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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10083/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. LA Alaimo anche in sostituzione dell'avv.
RI LO per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10083 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RI LO e con l'avv. Parte_1
LA AL
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito Assegno Sociale
avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe impugnava due provvedimenti, il primo datato 23 gennaio 2023, trasmesso con raccomandata n-
66481317861-9, con il quale l' le comunicava che, relativamente al periodo 01/01/2021- CP_1 31/01/2023, le era stata erroneamente corrisposta la somma di euro 6.213,04, sulla sua pensione cat. AS. n. 04036529 e ne chiedeva il pagamento in restituzione, il secondo datato
21 marzo 2023, trasmesso con raccomandata n- 23PRN420020993, con il quale l' le CP_1
comunicava che, relativamente al periodo 01/07/2021-30/04/2023, le era stata erroneamente corrisposta la somma di euro 3.805,09, maggiorazione sociale, sulla sua pensione cat. AS. n. 04036529 e ne chiedeva il pagamento in restituzione, chiedendone l'annullamento. Rappresentava, comunque di avere presentato richiesta di rateizzazione e che effettuava le rimesse mensili di euro 200,00.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna è stata decisa.
Occorre, anzitutto, prendere atto del mutamento interpretativo da parte della Suprema
Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore
, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito
"con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del
2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali
(inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria
(“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti della ricorrente riguarda il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al gennaio 2023 e dal 1 luglio 2021 al 30 aprile 2023.
Trattasi di redditi percepiti dalla ricorrente di cui l' è pacificamente venuto a CP_2
conoscenza con le dichiarazioni reddituali annuali presentate dalla ricorrente, e il recupero dell'indebito è stato certamente tempestivo per gli anni oggetto di causa.
Alla luce dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questa sezione), detti provvedimenti non possono che essere dichiarati legittimi.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10083/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. LA Alaimo anche in sostituzione dell'avv.
RI LO per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10083 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RI LO e con l'avv. Parte_1
LA AL
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito Assegno Sociale
avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe impugnava due provvedimenti, il primo datato 23 gennaio 2023, trasmesso con raccomandata n-
66481317861-9, con il quale l' le comunicava che, relativamente al periodo 01/01/2021- CP_1 31/01/2023, le era stata erroneamente corrisposta la somma di euro 6.213,04, sulla sua pensione cat. AS. n. 04036529 e ne chiedeva il pagamento in restituzione, il secondo datato
21 marzo 2023, trasmesso con raccomandata n- 23PRN420020993, con il quale l' le CP_1
comunicava che, relativamente al periodo 01/07/2021-30/04/2023, le era stata erroneamente corrisposta la somma di euro 3.805,09, maggiorazione sociale, sulla sua pensione cat. AS. n. 04036529 e ne chiedeva il pagamento in restituzione, chiedendone l'annullamento. Rappresentava, comunque di avere presentato richiesta di rateizzazione e che effettuava le rimesse mensili di euro 200,00.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna è stata decisa.
Occorre, anzitutto, prendere atto del mutamento interpretativo da parte della Suprema
Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore
, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito
"con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del
2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali
(inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria
(“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti della ricorrente riguarda il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al gennaio 2023 e dal 1 luglio 2021 al 30 aprile 2023.
Trattasi di redditi percepiti dalla ricorrente di cui l' è pacificamente venuto a CP_2
conoscenza con le dichiarazioni reddituali annuali presentate dalla ricorrente, e il recupero dell'indebito è stato certamente tempestivo per gli anni oggetto di causa.
Alla luce dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questa sezione), detti provvedimenti non possono che essere dichiarati legittimi.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio