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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292/2013 R.G. (cui risulta riunita la causa iscritta al n. 10784/2013 R.G.), avente per oggetto:
“successione”;
TRA
c.f. quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. , deceduto il 6-4-2021, Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marianna
Schembri giusta procura in atti;
c.f. , Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Failla giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
, c.f. e
[...] C.F._5 Controparte_3
c.f. , c.f. C.F._6 Controparte_4
c.f. C.F._7 Controparte_5
1 , e questi tre nella qualità di eredi di C.F._8 Per_2
c.f. , deceduta il 3/11/2024, tutti
[...] C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. GI Rapisarda giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DEL
, c.f. e p.i. ; Controparte_6 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio nonostante la Controparte_6
regolarità della notificazione della citazione nel presente giudizio.
Quanto al merito, con la presente sentenza si deve innanzitutto statuire in ordine allo scioglimento della comunione dell'asse relitto dal de cuius e alla lesione di legittima formulata da Parte_1
– e per lui ora i suoi eredi – e da Persona_1 Parte_2
.
[...]
A tal riguardo in via preliminare si devono fissare alcuni principi.
Innanzitutto, con la sentenza parziale emessa nell'ambito del presente giudizio, si è solo statuito sulla domanda di riduzione dichiarata prescritta, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande di scioglimento delle comunioni ereditarie e di riduzione, quanto all'eredità materna.
2 Il rigetto della domanda di riduzione non esclude l'applicazione delle norme sulla collazione, ove sussistenti i presupposti, in sede di istruzione della domanda di divisione.
Infatti, «ferma restando l'autonomia delle due diverse azioni, la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a riceverlo in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni» (Cass.
n.19230/2024).
E proprio per la diversità delle due domande, la declaratoria di prescrizione della domanda di riduzione non determina la prescrizione anche dell'accettazione dell'eredità da parte di , Persona_1
considerato che lo stesso aveva accettato, pur anche tacitamente, costituendosi nel giudizio iniziato dalla sorella Parte_2
portante il n. 522/2010 R.G., e avente per oggetto proprio la
[...]
divisione dell'asse paterno, poi interrottosi per la morte di una delle parti.
Ed ancora, sempre in via preliminare, quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione della documentazione bancaria, va osservato che il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
3 giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. in questo senso, tra le tante e le più recenti, Cass. n. 24032/2024 e Cass. n. 23861/2022).
Nella fattispecie in esame la parte attrice non ha provveduto a richiedere la documentazione agli istituti di credito, demandando la richiesta all'autorità giudiziaria, che, proprio in assenza di alcun rifiuto dalle banche, non si può sostituire alle parti interessate;
indi non può ordinarsi l'esibizione di documenti che la parte ben poteva procurarsi di propria iniziativa o, meglio, che la parte avrebbe potuto chiedere e, solo in caso di risposta negativa, avrebbe potuto chiedere l'ordine dell'autorità giudiziaria.
Ed ancora, va detto che in tema di divisione ereditaria, i coeredi donatari possono decidere se effettuare la collazione dei beni immobili in natura o per imputazione, scelta definitiva dopo la comunicazione agli eredi;
l'omissione comporta l'imputazione del valore dell'immobile donato alla sua quota ereditaria.
La collazione per imputazione viene attuata in due fasi dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex art. 725 c.c., di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione.
Inoltre, quanto ai beni donati, in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e
4 rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr. Cass.
n.29247/2020).
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass.
n.34053/2023).
Quindi, per quanto riguarda nella specie, i beni donati dal de cuius,
e soggetti a collazione per imputazione, si deve tenere conto del valore al momento dell'apertura della successione del bene donato, e non anche dell'eventuale opera realizzata dal donatario.
Ciò vale anche per la riduzione.
Infatti, sono soggetti a riduzione tutti i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, ancorché in modo simulato. Al fine di accertare se i legittimari siano stati lesi nei loro diritti, occorre determinare il valore della massa ereditaria alla quale vanno riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, ancorché in modo simulato, direttamente o indirettamente, da stimare, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione;
va osservato che l'istituto della riunione fittizia, benché operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con
5 essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c.
Infatti, per risolvere correttamente il problema, è necessario considerare attentamente la ratio delle disposizioni in tema di riduzione: lo scopo della norma è quello di recuperare, riconducendoli nell'asse, i beni che ne siano usciti, provocandone un depauperamento. L'accento, dunque, va posto sulla perdita che l'asse ha subito. Tale perdita correttamente viene determinata stimando il bene al momento della apertura della successione: ciò consente di simulare gli effetti che si sarebbero verificati, in termini di vantaggio per gli altri eredi, se il bene, anziché ceduto a terzi, fosse rimasto nella disponibilità del defunto.
In tale quadro, peraltro, non possono considerarsi – al fine di stabilire se vi sia stata o meno lesione – quelle componenti del valore del bene che non siano riconducibili alle intrinseche e originarie qualità del medesimo, bensì a miglioramenti ad opera e spese del terzo. Questi ultimi, infatti, ove il bene fosse sempre rimasto nell'asse, non si sarebbero verificati;
non può dunque dirsi che l'asse sia stato depauperato (oltre che del valore intrinseco) anche dei miglioramenti in questione, perché questi, semplicemente, non avrebbero avuto luogo.
Indi, l'aumento di valore derivante dall'opera del terzo, non deve essere considerato nella ricostruzione fittizia, essendo quest'ultima una operazione logica che è tesa unicamente a valutare cosa sia fuoriuscito, depauperandolo, dal patrimonio del de cuius: è precisamente questa la ratio dell'art. 748 cod. civ., secondo il quale non deve calcolarsi, ai fini della determinazione del valore del bene, il valore dei miglioramenti.
6 Ciò risponde del resto a criteri di giustizia sostanziale: opinare diversamente significherebbe avvantaggiare senza motivo gli altri eredi, includendo impropriamente nel valore dell'asse – e rendendo dunque soggetti a riduzione – beni che, per esclusiva opera del donatario e senza contributo alcuno da parte degli altri eredi, avessero assunto un valore prima non esistente (v. anche Cass. 20 gennaio 1983
n. 577, secondo cui “poiché la proprietà del bene donato passa al donatario al momento dell'atto, ai fini della collazione e dell'eventuale riduzione della liberalità iure hereditatis, occorre avere riguardo alla consistenza del bene a tale momento, mentre sono irrilevanti, ai predetti fini, gli ampliamenti e gli accrescimenti del bene intervenuti fra la donazione e la morte del donante.”).
Indi, giustamente il consulente tecnico di ufficio non ha nemmeno valutato gli immobili che le donatarie hanno realizzato sugli immobili rispettivamente loro donati.
Questione diversa attiene al caso in cui la donazione del terreno venga dichiarata lesiva;
in questa ipotesi, l'applicazione dell'art. 936 cod. civ. (opere fatte dal terzo con materiali propri) potrebbe invece venire in essere in un momento distinto e successivo, e cioè quello in cui, verificata l'esistenza della lesione, il bene deve rientrare – a seguito di riduzione – nell'asse. In tal caso, simmetricamente, e per lo stesso motivo, si porrebbe il problema di tutelare il terzo che tali miglioramenti abbia eseguito a sue spese;
l'applicazione di tali norme consente, dunque, di rimborsare al donatario quanto da lui apportato e che altrimenti andrebbe a arricchire ingiustamente gli eredi.
È dunque necessario tenere ben distinte le preliminari operazioni meramente valutative tese a ricostruire l'asse – non a caso chiamata
7 riunione fittizia – con le conseguenze di una eventuale successiva declaratoria di inefficacia della donazione, conseguenze che potrebbero essere prese in considerazione solo nell'ipotesi in cui il bene tornasse nella proprietà dei coeredi.
Ma nella specie la questione non si pone, in quanto, come si vedrà tra poco, trattando la domanda di riduzione delle disposizioni della
, ai fini dell'integrazione delle quote dei legittimari lesi è Parte_3
sufficiente la riduzione delle disposizioni testamentarie secondo l'ordine previsto dagli artt. 553 e ss. c.c.
Ed ancora, quanto all'asserita donazione dell'azienda avicola in favore di e delle c.d. donazioni di sistemazione a Persona_1
favore di ed , manca la prova delle Persona_1 CP_2
dette donazioni;
a tal riguardo, è vero che le sorelle hanno ammesso le donazioni in favore del fratello in sede di interrogatorio formale, tuttavia, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, di talché in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere deferito da una parte all'altra su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente ed il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, né potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale.
Peraltro, anche la documentazione relativa alla presunta donazione di azienda appare assolutamente ininfluente ai fini di un'eventuale prova della donazione, mancando alcun riferimento appunto all'azienda; anzi al contrario, dalla documentazione prodotta tutta a
8 firma della de cuius , si evince la titolarità in capo Persona_3
alla predetta dell'azienda.
Quanto alla documentazione fotografica, la stessa appare molto equivoca poiché non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la continuità temporale tra l'azienda della madre e questa, né i tempi di apertura, considerato, peraltro, che il era già Per_1
titolare di una propria azienda avicola, una cooperativa a r.l. (“Isola
86”); tutti elementi, che la parte interessata avrebbe potuto produrre.
Peraltro, la parte , con la memoria depositata il Persona_1
17 gennaio 2017, ha dedotto di essere stato incaricato dalla madre e dalle sorelle al solo fine di risolvere, nell'interesse di tutti, gli adempimenti legati all'azienda.
Infatti, a dire di nel 2011, in seguito Persona_1
all'aggravarsi delle condizioni fisiche della Persona_3
considerato che era necessario comunicare al Servizio Veterinario
(AUSL) del Comune di competenza, il nominativo del responsabile per la profilassi igienico sanitaria delle circa 150 galline che la Parte_3
allevava, la madre unitamente alle sorelle indicarono quale responsabile il che, senza alcun obbligo legale, assumeva Persona_1
l'incarico, nell'interesse di tutti, e per mera responsabilità adempiva a tali obblighi, che più che essere una fonte di reddito erano una fonte di problemi.
Tale circostanza non è stata contestata da alcuno.
Indi, si può concludere affermando che manca la prova di detta asserita donazione.
Quanto, infine, alla donazione di somme di denaro ricevute da dalla madre, a fronte dei bonifici della Persona_1 Parte_3
9 in favore del figlio, manca la prova che le somme erano una restituzione di una sanzione pagata nell'interesse di tutti per la successione del padre.
_______________________
Fatte queste necessarie premesse e passando all'esame del merito delle domande, con riferimento ai beni da dividere, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio emerge che i beni da dividere, provenienti dalla successione legittima di , sono i seguenti: Parte_1
A.1 NI RELITTI
A.1.1. sita in Camporotondo Etneo, via Roma 105 Pt_4
A.1.2 con fabbricati, sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2
P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766, ed in Catasto Fabbricati al FG 2 P.LLA
766
A.1.3. 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al
FG 2 P.LLA 665
A.1.4 sito in Camporotondo, c.da Controparte_7
Carcarazza.
A.2 CP_8
1/2
[...] Controparte_9
sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2
donato alle figlie e C.F._10 Controparte_1 [...]
con atto del 29.05.1990 Parte_2
A.2.2. EDIFICABILE sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 603,
10 donato alle figlie e col Controparte_1 Parte_2
citato atto del 29.05.1990
A.2.3. 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2
donato alla figlia con atto del 23.09.1992 C.F._11 CP_2
A.2.4 sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 , C.F._12
donato alla figlia col citato atto del 23.09.1992. CP_2
Le quote spettanti alle odierne parti in causa, con riguardo all'eredità di , sono le seguenti, considerato che la Parte_1
successione del de cuius è regolata dalla legge: coniuge del de cuius , 5/15 (1/3) Persona_3
ciascuno dei cinque figli 2/15 (2/3 : 5).
_______________________
Quanto all'eredità di , la stessa è regolata dal Persona_3
testamento pubblico del 23.03.2010; il suo patrimonio deve essere ricostruito mediante riunione fittizia del valore dei beni di cui la de cuius era titolare al momento della morte (relictum) e dei quali la stessa ha disposto col citato testamento e del valore dei beni di cui la stessa aveva disposto in vita mediante donazioni (donatum), sottratto il valore dei pesi ereditari.
Indi, il patrimonio della de cuius è così composto:
B.1 NI RELITTI
A.
1.3.b 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al
FG 2 P.LLA 665
11 QUOTE DI NI EREDITATI DAL MARITO DI MAURO
SALVATORE.
La consistenza del relictum potrà quindi essere ricostruita soltanto dopo che, effettuata la collazione e la divisione del patrimonio ereditario del marito, si individueranno le quote di beni di quest'ultimo da attribuire alla coniuge.
B.2 NI AT
A.
2.1.b 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2 Cod P.LLA , donato alle figlie e Controparte_1 Parte_2
di 50 6 con atto del 29.05.1990 (col medesimo atto, il
[...] Pt_2
coniuge ha donato alle stesse figlie e Parte_1 CP_1
la propria metà indivisa); Parte_2
A.
2.3.b 1/2 INDIVISO del LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 664, donato alla figlia con atto del 23.09.1992 (col CP_2
medesimo atto, il coniuge ha donato alla stessa Parte_1
figlia la propria metà indivisa); CP_2
Con
.3 per complessivi euro 8.405,00 donate CP_11 Parte_6
al figlio tra il mese di marzo 2007 ed il mese di Persona_1
Giugno 2010.
B.3 PESI EREDITARI Si tratta delle spese funerarie e di successione, per complessivi euro 8.959,26.
Per questa eredità, regolata dal citato testamento, i diritti riservati ai legittimari sono sanciti dall'articolo 537, 2° c. cod. civ. (riserva a favore dei figli legittimi) e si avrà quindi:
- quota disponibile: 1/3
12 - quota riservata ai figli: 2/3
- quota riservata a ciascuno dei 5 figli: 2/15.
_______________________
Detto ciò sulle quote astratte, il consulente tecnico di ufficio ha descritto i beni e quantificato il valore al momento dell'apertura delle due successioni, ha indicato la metodologia utilizzata spiegando che
«Dei beni immobili sono stati indicati l'ubicazione, i confini ed i dati catastali, nonché evidenziati le caratteristiche peculiari e tutti gli elementi utili alla loro valutazione. Sono state altresì accertate la situazione urbanistica e la conformità delle planimetrie catastali ai luoghi, così come rilevati nel corso dei sopralluoghi. Ne è stato infine stimato il più probabile valore di mercato con riferimento:
- alla data di apertura della successione di Parte_1
(1992);
- alla data di apertura della successione di Persona_3
(2012).
Per quanto concerne le somme di denaro (donazioni e debiti ereditari) esse sono state considerate secondo il loro valore nominale».
Ha spiegato, poi, la metodologia utilizzata per la stima dei beni immobili attraverso la ricerca del più probabile valore di mercato, spiegando il criterio utilizzato «- per la villa di via Roma e per il terreno agricolo in c.da Carcarazza, attraverso il procedimento di stima “per comparazione”, individuando cioè i prezzi unitari applicati in passato in occasione di compravendite di immobili con caratteristiche analoghe
a quelle dei cespiti da stimare;
- per i terreni edificabili attraverso il procedimento del “valore di permuta”, identificando cioè il valore del suolo con quello derivante dalla permuta dello stesso, in ragione della
13 sua capacità edificatoria. A tal fine è stato effettuato un lavoro di rilevamento dati, contattando privati e/o agenzie immobiliari e consultando altresì la vasta produzione di pubblicazioni del settore disponibili anche on-line. Per le valutazioni riferite all'anno 1992 sono stati inoltre consultati gli archivi storici del quotidiano “La ” CP_12
alle pagine degli “avvisi economici” e le banche dati della rivista “Il
Consulente Immobiliare”. Le indagini sono state infine supportate dall'esame delle banche dati dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI), pubblicate semestralmente dall'Agenzia delle
Entrate, e di quelle dell'Agenzia Borsino Immobiliare.
Va precisato che il prezzo di scambio di una compravendita risente di innumerevoli fattori contingenti legati al momento dell'effettiva pattuizione del prezzo ed è quindi sensibilmente condizionato, non soltanto dalle caratteristiche oggettive intrinseche ed estrinseche del bene e dal momentaneo andamento del mercato, ma anche dall'individuale percezione che l'acquirente avrà del bene stesso, oltre che, ovviamente, dalla necessità del venditore di chiudere, più o meno rapidamente, la trattativa. È quindi evidente che anche l'approccio più rigoroso, che ha la pretesa di considerare solo beni e dati omogenei, può lasciare spazio a differenze anche significative nella qualità delle informazioni e nelle caratteristiche fisiche ed economiche di riferimento da utilizzare nel processo di stima, in special modo quando, come ne nostro caso, la stima si deve riferire ad epoche distanti dall'attuale. Per tale motivo risulta necessario il ricorso a processi di aggiustamento, al fine di incrementare il grado di omogeneità del campione dei dati di raffronto ed individuare, più che singoli valori,
14 forbici all'interno delle quali collocare il prezzo del bene oggetto di stima.
Per quanto concerne i cespiti che, come si vedrà, presentano irregolarità urbanistiche e/o catastali, si è proceduto ad una stima sommaria dei costi per eliminare tali difformità, detraendoli poi dal prezzo finale di mercato».
Questi criteri vengono pienamente condivisi dal collegio proprio perché fondati su dati oggettivi e sulle effettive condizioni dei beni.
Indi, ha così indicato il valore dei singoli cespiti alla data di decesso di : Parte_1
sita in Camporotondo Etneo via Roma 105: Pt_4
euro 150.000,00
LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2
P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766 ed in Catasto Fabbricati al FG 2 P.LLA
766: euro 85.000,00
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 665:
euro 19.000,00 (metà di euro 38.000,00);
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 433:
euro 15.500,00 (metà di euro 31.000,00);
LO EDIFICABILE sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 603: euro 21.000,00;
15 1/2 EDIFICABILE sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 664:
euro 10.500,00 (metà di euro 21.000,00);
EDIFICABILE sito in Camporotondo Pt_5 Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 662: euro 30.000,00;
sito in Camporotondo Etneo, c.da Controparte_7
Carcarazza: euro 5.000,00.
I beni donati alle figlie sono i seguenti con i rispettivi valori:
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 433, donato alle figlie e con atto del 29 maggio 1990: CP_1 Parte_2
valore dell'intero euro 31.000,00, valore della massa di Parte_1
euro 15.500,00; valore da imputare alle due donatarie: euro
[...]
7.750,00;
sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 603, donato alle figlie e con atto del 29 maggio 1990: CP_1 Parte_2
valore del bene euro 21.000,00, valore da imputare alle due donatarie: euro 10.500,00 ciascuna;
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 664, donato alla figlia con atto del 23 settembre 1992: euro 10.500,00, valore CP_2
da imputare alla donataria euro 10.500,00
16 sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 662, donato alla figlia con atto del 23 settembre 1992: euro 30.000,00. CP_2
In definitiva alla data dell'apertura della successione di Parte_1
il valore del patrimonio relitto dal de cuius era pari ad euro
[...]
383.000,00, e la quota del coniuge è pari ad euro 127.666,67 e la quota di ciascuno dei figli è pari ad euro 51.066,67.
Orbene, per quanto riguarda questa eredità, ai fini della divisione, si deve prima procedere con la collazione.
«La collazione per imputazione viene attuata in due fasi: dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex articolo 725 del codice civile, d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione» (Cass. n. 12258/2025).
Come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, poiché le donazioni hanno riguardato lotti di terreno edificabile, i prelevamenti dovranno, in primo luogo, riguardare i terreni edificabili relitti, poi il terreno agricolo e infine, per la parte residua, la villa.
La condividente ha ricevuto la donazione di CP_2
maggior valore, pari ad euro 40.500,00 e, pertanto, gli altri 4 figli preleveranno dalla massa beni, fino a raggiungere, ciascuno, il medesimo valore di euro 40.500,00, quindi: e Controparte_1
, che a loro volta hanno ricevuto in donazione Parte_2
17 beni per euro 18.250,00, preleveranno beni per euro (40.500,00 -
18.250,00 =) 22.250,00 ciascuno;
mentre e Persona_2
– e ora i suoi eredi – , che non hanno ricevuto nulla, Persona_1
preleveranno beni per euro 40.500,00 ciascuno;
il coniuge Persona_3
- cui spetta per legge 1/3 dell'eredità, non ha ricevuto nulla -
[...]
preleverà beni per un valore di euro (40.500,00).
Fatti questi prelievi, si dovrà procedere alla determinazione delle quote dei beni in modo che ciascun condividente raggiunga il valore dei beni spettante pro quota;
secondo quanto stabilito dal consulente, condiviso da questo collegio, le quote risultano le seguenti:
A.
1.1 sita in Camporotondo Etneo, via Roma 105: Pt_4
42,21% Persona_3
Di 10,57% Parte_2
Di 10,57% Controparte_1
Di 16,89% Persona_2
Di 2,87% CP_2
Di 16,89% Persona_1
A.
1.2. LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766 ed in Catasto Fabbricati al
FG 2 P.LLA 766:
44,66% Persona_3
Di IR 9,81% Parte_2
Di 9,81% Controparte_1
Di 17,86% Persona_2
Di 0 CP_2
Di GI 17,86% Per_1
18 Pers A.1.3. (1/2 INDIVISO del) LO RE
EDIFICABILE sito in Camporotondo Enteo, contrata San DO in Catasto Terreni al FG 22 P.LLLA 665:
22,33% Persona_3
4,91% Parte_2
4,91% Controparte_1
8,93% Persona_2
0,00% CP_2
8,93% Persona_1
Con
.4 sito in Camporotondo Etneo Controparte_7
contrada Carcarazza:
44,66% Persona_3
9,81% Parte_2
9,81% Controparte_1
17,86% Persona_2
0,00% CP_2
Pers 17,86% Persona_1
___________________________
Quanto alla eredità di , la stessa, come detto Persona_3
sopra, è regolata dal testamento pubblico del 23 marzo 2010, con cui appunto la de cuius ha nominato eredi universali le figlie CP_1
ed ed ha legato a il diritto di Per_2 CP_2 Controparte_13
usufrutto sulla sua quota della villa di via Roma;
oramai, però,
l'usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà, attesa la morte del legatario.
L'asse deve essere ricostruito mediante riunione fittizia dei beni relitti, i beni donai, detratti i debiti.
19 In definitiva, i beni sono i seguenti:
B.1 ELITTI CP_8
I beni relitti dalla de cuius sono costituiti:
- metà indivisa del lotto di terreno edificabile al Fg 2 p.lla 665
(A.
1.3.b);
- quote di beni ereditati dal marito , come sopra Parte_1
calcolati, e cioè
42,21% INDIVISO della sita in Camporotondo Etneo, via Pt_4
Roma 105;
44,66% INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto
Terreni al FG 2 P.LLE 765 (già p.lla 663) e P.LLA 766 ed in Catasto
Fabbricati al FG 2 P.LLA 766;
(22,33%+50,00%=) 72,33% INDIVISO del LO Parte_5
EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in
Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 665
44,66% INDIVISO del RE sito in CP_7
Camporotondo Etneo, c.da Carcarazza
B.2 NI AT
1/2 INDIVISO del LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2 P.LLA 433, donato alle figlie e con Controparte_1 Parte_2
atto del 29.05.1990 (col medesimo atto, il coniuge Parte_1
ha donato alle stesse figlie e la propria metà CP_1 Parte_2
indivisa);
1/2 INDIVISO del LO DI RE sito in Camporotondo
Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 664, donato alla
20 figlia con atto del 23.09.1992 (col medesimo atto, il CP_2
coniuge ha donato alla stessa figlia la propria Parte_1 CP_2
metà indivisa);
per complessivi euro 8.405,00 donate al Parte_7
figlio tra il mese di marzo 2007 ed il mese di Persona_1
Giugno 2010;
PESI EREDITARI Si tratta delle spese funerarie e di successione sostenute da ed per complessivi euro 8.959,26, CP_1 Per_2
come calcolate nel paragrafo B.3.
Al momento dell'apertura della successione, per come evidenziato dal ctu, il valore dell'asse così come sopra ricostruito, e tenuto conto dei criteri di stima sopra riportati, era pari ad euro 300.672,10 (cfr. relazione in atti); il valore della quota disponibile era di euro 100.224,03
e il valore della quota riservata a ciascuno dei fratelli legittimari era di euro 40.089,61.
I figli e hanno proposto domanda di Per_1 Parte_2
riduzione delle disposizioni della madre.
Quanto all'azione proposta nei confronti del terzo non legittimario
( ), «La preventiva accettazione dell'eredità CP_13
con beneficio d'inventario - richiesta dall'articolo 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non
è richiesta per chi sia stato totalmente estromesso dall'eredità, neppure nel caso in cui abbia ricevuto beni dal “de cuius” a titolo di donazione»
(Cass. n.4528/2022).
Tuttavia, a seguito della morte , le parti non hanno CP_13
riassunto il procedimento nei confronti degli aventi causa del predetto al fine di ottenere – eventualmente anche in via monetaria – la riduzione
21 dell'usufrutto; indi, il procedimento nei confronti dello stesso deve dichiararsi estinto
Infatti, è pacifico che l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo. Questa può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e produce effetto solo nei suoi confronti in caso di accoglimento.
Tenendo quindi conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 c.c. stabilisce che la stessa può essere presentata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia rigorosamente personale.
Orbene, in caso di interruzione del processo, a ciascuna parte è riconosciuta una autonoma facoltà di riassumere il giudizio e tale facoltà, in presenza di litisconsorzio facoltativo, si estende, in forza del principio dispositivo, anche alla scelta dei soggetti processuali nei cui confronti proseguire o riassumere il giudizio, e quindi con riguardo ad una soltanto delle cause scindibili di cui il processo era composto.
Da ciò discende che nella specie nessuna delle parti ha voluto riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del , di guisa CP_13
che nei suoi confronti il procedimento si è estinto.
In definitiva, accertata la lesione e ridotte le disposizioni lesive, partendo, prima, dalle disposizioni testamentarie e, solo in caso di incapienza, dalle donazioni secondo il criterio dettato dall'art. 560 c.c.,
22 le quote, al momento dell'apertura di successione della , si Parte_3
accrescono o riducono nel seguente modo:
Di UR accresce le proprie quote: Parte_2
di usufrutto sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 6,75% di n.p. sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 3,75% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dallo 0,00% al 3,96% di p.p. sul terreno p.lle 665 dallo 0,00% al 6,42% di p.p. sul terreno agricolo dallo 0,00% al 3,96% riduce le proprie quote: Controparte_1
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% all' 11,01% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% all' 11,65% di p.p. sul terreno p.lla 665 dal 24,11% al 18,87% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% all' 11,65% riduce le proprie quote: Persona_2
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% al 12,10% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% al 12,80% di p.p. sul terreno p.lle 665 dal 24,11% al 20,74% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% al 12,80% riduce le proprie quote: CP_2
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% al 10,62% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% all' 11,23% di p.p. sul terreno p.lle 665 dal 24,11% al 18,19% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% all' 11,23% accresce le proprie quote Persona_1
di usufrutto sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 8,52% di n.p. sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 4,73% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dallo 0,00% al 5,01%
23 di p.p. sul terreno p.lle 665 dallo 0,00% al 8,11% di p.p. sul terreno agricolo dallo 0,00% al 5,01%
riduce la propria quota di usufrutto sulla villa Controparte_13
di via Roma, dal 42,21% al 26,94%.
La riduzione delle disposizioni testamentarie è stata sufficiente ad integrare la quota di riserva spettante ai due eredi legittimari Per_1
e .
[...] Parte_2
In definitiva, tenuto conto delle quote spettanti alle parti nelle due eredità e del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto alla morte di a beneficio dei titolari della nuda proprietà Controparte_13
proprio per la mancata riassunzione della domanda di riduzione nei confronti degli eredi del predetto , le quote definitive sui beni CP_13
risultano le seguenti (cfr. pagg. 30 e 40 della relazione):
A.
1.1 in Camporotondo Etneo via Roma 105 Pt_4
14,32% p.p. (10,57% eredità paterna + Parte_2
3.75% eredità materna)
21,58% (10,57% eredità paterna + 11,01 Controparte_1
eredità materna)
(ed ora i suoi eredi) 28,99% (16,89% eredità Persona_2
paterna + 12,10% eredità materna)
13,49% (2,87% eredità paterna + 10,62 % eredità CP_2
materna)
(ed ora i suoi eredi) 21,62% p.p. (16,89% Persona_1
eredità paterna + 4,73% eredità paterna)
TOTALI 100%
24 A.
1.2 EDIFICABILE con fabbricati Parte_5
sito in Camporotondo Etneo contrada San Gaetano in Catasto terreni al fg. 2 pp.lle 765 e 766:
13,78% (9,81% eredità paterna + 3,96% Parte_2
eredità materna)
21,47% (9,81% eredità paterna + 11,65% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 30,66% (17,86% eredità Persona_2
paterna + 12,80% eredità materna)
11,23% (0,00% + 11,23% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% (17,86% eredità Persona_1
paterna + 5,01% eredità materna)
TOTALE 100,00%
A.
1.3.a.b LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG
2 P.LLA 665:
11,33% (4,91% eredità paterna + 6,42% Parte_2
eredità materna)
23,78% (4,91% eredità paterna + 18,87% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 29,67% (8,93% eredità Persona_2
paterna + 20,74% eredità materna)
18,19% (0,00% + 18,19% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 17,04% (8,93% eredità Persona_1
paterna + 8,11% eredità materna)
TOTALE 100,00%
25 A. sito in Camporotondo Etneo, Controparte_14
c.da Carcarazza:
13,78% (9,81% eredità paterna + 3,96% Parte_2
eredità materna)
21,47% (9,81% eredità paterna + 11,66% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 30,66% (17,86% eredità Persona_2
paterna + 12,80% eredità materna)
11,23% (0,00% + 11,23% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% (17,86% eredità Persona_1
paterna + 5,01% eredità materna)
TOTALE 100,00%
____________________________
Ciò detto sulle quote dei beni spettanti alle parti sui beni derivanti dai due assi, la domanda di scioglimento delle comunioni deve essere rigettata.
Ed infatti, il consulente ha descritto i beni, quanto alla villa di via
Roma n. 105 ha rilevato che «Dall'esame della documentazione acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Camporotondo Etneo
(All. 3) si evince che: la costruzione dell'edificio originario - costituito, al piano terra, da tre vani adibiti a magazzino, garage e deposito e, al piano 1°, da quattro vani e accessori con destinazione residenziale - è stata assentita con Licenza Edilizia rilasciata dal detto Comune in data
05.02.1968, prat. n. 37/1967, e successive varianti autorizzate con
Licenze Edilizie prat. n. 11/1968 del 08.05.1968 e prat. n. di 50 10
27/1968 del 11.07.1968. Si evince altresì che per lo stesso edificio è stata autorizzata l'abitabilità con provvedimento del 07.10.1969;
26 in epoca successiva, l'edificio è stato però oggetto di interventi e modifiche. Segnatamente: sono stati realizzati volumi in ampliamento in entrambi i piani in assenza di regolare titolo autorizzativo e per gli stessi è stata presentata domanda di Condono Edilizio ai sensi della L.
47/85 in data 31.03.1987, prot. n. 1516, pratica n. 220/85.
Dall'esame del fascicolo relativo alla detta pratica si evince che
l'iter della sanatoria risulta completato, tant'è che risulta già redatto il provvedimento concessorio finale in data 16.06.2009, ma non ancora rilasciato;
è stata variata la destinazione d'uso del piano terra, da magazzino, garage e deposito ad abitazione, nonché modificati la distribuzione interna ed i prospetti.
Per l'esecuzione di tali interventi non risulta il rilascio di titoli autorizzativi.
Nell'angolo sud-est del lotto insistono alcuni fabbricati accessori
(un garage e due tettoie). Anche per questi non risulta rilasciato alcun titolo autorizzativo.
La planimetria catastale della villa risulta presentata in data
05.04.1991, e, dal confronto col rilievo dell'immobile, si evince che la stessa è conforme ai luoghi (ancorché urbanisticamente irregolari), mentre i sopradetti fabbricati accessori non sono censiti in catasto e sono quindi privi di planimetria» (cfr. relazione in atti).
Così come sul lotto sito in Camporotondo Etneo, contrada San
DO in Catasto terreni al fg. 2 p.lle 765 e 766 e in Catasto fabbricati
766, sono realizzati due depositi, uno dei quali, quello ad est, non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo e non è censito in catasto.
27 Alla stregua di quanto sopra le comunioni ereditarie non possono essere sciolte.
Infatti, l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – già art. 17, legge
28 febbraio 1985, n. 47 – al primo comma così dispone: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
È vero che secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. s.u. n.8230/2019) ed anche gli atti di
28 scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. s.u. n.25021/2019).
Tuttavia, la S.C. ha precisato con la sentenza sopra cit. n. 25021 che
«Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”,
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Anche successivamente la S.C. con la sentenza n. 26564/2021 ha sottolineato che «Il giudice non può disporre la divisione, ereditaria o comune che sia, che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti costituendo la regolarità
29 edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziate» (cfr. in questo senso, in motivazione, Cass. n. 6228/2023).
In definitiva, gli originari titoli abilitativi non possono ritenersi, allo stato, “riferibili” agli attuali immobili da dividere e ciò in quando le modifiche apportate rendono le unità immobiliari diverse da quelle di cui al rispettivo titolo abilitativo.
Si consideri che si sta parlando di 'condizione dell'azione' per cui la documentazione relativa alla conformità urbanistica sarebbe ben potuta intervenire anche in corso di causa;
ma non avendo le parti proceduto in corso di causa alla detta regolarizzazione, la rilevata irregolarità urbanistica dell'immobile ne preclude la divisione.
Deve inoltre aggiungersi che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n.
52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
E nella specie vi sono anche delle irregolarità catastali.
Indi, anche sotto questo ulteriore profilo, la domanda di scioglimento della comunione delle unità immobiliari appare infondata.
30 Non è possibile sciogliere la comunione nemmeno con riferimento ai beni conformi sotto l'aspetto urbanistico e catastale;
infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. a sezioni unite (cfr. sentenza n.25021/2019)
«Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti».
Ma nella specie nessuno dei coeredi ha formulato tempestivamente una domanda di scioglimento parziale delle comunioni (almeno immediatamente dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio), di guisa che lo scioglimento delle masse non è possibile per la presenza di immobili abusivi (cfr. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, in cui i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti).
In effetti la parte attrice ha chiesto la divisione parziale solo con la comparsa conclusionale.
Orbene, la modifica della domanda doveva avvenire al momento del deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio quando appunto è stata prospettata la non conformità urbanistica e catastale degli immobili;
di certo resta preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di scioglimento parziale delle comunioni ereditarie deve ritenersi inammissibile perché tardiva.
31 ____________________________
Risulta dagli atti che aveva concesso ipoteca in Persona_1
favore della citata nel presente Controparte_6
giudizio e non costituita.
A prescindere dalle questioni in ordine all'eventuale illegittimità, o meno, del diritto di ipoteca, che ovviamente esulano dal presente procedimento, nessuna statuizione va emessa per detta iscrizione atteso il rigetto della domanda di divisione.
____________________________
Quanto alla domanda di fruttificazione, Parte_2
ha proposto la domanda nei confronti del fratello (e ora dei Per_1
suoi eredi) nell'ambito della successione ereditaria del padre , Parte_1
successione regolata dalla legge, e solo con riferimento ai frutti derivanti dall'azienda avicola (cfr. atto di citazione: “3) ai fini della reintegrazione della quota di riserva di cui al capo precedente e per procedere, conseguentemente, allo scioglimento della comunione ereditaria …. (compresa la determinazione del valore dell'azienda avicola donata al sig. con i relativi frutti maturati Persona_1
alla data di variazione dell'assetto proprietario sino a quella dell'auspicata divisione)”).
Indi, non sussistendo la prova della donazione dell'azienda avicola, la domanda di fruttificazione deve essere rigettata.
Nessuna altra domanda risulta formulata nei confronti dei fratelli e delle sorelle per l'eventuale fruttificazione degli altri beni.
Quanto alla domanda di fruttificazione formulata da Persona_1
la stessa risulta proposta sempre “nella qualità di erede legittimo
[...]
32 di (cfr. atto di citazione), e non anche quale Parte_1
legittimario leso per l'eredità materna.
Orbene, a prescindere dalla prova, o meno, del godimento esclusivo
(addirittura, pare che lo stesso abbia utilizzato la Persona_1
casa dei genitori per come si evince dal certificato di residenza in atti)
e del diritto della madre all'abitazione nella casa familiare, secondo la giurisprudenza oramai unanime della S.C. «In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo» (Cass. n. 31105/2023).
Nella specie, manca la prova dell'opposizione della parte all'uso del bene da parte dell'attore e l'eventuale richiesta per un uso alternato del fratello anche se per una quota o per un uso indiretto, di guisa che la domanda deve essere rigettata.
E ciò vale anche per gli altri beni, dovendosi considerare per questi ultimi che, come detto dal consulente tecnico di ufficio, ancorché i terreni siano urbanisticamente edificabili, gli stessi non sono allo stato suscettibili di reddito in considerazione dello stato di abbandono e della
33 necessità di attuarvi importanti trasformazioni ai fini del loro sfruttamento.
_________________________
Quanto alle spese processuali, quelle relative alla domanda di divisione dell'asse relitto dal de cuius vanno Parte_1
compensate tra le parti atteso il motivo del rigetto della domanda de qua; quanto alla domanda di riduzione, le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti nella CP_3
qualità, , atteso l'accoglimento Controparte_1 CP_2
della domanda di riduzione tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla quota di ciascuno dei legittimari lesi e dei parametri medi del D.M. 147/2022; infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. «Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte» (Cass. n.195/2020).
Inoltre, non si ritiene di dover applicare alcun aumento ex art. 4 DM.
n. 55/2014, considerato che nella specie la difesa di un soggetto nei confronti di più parti o, comunque, la difesa di più parti, non ha determinato alcun aumento di lavoro per il difensore, che, in definitiva, ha svolto un'unica difesa (senza differenziare le posizioni), anche nel caso in cui il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, comunque, diretti verso un'identica difesa.
34 Con riferimento alle modalità di determinazione delle spese, si deve rilevare che era ammesso al gratuito patrocinio e, Persona_1
pertanto, la liquidazione delle spese (limitate alle fasi di studio, introduttiva e metà di quella di trattazione/istruttoria) devono essere liquidate in favore dello Stato, mentre per la parte , Persona_1
la liquidazione è limitata alla metà della fase istruttoria e alla fase decisoria, considerato che lo stesso si è costituito dopo le memorie istruttorie, ma in corso di espletamento della consulenza tecnica di ufficio partecipando, pur anche parzialmente, a questa fase istruttoria.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti, per metà vanno poste a carico di tutti i condividenti in solido, e da dividersi nei rapporti interni secondo le quote e, per l'altra metà, in solido, a carico dei di ed CP_3 Controparte_1
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3292/2013 R.G., dichiara aperta in Camporotondo Etneo in data 26 novembre 1992 la successione legittima di , nato a [...] Parte_1
Etneo il 30 ottobre 1920 ed ivi deceduto in data 26 novembre 1992; dichiara aperta in Camporotondo Etneo in data 1 maggio 2021 la successione testamentaria di , nata a [...] il 13 Persona_3
novembre 1937 e deceduta in Camporotondo Etnea in data 1 maggio
2021; dichiara, in esito all'apertura della successione legittima di e in accoglimento della domanda di riduzione Parte_1
formulata da (e per esso dai suoi eredi) e da Persona_1
35 nei confronti delle sorelle Parte_2 CP_1
ed , che le quote definitive di comproprietà Per_2 CP_2 Per_1
dei beni in capo alle parti in causa sono le seguenti, quote meglio specificare in motivazione per la provenienza dall'una o dall'altra eredità:
A.
1.1 Villa in Camporotondo Etneo via Roma 105
14,32% p.p. Parte_2
21,58% Controparte_1
(ed ora i suoi eredi) 28,99% Persona_2
13,49% CP_2
(ed ora i suoi eredi) 21,62% p.p. Persona_1
A.
1.2 con fabbricati Parte_5
sito in Camporotondo Etneo contrada San Gaetano in Catasto terreni al fg. 2 pp.lle 765 e 766:
Di UR 13,78% Parte_2
21,47% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 30,66% Persona_2
11,23% CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% Persona_1
A.
1.3.a.b sito in Pt_5 Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG
2 P.LLA 665:
11,33% Parte_2
23,78% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 29,67% Persona_2
18,19% CP_2
(e ora i suoi eredi) 17,04% Persona_1
36 Con
.4 sito in Camporotondo Etneo, Controparte_7
c.da Carcarazza:
Di 13,78% Parte_2
21,47% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 30,66% Persona_2
11,23% CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% Persona_1
Rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie.
Rigetta la domanda di fruttificazione.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria del de cuius
. Parte_1
Condanna ed Controparte_3 Controparte_4 [...]
nella qualità di eredi di , CP_5 Persona_2 CP_1
ed , in solido, al rimborso delle spese processuali
[...] CP_2
relative alla domanda di riduzione, spese che liquida
- in favore dello Stato nella complessiva somma di euro 3.808,00, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva ed euro 903,00 (metà di euro 1.806,00) per fase istruttoria-trattazione, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di nella complessiva somma di Parte_1
euro 5.509,00, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro
903,00 (metà di euro 1.806,00) per fase istruttoria ed euro
2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
37 - in favore di nella complessiva somma Parte_2
di euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti per metà a carico di tutti i condividenti, in solido, della massa del de cuius e da dividersi nei rapporti interni secondo Parte_1
le quote, e, per l'altra metà, in solido, a carico dei nella qualità CP_3
di eredi di , di ed Persona_2 Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025, nella Camera di
Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.
LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
38
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292/2013 R.G. (cui risulta riunita la causa iscritta al n. 10784/2013 R.G.), avente per oggetto:
“successione”;
TRA
c.f. quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. , deceduto il 6-4-2021, Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marianna
Schembri giusta procura in atti;
c.f. , Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Failla giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
, c.f. e
[...] C.F._5 Controparte_3
c.f. , c.f. C.F._6 Controparte_4
c.f. C.F._7 Controparte_5
1 , e questi tre nella qualità di eredi di C.F._8 Per_2
c.f. , deceduta il 3/11/2024, tutti
[...] C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. GI Rapisarda giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DEL
, c.f. e p.i. ; Controparte_6 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio nonostante la Controparte_6
regolarità della notificazione della citazione nel presente giudizio.
Quanto al merito, con la presente sentenza si deve innanzitutto statuire in ordine allo scioglimento della comunione dell'asse relitto dal de cuius e alla lesione di legittima formulata da Parte_1
– e per lui ora i suoi eredi – e da Persona_1 Parte_2
.
[...]
A tal riguardo in via preliminare si devono fissare alcuni principi.
Innanzitutto, con la sentenza parziale emessa nell'ambito del presente giudizio, si è solo statuito sulla domanda di riduzione dichiarata prescritta, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande di scioglimento delle comunioni ereditarie e di riduzione, quanto all'eredità materna.
2 Il rigetto della domanda di riduzione non esclude l'applicazione delle norme sulla collazione, ove sussistenti i presupposti, in sede di istruzione della domanda di divisione.
Infatti, «ferma restando l'autonomia delle due diverse azioni, la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a riceverlo in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni» (Cass.
n.19230/2024).
E proprio per la diversità delle due domande, la declaratoria di prescrizione della domanda di riduzione non determina la prescrizione anche dell'accettazione dell'eredità da parte di , Persona_1
considerato che lo stesso aveva accettato, pur anche tacitamente, costituendosi nel giudizio iniziato dalla sorella Parte_2
portante il n. 522/2010 R.G., e avente per oggetto proprio la
[...]
divisione dell'asse paterno, poi interrottosi per la morte di una delle parti.
Ed ancora, sempre in via preliminare, quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione della documentazione bancaria, va osservato che il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
3 giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. in questo senso, tra le tante e le più recenti, Cass. n. 24032/2024 e Cass. n. 23861/2022).
Nella fattispecie in esame la parte attrice non ha provveduto a richiedere la documentazione agli istituti di credito, demandando la richiesta all'autorità giudiziaria, che, proprio in assenza di alcun rifiuto dalle banche, non si può sostituire alle parti interessate;
indi non può ordinarsi l'esibizione di documenti che la parte ben poteva procurarsi di propria iniziativa o, meglio, che la parte avrebbe potuto chiedere e, solo in caso di risposta negativa, avrebbe potuto chiedere l'ordine dell'autorità giudiziaria.
Ed ancora, va detto che in tema di divisione ereditaria, i coeredi donatari possono decidere se effettuare la collazione dei beni immobili in natura o per imputazione, scelta definitiva dopo la comunicazione agli eredi;
l'omissione comporta l'imputazione del valore dell'immobile donato alla sua quota ereditaria.
La collazione per imputazione viene attuata in due fasi dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex art. 725 c.c., di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione.
Inoltre, quanto ai beni donati, in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e
4 rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr. Cass.
n.29247/2020).
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass.
n.34053/2023).
Quindi, per quanto riguarda nella specie, i beni donati dal de cuius,
e soggetti a collazione per imputazione, si deve tenere conto del valore al momento dell'apertura della successione del bene donato, e non anche dell'eventuale opera realizzata dal donatario.
Ciò vale anche per la riduzione.
Infatti, sono soggetti a riduzione tutti i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, ancorché in modo simulato. Al fine di accertare se i legittimari siano stati lesi nei loro diritti, occorre determinare il valore della massa ereditaria alla quale vanno riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, ancorché in modo simulato, direttamente o indirettamente, da stimare, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione;
va osservato che l'istituto della riunione fittizia, benché operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con
5 essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c.
Infatti, per risolvere correttamente il problema, è necessario considerare attentamente la ratio delle disposizioni in tema di riduzione: lo scopo della norma è quello di recuperare, riconducendoli nell'asse, i beni che ne siano usciti, provocandone un depauperamento. L'accento, dunque, va posto sulla perdita che l'asse ha subito. Tale perdita correttamente viene determinata stimando il bene al momento della apertura della successione: ciò consente di simulare gli effetti che si sarebbero verificati, in termini di vantaggio per gli altri eredi, se il bene, anziché ceduto a terzi, fosse rimasto nella disponibilità del defunto.
In tale quadro, peraltro, non possono considerarsi – al fine di stabilire se vi sia stata o meno lesione – quelle componenti del valore del bene che non siano riconducibili alle intrinseche e originarie qualità del medesimo, bensì a miglioramenti ad opera e spese del terzo. Questi ultimi, infatti, ove il bene fosse sempre rimasto nell'asse, non si sarebbero verificati;
non può dunque dirsi che l'asse sia stato depauperato (oltre che del valore intrinseco) anche dei miglioramenti in questione, perché questi, semplicemente, non avrebbero avuto luogo.
Indi, l'aumento di valore derivante dall'opera del terzo, non deve essere considerato nella ricostruzione fittizia, essendo quest'ultima una operazione logica che è tesa unicamente a valutare cosa sia fuoriuscito, depauperandolo, dal patrimonio del de cuius: è precisamente questa la ratio dell'art. 748 cod. civ., secondo il quale non deve calcolarsi, ai fini della determinazione del valore del bene, il valore dei miglioramenti.
6 Ciò risponde del resto a criteri di giustizia sostanziale: opinare diversamente significherebbe avvantaggiare senza motivo gli altri eredi, includendo impropriamente nel valore dell'asse – e rendendo dunque soggetti a riduzione – beni che, per esclusiva opera del donatario e senza contributo alcuno da parte degli altri eredi, avessero assunto un valore prima non esistente (v. anche Cass. 20 gennaio 1983
n. 577, secondo cui “poiché la proprietà del bene donato passa al donatario al momento dell'atto, ai fini della collazione e dell'eventuale riduzione della liberalità iure hereditatis, occorre avere riguardo alla consistenza del bene a tale momento, mentre sono irrilevanti, ai predetti fini, gli ampliamenti e gli accrescimenti del bene intervenuti fra la donazione e la morte del donante.”).
Indi, giustamente il consulente tecnico di ufficio non ha nemmeno valutato gli immobili che le donatarie hanno realizzato sugli immobili rispettivamente loro donati.
Questione diversa attiene al caso in cui la donazione del terreno venga dichiarata lesiva;
in questa ipotesi, l'applicazione dell'art. 936 cod. civ. (opere fatte dal terzo con materiali propri) potrebbe invece venire in essere in un momento distinto e successivo, e cioè quello in cui, verificata l'esistenza della lesione, il bene deve rientrare – a seguito di riduzione – nell'asse. In tal caso, simmetricamente, e per lo stesso motivo, si porrebbe il problema di tutelare il terzo che tali miglioramenti abbia eseguito a sue spese;
l'applicazione di tali norme consente, dunque, di rimborsare al donatario quanto da lui apportato e che altrimenti andrebbe a arricchire ingiustamente gli eredi.
È dunque necessario tenere ben distinte le preliminari operazioni meramente valutative tese a ricostruire l'asse – non a caso chiamata
7 riunione fittizia – con le conseguenze di una eventuale successiva declaratoria di inefficacia della donazione, conseguenze che potrebbero essere prese in considerazione solo nell'ipotesi in cui il bene tornasse nella proprietà dei coeredi.
Ma nella specie la questione non si pone, in quanto, come si vedrà tra poco, trattando la domanda di riduzione delle disposizioni della
, ai fini dell'integrazione delle quote dei legittimari lesi è Parte_3
sufficiente la riduzione delle disposizioni testamentarie secondo l'ordine previsto dagli artt. 553 e ss. c.c.
Ed ancora, quanto all'asserita donazione dell'azienda avicola in favore di e delle c.d. donazioni di sistemazione a Persona_1
favore di ed , manca la prova delle Persona_1 CP_2
dette donazioni;
a tal riguardo, è vero che le sorelle hanno ammesso le donazioni in favore del fratello in sede di interrogatorio formale, tuttavia, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, di talché in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere deferito da una parte all'altra su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente ed il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, né potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale.
Peraltro, anche la documentazione relativa alla presunta donazione di azienda appare assolutamente ininfluente ai fini di un'eventuale prova della donazione, mancando alcun riferimento appunto all'azienda; anzi al contrario, dalla documentazione prodotta tutta a
8 firma della de cuius , si evince la titolarità in capo Persona_3
alla predetta dell'azienda.
Quanto alla documentazione fotografica, la stessa appare molto equivoca poiché non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la continuità temporale tra l'azienda della madre e questa, né i tempi di apertura, considerato, peraltro, che il era già Per_1
titolare di una propria azienda avicola, una cooperativa a r.l. (“Isola
86”); tutti elementi, che la parte interessata avrebbe potuto produrre.
Peraltro, la parte , con la memoria depositata il Persona_1
17 gennaio 2017, ha dedotto di essere stato incaricato dalla madre e dalle sorelle al solo fine di risolvere, nell'interesse di tutti, gli adempimenti legati all'azienda.
Infatti, a dire di nel 2011, in seguito Persona_1
all'aggravarsi delle condizioni fisiche della Persona_3
considerato che era necessario comunicare al Servizio Veterinario
(AUSL) del Comune di competenza, il nominativo del responsabile per la profilassi igienico sanitaria delle circa 150 galline che la Parte_3
allevava, la madre unitamente alle sorelle indicarono quale responsabile il che, senza alcun obbligo legale, assumeva Persona_1
l'incarico, nell'interesse di tutti, e per mera responsabilità adempiva a tali obblighi, che più che essere una fonte di reddito erano una fonte di problemi.
Tale circostanza non è stata contestata da alcuno.
Indi, si può concludere affermando che manca la prova di detta asserita donazione.
Quanto, infine, alla donazione di somme di denaro ricevute da dalla madre, a fronte dei bonifici della Persona_1 Parte_3
9 in favore del figlio, manca la prova che le somme erano una restituzione di una sanzione pagata nell'interesse di tutti per la successione del padre.
_______________________
Fatte queste necessarie premesse e passando all'esame del merito delle domande, con riferimento ai beni da dividere, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio emerge che i beni da dividere, provenienti dalla successione legittima di , sono i seguenti: Parte_1
A.1 NI RELITTI
A.1.1. sita in Camporotondo Etneo, via Roma 105 Pt_4
A.1.2 con fabbricati, sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2
P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766, ed in Catasto Fabbricati al FG 2 P.LLA
766
A.1.3. 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al
FG 2 P.LLA 665
A.1.4 sito in Camporotondo, c.da Controparte_7
Carcarazza.
A.2 CP_8
1/2
[...] Controparte_9
sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2
donato alle figlie e C.F._10 Controparte_1 [...]
con atto del 29.05.1990 Parte_2
A.2.2. EDIFICABILE sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 603,
10 donato alle figlie e col Controparte_1 Parte_2
citato atto del 29.05.1990
A.2.3. 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2
donato alla figlia con atto del 23.09.1992 C.F._11 CP_2
A.2.4 sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 , C.F._12
donato alla figlia col citato atto del 23.09.1992. CP_2
Le quote spettanti alle odierne parti in causa, con riguardo all'eredità di , sono le seguenti, considerato che la Parte_1
successione del de cuius è regolata dalla legge: coniuge del de cuius , 5/15 (1/3) Persona_3
ciascuno dei cinque figli 2/15 (2/3 : 5).
_______________________
Quanto all'eredità di , la stessa è regolata dal Persona_3
testamento pubblico del 23.03.2010; il suo patrimonio deve essere ricostruito mediante riunione fittizia del valore dei beni di cui la de cuius era titolare al momento della morte (relictum) e dei quali la stessa ha disposto col citato testamento e del valore dei beni di cui la stessa aveva disposto in vita mediante donazioni (donatum), sottratto il valore dei pesi ereditari.
Indi, il patrimonio della de cuius è così composto:
B.1 NI RELITTI
A.
1.3.b 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al
FG 2 P.LLA 665
11 QUOTE DI NI EREDITATI DAL MARITO DI MAURO
SALVATORE.
La consistenza del relictum potrà quindi essere ricostruita soltanto dopo che, effettuata la collazione e la divisione del patrimonio ereditario del marito, si individueranno le quote di beni di quest'ultimo da attribuire alla coniuge.
B.2 NI AT
A.
2.1.b 1/2 INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2 Cod P.LLA , donato alle figlie e Controparte_1 Parte_2
di 50 6 con atto del 29.05.1990 (col medesimo atto, il
[...] Pt_2
coniuge ha donato alle stesse figlie e Parte_1 CP_1
la propria metà indivisa); Parte_2
A.
2.3.b 1/2 INDIVISO del LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 664, donato alla figlia con atto del 23.09.1992 (col CP_2
medesimo atto, il coniuge ha donato alla stessa Parte_1
figlia la propria metà indivisa); CP_2
Con
.3 per complessivi euro 8.405,00 donate CP_11 Parte_6
al figlio tra il mese di marzo 2007 ed il mese di Persona_1
Giugno 2010.
B.3 PESI EREDITARI Si tratta delle spese funerarie e di successione, per complessivi euro 8.959,26.
Per questa eredità, regolata dal citato testamento, i diritti riservati ai legittimari sono sanciti dall'articolo 537, 2° c. cod. civ. (riserva a favore dei figli legittimi) e si avrà quindi:
- quota disponibile: 1/3
12 - quota riservata ai figli: 2/3
- quota riservata a ciascuno dei 5 figli: 2/15.
_______________________
Detto ciò sulle quote astratte, il consulente tecnico di ufficio ha descritto i beni e quantificato il valore al momento dell'apertura delle due successioni, ha indicato la metodologia utilizzata spiegando che
«Dei beni immobili sono stati indicati l'ubicazione, i confini ed i dati catastali, nonché evidenziati le caratteristiche peculiari e tutti gli elementi utili alla loro valutazione. Sono state altresì accertate la situazione urbanistica e la conformità delle planimetrie catastali ai luoghi, così come rilevati nel corso dei sopralluoghi. Ne è stato infine stimato il più probabile valore di mercato con riferimento:
- alla data di apertura della successione di Parte_1
(1992);
- alla data di apertura della successione di Persona_3
(2012).
Per quanto concerne le somme di denaro (donazioni e debiti ereditari) esse sono state considerate secondo il loro valore nominale».
Ha spiegato, poi, la metodologia utilizzata per la stima dei beni immobili attraverso la ricerca del più probabile valore di mercato, spiegando il criterio utilizzato «- per la villa di via Roma e per il terreno agricolo in c.da Carcarazza, attraverso il procedimento di stima “per comparazione”, individuando cioè i prezzi unitari applicati in passato in occasione di compravendite di immobili con caratteristiche analoghe
a quelle dei cespiti da stimare;
- per i terreni edificabili attraverso il procedimento del “valore di permuta”, identificando cioè il valore del suolo con quello derivante dalla permuta dello stesso, in ragione della
13 sua capacità edificatoria. A tal fine è stato effettuato un lavoro di rilevamento dati, contattando privati e/o agenzie immobiliari e consultando altresì la vasta produzione di pubblicazioni del settore disponibili anche on-line. Per le valutazioni riferite all'anno 1992 sono stati inoltre consultati gli archivi storici del quotidiano “La ” CP_12
alle pagine degli “avvisi economici” e le banche dati della rivista “Il
Consulente Immobiliare”. Le indagini sono state infine supportate dall'esame delle banche dati dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI), pubblicate semestralmente dall'Agenzia delle
Entrate, e di quelle dell'Agenzia Borsino Immobiliare.
Va precisato che il prezzo di scambio di una compravendita risente di innumerevoli fattori contingenti legati al momento dell'effettiva pattuizione del prezzo ed è quindi sensibilmente condizionato, non soltanto dalle caratteristiche oggettive intrinseche ed estrinseche del bene e dal momentaneo andamento del mercato, ma anche dall'individuale percezione che l'acquirente avrà del bene stesso, oltre che, ovviamente, dalla necessità del venditore di chiudere, più o meno rapidamente, la trattativa. È quindi evidente che anche l'approccio più rigoroso, che ha la pretesa di considerare solo beni e dati omogenei, può lasciare spazio a differenze anche significative nella qualità delle informazioni e nelle caratteristiche fisiche ed economiche di riferimento da utilizzare nel processo di stima, in special modo quando, come ne nostro caso, la stima si deve riferire ad epoche distanti dall'attuale. Per tale motivo risulta necessario il ricorso a processi di aggiustamento, al fine di incrementare il grado di omogeneità del campione dei dati di raffronto ed individuare, più che singoli valori,
14 forbici all'interno delle quali collocare il prezzo del bene oggetto di stima.
Per quanto concerne i cespiti che, come si vedrà, presentano irregolarità urbanistiche e/o catastali, si è proceduto ad una stima sommaria dei costi per eliminare tali difformità, detraendoli poi dal prezzo finale di mercato».
Questi criteri vengono pienamente condivisi dal collegio proprio perché fondati su dati oggettivi e sulle effettive condizioni dei beni.
Indi, ha così indicato il valore dei singoli cespiti alla data di decesso di : Parte_1
sita in Camporotondo Etneo via Roma 105: Pt_4
euro 150.000,00
LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2
P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766 ed in Catasto Fabbricati al FG 2 P.LLA
766: euro 85.000,00
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 665:
euro 19.000,00 (metà di euro 38.000,00);
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 433:
euro 15.500,00 (metà di euro 31.000,00);
LO EDIFICABILE sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 603: euro 21.000,00;
15 1/2 EDIFICABILE sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 664:
euro 10.500,00 (metà di euro 21.000,00);
EDIFICABILE sito in Camporotondo Pt_5 Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 662: euro 30.000,00;
sito in Camporotondo Etneo, c.da Controparte_7
Carcarazza: euro 5.000,00.
I beni donati alle figlie sono i seguenti con i rispettivi valori:
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 433, donato alle figlie e con atto del 29 maggio 1990: CP_1 Parte_2
valore dell'intero euro 31.000,00, valore della massa di Parte_1
euro 15.500,00; valore da imputare alle due donatarie: euro
[...]
7.750,00;
sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 603, donato alle figlie e con atto del 29 maggio 1990: CP_1 Parte_2
valore del bene euro 21.000,00, valore da imputare alle due donatarie: euro 10.500,00 ciascuna;
1/2 LO DI RE EDIFICABILE sito in Camporotondo
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 664, donato alla figlia con atto del 23 settembre 1992: euro 10.500,00, valore CP_2
da imputare alla donataria euro 10.500,00
16 sito in Camporotondo Parte_5
Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 662, donato alla figlia con atto del 23 settembre 1992: euro 30.000,00. CP_2
In definitiva alla data dell'apertura della successione di Parte_1
il valore del patrimonio relitto dal de cuius era pari ad euro
[...]
383.000,00, e la quota del coniuge è pari ad euro 127.666,67 e la quota di ciascuno dei figli è pari ad euro 51.066,67.
Orbene, per quanto riguarda questa eredità, ai fini della divisione, si deve prima procedere con la collazione.
«La collazione per imputazione viene attuata in due fasi: dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex articolo 725 del codice civile, d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione» (Cass. n. 12258/2025).
Come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, poiché le donazioni hanno riguardato lotti di terreno edificabile, i prelevamenti dovranno, in primo luogo, riguardare i terreni edificabili relitti, poi il terreno agricolo e infine, per la parte residua, la villa.
La condividente ha ricevuto la donazione di CP_2
maggior valore, pari ad euro 40.500,00 e, pertanto, gli altri 4 figli preleveranno dalla massa beni, fino a raggiungere, ciascuno, il medesimo valore di euro 40.500,00, quindi: e Controparte_1
, che a loro volta hanno ricevuto in donazione Parte_2
17 beni per euro 18.250,00, preleveranno beni per euro (40.500,00 -
18.250,00 =) 22.250,00 ciascuno;
mentre e Persona_2
– e ora i suoi eredi – , che non hanno ricevuto nulla, Persona_1
preleveranno beni per euro 40.500,00 ciascuno;
il coniuge Persona_3
- cui spetta per legge 1/3 dell'eredità, non ha ricevuto nulla -
[...]
preleverà beni per un valore di euro (40.500,00).
Fatti questi prelievi, si dovrà procedere alla determinazione delle quote dei beni in modo che ciascun condividente raggiunga il valore dei beni spettante pro quota;
secondo quanto stabilito dal consulente, condiviso da questo collegio, le quote risultano le seguenti:
A.
1.1 sita in Camporotondo Etneo, via Roma 105: Pt_4
42,21% Persona_3
Di 10,57% Parte_2
Di 10,57% Controparte_1
Di 16,89% Persona_2
Di 2,87% CP_2
Di 16,89% Persona_1
A.
1.2. LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG 2 P.LLE 765 (già p.lla 663) e 766 ed in Catasto Fabbricati al
FG 2 P.LLA 766:
44,66% Persona_3
Di IR 9,81% Parte_2
Di 9,81% Controparte_1
Di 17,86% Persona_2
Di 0 CP_2
Di GI 17,86% Per_1
18 Pers A.1.3. (1/2 INDIVISO del) LO RE
EDIFICABILE sito in Camporotondo Enteo, contrata San DO in Catasto Terreni al FG 22 P.LLLA 665:
22,33% Persona_3
4,91% Parte_2
4,91% Controparte_1
8,93% Persona_2
0,00% CP_2
8,93% Persona_1
Con
.4 sito in Camporotondo Etneo Controparte_7
contrada Carcarazza:
44,66% Persona_3
9,81% Parte_2
9,81% Controparte_1
17,86% Persona_2
0,00% CP_2
Pers 17,86% Persona_1
___________________________
Quanto alla eredità di , la stessa, come detto Persona_3
sopra, è regolata dal testamento pubblico del 23 marzo 2010, con cui appunto la de cuius ha nominato eredi universali le figlie CP_1
ed ed ha legato a il diritto di Per_2 CP_2 Controparte_13
usufrutto sulla sua quota della villa di via Roma;
oramai, però,
l'usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà, attesa la morte del legatario.
L'asse deve essere ricostruito mediante riunione fittizia dei beni relitti, i beni donai, detratti i debiti.
19 In definitiva, i beni sono i seguenti:
B.1 ELITTI CP_8
I beni relitti dalla de cuius sono costituiti:
- metà indivisa del lotto di terreno edificabile al Fg 2 p.lla 665
(A.
1.3.b);
- quote di beni ereditati dal marito , come sopra Parte_1
calcolati, e cioè
42,21% INDIVISO della sita in Camporotondo Etneo, via Pt_4
Roma 105;
44,66% INDIVISO del LO DI RE EDIFICABILE con fabbricati sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto
Terreni al FG 2 P.LLE 765 (già p.lla 663) e P.LLA 766 ed in Catasto
Fabbricati al FG 2 P.LLA 766;
(22,33%+50,00%=) 72,33% INDIVISO del LO Parte_5
EDIFICABILE sito in Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in
Catasto Terreni al FG 2 P.LLA 665
44,66% INDIVISO del RE sito in CP_7
Camporotondo Etneo, c.da Carcarazza
B.2 NI AT
1/2 INDIVISO del LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, via Roma, censito in Catasto al FG 2 P.LLA 433, donato alle figlie e con Controparte_1 Parte_2
atto del 29.05.1990 (col medesimo atto, il coniuge Parte_1
ha donato alle stesse figlie e la propria metà CP_1 Parte_2
indivisa);
1/2 INDIVISO del LO DI RE sito in Camporotondo
Etneo, via Roma, censito in catasto al FG 2 P.LLA 664, donato alla
20 figlia con atto del 23.09.1992 (col medesimo atto, il CP_2
coniuge ha donato alla stessa figlia la propria Parte_1 CP_2
metà indivisa);
per complessivi euro 8.405,00 donate al Parte_7
figlio tra il mese di marzo 2007 ed il mese di Persona_1
Giugno 2010;
PESI EREDITARI Si tratta delle spese funerarie e di successione sostenute da ed per complessivi euro 8.959,26, CP_1 Per_2
come calcolate nel paragrafo B.3.
Al momento dell'apertura della successione, per come evidenziato dal ctu, il valore dell'asse così come sopra ricostruito, e tenuto conto dei criteri di stima sopra riportati, era pari ad euro 300.672,10 (cfr. relazione in atti); il valore della quota disponibile era di euro 100.224,03
e il valore della quota riservata a ciascuno dei fratelli legittimari era di euro 40.089,61.
I figli e hanno proposto domanda di Per_1 Parte_2
riduzione delle disposizioni della madre.
Quanto all'azione proposta nei confronti del terzo non legittimario
( ), «La preventiva accettazione dell'eredità CP_13
con beneficio d'inventario - richiesta dall'articolo 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non
è richiesta per chi sia stato totalmente estromesso dall'eredità, neppure nel caso in cui abbia ricevuto beni dal “de cuius” a titolo di donazione»
(Cass. n.4528/2022).
Tuttavia, a seguito della morte , le parti non hanno CP_13
riassunto il procedimento nei confronti degli aventi causa del predetto al fine di ottenere – eventualmente anche in via monetaria – la riduzione
21 dell'usufrutto; indi, il procedimento nei confronti dello stesso deve dichiararsi estinto
Infatti, è pacifico che l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo. Questa può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e produce effetto solo nei suoi confronti in caso di accoglimento.
Tenendo quindi conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 c.c. stabilisce che la stessa può essere presentata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia rigorosamente personale.
Orbene, in caso di interruzione del processo, a ciascuna parte è riconosciuta una autonoma facoltà di riassumere il giudizio e tale facoltà, in presenza di litisconsorzio facoltativo, si estende, in forza del principio dispositivo, anche alla scelta dei soggetti processuali nei cui confronti proseguire o riassumere il giudizio, e quindi con riguardo ad una soltanto delle cause scindibili di cui il processo era composto.
Da ciò discende che nella specie nessuna delle parti ha voluto riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del , di guisa CP_13
che nei suoi confronti il procedimento si è estinto.
In definitiva, accertata la lesione e ridotte le disposizioni lesive, partendo, prima, dalle disposizioni testamentarie e, solo in caso di incapienza, dalle donazioni secondo il criterio dettato dall'art. 560 c.c.,
22 le quote, al momento dell'apertura di successione della , si Parte_3
accrescono o riducono nel seguente modo:
Di UR accresce le proprie quote: Parte_2
di usufrutto sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 6,75% di n.p. sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 3,75% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dallo 0,00% al 3,96% di p.p. sul terreno p.lle 665 dallo 0,00% al 6,42% di p.p. sul terreno agricolo dallo 0,00% al 3,96% riduce le proprie quote: Controparte_1
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% all' 11,01% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% all' 11,65% di p.p. sul terreno p.lla 665 dal 24,11% al 18,87% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% all' 11,65% riduce le proprie quote: Persona_2
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% al 12,10% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% al 12,80% di p.p. sul terreno p.lle 665 dal 24,11% al 20,74% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% al 12,80% riduce le proprie quote: CP_2
di n.p. sulla villa di via Roma, dal 14,07% al 10,62% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dal 14,89% all' 11,23% di p.p. sul terreno p.lle 665 dal 24,11% al 18,19% di p.p. sul terreno agricolo dal 14,89% all' 11,23% accresce le proprie quote Persona_1
di usufrutto sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 8,52% di n.p. sulla villa di via Roma, dallo 0,00% al 4,73% di p.p. sul terreno p.lle 765/766 dallo 0,00% al 5,01%
23 di p.p. sul terreno p.lle 665 dallo 0,00% al 8,11% di p.p. sul terreno agricolo dallo 0,00% al 5,01%
riduce la propria quota di usufrutto sulla villa Controparte_13
di via Roma, dal 42,21% al 26,94%.
La riduzione delle disposizioni testamentarie è stata sufficiente ad integrare la quota di riserva spettante ai due eredi legittimari Per_1
e .
[...] Parte_2
In definitiva, tenuto conto delle quote spettanti alle parti nelle due eredità e del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto alla morte di a beneficio dei titolari della nuda proprietà Controparte_13
proprio per la mancata riassunzione della domanda di riduzione nei confronti degli eredi del predetto , le quote definitive sui beni CP_13
risultano le seguenti (cfr. pagg. 30 e 40 della relazione):
A.
1.1 in Camporotondo Etneo via Roma 105 Pt_4
14,32% p.p. (10,57% eredità paterna + Parte_2
3.75% eredità materna)
21,58% (10,57% eredità paterna + 11,01 Controparte_1
eredità materna)
(ed ora i suoi eredi) 28,99% (16,89% eredità Persona_2
paterna + 12,10% eredità materna)
13,49% (2,87% eredità paterna + 10,62 % eredità CP_2
materna)
(ed ora i suoi eredi) 21,62% p.p. (16,89% Persona_1
eredità paterna + 4,73% eredità paterna)
TOTALI 100%
24 A.
1.2 EDIFICABILE con fabbricati Parte_5
sito in Camporotondo Etneo contrada San Gaetano in Catasto terreni al fg. 2 pp.lle 765 e 766:
13,78% (9,81% eredità paterna + 3,96% Parte_2
eredità materna)
21,47% (9,81% eredità paterna + 11,65% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 30,66% (17,86% eredità Persona_2
paterna + 12,80% eredità materna)
11,23% (0,00% + 11,23% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% (17,86% eredità Persona_1
paterna + 5,01% eredità materna)
TOTALE 100,00%
A.
1.3.a.b LO sito in Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG
2 P.LLA 665:
11,33% (4,91% eredità paterna + 6,42% Parte_2
eredità materna)
23,78% (4,91% eredità paterna + 18,87% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 29,67% (8,93% eredità Persona_2
paterna + 20,74% eredità materna)
18,19% (0,00% + 18,19% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 17,04% (8,93% eredità Persona_1
paterna + 8,11% eredità materna)
TOTALE 100,00%
25 A. sito in Camporotondo Etneo, Controparte_14
c.da Carcarazza:
13,78% (9,81% eredità paterna + 3,96% Parte_2
eredità materna)
21,47% (9,81% eredità paterna + 11,66% Controparte_1
eredità materna)
(e ora i suoi eredi) 30,66% (17,86% eredità Persona_2
paterna + 12,80% eredità materna)
11,23% (0,00% + 11,23% eredità materna) CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% (17,86% eredità Persona_1
paterna + 5,01% eredità materna)
TOTALE 100,00%
____________________________
Ciò detto sulle quote dei beni spettanti alle parti sui beni derivanti dai due assi, la domanda di scioglimento delle comunioni deve essere rigettata.
Ed infatti, il consulente ha descritto i beni, quanto alla villa di via
Roma n. 105 ha rilevato che «Dall'esame della documentazione acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Camporotondo Etneo
(All. 3) si evince che: la costruzione dell'edificio originario - costituito, al piano terra, da tre vani adibiti a magazzino, garage e deposito e, al piano 1°, da quattro vani e accessori con destinazione residenziale - è stata assentita con Licenza Edilizia rilasciata dal detto Comune in data
05.02.1968, prat. n. 37/1967, e successive varianti autorizzate con
Licenze Edilizie prat. n. 11/1968 del 08.05.1968 e prat. n. di 50 10
27/1968 del 11.07.1968. Si evince altresì che per lo stesso edificio è stata autorizzata l'abitabilità con provvedimento del 07.10.1969;
26 in epoca successiva, l'edificio è stato però oggetto di interventi e modifiche. Segnatamente: sono stati realizzati volumi in ampliamento in entrambi i piani in assenza di regolare titolo autorizzativo e per gli stessi è stata presentata domanda di Condono Edilizio ai sensi della L.
47/85 in data 31.03.1987, prot. n. 1516, pratica n. 220/85.
Dall'esame del fascicolo relativo alla detta pratica si evince che
l'iter della sanatoria risulta completato, tant'è che risulta già redatto il provvedimento concessorio finale in data 16.06.2009, ma non ancora rilasciato;
è stata variata la destinazione d'uso del piano terra, da magazzino, garage e deposito ad abitazione, nonché modificati la distribuzione interna ed i prospetti.
Per l'esecuzione di tali interventi non risulta il rilascio di titoli autorizzativi.
Nell'angolo sud-est del lotto insistono alcuni fabbricati accessori
(un garage e due tettoie). Anche per questi non risulta rilasciato alcun titolo autorizzativo.
La planimetria catastale della villa risulta presentata in data
05.04.1991, e, dal confronto col rilievo dell'immobile, si evince che la stessa è conforme ai luoghi (ancorché urbanisticamente irregolari), mentre i sopradetti fabbricati accessori non sono censiti in catasto e sono quindi privi di planimetria» (cfr. relazione in atti).
Così come sul lotto sito in Camporotondo Etneo, contrada San
DO in Catasto terreni al fg. 2 p.lle 765 e 766 e in Catasto fabbricati
766, sono realizzati due depositi, uno dei quali, quello ad est, non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo e non è censito in catasto.
27 Alla stregua di quanto sopra le comunioni ereditarie non possono essere sciolte.
Infatti, l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – già art. 17, legge
28 febbraio 1985, n. 47 – al primo comma così dispone: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
È vero che secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. s.u. n.8230/2019) ed anche gli atti di
28 scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. s.u. n.25021/2019).
Tuttavia, la S.C. ha precisato con la sentenza sopra cit. n. 25021 che
«Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”,
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Anche successivamente la S.C. con la sentenza n. 26564/2021 ha sottolineato che «Il giudice non può disporre la divisione, ereditaria o comune che sia, che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti costituendo la regolarità
29 edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziate» (cfr. in questo senso, in motivazione, Cass. n. 6228/2023).
In definitiva, gli originari titoli abilitativi non possono ritenersi, allo stato, “riferibili” agli attuali immobili da dividere e ciò in quando le modifiche apportate rendono le unità immobiliari diverse da quelle di cui al rispettivo titolo abilitativo.
Si consideri che si sta parlando di 'condizione dell'azione' per cui la documentazione relativa alla conformità urbanistica sarebbe ben potuta intervenire anche in corso di causa;
ma non avendo le parti proceduto in corso di causa alla detta regolarizzazione, la rilevata irregolarità urbanistica dell'immobile ne preclude la divisione.
Deve inoltre aggiungersi che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n.
52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
E nella specie vi sono anche delle irregolarità catastali.
Indi, anche sotto questo ulteriore profilo, la domanda di scioglimento della comunione delle unità immobiliari appare infondata.
30 Non è possibile sciogliere la comunione nemmeno con riferimento ai beni conformi sotto l'aspetto urbanistico e catastale;
infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. a sezioni unite (cfr. sentenza n.25021/2019)
«Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti».
Ma nella specie nessuno dei coeredi ha formulato tempestivamente una domanda di scioglimento parziale delle comunioni (almeno immediatamente dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio), di guisa che lo scioglimento delle masse non è possibile per la presenza di immobili abusivi (cfr. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, in cui i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti).
In effetti la parte attrice ha chiesto la divisione parziale solo con la comparsa conclusionale.
Orbene, la modifica della domanda doveva avvenire al momento del deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio quando appunto è stata prospettata la non conformità urbanistica e catastale degli immobili;
di certo resta preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di scioglimento parziale delle comunioni ereditarie deve ritenersi inammissibile perché tardiva.
31 ____________________________
Risulta dagli atti che aveva concesso ipoteca in Persona_1
favore della citata nel presente Controparte_6
giudizio e non costituita.
A prescindere dalle questioni in ordine all'eventuale illegittimità, o meno, del diritto di ipoteca, che ovviamente esulano dal presente procedimento, nessuna statuizione va emessa per detta iscrizione atteso il rigetto della domanda di divisione.
____________________________
Quanto alla domanda di fruttificazione, Parte_2
ha proposto la domanda nei confronti del fratello (e ora dei Per_1
suoi eredi) nell'ambito della successione ereditaria del padre , Parte_1
successione regolata dalla legge, e solo con riferimento ai frutti derivanti dall'azienda avicola (cfr. atto di citazione: “3) ai fini della reintegrazione della quota di riserva di cui al capo precedente e per procedere, conseguentemente, allo scioglimento della comunione ereditaria …. (compresa la determinazione del valore dell'azienda avicola donata al sig. con i relativi frutti maturati Persona_1
alla data di variazione dell'assetto proprietario sino a quella dell'auspicata divisione)”).
Indi, non sussistendo la prova della donazione dell'azienda avicola, la domanda di fruttificazione deve essere rigettata.
Nessuna altra domanda risulta formulata nei confronti dei fratelli e delle sorelle per l'eventuale fruttificazione degli altri beni.
Quanto alla domanda di fruttificazione formulata da Persona_1
la stessa risulta proposta sempre “nella qualità di erede legittimo
[...]
32 di (cfr. atto di citazione), e non anche quale Parte_1
legittimario leso per l'eredità materna.
Orbene, a prescindere dalla prova, o meno, del godimento esclusivo
(addirittura, pare che lo stesso abbia utilizzato la Persona_1
casa dei genitori per come si evince dal certificato di residenza in atti)
e del diritto della madre all'abitazione nella casa familiare, secondo la giurisprudenza oramai unanime della S.C. «In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo» (Cass. n. 31105/2023).
Nella specie, manca la prova dell'opposizione della parte all'uso del bene da parte dell'attore e l'eventuale richiesta per un uso alternato del fratello anche se per una quota o per un uso indiretto, di guisa che la domanda deve essere rigettata.
E ciò vale anche per gli altri beni, dovendosi considerare per questi ultimi che, come detto dal consulente tecnico di ufficio, ancorché i terreni siano urbanisticamente edificabili, gli stessi non sono allo stato suscettibili di reddito in considerazione dello stato di abbandono e della
33 necessità di attuarvi importanti trasformazioni ai fini del loro sfruttamento.
_________________________
Quanto alle spese processuali, quelle relative alla domanda di divisione dell'asse relitto dal de cuius vanno Parte_1
compensate tra le parti atteso il motivo del rigetto della domanda de qua; quanto alla domanda di riduzione, le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti nella CP_3
qualità, , atteso l'accoglimento Controparte_1 CP_2
della domanda di riduzione tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla quota di ciascuno dei legittimari lesi e dei parametri medi del D.M. 147/2022; infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. «Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte» (Cass. n.195/2020).
Inoltre, non si ritiene di dover applicare alcun aumento ex art. 4 DM.
n. 55/2014, considerato che nella specie la difesa di un soggetto nei confronti di più parti o, comunque, la difesa di più parti, non ha determinato alcun aumento di lavoro per il difensore, che, in definitiva, ha svolto un'unica difesa (senza differenziare le posizioni), anche nel caso in cui il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, comunque, diretti verso un'identica difesa.
34 Con riferimento alle modalità di determinazione delle spese, si deve rilevare che era ammesso al gratuito patrocinio e, Persona_1
pertanto, la liquidazione delle spese (limitate alle fasi di studio, introduttiva e metà di quella di trattazione/istruttoria) devono essere liquidate in favore dello Stato, mentre per la parte , Persona_1
la liquidazione è limitata alla metà della fase istruttoria e alla fase decisoria, considerato che lo stesso si è costituito dopo le memorie istruttorie, ma in corso di espletamento della consulenza tecnica di ufficio partecipando, pur anche parzialmente, a questa fase istruttoria.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti, per metà vanno poste a carico di tutti i condividenti in solido, e da dividersi nei rapporti interni secondo le quote e, per l'altra metà, in solido, a carico dei di ed CP_3 Controparte_1
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3292/2013 R.G., dichiara aperta in Camporotondo Etneo in data 26 novembre 1992 la successione legittima di , nato a [...] Parte_1
Etneo il 30 ottobre 1920 ed ivi deceduto in data 26 novembre 1992; dichiara aperta in Camporotondo Etneo in data 1 maggio 2021 la successione testamentaria di , nata a [...] il 13 Persona_3
novembre 1937 e deceduta in Camporotondo Etnea in data 1 maggio
2021; dichiara, in esito all'apertura della successione legittima di e in accoglimento della domanda di riduzione Parte_1
formulata da (e per esso dai suoi eredi) e da Persona_1
35 nei confronti delle sorelle Parte_2 CP_1
ed , che le quote definitive di comproprietà Per_2 CP_2 Per_1
dei beni in capo alle parti in causa sono le seguenti, quote meglio specificare in motivazione per la provenienza dall'una o dall'altra eredità:
A.
1.1 Villa in Camporotondo Etneo via Roma 105
14,32% p.p. Parte_2
21,58% Controparte_1
(ed ora i suoi eredi) 28,99% Persona_2
13,49% CP_2
(ed ora i suoi eredi) 21,62% p.p. Persona_1
A.
1.2 con fabbricati Parte_5
sito in Camporotondo Etneo contrada San Gaetano in Catasto terreni al fg. 2 pp.lle 765 e 766:
Di UR 13,78% Parte_2
21,47% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 30,66% Persona_2
11,23% CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% Persona_1
A.
1.3.a.b sito in Pt_5 Parte_5
Camporotondo Etneo, c.da San Gaetano, in Catasto Terreni al FG
2 P.LLA 665:
11,33% Parte_2
23,78% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 29,67% Persona_2
18,19% CP_2
(e ora i suoi eredi) 17,04% Persona_1
36 Con
.4 sito in Camporotondo Etneo, Controparte_7
c.da Carcarazza:
Di 13,78% Parte_2
21,47% Controparte_1
(e ora i suoi eredi) 30,66% Persona_2
11,23% CP_2
(e ora i suoi eredi) 22,87% Persona_1
Rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie.
Rigetta la domanda di fruttificazione.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria del de cuius
. Parte_1
Condanna ed Controparte_3 Controparte_4 [...]
nella qualità di eredi di , CP_5 Persona_2 CP_1
ed , in solido, al rimborso delle spese processuali
[...] CP_2
relative alla domanda di riduzione, spese che liquida
- in favore dello Stato nella complessiva somma di euro 3.808,00, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva ed euro 903,00 (metà di euro 1.806,00) per fase istruttoria-trattazione, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di nella complessiva somma di Parte_1
euro 5.509,00, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro
903,00 (metà di euro 1.806,00) per fase istruttoria ed euro
2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
37 - in favore di nella complessiva somma Parte_2
di euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti per metà a carico di tutti i condividenti, in solido, della massa del de cuius e da dividersi nei rapporti interni secondo Parte_1
le quote, e, per l'altra metà, in solido, a carico dei nella qualità CP_3
di eredi di , di ed Persona_2 Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025, nella Camera di
Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.
LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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