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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1327/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Stefania Morino
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Stefania Morino
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente PE Per_2
autosufficienti e pertanto nulla viene disposto in ordine al loro affidamento, collocazione abitativa
1 e mantenimento. 3) I coniugi sono comproprietari pro indiviso dei seguenti immobili siti in territorio di IZ ER (Asti), censiti al NCEU del Comune di IZ ER: a) F. 16, part. 1214 sub. 3, cat. A/4, classe 3, vani catastali 7,5, rendita catastale € 406,71; b) F. 16, part. 1214 sub. 4, cat. C/6, cl.1, cons. mq 50, rendita catastale € 129,11; c) F. 16, part. 80 sub. 14, cat.
A/4, classe 3, vani catastali 3,5 rendita catastale € 189,90; d) F. 16, part. 80 sub. 15 cat. A/4, classe
3, vani catastali 3, rendita catastale € 162,68. 4) Concordano i coniugi di trasferire ai figli PE
e , senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Per_2
matrimoniale, la propria quota di proprietà degli immobili su identificati al punto a), b) e d). 5)
Pattuiscono i coniugi di trasferire ai figli e , senza previsione di corrispettivo in PE Per_2
quanto in ambito della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di nuda proprietà dell'immobile identificato al punto c), con riserva espressa da parte della sig. di Parte_1
usufrutto vitalizio sulla propria quota. 6) Il sig. si impegna a trasferire alla sig. CP_1 [...]
, senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Parte_1
matrimoniale, la propria quota di usufrutto pari al 50% dell'immobile identificato al punto c) così che la signora , con la stipula del rogito definitivo, ne diventerà usufruttuaria per la quota del Pt_1
100%. 7) Con la stipula del rogito definitivo pertanto e diventeranno così PE CP_2
comproprietari pro indiviso degli immobili identificati ai punti a) b) e d) del presente ricorso, nonché nudi proprietari dell'immobile identificato al punto c). 8) Stabiliscono i coniugi che il rogito notarile per i trasferimenti di cui ai punti 4, 5 e 6 sarà stipulato entro giorni trenta dall'avvenuta comunicazione della sentenza di divorzio (compatibilmente con le esigenze del rogante) e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025. 9) Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali di cui ai punto 4, 5 e 6 sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10) Il patrimonio comune del nucleo familiare è già stato equamente suddiviso tra le parti. 11) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economica, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo. 12) Le spese della procedura saranno suddivise al 50% tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'8.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui
2 decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 17.7.2012, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 16.6.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri Controparte_1
e , i quali hanno celebrato matrimonio, ad Asti, il 25.8.1991;
[...] Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli e PE
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene Per_2
disposto in ordine al loro affidamento, collocazione abitativa e mantenimento. 3) I coniugi sono comproprietari pro indiviso dei seguenti immobili siti in territorio di IZ ER
(Asti), censiti al NCEU del Comune di IZ ER: a) F. 16, part. 1214 sub. 3, cat. A/4, classe 3, vani catastali 7,5, rendita catastale € 406,71; b) F. 16, part. 1214 sub. 4, cat. C/6, cl.1, cons. mq 50, rendita catastale € 129,11; c) F. 16, part. 80 sub. 14, cat. A/4, classe 3, vani catastali 3,5 rendita catastale € 189,90; d) F. 16, part. 80 sub. 15 cat. A/4, classe 3, vani catastali 3, rendita catastale € 162,68. 4) Concordano i coniugi di trasferire ai figli e PE
, senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Per_2
matrimoniale, la propria quota di proprietà degli immobili su identificati al punto a), b) e d).
5) Pattuiscono i coniugi di trasferire ai figli e , senza previsione di PE Per_2
corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di nuda proprietà dell'immobile identificato al punto c), con riserva espressa da parte della sig. di usufrutto vitalizio sulla propria quota. 6) Il sig. si impegna a Parte_1 CP_1
trasferire alla sig. , senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito Parte_1
3 della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di usufrutto pari al 50% dell'immobile identificato al punto c) così che la signora , con la stipula del rogito Pt_1
definitivo, ne diventerà usufruttuaria per la quota del 100%. 7) Con la stipula del rogito definitivo pertanto e diventeranno così comproprietari pro indiviso PE CP_2
degli immobili identificati ai punti a) b) e d) del presente ricorso, nonché nudi proprietari dell'immobile identificato al punto c). 8) Stabiliscono i coniugi che il rogito notarile per i trasferimenti di cui ai punti 4, 5 e 6 sarà stipulato entro giorni trenta dall'avvenuta comunicazione della sentenza di divorzio (compatibilmente con le esigenze del rogante) e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025. 9) Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali di cui ai punto 4, 5 e 6 sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10) Il patrimonio comune del nucleo familiare è già stato equamente suddiviso tra le parti. 11) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economica, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo. 12)
Le spese della procedura saranno suddivise al 50% tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1327/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Stefania Morino
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Stefania Morino
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente PE Per_2
autosufficienti e pertanto nulla viene disposto in ordine al loro affidamento, collocazione abitativa
1 e mantenimento. 3) I coniugi sono comproprietari pro indiviso dei seguenti immobili siti in territorio di IZ ER (Asti), censiti al NCEU del Comune di IZ ER: a) F. 16, part. 1214 sub. 3, cat. A/4, classe 3, vani catastali 7,5, rendita catastale € 406,71; b) F. 16, part. 1214 sub. 4, cat. C/6, cl.1, cons. mq 50, rendita catastale € 129,11; c) F. 16, part. 80 sub. 14, cat.
A/4, classe 3, vani catastali 3,5 rendita catastale € 189,90; d) F. 16, part. 80 sub. 15 cat. A/4, classe
3, vani catastali 3, rendita catastale € 162,68. 4) Concordano i coniugi di trasferire ai figli PE
e , senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Per_2
matrimoniale, la propria quota di proprietà degli immobili su identificati al punto a), b) e d). 5)
Pattuiscono i coniugi di trasferire ai figli e , senza previsione di corrispettivo in PE Per_2
quanto in ambito della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di nuda proprietà dell'immobile identificato al punto c), con riserva espressa da parte della sig. di Parte_1
usufrutto vitalizio sulla propria quota. 6) Il sig. si impegna a trasferire alla sig. CP_1 [...]
, senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Parte_1
matrimoniale, la propria quota di usufrutto pari al 50% dell'immobile identificato al punto c) così che la signora , con la stipula del rogito definitivo, ne diventerà usufruttuaria per la quota del Pt_1
100%. 7) Con la stipula del rogito definitivo pertanto e diventeranno così PE CP_2
comproprietari pro indiviso degli immobili identificati ai punti a) b) e d) del presente ricorso, nonché nudi proprietari dell'immobile identificato al punto c). 8) Stabiliscono i coniugi che il rogito notarile per i trasferimenti di cui ai punti 4, 5 e 6 sarà stipulato entro giorni trenta dall'avvenuta comunicazione della sentenza di divorzio (compatibilmente con le esigenze del rogante) e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025. 9) Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali di cui ai punto 4, 5 e 6 sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10) Il patrimonio comune del nucleo familiare è già stato equamente suddiviso tra le parti. 11) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economica, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo. 12) Le spese della procedura saranno suddivise al 50% tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'8.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui
2 decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 17.7.2012, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 16.6.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri Controparte_1
e , i quali hanno celebrato matrimonio, ad Asti, il 25.8.1991;
[...] Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli e PE
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene Per_2
disposto in ordine al loro affidamento, collocazione abitativa e mantenimento. 3) I coniugi sono comproprietari pro indiviso dei seguenti immobili siti in territorio di IZ ER
(Asti), censiti al NCEU del Comune di IZ ER: a) F. 16, part. 1214 sub. 3, cat. A/4, classe 3, vani catastali 7,5, rendita catastale € 406,71; b) F. 16, part. 1214 sub. 4, cat. C/6, cl.1, cons. mq 50, rendita catastale € 129,11; c) F. 16, part. 80 sub. 14, cat. A/4, classe 3, vani catastali 3,5 rendita catastale € 189,90; d) F. 16, part. 80 sub. 15 cat. A/4, classe 3, vani catastali 3, rendita catastale € 162,68. 4) Concordano i coniugi di trasferire ai figli e PE
, senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi Per_2
matrimoniale, la propria quota di proprietà degli immobili su identificati al punto a), b) e d).
5) Pattuiscono i coniugi di trasferire ai figli e , senza previsione di PE Per_2
corrispettivo in quanto in ambito della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di nuda proprietà dell'immobile identificato al punto c), con riserva espressa da parte della sig. di usufrutto vitalizio sulla propria quota. 6) Il sig. si impegna a Parte_1 CP_1
trasferire alla sig. , senza previsione di corrispettivo in quanto in ambito Parte_1
3 della risoluzione della crisi matrimoniale, la propria quota di usufrutto pari al 50% dell'immobile identificato al punto c) così che la signora , con la stipula del rogito Pt_1
definitivo, ne diventerà usufruttuaria per la quota del 100%. 7) Con la stipula del rogito definitivo pertanto e diventeranno così comproprietari pro indiviso PE CP_2
degli immobili identificati ai punti a) b) e d) del presente ricorso, nonché nudi proprietari dell'immobile identificato al punto c). 8) Stabiliscono i coniugi che il rogito notarile per i trasferimenti di cui ai punti 4, 5 e 6 sarà stipulato entro giorni trenta dall'avvenuta comunicazione della sentenza di divorzio (compatibilmente con le esigenze del rogante) e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025. 9) Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali di cui ai punto 4, 5 e 6 sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10) Il patrimonio comune del nucleo familiare è già stato equamente suddiviso tra le parti. 11) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economica, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo. 12)
Le spese della procedura saranno suddivise al 50% tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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