Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3830/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il Parte_1 Parte_2
19.06.1977 a MACERATA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GAZZANI CRISTINA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie ed verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno il loro diritto di visita con tempo paritario. Le figlie manterranno la loro residenza nell'immobile sito a Torrette di Ancona in Tenna n.
6. Sulle medesime i coniugi avranno il diritto – dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, mantenendo allo scopo IGnificativi rapporti anche con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo con le figlie garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle ragazzine. Per gli atti di ordinaria amministrazione la gestione delle minori sarà disgiunta.
I genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie ed durante le settimane secondo le Per_1 Per_2 seguenti modalità alternate, anche in ragione dell'ubicazione delle rispettive dimore ed i propri
- 1 -
1 settimana:
- la madre terrà con sé ed dal lunedì fino al martedì mattina quando condurrà le figlie Per_1 Per_2
a scuola;
- il padre si tratterrà con le figlie dal martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando si farà carico di condurre le figlie a scuola;
- la madre, o la persona dalla medesima delegata, andrà a prelevare le figlie il giovedì presso gli istituti scolastici di competenza e, quindi, le tratterrà presso di sé fino al sabato mattina, quando le ricondurrà a scuola;
- il padre, nella giornata del sabato, le preleverà dunque dall'uscita di scuola e le tratterrà con sé sino alle ore 22,00 della domenica quando, quindi, si farà carico di ricondurle alla residenza materna.
2 settimana:
- la madre terrà con sé ed dal lunedì fino al martedì mattina quando condurrà le figlie Per_1 Per_2
a scuola;
- il padre si tratterrà con le figlie dal martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando si farà carico di condurre le figlie a scuola;
- la madre o persona dalla medesima delegata, andrà a prelevare le figlie il giovedì presso gli istituti scolastici di competenza e, quindi, le tratterrà presso di sé fino al martedì mattina della settimana successiva, quando le ricondurrà a scuola;
Dunque la frequentazione proseguirà in maniera alternata nelle settimane terza e quarta come sopra riportata e, via via, di mese in mese.
Nel periodo estivo, nei giorni di spettanza, ciascun genitore organizzerà le proprie giornate così da potersi curare delle figlie minori.
Durante le festività natalizie i genitori alterneranno tra loro ogni anno la frequentazione delle figlie in modo da permettere alle medesime di godere dei genitori in pari maniera e, così, ed Per_1 Per_2
si tratterranno con uno dei genitori dal 24 dicembre, dopo le ore 14,30, sino al giorno 25 dicembre alle ore 22,30, quando il genitore si farà carico di accompagnare le figlie presso la residenza dell'altro genitore e, quindi, qui ed si tratterranno sino al giorno 27 dicembre quando Per_1 Per_2 il genitore si curerà di andarle a prelevare presso la residenza dell'altro. Quindi, le figlie trascorreranno con uno dei genitori la giornata del 31 dicembre, dalle ore 14,30, sino all'indomani e, per la successiva festa dell'epifania, dal giorno 5 gennaio, dopo le 14,30, sino all'indomani e, per la successiva festa dell'epifania, dal giorno 5 gennaio, dopo le 14,30, sino al giorno 6 gennaio
- 2 - quando il genitore che le avrà con sé dovrà ricondurle alla residenza dell'altro genitore dopo la cena.
Durante le festività pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni ciascuno con le figlie alternando ogni anno tra loro il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Salvi diversi e migliori accordi tra le parti. Dunque chi starà con ed per il giorno di Pasqua starà con le minori dal venerdì Per_1 Per_2 sino alla domenica e, quindi, l'altro genitore dal lunedì dell'Angelo fino al mercoledì.
Alterneranno altresì tra loro le festività infra-annuali ed eventuali ponti (25 aprile, festa dei lavoratori, patrono, festa della Repubblica, ferragosto, tutti i Santi, ). Per_3
Durante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria sopra riportata, entrambi i genitori trascorreranno con le figlie due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
in ogni caso i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza, ovvero se 15 giorni in modo continuativo o 7 giorni in modo continuativo ed i restanti come ritenuto necessario/opportuno.
In occasione dei sacramenti delle figlie e dei compleanni di ciascuna, i genitori concordano di godere insieme della giornata suddetta, senza interferenza di eventuali nuovi partner, così come sulle modalità con cui festeggiare le ragazze, occupandosi della loro organizzazione e ripartendo le relative spese in ragione del 50% ciascuno. Ove i detti sacramenti dovessero essere goduti in maniera disgiunta, ciascuno si farà carico di sostenere le spese all'uopo necessarie.
3- In ragione della paritaria frequentazione, ma dei diversi redditi, le parti prevedono che la SI.ra incamererà integralmente l'assegno unico ed il SI. integrerà il precitato Pt_1 Pt_2 mantenimento con € 120 (Euro centoventi/00) mensili e, ciò, affinché la SI.ra possa contare Pt_1 su un quantum mensile pari ad € 470,00 (euro 235,00 a figlia), che il SI. provvederà a Pt_2
versare ogni mese, mediante bonifico, direttamente nel conto intestato alla SI.ra . Parte_1
Resta inteso che ove l'assegno unico dovesse diminuire nel suo importo, il SI. si farà Pt_2
carico di corrispondere la differenza affinché la SI. possa comunque percepire la somma Pt_1
mensile di € 470 (Euro quattrocentosettanta/00). Per conto, ove l'assegno unico dovesse raggiungere un importo superiore ad € 470 (Euro quattrocentosettanta/00), la SI.ra manterrà il diritto di Pt_1
percepirlo interamente ed il SI. nulla potrà chiedere in restituzione, continuando Pt_2 comunque a versare il quantum pattuito e pari ad € 120,00 (Euro centoventi/00).
4- Le spese straordinarie in favore delle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%. Sono da intendersi spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di
Ancona/Ordine Avvocati Ancona.
SPESE MEDICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- 3 - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari.
SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.
5- Le detrazioni fiscali per le figlie a carico verranno recuperate integralmente al 100% dalla IG.ra
. Allo stesso modo, le detrazioni per le spese straordinarie saranno detratte dalla sola Parte_1
SI.ra L'assegno unico per il nucleo, come detto al precedente punto 3 – verrà percepito dalla Pt_1
SI.ra quale genitore collocatario. Il SInor si rende disponibile a consegnare alla Pt_1 Pt_2
SInora tutta la documentazione che sarà necessaria per la richiesta di cui sopra. Pt_1
- 4 - 6- Al fine di definire tutte le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla separazione personale dei coniugi, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti dichiarano di aver un debito di € 20.000 (Euro ventimila/00) nei confronti del IG. , Parte_3
padre della SI.ra , che si impegnano, ciascuno per il 50% a restituire al medesimo in Parte_1 caso di vendita dell'immobile familiare. Ove l'immobile non dovesse essere venduto, le parti dichiarano che, dopo l'anno 2031, valuteranno le modalità più opportune per rimborsare comunque il detto prestito.
7- Le parti dichiarano che l'autovettura modello Fiat Panda tg FS563KR, di proprietà del IG.
, ma nella disponibilità della SI.ra rimarrà nel possesso della medesima, Parte_2 Pt_1
che quindi si farà carico di sostenerne tutte le spese ordinarie e straordinarie ma, in caso di vendita, il ricavato sarà dalla medesima incamerato.
8- Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
9 – nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi autosufficienti economicamente.
I coniugi dichiarano che il presente accordo è satisfattivo di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo il buon fine delle obbligazioni espressamente concordate e pattuite a mezzo del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13.09.2024, e Parte_1 Parte_2
che si sono sposati ad Ancona il 10.07.2004, hanno chiesto al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale, alle condizioni ivi trascritte.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio ad Ancona il 10/07/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 118, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 6 -