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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/11/2024, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 284/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 287/23 (dr. Ortore), discussa all'udienza collegiale del 19.9.2024 e promossa
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
[...]
STATO DI MILANO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in MILANO, P.IVA_2
VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'Avvocatura
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) , , Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti Controparte_3 Controparte_4
ANGELO LATINO (c.f. ) e DANIELA CESANA ed C.F._2 elettivamente domiciliate in MONZA, VIA FRISI 1 , presso lo studio dei difensori
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE:” Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e in accoglimento del presente appello, rigettare le domande avversarie con riferimento all'a.s. 2017/2018 per intervenuta prescrizione
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LE APPELLATE “1) Respingere il ricorso in appello e confermare la Parte_3 CP_2 sentenza del Tribunale di Como appellata n. 287/2023 come da narrazione e motivi del ricorso di primo grado nonché come da narrazione e motivi dell'odierna memoria di costituzione in appello;
2) con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori;
;”
MOTIVI IN FATTO
Con sentenza la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha accolto il ricorso proposto dalle docenti precarie , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quale era finalizzato all'ottenimento della carta docenti e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 annui, in favore di Controparte_3 per gli a.s. dal 2017/18 al 2023/24, di per gli a.s. dal 2017/18 al 2023/24, Controparte_1 di per gli a.s. dal 2021/22 al 2023/24, di per gli a.s. dal 2017/18 al Controparte_4 CP_2
2023/24.
In particolare, e per quel che qui rileva, con riferimento alla posizione delle docenti e CP_1
il giudice ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale sollevata dal CP_2
in relazione al bonus relativo all'a.s. 2017/2018, ritenendo che la diffida stragiudiziale Parte_1 inviata dalle docenti in data 18/10/2022, abbia interrotto il termine prescrizionale, a quella data non ancora decorso in quanto l'art. 6 co. 6 del DPCM 28/11/2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale il con un unico ed articolato Parte_1 motivo, assumendo come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, abbia chiarito che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e, quindi, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema del
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio..
Ai sensi dell'art. 5 di tale DPCM, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web è consentita dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Posto che la data di conferimento dell'incarico era il 26/9/2017 per la docente e il CP_1
30.9.2017 per la è da tali date che ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione, con la CP_2 conseguenza che alla data di invio della diffida (18.10.2022) detto termine era ormai decorso interamente.
Si sono costituite in giudizio le appellate, le quali hanno sostenuto che il diritto poteva essere rivendicato per tutto il periodo decorrente dal 1 settembre al 30 ottobre, come indicato dall'art. 5 co
2 del DPCM del 2016 per i docenti a tempo indeterminato e, pertanto, la diffida era tempestivamente pervenuta in data 18.10.22, prima dello spirare del termine decorrente dal 30 ottobre 2017.
2 All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sulla questione dedotta in giudizio questa Corte si è già espressa con la decisione n. 720/24 (Poli est. la quale, siccome integralmente condivisa dal Collegio, ben può essere richiamata Persona_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att.c.p.c. : “La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 ha chiarito che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la
P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
In altri termini, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione viene quindi individuato nella data di conferimento dell'incarico se successivo alla data in cui i docenti di ruolo possono richiedere il bonus.
Ritiene la Corte che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
L'art. 5 del DPCM 28/11/2016ha previsto, per i docenti di ruolo, che “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.” Per l'anno scolastico in questione, pertanto, ai docenti di ruolo era consentito di richiedere la carta dal 1° settembre ed è da questo momento che, anche per loro, inizia a decorrere il termine estintivo, il che esclude che sia configurabile alcuna discriminazione in capo ai docenti precari, come paventato dagli appellati.
La circostanza che sia previsto un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre,
l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus”. Nel caso di specie, la docente ha ricevuto l'incarico in data 26/9/2017, mentre la CP_1 docente ha ricevuto l'incarico il 30.9.2017 e pertanto, applicato il dictum richiamato, il CP_2 termine estintivo ha iniziato a decorrere da tali date, essendo successivo al 1° settembre.
3 Il primo atto interruttivo della prescrizione, per entrambi le docenti, è intervenuto il 18/10/2022, quando ormai era decorso in quinquennio e, conseguentemente, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito sulla carta docente della somma di € 500 in relazione all'a.s.
2017-2018.
La sentenza impugnata deve pertanto, essere parzialmente riformata nel senso sopra indicato, con conferma delle restanti statuizioni, non oggetto di impugnazione. In ragione della novità della specifica questione e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, le spese di lite del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 287/23 del Tribunale di Como, dichiara prescritto il diritto di e di all'accredito sulla carta di cui all'art. 1 co 121 L. Controparte_1 CP_2
107/2015 dell'importo di €. 500,00 per l'a.s. 2017/2018.
Conferma nel resto.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Milano, 19.9.2024
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 287/23 (dr. Ortore), discussa all'udienza collegiale del 19.9.2024 e promossa
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
[...]
STATO DI MILANO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in MILANO, P.IVA_2
VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'Avvocatura
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) , , Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti Controparte_3 Controparte_4
ANGELO LATINO (c.f. ) e DANIELA CESANA ed C.F._2 elettivamente domiciliate in MONZA, VIA FRISI 1 , presso lo studio dei difensori
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE:” Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e in accoglimento del presente appello, rigettare le domande avversarie con riferimento all'a.s. 2017/2018 per intervenuta prescrizione
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LE APPELLATE “1) Respingere il ricorso in appello e confermare la Parte_3 CP_2 sentenza del Tribunale di Como appellata n. 287/2023 come da narrazione e motivi del ricorso di primo grado nonché come da narrazione e motivi dell'odierna memoria di costituzione in appello;
2) con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori;
;”
MOTIVI IN FATTO
Con sentenza la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha accolto il ricorso proposto dalle docenti precarie , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quale era finalizzato all'ottenimento della carta docenti e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 annui, in favore di Controparte_3 per gli a.s. dal 2017/18 al 2023/24, di per gli a.s. dal 2017/18 al 2023/24, Controparte_1 di per gli a.s. dal 2021/22 al 2023/24, di per gli a.s. dal 2017/18 al Controparte_4 CP_2
2023/24.
In particolare, e per quel che qui rileva, con riferimento alla posizione delle docenti e CP_1
il giudice ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale sollevata dal CP_2
in relazione al bonus relativo all'a.s. 2017/2018, ritenendo che la diffida stragiudiziale Parte_1 inviata dalle docenti in data 18/10/2022, abbia interrotto il termine prescrizionale, a quella data non ancora decorso in quanto l'art. 6 co. 6 del DPCM 28/11/2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale il con un unico ed articolato Parte_1 motivo, assumendo come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, abbia chiarito che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e, quindi, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema del
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio..
Ai sensi dell'art. 5 di tale DPCM, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web è consentita dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Posto che la data di conferimento dell'incarico era il 26/9/2017 per la docente e il CP_1
30.9.2017 per la è da tali date che ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione, con la CP_2 conseguenza che alla data di invio della diffida (18.10.2022) detto termine era ormai decorso interamente.
Si sono costituite in giudizio le appellate, le quali hanno sostenuto che il diritto poteva essere rivendicato per tutto il periodo decorrente dal 1 settembre al 30 ottobre, come indicato dall'art. 5 co
2 del DPCM del 2016 per i docenti a tempo indeterminato e, pertanto, la diffida era tempestivamente pervenuta in data 18.10.22, prima dello spirare del termine decorrente dal 30 ottobre 2017.
2 All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sulla questione dedotta in giudizio questa Corte si è già espressa con la decisione n. 720/24 (Poli est. la quale, siccome integralmente condivisa dal Collegio, ben può essere richiamata Persona_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att.c.p.c. : “La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 ha chiarito che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la
P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
In altri termini, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione viene quindi individuato nella data di conferimento dell'incarico se successivo alla data in cui i docenti di ruolo possono richiedere il bonus.
Ritiene la Corte che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
L'art. 5 del DPCM 28/11/2016ha previsto, per i docenti di ruolo, che “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.” Per l'anno scolastico in questione, pertanto, ai docenti di ruolo era consentito di richiedere la carta dal 1° settembre ed è da questo momento che, anche per loro, inizia a decorrere il termine estintivo, il che esclude che sia configurabile alcuna discriminazione in capo ai docenti precari, come paventato dagli appellati.
La circostanza che sia previsto un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre,
l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus”. Nel caso di specie, la docente ha ricevuto l'incarico in data 26/9/2017, mentre la CP_1 docente ha ricevuto l'incarico il 30.9.2017 e pertanto, applicato il dictum richiamato, il CP_2 termine estintivo ha iniziato a decorrere da tali date, essendo successivo al 1° settembre.
3 Il primo atto interruttivo della prescrizione, per entrambi le docenti, è intervenuto il 18/10/2022, quando ormai era decorso in quinquennio e, conseguentemente, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito sulla carta docente della somma di € 500 in relazione all'a.s.
2017-2018.
La sentenza impugnata deve pertanto, essere parzialmente riformata nel senso sopra indicato, con conferma delle restanti statuizioni, non oggetto di impugnazione. In ragione della novità della specifica questione e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, le spese di lite del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 287/23 del Tribunale di Como, dichiara prescritto il diritto di e di all'accredito sulla carta di cui all'art. 1 co 121 L. Controparte_1 CP_2
107/2015 dell'importo di €. 500,00 per l'a.s. 2017/2018.
Conferma nel resto.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Milano, 19.9.2024
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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