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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1159/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74019
Società_1 Spa - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO PAGAMENT n. 0360505G20220013527 0 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 448/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, iscritto al n. 792/2023 R.G. e depositato il 4 maggio 2023, Resistente_1 impugnava l'invito al pagamento n. 0360505G20220013527 dell'11 ottobre 2022, notificatogli in data 10 novembre 2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei tributi del Consorzio_2 e Tara, relativo al contributo consortile cod. 630 – anno 2017, per “difesa idraulica fabbricati e terreni” siti nel territorio del
Comune di Palagiano, per l'importo complessivo di euro 340,88, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nel ricorso introduttivo il contribuente, in via preliminare, affermava l'impugnabilità dell'invito di pagamento, pur non espressamente contemplato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di avvisi di pagamento emessi da consorzi di bonifica. Nel merito deduceva, da un lato, l'insussistenza del presupposto impositivo, contestando in radice l'esistenza di un beneficio di difesa idraulica per i fabbricati, in quanto già serviti da opere idrauliche di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 l.r. Puglia n. 4 del 2012, nonché l'assenza di un concreto incremento di valore dei terreni e dei fabbricati riconducibile alle opere di bonifica e alle opere idrauliche consortili, che assumeva essere inefficienti, vetuste, inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici e comunque prive di idonea manutenzione;
dall'altro lato lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'invito, per mancata indicazione delle determinazioni alla base del tributo, dei criteri di calcolo e delle specifiche opere di bonifica da cui sarebbe derivato il beneficio, con violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell'art. 63 dello Statuto consortile, nonché della normativa statale e regionale in materia (art. 4 r.d. n. 215 del 1933, artt. 3, 17, 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012, art. 24 l.r. n. 37 del 2014). Sosteneva, altresì, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del piano di classifica, ritenuto privo di adeguato supporto nel
“piano generale di bonifica” previsto dalla normativa statale e regionale, e invocava, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione di beneficio, affermando che il Consorzio fosse onerato della rigorosa dimostrazione dell'effettiva manutenzione e funzionalità delle opere consortili e del concreto beneficio arrecato ai fondi del consorziato.
Si costituivano in primo grado il Consorzio_2 e Tara e la Società_1 S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Il Consorzio richiamava la disciplina statale e regionale in materia di bonifica, la delimitazione del comprensorio e del perimetro di contribuenza, nonché l'adozione del piano di classifica e del piano comprensoriale di bonifica ai sensi della l.r. Puglia n.
4 del 2012, insistendo sul carattere tributario del contributo consortile e sulla presunzione, iuris tantum, di beneficio diretto e specifico in favore degli immobili inseriti nel perimetro consortile e valutati nel piano di classifica, una volta provata la loro inclusione nel comprensorio;
evidenziava, inoltre, l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta sul reticolo scolante, sugli impianti idrovori e sulle opere di difesa idraulica, ritenendola idonea ad assicurare la sicurezza idraulica e la regimazione delle acque meteoriche. La Società_1, dal canto suo, insisteva sulla legittimità dell'invito, ritenuto motivato quanto a ente creditore, natura del tributo, annualità, immobili interessati e importi richiesti, e ribadiva il proprio ruolo di mera concessionaria della riscossione rispetto alle questioni di merito attinenti al beneficio consortile. Con sentenza n. 299/2024, pronunciata dalla Sezione 1 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Taranto e depositata il 19 febbraio 2024, il ricorso veniva accolto, con annullamento dell'invito impugnato e compensazione delle spese di lite. Il giudice monocratico, richiamato il quadro normativo statale (art. 10 r.
d. n. 215 del 1933, art. 860 cod. civ.) e, in particolare, la disciplina regionale pugliese di cui agli artt. 16, 17
e 18 della l.r. n. 4 del 2012, evidenziava che l'obbligazione contributiva è condizionata alla sussistenza di un beneficio “diretto e specifico” in favore di ciascun immobile, inteso come concreto vantaggio derivante all'immobile stesso dalle opere di presidio idrogeologico, di difesa idraulica e di disponibilità idrica gestite dal Consorzio, non essendo sufficiente una generica vantaggiosità riferita al comprensorio nel suo complesso. Riteneva, quindi, che la presunzione di beneficio desumibile dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, configurabile quale presunzione semplice, dovesse essere valutata alla luce delle specifiche condizioni territoriali e della normativa regionale, non potendo essere accolta in modo automatico e “in aeternum” in assenza di riscontri gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, valorizzava la relazione tecnica di parte ricorrente, corredata da documentazione fotografica, dalla quale emergeva uno stato di degrado e abbandono della zona interessata, con canali invasi da vegetazione infestante e segni di prolungata assenza di interventi di manutenzione, ritenendo tali elementi idonei a dimostrare l'assenza del richiesto beneficio diretto e specifico in favore del fondo del contribuente. Giudicava, per converso, la documentazione tecnica prodotta dal Consorzio generica, riferita al comprensorio nel suo insieme e priva di indicazioni puntuali circa l'esecuzione, la localizzazione e la periodicità degli interventi sulle porzioni di territorio riconducibili all'immobile del contribuente, così da non poter fondare una presunzione attendibile di effettiva vantaggiosità. Concludeva, pertanto, per l'insussistenza del presupposto impositivo e per l'illegittimità dell'invito di pagamento relativo al tributo cod. 630 per l'anno 2017.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara), in persona del Commissario straordinario unico, con ricorso depositato in data 20 aprile 2024, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 299/2024, il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma della legittimità dell'invito impugnato, con condanna dell'appellato al pagamento del tributo cod. 630 richiesto e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nell'atto di gravame l'ente appellante, dopo avere ripercorso la vicenda fattuale e processuale e avere richiamato, in via generale, le funzioni consortili in materia di sicurezza idraulica, conservazione del suolo, deflusso delle acque meteoriche e gestione degli impianti idrovori, riproponeva tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in primo grado e articolava specifici motivi di impugnazione avverso la decisione della Corte di prime cure. In particolare, il Consorzio denunciava, con un primo gruppo di censure, la violazione e falsa applicazione dell'art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza del presupposto impositivo, assumendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato tale presupposto in una specifica attività di bonifica o di manutenzione riferita al singolo fondo, piuttosto che nel complessivo assetto normativo e negli atti attuativi (piano di classifica, piano comprensoriale di bonifica, perimetro di contribuenza) dai quali si desume il beneficio diretto e specifico per gli immobili collocati nel comprensorio. Con ulteriori motivi lamentava il mancato corretto governo dell'onere della prova, sostenendo che, una volta dimostrata l'inclusione del fondo nel perimetro consortile e nel piano di classifica, il beneficio deve ritenersi presunto, con conseguente onere del contribuente di provare l'assenza del vantaggio o di contestare specificamente la legittimità del piano stesso;
deduceva, ancora, l'erronea e incompleta valutazione della documentazione probatoria prodotta, rilevando come la relazione tecnica del contribuente fosse limitata a rilievi fotografici di carattere locale e contingente, mentre gli atti consortili e le relazioni tecniche di parte consorzio dimostrerebbero l'esistenza e il funzionamento di una rete di canali, impianti idrovori e opere di difesa idraulica, oggetto di costante manutenzione mediante squadre operative, dalla quale trarrebbero beneficio anche i fondi del sig. Resistente_1 in termini di regimazione delle acque, prevenzione di allagamenti e incremento di valore fondiario.
Nel giudizio di appello si è costituita la Società_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni, con la quale, da un lato, dichiarava di condividere integralmente i motivi di gravame e le argomentazioni svolte dall'ente impositore, chiedendo l'accoglimento dell'appello del
Consorzio; dall'altro lato, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della concessionaria rispetto alle questioni che attengono al merito della pretesa contributiva e alla sussistenza del beneficio consortile, evidenziando come, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario della riscossione sia parte necessaria solo quando vengano in rilievo vizi propri degli atti da lui emessi (errori di compilazione, intestazione, notificazione), mentre, qualora il contribuente contesti il fondamento della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore;
richiamava, a sostegno, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e alcuni precedenti della stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in tema di contributi consortili.
Il contribuente è rimasto contumace in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale. In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, dovute “a prescindere dalle attività manutentive, poiché lo stesso concerne anche la realizzazione e gestione delle opere esistenti”, è manifestamente infondata. Invero, tutta la normativa in materia, sino al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, è assolutamente chiara nel ribadire, invece, che: «
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma
4» (così il menzionato comma 1): legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio
» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 28 settembre 2023 (redatta a distanza di numerosi anni da quello del cui contributo si discute), che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti e in che modo siano rapportabili alla proprietà del contribuente.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
n. 299/2024, proposto dal Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara) nei riguardi di Resistente_1, con chiamata in appello anche della Società_1 s.p.a., così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1159/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74019
Società_1 Spa - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO PAGAMENT n. 0360505G20220013527 0 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 448/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, iscritto al n. 792/2023 R.G. e depositato il 4 maggio 2023, Resistente_1 impugnava l'invito al pagamento n. 0360505G20220013527 dell'11 ottobre 2022, notificatogli in data 10 novembre 2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei tributi del Consorzio_2 e Tara, relativo al contributo consortile cod. 630 – anno 2017, per “difesa idraulica fabbricati e terreni” siti nel territorio del
Comune di Palagiano, per l'importo complessivo di euro 340,88, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nel ricorso introduttivo il contribuente, in via preliminare, affermava l'impugnabilità dell'invito di pagamento, pur non espressamente contemplato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di avvisi di pagamento emessi da consorzi di bonifica. Nel merito deduceva, da un lato, l'insussistenza del presupposto impositivo, contestando in radice l'esistenza di un beneficio di difesa idraulica per i fabbricati, in quanto già serviti da opere idrauliche di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 l.r. Puglia n. 4 del 2012, nonché l'assenza di un concreto incremento di valore dei terreni e dei fabbricati riconducibile alle opere di bonifica e alle opere idrauliche consortili, che assumeva essere inefficienti, vetuste, inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici e comunque prive di idonea manutenzione;
dall'altro lato lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'invito, per mancata indicazione delle determinazioni alla base del tributo, dei criteri di calcolo e delle specifiche opere di bonifica da cui sarebbe derivato il beneficio, con violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell'art. 63 dello Statuto consortile, nonché della normativa statale e regionale in materia (art. 4 r.d. n. 215 del 1933, artt. 3, 17, 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012, art. 24 l.r. n. 37 del 2014). Sosteneva, altresì, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del piano di classifica, ritenuto privo di adeguato supporto nel
“piano generale di bonifica” previsto dalla normativa statale e regionale, e invocava, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione di beneficio, affermando che il Consorzio fosse onerato della rigorosa dimostrazione dell'effettiva manutenzione e funzionalità delle opere consortili e del concreto beneficio arrecato ai fondi del consorziato.
Si costituivano in primo grado il Consorzio_2 e Tara e la Società_1 S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Il Consorzio richiamava la disciplina statale e regionale in materia di bonifica, la delimitazione del comprensorio e del perimetro di contribuenza, nonché l'adozione del piano di classifica e del piano comprensoriale di bonifica ai sensi della l.r. Puglia n.
4 del 2012, insistendo sul carattere tributario del contributo consortile e sulla presunzione, iuris tantum, di beneficio diretto e specifico in favore degli immobili inseriti nel perimetro consortile e valutati nel piano di classifica, una volta provata la loro inclusione nel comprensorio;
evidenziava, inoltre, l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta sul reticolo scolante, sugli impianti idrovori e sulle opere di difesa idraulica, ritenendola idonea ad assicurare la sicurezza idraulica e la regimazione delle acque meteoriche. La Società_1, dal canto suo, insisteva sulla legittimità dell'invito, ritenuto motivato quanto a ente creditore, natura del tributo, annualità, immobili interessati e importi richiesti, e ribadiva il proprio ruolo di mera concessionaria della riscossione rispetto alle questioni di merito attinenti al beneficio consortile. Con sentenza n. 299/2024, pronunciata dalla Sezione 1 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Taranto e depositata il 19 febbraio 2024, il ricorso veniva accolto, con annullamento dell'invito impugnato e compensazione delle spese di lite. Il giudice monocratico, richiamato il quadro normativo statale (art. 10 r.
d. n. 215 del 1933, art. 860 cod. civ.) e, in particolare, la disciplina regionale pugliese di cui agli artt. 16, 17
e 18 della l.r. n. 4 del 2012, evidenziava che l'obbligazione contributiva è condizionata alla sussistenza di un beneficio “diretto e specifico” in favore di ciascun immobile, inteso come concreto vantaggio derivante all'immobile stesso dalle opere di presidio idrogeologico, di difesa idraulica e di disponibilità idrica gestite dal Consorzio, non essendo sufficiente una generica vantaggiosità riferita al comprensorio nel suo complesso. Riteneva, quindi, che la presunzione di beneficio desumibile dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, configurabile quale presunzione semplice, dovesse essere valutata alla luce delle specifiche condizioni territoriali e della normativa regionale, non potendo essere accolta in modo automatico e “in aeternum” in assenza di riscontri gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, valorizzava la relazione tecnica di parte ricorrente, corredata da documentazione fotografica, dalla quale emergeva uno stato di degrado e abbandono della zona interessata, con canali invasi da vegetazione infestante e segni di prolungata assenza di interventi di manutenzione, ritenendo tali elementi idonei a dimostrare l'assenza del richiesto beneficio diretto e specifico in favore del fondo del contribuente. Giudicava, per converso, la documentazione tecnica prodotta dal Consorzio generica, riferita al comprensorio nel suo insieme e priva di indicazioni puntuali circa l'esecuzione, la localizzazione e la periodicità degli interventi sulle porzioni di territorio riconducibili all'immobile del contribuente, così da non poter fondare una presunzione attendibile di effettiva vantaggiosità. Concludeva, pertanto, per l'insussistenza del presupposto impositivo e per l'illegittimità dell'invito di pagamento relativo al tributo cod. 630 per l'anno 2017.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara), in persona del Commissario straordinario unico, con ricorso depositato in data 20 aprile 2024, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 299/2024, il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma della legittimità dell'invito impugnato, con condanna dell'appellato al pagamento del tributo cod. 630 richiesto e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nell'atto di gravame l'ente appellante, dopo avere ripercorso la vicenda fattuale e processuale e avere richiamato, in via generale, le funzioni consortili in materia di sicurezza idraulica, conservazione del suolo, deflusso delle acque meteoriche e gestione degli impianti idrovori, riproponeva tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in primo grado e articolava specifici motivi di impugnazione avverso la decisione della Corte di prime cure. In particolare, il Consorzio denunciava, con un primo gruppo di censure, la violazione e falsa applicazione dell'art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza del presupposto impositivo, assumendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato tale presupposto in una specifica attività di bonifica o di manutenzione riferita al singolo fondo, piuttosto che nel complessivo assetto normativo e negli atti attuativi (piano di classifica, piano comprensoriale di bonifica, perimetro di contribuenza) dai quali si desume il beneficio diretto e specifico per gli immobili collocati nel comprensorio. Con ulteriori motivi lamentava il mancato corretto governo dell'onere della prova, sostenendo che, una volta dimostrata l'inclusione del fondo nel perimetro consortile e nel piano di classifica, il beneficio deve ritenersi presunto, con conseguente onere del contribuente di provare l'assenza del vantaggio o di contestare specificamente la legittimità del piano stesso;
deduceva, ancora, l'erronea e incompleta valutazione della documentazione probatoria prodotta, rilevando come la relazione tecnica del contribuente fosse limitata a rilievi fotografici di carattere locale e contingente, mentre gli atti consortili e le relazioni tecniche di parte consorzio dimostrerebbero l'esistenza e il funzionamento di una rete di canali, impianti idrovori e opere di difesa idraulica, oggetto di costante manutenzione mediante squadre operative, dalla quale trarrebbero beneficio anche i fondi del sig. Resistente_1 in termini di regimazione delle acque, prevenzione di allagamenti e incremento di valore fondiario.
Nel giudizio di appello si è costituita la Società_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni, con la quale, da un lato, dichiarava di condividere integralmente i motivi di gravame e le argomentazioni svolte dall'ente impositore, chiedendo l'accoglimento dell'appello del
Consorzio; dall'altro lato, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della concessionaria rispetto alle questioni che attengono al merito della pretesa contributiva e alla sussistenza del beneficio consortile, evidenziando come, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario della riscossione sia parte necessaria solo quando vengano in rilievo vizi propri degli atti da lui emessi (errori di compilazione, intestazione, notificazione), mentre, qualora il contribuente contesti il fondamento della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore;
richiamava, a sostegno, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e alcuni precedenti della stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in tema di contributi consortili.
Il contribuente è rimasto contumace in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale. In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, dovute “a prescindere dalle attività manutentive, poiché lo stesso concerne anche la realizzazione e gestione delle opere esistenti”, è manifestamente infondata. Invero, tutta la normativa in materia, sino al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, è assolutamente chiara nel ribadire, invece, che: «
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma
4» (così il menzionato comma 1): legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio
» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 28 settembre 2023 (redatta a distanza di numerosi anni da quello del cui contributo si discute), che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti e in che modo siano rapportabili alla proprietà del contribuente.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
n. 299/2024, proposto dal Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara) nei riguardi di Resistente_1, con chiamata in appello anche della Società_1 s.p.a., così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025