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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2911/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. LEONE FRANCESCO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. FAMOSO DARIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione, avvenuta in data 05/04/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-13/03/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge, entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento, il cambio di residenza e/o domicilio.
3. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente , presso l'abitazione materna, unitamente alla quale manterrà la residenza anagrafica. Senza che la differente residenza possa fungere da pregiudizio, il minore manterr à un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e continuer à a ricevere cura, educazione ed istruzione da essi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. La figlia , divenuta recentemente maggiorenne, ha ritenuto di Persona_2 mantenere la propria residenza presso la casa paterna, non avendo ancora raggiunto, senza sua colpa, l'autosufficienza economica;
5. Il signor potrà avere con sé il figlio minore quando vorrà, previo Pt_1 Per_1 accordo tra le parti, tenuto conto anche degli impegni del minore;
in caso di disaccordo, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00, con facoltà di prelevare il figlio dal domicilio domestico e di recarlo con sé, nonché, a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato alle 18 sino alle ore 20 della domenica, con facoltà di pernottamento nella notte intermedia;
6. Per quanto riguarda le festività natalizie, fatto salvo quanto concordato al superiore n.
5), i l figlio minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di
Capodanno (comprensivo della notte del 31 dicembre) con l'altro, ad anni alterni;
per quanto riguarda le festività pasquali, pur sempre fatto salvo quanto concordato al superiore n. 5), il medesimo minore trascorrer à il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni. Il medesimo criterio di alternanza verrà adoperato per le ulteriori ricorrenze religiose (esemplificativamente, 1 e 2 novembre, 8 dicembre);
7. Avuto riguardo al periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche, i l figlio minore trascorrerà ininterrottamente con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato tra le parti e potrà eventualmente essere trascorso anche in località vacanziera italiana, di cui ciascun genitore dovrà essere previamente informato. Ove, malauguratamente, i coniugi non dovessero consensualmente individuare tale periodo, il figlio minore potrà trascorrere col genitore non collocatario la terza e la quarta settimana di luglio e la terza e la quarta settimana di agosto;
8. Resta comunque salva la facoltà dei genitori di variare di comune accordo i tempi e le modalità di quanto concordato, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e
- 2 - quelli lavorativi di entrambi i genitori;
9. La casa coniugale sita in Palermo, Fondo Pecoraro n. 24, già dismessa dalla signora rimarrà assegnata al resistente – il quale si farà carico di tutti gli oneri abitativi – CP_1 affinché continui ad abitarvi con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
10. Il medesimo criterio di alternanza annuale verrà riservato al diritto dei genitori di trascorrere le festività laiche con il figlio minore (esemplificativamente, giorno 25 aprile con un genitore, giorno 1 ° maggio con l'altro genitore, con identica alternanza da riservarsi ai successivi giorni 2 giugno e 15 agosto).
11. Avuto riguardo, infine, alle ricorrenze personali del figlio, ove non fosse possibile la contemporanea presenza di entrambi i genitori, il minore trascorrerà il compleanno e l'onomastico secondo il criterio dell'alternanza innanzi delineato.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto di autosufficienza economica per cui tra di loro non viene stabilito alcun assegno di mantenimento a carico di uno e a favore dell'altro.
13. Come statuito dall'Ill.mo Presidente in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
07.04.2023 – con disposizioni condivise dai coniugi nell'accordo di separazione omologato dall'Ill.mo Tribunale con il decreto n. cronol. 2630/2024 del 13.03.2024 - stante la coabitazione del figlio minore con la madre e della figli (maggiorenne ma Persona_2 senza sua colpa non autosufficiente economicamente) con il padre, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio seco convivente.
14. Entrambi i coniugi, inoltre, ripartiranno al 50% ciascuno le spese scolastiche e le spese per cure mediche di ciascun dei suddetti figli;
quanto alle ulteriori spese straordinarie non urgenti e non indifferibili, quali quelle per attività sportive e ludico -ricreative, parascolastiche e di dopo scuola, e per i viaggi di istruzione anche all'estero, esse saranno ripartite egualmente al 50% solo se preventivamente concordate e/o autorizzate da entrambi i genitori. Il tutto secondo le indicazioni offerte dal «Protocollo su spese extr a - assegno per mantenimento dei figli» dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di
Palermo, Sottogruppo “Famiglia”, sottoscritto in data 02 luglio 2019 dall'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Palermo, dall'Ill.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia.
15. Con riferimento alle superiori statuizioni di carattere economico, le parti si impegnano sin d'ora a tentare di risolvere consensualmente ogni eventuale futuro contrasto dipendente da una modifica sostanziale delle rispettive condizioni reddituali.
16. I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei
- 3 - rispettivi passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio, e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
17. Dichiarano i ricorrenti di aver così definitivamente regolato i rapporti economici tra di loro intercorrenti con reciproca soddisfazione, di non possedere beni immobili in comune, né di avere altro da dividere.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE, in data 30/06/1998, da , nato a Parte_1
LE in data 05/07/1974 e da , nata a LE in [...] Controparte_1
09/10/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 86, parte II, serie
A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2911/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. LEONE FRANCESCO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. FAMOSO DARIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione, avvenuta in data 05/04/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-13/03/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge, entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento, il cambio di residenza e/o domicilio.
3. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente , presso l'abitazione materna, unitamente alla quale manterrà la residenza anagrafica. Senza che la differente residenza possa fungere da pregiudizio, il minore manterr à un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e continuer à a ricevere cura, educazione ed istruzione da essi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. La figlia , divenuta recentemente maggiorenne, ha ritenuto di Persona_2 mantenere la propria residenza presso la casa paterna, non avendo ancora raggiunto, senza sua colpa, l'autosufficienza economica;
5. Il signor potrà avere con sé il figlio minore quando vorrà, previo Pt_1 Per_1 accordo tra le parti, tenuto conto anche degli impegni del minore;
in caso di disaccordo, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00, con facoltà di prelevare il figlio dal domicilio domestico e di recarlo con sé, nonché, a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato alle 18 sino alle ore 20 della domenica, con facoltà di pernottamento nella notte intermedia;
6. Per quanto riguarda le festività natalizie, fatto salvo quanto concordato al superiore n.
5), i l figlio minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di
Capodanno (comprensivo della notte del 31 dicembre) con l'altro, ad anni alterni;
per quanto riguarda le festività pasquali, pur sempre fatto salvo quanto concordato al superiore n. 5), il medesimo minore trascorrer à il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni. Il medesimo criterio di alternanza verrà adoperato per le ulteriori ricorrenze religiose (esemplificativamente, 1 e 2 novembre, 8 dicembre);
7. Avuto riguardo al periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche, i l figlio minore trascorrerà ininterrottamente con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato tra le parti e potrà eventualmente essere trascorso anche in località vacanziera italiana, di cui ciascun genitore dovrà essere previamente informato. Ove, malauguratamente, i coniugi non dovessero consensualmente individuare tale periodo, il figlio minore potrà trascorrere col genitore non collocatario la terza e la quarta settimana di luglio e la terza e la quarta settimana di agosto;
8. Resta comunque salva la facoltà dei genitori di variare di comune accordo i tempi e le modalità di quanto concordato, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e
- 2 - quelli lavorativi di entrambi i genitori;
9. La casa coniugale sita in Palermo, Fondo Pecoraro n. 24, già dismessa dalla signora rimarrà assegnata al resistente – il quale si farà carico di tutti gli oneri abitativi – CP_1 affinché continui ad abitarvi con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
10. Il medesimo criterio di alternanza annuale verrà riservato al diritto dei genitori di trascorrere le festività laiche con il figlio minore (esemplificativamente, giorno 25 aprile con un genitore, giorno 1 ° maggio con l'altro genitore, con identica alternanza da riservarsi ai successivi giorni 2 giugno e 15 agosto).
11. Avuto riguardo, infine, alle ricorrenze personali del figlio, ove non fosse possibile la contemporanea presenza di entrambi i genitori, il minore trascorrerà il compleanno e l'onomastico secondo il criterio dell'alternanza innanzi delineato.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto di autosufficienza economica per cui tra di loro non viene stabilito alcun assegno di mantenimento a carico di uno e a favore dell'altro.
13. Come statuito dall'Ill.mo Presidente in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
07.04.2023 – con disposizioni condivise dai coniugi nell'accordo di separazione omologato dall'Ill.mo Tribunale con il decreto n. cronol. 2630/2024 del 13.03.2024 - stante la coabitazione del figlio minore con la madre e della figli (maggiorenne ma Persona_2 senza sua colpa non autosufficiente economicamente) con il padre, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio seco convivente.
14. Entrambi i coniugi, inoltre, ripartiranno al 50% ciascuno le spese scolastiche e le spese per cure mediche di ciascun dei suddetti figli;
quanto alle ulteriori spese straordinarie non urgenti e non indifferibili, quali quelle per attività sportive e ludico -ricreative, parascolastiche e di dopo scuola, e per i viaggi di istruzione anche all'estero, esse saranno ripartite egualmente al 50% solo se preventivamente concordate e/o autorizzate da entrambi i genitori. Il tutto secondo le indicazioni offerte dal «Protocollo su spese extr a - assegno per mantenimento dei figli» dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di
Palermo, Sottogruppo “Famiglia”, sottoscritto in data 02 luglio 2019 dall'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Palermo, dall'Ill.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia.
15. Con riferimento alle superiori statuizioni di carattere economico, le parti si impegnano sin d'ora a tentare di risolvere consensualmente ogni eventuale futuro contrasto dipendente da una modifica sostanziale delle rispettive condizioni reddituali.
16. I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei
- 3 - rispettivi passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio, e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
17. Dichiarano i ricorrenti di aver così definitivamente regolato i rapporti economici tra di loro intercorrenti con reciproca soddisfazione, di non possedere beni immobili in comune, né di avere altro da dividere.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE, in data 30/06/1998, da , nato a Parte_1
LE in data 05/07/1974 e da , nata a LE in [...] Controparte_1
09/10/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 86, parte II, serie
A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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