulenza tecnica.
Per quanto di interesse in questa sede, l'ausiliario del giudice aveva modo di rilevare: “La Fiat 500 X dell'attore, targata FS586ZG, viaggiava lungo la Via Magna Grecia, partendo dal centro di
Capaccio Scalo e dirigendosi verso la Strada Statale 18. Dopo aver percorso un iniziale tratto rettilineo, l'auto si è trovata ad affrontare una curva a destra e in salita, per poi superare un ponte
e proseguire in discesa, volgendo a sinistra, fino a raggiungere l'incrocio per la Strada Statale 18.
Dopo il ponte, l'auto ha perso il controllo, urtando prima il guard rail ed il massetto sottostante a destra e poi attraversando tutta la carreggiata, finendo sulla scarpata a sinistra, dopo aver superato il massetto e il guard-rail presenti. Gli urti hanno causato danni all'auto sia alla parte destra che alla parte sinistra”. Quanto poi alla causa di verificazione, veniva evidenziato che “Il sinistro e la perdita di controllo della vettura, è stato causato da una deformazione con una buca nel manto asfaltato che ha causato una significativa perdita di controllo del veicolo. Di conseguenza, l'auto ha urtato il guard-rail a destra, ha continuato la sua corsa senza controllo e ha finito nella scarpata a sinistra.” Tali conclusioni risultano logiche e congruamente motivate, né emergono elementi probatori di segno contrario con riferimento alla descrizione della dinamica del sinistro per cui è causa, che, pertanto, deve ritenersi avvenuto nelle modalità descritte: e cioè il sig. nel percorrere il cavalcavia Parte_1 presente sulla via Magna Graecia, a causa di un dislivello, non segnalato, né in altro modo visibile stante la scarsa visibilità, perdeva il controllo della propria vettura di tipo Fiat 500 x, finendo per impattare, dapprima contro il guardrail delimitante la carreggiata di propria percorrenza, per poi arrestare la propria corsa nella carreggiata opposta.
Deve altresì evidenziarsi come dalla documentazione fotografica in atti risulta invero che il manto stradale su cui l'odierno attore si trovava a transitare era oggettivamente disconnesso e presentava dei dislivelli.
Per altro verso, deve altresì rilevarsi come tale disconnessione, dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalle risultanze della prova orale, non appariva agevolmente visibile, tenuto altresì conto della scarsa illuminazione, nonché dell'orario di verificazione del sinistro, intorno alle 23.30. CP_ Quanto al profilo attinente alla configurabilità, in capo all' convenuto, di un concreto potere di custodia sulla strada per cui è causa, deve evidenziarsi come da produzione di parte attrice (doc. n.
1), la stessa rientrasse senz'altro nell'alveo del territorio di competenza del predetto ente, circostanza peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione nel caso di specie.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.
Del resto, tenuto conto del fatto che si trattava di strada di collegamento destinata al pubblico transito, riconducibile senz'altro nell'alveo della disponibilità dell'ente territoriale, alcun dubbio poteva trarsi in merito all'effettiva sussistenza dell'astratta esperibilità del potere custodiale nel caso di specie.
Né l'ente convenuto ha dato prova che la verificazione del sinistro fosse riconducibile al caso fortuito.
Sotto tale specifico profilo, l'ente convenuto, invero, eccepiva l'addebitabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo di tipo 500 x, imputandolo all'eccessiva velocità di marcia ben oltre il limite consentito su quello specifico tratto di strada. Pertanto, in applicazione dell'art 1227, II comma, c.c., evidenziava la carenza di responsabilità dell'ente, essendo scaturito l'evento sinistroso dalla condotta negligente, e imprudente dall'attore, né altrimenti prevedibile dalla convenuta.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che, sulla scorta delle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale, qualora il conducente avesse rispettato il limite di velocità impostogli, il sinistro, secondo la logica civilistica del “più probabile che non”, si sarebbe comunque verificato, seppur con conseguenze pregiudizievoli inferiori rispetto a quelle verificatesi nel caso di specie. Sulla scorta degli elementi di prova in atti, infatti risulta effettivamente che il conducente protagonista del sinistro viaggiava ad una velocità superiore al limite consentito, così violando le disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 d.lgs. n. 285/1992.
In particolare, dai rilievi effettuati dall'ausiliario del Giudice sul dispositivo satellitare “Octo
Telematics”, installato sul veicolo di tipo 500 x, risultava che, negli istanti antecedenti e successivi al passaggio sull'anomalia, fino al momento del rilevamento dell'evento “crash”, il veicolo viaggiasse ad una velocità superiore a limite imposto di 50 Km/h, e approssimativamente tra i 56 e i 64 Km/h.
Cionondimeno, tenuto conto delle condizioni concrete dell'asfalto, e dell'assenza di illuminazione pubblica sul tratto di strada corrispondente, condivisibilmente a quanto rilevato nell'elaborato peritale
(pag. 28-32), è provato che, laddove l'odierno attore avesse mantenuto una condotta di guida adeguata rispetto allo stato dei luoghi, il sinistro avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli di entità evidentemente inferiore.
Sicché, risulta riscontrato il contributo dell'odierno attore nella causazione del sinistro, da quantificarsi, sulla scorta dei riscontri probatori in atti, nella percentuale del venti percento.
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte del sig. Parte_1
In via del tutto preliminare, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, deve rilevarsi che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità. Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale. Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
In particolare, l'odierno attore rappresentava di aver patito lesioni fisiche, ovvero un “trauma facciale”, così come refertato dal verbale di Pronto Soccorso del nosocomio di Salerno, per il quale veniva diagnostica una prognosi di sei giorni.
Occorre, a tal proposito, evidenziare che il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pertanto, sulla base dell'accertamento operato dal presidio di Pronto Soccorso dovrà procedersi alla quantificazione dei danni subiti dall'odierna appellante.
Viene in tal senso in rilievo la prognosi di sei giorni clinici, derivanti da “trauma contusivo facciale contusione mano dx”.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00 tenuto conto della presumibile sofferenza patita da parte dell'odierno attore.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (ventotto anni, quattro mesi e diciannove giorni, arrotondabile per difetto a ventotto), occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute: sei giorni di I.T.T x 115,00 = € 690,00;
Tale importo dovrà quindi essere decurtato del venti percento (€ 138,00), tenuto conto della quota di corresponsabilità all'odierno attore, per un totale pari ad € 552,00.
Non risulta sufficientemente riscontrata la configurabilità di un danno biologico permanente nel caso di specie. Ed invero, a fronte della lieve entità delle lesioni così patite, come è dato rilevare sulla scorta del referto di P.S. in atti, non risulta meglio precisato come e per quali termini, invece, lo stesso attore avrebbe patito anche conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali di natura permanente.
Del tutto generici risultano infatti i riscontri offerti da parte del dott. nelle certificazioni Persona_1 in atti, non risultando in alcun modo meglio indicati quali avrebbero dovuto essere i “postumi permanenti invalidanti”, pure indicati in quella sede. Tanto, in via del tutto assorbente anche rispetto alla circostanza che tali certificati venivano rilasciati non già da un ente pubblico, quanto piuttosto da parte del c.t.p. dell'odierno attore.
Trattandosi di debiti di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (20.10.2019), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Occorre, infine, quantificare i danni patrimoniali patiti con riguardo al veicolo di tipo 500 x.
Sotto tale specifico profilo a fronte della richiesta da parte dell'odierno attore della somma di €
10.263,51 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, risultano condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario del giudice. In particolare, quest'ultimo quantificava il danno patrimoniale patito da parte attrice nella somma complessiva di € 8.994,17, tenuto conto dei danni direttamente riconducibili all'urto diretto e indiretto subito dall'auto, e avuto altresì riguardo al valore dell'automobile al momento del sinistro.
Non risulta in alcun modo provata la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fermo del veicolo (Cass. Civ., Sez. II, 17.12.2024, n. 32946).
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, logiche e condivisibili, risultano pienamente attendibili e vanno recepite integralmente in questa sede;
né risultano dedotte puntuali osservazioni volte, piuttosto, a incidere con riguardo al profilo della condivisibilità delle stesse.
Tale importo così riconosciuto dovrà quindi essere decurtato del venti percento (€ 1.798,80), tenuto conto della quota di corresponsabilità all'odierno attore, per un totale pari ad € 7.195,37.
Trattandosi di debiti di valore, anche in questo caso va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (20.10.2019), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente convenuto sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Orlando e dell'avv. Giuseppe Pecoraro.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico del Comune di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità del nei limiti della quota dell'ottanta Controparte_1 percento, in ordine alla causazione del sinistro occorso il 20.10.2019 in alle ore CP_1
23.30 circa, in via Magna Graecia, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del sig. delle seguenti somme, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1 indicato in parte motiva:
- € 552,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- € 7.195,37 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 [...]
che si liquidano per intero in € 290,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compenso Parte_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Orlando e dell'avv. Giuseppe Pecoraro.
3) spese di C.T.U. a definitivo carico del Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9561/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciato su foglio separato, Parte_1 ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione dall'avv. Anna Orlando e dall'avv.
Giuseppe Pecoraro, elettivamente domiciliato in Fisciano (SA), alla via F.lli Napoli Gramsci n. 168;
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_1 liti rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emilio Grimaldi e dall'avv. Raffaele Carpinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio – Paestum (Sa), alla via Vittorio Emanuele n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 20.10.2019, alle ore 23.30 circa.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che, in tali circostanze, mentre percorreva la via Magna Graecia
a bordo del veicolo di sua proprietà, di tipo Fiat 500 X Tg. FS586ZG, a causa di una disconnessione, presente lungo il tratto di strada compreso tra la “Pizzeria Positano” e il Parte_2 , forava lo pneumatico posteriore destro e perdeva il controllo del proprio veicolo,
[...] finendo per impattare diverse volte contro i guard-rail che delimitano la carreggiata, così come risulta dai tabulati estratti dal sistema di rilevamento GPS della “scatola nera Octotelematics” installata sul veicolo attoreo.
Deducendo che la suddetta disconnessione presente in prossimità del cavalcavia che sovrastava la
S.P. 276 nonché la linea ferroviaria, non era in alcun modo segnalata né altrimenti visibile a causa della scarsa illuminazione, riferiva di aver riportato lesioni personali, ed in particolare, un “trauma contusivo facciale”, che gli cagionavano un danno biologico del 2%, quantificato complessivamente nella somma di € 4.437,00.
Ancora, deduceva che il veicolo di sua proprietà di tipo Fiat 500 X Tg. FS586ZG, riportava ingenti danni alla carrozzeria nonché alle parti meccaniche, quantificati nella somma di € 10.263,51.
Sicché, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., riferiva di aver infruttuosamente richiesto al predetto ente il risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per non aver curato la dovuta manutenzione Controparte_1 stradale e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento delle lesioni da lui patite, quantificate nella complessiva somma di € 4.437,00, nonché al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà quantificati nella somma di € 10.263,51, oltre interessi, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.2.2022, si costituiva in giudizio il deducendo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancanza dell'invito alla negoziazione assistita, nonché la nullità della domanda per violazione dell'art 164 c.p.c.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva instando per il rigetto della domanda, e in via subordinata chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del concorso di colpa del conducente ex art. 1227, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di C.t,u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti. Di poi, la causa veniva introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata per conto di parte convenuta. L'ente territoriale deduceva che l'attore, sia nella diffida, che nell'invito alla negoziazione assistita faceva riferimento ad un sinistro verificatosi in data, e ad un orario differente, rispetto a quello del sinistro per cui è causa;
infatti, in fase stragiudiziale si alludeva ad un sinistro avvenuto in data
21.10.2019, alle ore 1.30 circa, mentre invece, nella domanda giudiziale l'attore si riferiva ad un sinistro verificatosi in data 20.10.2019.
Tuttavia, tenuto conto del concreto tenore della documentazione inoltrata in via stragiudiziale all'ente convenuto, risulta evincibile in maniera chiara l'individuazione temporale del sinistro per cui è causa, cui risultano riferibili sia la richiesta risarcitoria articolata con l'atto di citazione, che quella formulata in sede stragiudiziale. Trattasi, infatti di un mero cambiamento di orario ininfluente ai fini della conoscibilità dell'evento, e della possibile composizione bonaria della lite. Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che si trattasse senz'altro del medesimo sinistro oggetto di contestazione in questa sede.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Parimenti, priva di fondamento l'eccezione formulata da parte dell' in merito alla Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per genericità dell'editio actionis.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata. Quanto al merito della questione, occorre rilevare come il sinistro per cui è causa, a dire dell'odierno attore, sia consistito nel fatto che lo stesso, nel transitare lungo via Magna Graecia in CP_1 in data 20.10.2019, intorno alle ore 23:30, forava lo pneumatico posteriore destro a causa di una disconnessione del manto stradale, e che pertanto perdeva il controllo del veicolo finendo per impattare più volte contro il guard-rail delimitante la careggiata.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno deducendo il mancato assolvimento degli oneri di custodia gravanti sul convenuto. Più in particolare, richiamava CP_1 sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. che il più generale paradigma risarcitorio aquiliano.
E proprio con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice. Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Venendo al caso di specie, occorre rilevare come ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità applicativa dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. con riferimento ai beni rientranti nella sua disponibilità.
Ed invero, secondo una prima impostazione, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'illecito de quo anzitutto tenuto conto del fatto che, per definizione, considerata l'entità e l'estensione dei beni rientranti nella disponibilità della P.A., alcuna possibilità di controllo sugli stessi sarebbe risultata possibile in parte qua, così dovendosi escludere un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di qui l'elaborazione attinente al concetto di “insidia” o “trabocchetto”, la cui sussistenza avrebbe costituito elemento discriminante per verificare, in concreto, la sussistenza di una culpa in capo alla
P.A. custode del bene pubblico, in virtù del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Tale orientamento è stato progressivamente superato, alla stregua di un'impostazione costituzionalmente orientata (a partire da Cort. Cost., 10.5.1999, n. 156), nella logica secondo cui la sola natura demaniale del bene non possa escludere la configurabilità del rapporto di custodia, dovendo quindi essere oggetto di rigoroso accertamento la sussistenza di elementi atti a riscontrare l'insuscettibilità del bene demaniale, per la sua dimensione, ovvero per le sue caratteristiche ontologiche, ad essere oggetto di un rapporto di custodia. Sulla scorta di tali presupposti, quindi, si è ritenuto effettivamente configurabile in capo alla P.A. un potere-dovere di custodia avente ad oggetto beni pubblici, secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 18.06.2019, n. 16295).
Sicché, l'eventuale sussistenza dell' “insidia” o “trabocchetto” non rileverà più quale elemento
“costitutivo” dell'illecito aquiliano imputabile alla P.A. in parte qua, ma inciderà, se del caso, esclusivamente sotto il profilo probatorio: la sussistenza dell' “insidia”, invero, aggrava la posizione della custode, e correlativamente non può che ridurre i margini di rilevanza di un eventuale CP_3 concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, sia sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, sia, in termini di riduzione del quantum risarcibile ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, si è avuto modo di ribadire che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Sicché, con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente pubblico titolare del bene demaniale, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2020, n. 6826).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorrerà a questo punto soffermarsi sulle risultanze istruttorie del presente giudizio. Più in particolare, il teste , indifferente alle parti, dichiarava di aver assistito al sinistro Testimone_1 per cui è causa, avvenuto il 20.10.2019, intorno alle ore 23.30, in quanto viaggiava sulla medesima carreggiata del veicolo di tipo Fiat 500 x, di colore blu, condotta dall'attore, e dal quale distava circa quindici metri.
In particolare, ricordava che “Alla discesa del cavalcavia vi era un dislivello: sembrava quasi che il cavalcavia si fosse staccato dalla strada. Ho notato che un dislivello analogo si trovava all'imbocco del cavalcavia, ed infatti in auto ho avvertito l'urto con il manto stradale. Ho visto dinanzi a me una
Fiat 500, all'uscita del cavalcavia, in corrispondenza con il dislivello di cui ho detto, la cui ruota posteriore destra si era stallonata dal cerchio. Pertanto, l'auto ha sbandato ed è andata a sbattere sul guardrail del lato destro, in corrispondenza della sua corsia di percorrenza, urtandovi con la fiancata posteriore destra. Successivamente, l'auto si è girata “di tre quarti” e, sbandando, ha invaso la corsia opposta ed è andata a sbattere sul guardrail della carreggiata opposta, con il lato anteriore sinistro”.
Il teste aveva poi soccorso l'attore, per poi verificare il punto in cui la ruota aveva impattato riscontrando la presenza di un fosso, che descriveva in questi termini: “era largo più o meno cinquanta centimetri;
profondo circa venti centimetri. Il fosso si estendeva lungo tutta la carreggiata, anche nella corsia opposta: ho notato che era particolarmente profondo sul lato destro della corsia in questione e cioè sulla mia corsia di competenza”.
Ancora, ricordava che “la strada era buia;
non vi erano indicazioni. In corrispondenza del fosso, la strada tendeva a curvare verso sinistra. Ho notato che la ruota posteriore era stallonata;
la ruota anteriore sinistra era “svirgolata”. Ho notato inoltre il faro danneggiato, e più in generale, la parte anteriore del veicolo era danneggiata, anche se con mia sorella non ci abbiamo fatto caso più di tanto”.
Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni del teste , indifferente alle parti, il quale Testimone_2 dichiarava di aver assistito al sinistro per cui è causa, avvenuto il 20.10.2019, intorno alle ore 23:30.
Ricordava che effettivamente la Fiat 500 x di colore blu condotta dall'attore, e procedente in direzione opposta lungo la via “Magna Graecia”, impattava dapprima con il guardrail posto sul lato destro della carreggiata, per poi arrestare la sua corsa nella corsia opposta dal cui senso proveniva il sig. . Tes_2
Il teste descriveva così il luogo del sinistro “Avevo lasciato la SS.18 e avevo imboccato la via Magna
Graecia in direzione di . Si trattava inizialmente di un rettilineo;
di poi, vi è una curva verso CP_1 sinistra, poi vi è un'altra curva in salita verso destra che porta su un cavalcavia;
nello scendere si percorre un'altra curva verso sinistra che culmina su un altro rettilineo”; “all'estremità del cavalcavia vi era un cordolo di cemento apposto sulla strada;
secondo me l'attore è andato a sbattere sul cordolo per poi andarsi a piantonare del guardrail dal lato opposto. Il cordolo si trovava sull'estremità della strada. Presumo che il danno subito dall'auto fosse riconducibile al fatto che la stessa era andata a sbattere su questo cordolo rialzato, che ha fatto girare la ruota. La ruota non era infatti nell'asse normale”.
Ancora, “mi sono accorto che, una volta ripreso il cammino verso Paestum, i giunti del cavalcavia, sia quello che si trovava nei pressi del punto in cui ho fermato la macchina all'inizio della salita, sia quello dal lato opposto nel discendere dal cavalcavia erano staccati. Me ne accorsi perché sobbalzai sulla macchina. Ho visto personalmente entrambi i giunti, perché in corrispondenza degli stessi mi sono affacciato dal finestrino e ho visto questi solchi. Sembrava che il giunto fosse staccato rispetto al resto della strada. Ho visto entrambi i giunti, perché ho percorso la stessa strada anche quando sono tornato a casa”. Infine, “non ho visto il punto preciso in cui l'auto ha preso a sbandare, perché io stavo salendo e ho visto direttamente l'auto perdere il controllo;
posso però dire che i giunti erano in cattive condizioni, erano rotti, come ho detto prima”. “Non c'era alcuna segnalazione che riscontrasse la presenza dei giunti in questione”.
Ricordava poi che l'attore, a causa del sinistro, riportava una ferita al labbro;
invece, quanto ai danni attinenti al veicolo, ricordava che “la carrozzeria all'altezza della ruota e del pararuota era distrutta
e la ruota;
la ruota si era inclinata, mettendosi di traverso.”
Dal tenore complessivo delle deposizioni, nonché dalla concordanza delle stesse in relazione alla dinamica del sinistro, deve ritenersi che le stesse siano attendibili in ordine alla ricostruzione dell'incidente per cui è causa.
Peraltro, la ricostruzione proposta trova conferma nelle risultanze della consulenza tecnica.
Per quanto di interesse in questa sede, l'ausiliario del giudice aveva modo di rilevare: “La Fiat 500 X dell'attore, targata FS586ZG, viaggiava lungo la Via Magna Grecia, partendo dal centro di
Capaccio Scalo e dirigendosi verso la Strada Statale 18. Dopo aver percorso un iniziale tratto rettilineo, l'auto si è trovata ad affrontare una curva a destra e in salita, per poi superare un ponte
e proseguire in discesa, volgendo a sinistra, fino a raggiungere l'incrocio per la Strada Statale 18.
Dopo il ponte, l'auto ha perso il controllo, urtando prima il guard rail ed il massetto sottostante a destra e poi attraversando tutta la carreggiata, finendo sulla scarpata a sinistra, dopo aver superato il massetto e il guard-rail presenti. Gli urti hanno causato danni all'auto sia alla parte destra che alla parte sinistra”. Quanto poi alla causa di verificazione, veniva evidenziato che “Il sinistro e la perdita di controllo della vettura, è stato causato da una deformazione con una buca nel manto asfaltato che ha causato una significativa perdita di controllo del veicolo. Di conseguenza, l'auto ha urtato il guard-rail a destra, ha continuato la sua corsa senza controllo e ha finito nella scarpata a sinistra.” Tali conclusioni risultano logiche e congruamente motivate, né emergono elementi probatori di segno contrario con riferimento alla descrizione della dinamica del sinistro per cui è causa, che, pertanto, deve ritenersi avvenuto nelle modalità descritte: e cioè il sig. nel percorrere il cavalcavia Parte_1 presente sulla via Magna Graecia, a causa di un dislivello, non segnalato, né in altro modo visibile stante la scarsa visibilità, perdeva il controllo della propria vettura di tipo Fiat 500 x, finendo per impattare, dapprima contro il guardrail delimitante la carreggiata di propria percorrenza, per poi arrestare la propria corsa nella carreggiata opposta.
Deve altresì evidenziarsi come dalla documentazione fotografica in atti risulta invero che il manto stradale su cui l'odierno attore si trovava a transitare era oggettivamente disconnesso e presentava dei dislivelli.
Per altro verso, deve altresì rilevarsi come tale disconnessione, dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalle risultanze della prova orale, non appariva agevolmente visibile, tenuto altresì conto della scarsa illuminazione, nonché dell'orario di verificazione del sinistro, intorno alle 23.30. CP_ Quanto al profilo attinente alla configurabilità, in capo all' convenuto, di un concreto potere di custodia sulla strada per cui è causa, deve evidenziarsi come da produzione di parte attrice (doc. n.
1), la stessa rientrasse senz'altro nell'alveo del territorio di competenza del predetto ente, circostanza peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione nel caso di specie.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.
Del resto, tenuto conto del fatto che si trattava di strada di collegamento destinata al pubblico transito, riconducibile senz'altro nell'alveo della disponibilità dell'ente territoriale, alcun dubbio poteva trarsi in merito all'effettiva sussistenza dell'astratta esperibilità del potere custodiale nel caso di specie.
Né l'ente convenuto ha dato prova che la verificazione del sinistro fosse riconducibile al caso fortuito.
Sotto tale specifico profilo, l'ente convenuto, invero, eccepiva l'addebitabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo di tipo 500 x, imputandolo all'eccessiva velocità di marcia ben oltre il limite consentito su quello specifico tratto di strada. Pertanto, in applicazione dell'art 1227, II comma, c.c., evidenziava la carenza di responsabilità dell'ente, essendo scaturito l'evento sinistroso dalla condotta negligente, e imprudente dall'attore, né altrimenti prevedibile dalla convenuta.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che, sulla scorta delle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale, qualora il conducente avesse rispettato il limite di velocità impostogli, il sinistro, secondo la logica civilistica del “più probabile che non”, si sarebbe comunque verificato, seppur con conseguenze pregiudizievoli inferiori rispetto a quelle verificatesi nel caso di specie. Sulla scorta degli elementi di prova in atti, infatti risulta effettivamente che il conducente protagonista del sinistro viaggiava ad una velocità superiore al limite consentito, così violando le disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 d.lgs. n. 285/1992.
In particolare, dai rilievi effettuati dall'ausiliario del Giudice sul dispositivo satellitare “Octo
Telematics”, installato sul veicolo di tipo 500 x, risultava che, negli istanti antecedenti e successivi al passaggio sull'anomalia, fino al momento del rilevamento dell'evento “crash”, il veicolo viaggiasse ad una velocità superiore a limite imposto di 50 Km/h, e approssimativamente tra i 56 e i 64 Km/h.
Cionondimeno, tenuto conto delle condizioni concrete dell'asfalto, e dell'assenza di illuminazione pubblica sul tratto di strada corrispondente, condivisibilmente a quanto rilevato nell'elaborato peritale
(pag. 28-32), è provato che, laddove l'odierno attore avesse mantenuto una condotta di guida adeguata rispetto allo stato dei luoghi, il sinistro avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli di entità evidentemente inferiore.
Sicché, risulta riscontrato il contributo dell'odierno attore nella causazione del sinistro, da quantificarsi, sulla scorta dei riscontri probatori in atti, nella percentuale del venti percento.
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte del sig. Parte_1
In via del tutto preliminare, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, deve rilevarsi che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità. Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale. Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
In particolare, l'odierno attore rappresentava di aver patito lesioni fisiche, ovvero un “trauma facciale”, così come refertato dal verbale di Pronto Soccorso del nosocomio di Salerno, per il quale veniva diagnostica una prognosi di sei giorni.
Occorre, a tal proposito, evidenziare che il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pertanto, sulla base dell'accertamento operato dal presidio di Pronto Soccorso dovrà procedersi alla quantificazione dei danni subiti dall'odierna appellante.
Viene in tal senso in rilievo la prognosi di sei giorni clinici, derivanti da “trauma contusivo facciale contusione mano dx”.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00 tenuto conto della presumibile sofferenza patita da parte dell'odierno attore.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (ventotto anni, quattro mesi e diciannove giorni, arrotondabile per difetto a ventotto), occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute: sei giorni di I.T.T x 115,00 = € 690,00;
Tale importo dovrà quindi essere decurtato del venti percento (€ 138,00), tenuto conto della quota di corresponsabilità all'odierno attore, per un totale pari ad € 552,00.
Non risulta sufficientemente riscontrata la configurabilità di un danno biologico permanente nel caso di specie. Ed invero, a fronte della lieve entità delle lesioni così patite, come è dato rilevare sulla scorta del referto di P.S. in atti, non risulta meglio precisato come e per quali termini, invece, lo stesso attore avrebbe patito anche conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali di natura permanente.
Del tutto generici risultano infatti i riscontri offerti da parte del dott. nelle certificazioni Persona_1 in atti, non risultando in alcun modo meglio indicati quali avrebbero dovuto essere i “postumi permanenti invalidanti”, pure indicati in quella sede. Tanto, in via del tutto assorbente anche rispetto alla circostanza che tali certificati venivano rilasciati non già da un ente pubblico, quanto piuttosto da parte del c.t.p. dell'odierno attore.
Trattandosi di debiti di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (20.10.2019), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Occorre, infine, quantificare i danni patrimoniali patiti con riguardo al veicolo di tipo 500 x.
Sotto tale specifico profilo a fronte della richiesta da parte dell'odierno attore della somma di €
10.263,51 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, risultano condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario del giudice. In particolare, quest'ultimo quantificava il danno patrimoniale patito da parte attrice nella somma complessiva di € 8.994,17, tenuto conto dei danni direttamente riconducibili all'urto diretto e indiretto subito dall'auto, e avuto altresì riguardo al valore dell'automobile al momento del sinistro.
Non risulta in alcun modo provata la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fermo del veicolo (Cass. Civ., Sez. II, 17.12.2024, n. 32946).
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, logiche e condivisibili, risultano pienamente attendibili e vanno recepite integralmente in questa sede;
né risultano dedotte puntuali osservazioni volte, piuttosto, a incidere con riguardo al profilo della condivisibilità delle stesse.
Tale importo così riconosciuto dovrà quindi essere decurtato del venti percento (€ 1.798,80), tenuto conto della quota di corresponsabilità all'odierno attore, per un totale pari ad € 7.195,37.
Trattandosi di debiti di valore, anche in questo caso va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (20.10.2019), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente convenuto sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Orlando e dell'avv. Giuseppe Pecoraro.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico del Comune di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità del nei limiti della quota dell'ottanta Controparte_1 percento, in ordine alla causazione del sinistro occorso il 20.10.2019 in alle ore CP_1
23.30 circa, in via Magna Graecia, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del sig. delle seguenti somme, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1 indicato in parte motiva:
- € 552,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- € 7.195,37 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 [...]
che si liquidano per intero in € 290,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compenso Parte_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Orlando e dell'avv. Giuseppe Pecoraro.
3) spese di C.T.U. a definitivo carico del Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato