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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 24/11/2025 davanti all'avv. RA GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 35/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Carletto in sostituzione dell'avv.
FEBBO DOMENICO, per parte convenuta opposta l'avv. Galeazzo in sostituzione dell'avv. FRAGASSO GIULIO
L'avv. Galeazzo chiede la riproduzione di un verbale da trascriversi dal sito “note di diritto pratico”.
Il giudice, osservato che si tratta di un documento di oltre cinque pagine in cui vengono trascritte le difese già in atti, rilevato altresì che parte opposta ha già depositato corpose note, ritenuto che la richiesta abbia un contenuto eccedente il limiti previsti dal codice di procedura civile in tema di verbale d'udienza (che è atto del giudice e non del difensore) non ammette il verbale.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 16:11, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35/2021 R.G.
promossa da
(C.F. - P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
L. r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Domenico
Febbo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Europa n. 190, contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...]
(C.F. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
25.09.1963 ed ivi residente a[...],
- coniugi, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso, presso il cui studio in
SP (AV), alla traversa di via ferrovia n.11, hanno eletto domicilio
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio i coniugi e ottenevano il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo n. 319/2020, che ingiungeva a il pagamento di euro Parte_1
21.803,18, oltre accessori, in relazione agli interessi maturati su alcuni buoni fruttiferi postali serie Q/P. Secondo la domanda, gli interessi dovevano essere calcolati sulla base delle indicazioni stampate sui titoli per l'intero trentennio, inclusi gli anni dal 21° al 30°.
ha proposto opposizione, eccependo l'erroneità del provvedimento Parte_1 monitorio, nonché la totale insussistenza del credito vantato dagli opposti.
L'opponente ha dedotto che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, contraddistinti dalla dicitura “Serie Q/P”, erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, normativa che aveva rideterminato i rendimenti applicabili alla nuova serie “Q", estendendoli — per espressa previsione — anche alle serie precedenti e alle relative modulistiche, tra cui la serie “P”.
2 Secondo , l'apposizione sul fronte del titolo del timbro con la nuova Pt_1 classificazione “Q/P” e, sul retro, della tabella riportante i tassi aggiornati secondo il decreto ministeriale, costituiva corretta integrazione del contenuto del rapporto. Ciò in quanto i buoni fruttiferi postali costituiscono titoli di legittimazione soggetti ad una disciplina integralmente pubblicistica, con conseguente prevalenza della normativa ministeriale su ogni indicazione materiale contenuta nella modulistica originaria.
ha quindi affermato che il rimborso già effettuato, pari ad euro 53.941,59, Pt_1 fosse pienamente conforme al regime normativo introdotto dal D.M. 1986 e che non residuasse alcuna ulteriore somma dovuta agli opposti. Da tali presupposti ha fatto discendere la completa infondatezza della pretesa monitoria chiedendo di dichiarare la nullità, inefficacia o revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2020, di accertare e dichiarare la totale insussistenza del credito vantato dagli opposti, di accertare la correttezza del rimborso già effettuato secondo i tassi stabiliti dal D.M.
13 giugno 1986 e di condannare gli opposti al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Gli opposti, di contro, hanno dedotto che i buoni fruttiferi postali serie “Q/P” da loro sottoscritti dovessero essere rimborsati conformemente alla tabella dei rendimenti riportata sul retro dei titoli, comprensiva dei tassi previsti per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.
Essi hanno sostenuto che le condizioni economiche stampate sul titolo rivestivano natura vincolante e che la dicitura “Q/P” apposta sul fronte non avesse modificato le condizioni originarie. Secondo la loro prospettazione, la modulistica consegnata in fase di sottoscrizione avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l'applicazione dei tassi indicati per l'intera durata trentennale del rapporto, a prescindere dalle previsioni del D.M. 13 giugno 1986.
Alla luce di tali motivi, gli opposti hanno chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n.
319/2020, insistendo nel sostenere la piena esigibilità della somma loro riconosciuta in via monitoria, il rigetto dell'opposizione proposta da e la Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
È pacifico tra le parti che i buoni siano stati emessi dopo il 1° luglio 1986 e rechino la dicitura “Serie Q/P” apposta sul fronte, nonché il timbro con la tabella dei nuovi tassi fino al ventesimo anno. Tale classificazione è prevista dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, che stabilisce che i buoni della precedente serie “P”, emessi
3 successivamente al decreto, siano “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie “Q”, previa apposizione dei due timbri (fronte e retro).
Ne consegue che i buoni rientrano nella disciplina della serie Q e sono soggetti ai tassi stabiliti dal D.M. 1986.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali è regolata da norme pubblicistiche e non da un autonomo regolamento contrattuale. L'art. 173 D.P.R. 156/1973 attribuisce al decreto ministeriale la determinazione dei tassi, consentendone anche l'estensione alle serie precedenti.
La Corte di cassazione ha riaffermato tale impostazione in più occasioni (Cass.
SS.UU. 13979/2007, 3963/2019, 24715/2024); nei buoni “Q/P” non si applicano i tassi residui della serie “P”, nemmeno se materialmente visibili nella parte non coperta dal timbro;
la mancanza dell'indicazione dei tassi dal 21° al 30° anno non legittima l'applicazione dei tassi originari della serie “P”.
La Suprema Corte ha chiarito che il sottoscrittore non può invocare un affidamento
“cartolare” su elementi tipografici superati, poiché la dicitura “Q/P” e la tabella aggiornata rendono evidente che il titolo è assoggettato al nuovo regime ministeriale. L'eventuale incompletezza della tabella non può comportare l'applicazione di condizioni ormai abrogate.
Rileva in particolare il richiamo a Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24715 che ha affrontato un caso del tutto identico alla fattispecie in cui era chiesto il pagamento degli interessi successivi alla scadenza del buono al tasso ritenuto contrattualmente pattuito.
Tale sentenza, in motivazione, afferma:
“Il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567.
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
4 essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in
L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio
1986 con D.M. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”
Non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento sopra richiamato.
In particolare, sul preteso affidamento del risparmiatore l'argomento degli opposti non può essere condiviso. L'affidamento tutelabile, secondo la giurisprudenza, presuppone una contraddizione tra serie indicata e tassi riportati, ovvero una mancata integrazione da parte dell'emittente o comunque un'apparenza idonea a far ritenere vigente il regime precedente.
Nel caso concreto tale affidamento non sussiste perché è chiaramente indicata la serie Q/P, che richiama il D.M. 1986. Inoltre, la tabella fino al ventesimo anno è stata integralmente aggiornata ai tassi della serie Q.
La normativa stabilisce che il tasso semplice del terzo decennio è quello massimo raggiunto dalla nuova serie, come da tabelle del D.M. 1986, non quello della modulistica “P”. La Corte di cassazione 24715/2024, già richiamata, ha espressamente affermato che la mera leggibilità residua dei tassi stampati sulla modulistica originaria non è idonea a fondare un legittimo affidamento.
Nel caso di specie ha rimborsato il valore dei buoni secondo i tassi Parte_1 del D.M. 13 giugno 1986, per un importo di € 53.941,59 complessivi, importo non contestato nella sua determinazione.
Gli opposti non hanno provato che i buoni riportassero tassi del 21°- 30° anno difformi da quelli della serie “Q” né che una diversa indicazione fosse stata loro
5 prospettata dall'emittente in sede di emissione.
Pertanto, la pretesa monitoria è infondata.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di RA
GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro ed , iscritta al RG 35/2021: Parte_1 CP_1 CP_2
- accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2020 emesso il 30 novembre 2020 nel procedimento RG n. 893/2020;
- condanna gli opposti alle spese di lite, che liquida in € 145,50 per anticipazioni, €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Isernia, il 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
6
Verbale di udienza
All'udienza del 24/11/2025 davanti all'avv. RA GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 35/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Carletto in sostituzione dell'avv.
FEBBO DOMENICO, per parte convenuta opposta l'avv. Galeazzo in sostituzione dell'avv. FRAGASSO GIULIO
L'avv. Galeazzo chiede la riproduzione di un verbale da trascriversi dal sito “note di diritto pratico”.
Il giudice, osservato che si tratta di un documento di oltre cinque pagine in cui vengono trascritte le difese già in atti, rilevato altresì che parte opposta ha già depositato corpose note, ritenuto che la richiesta abbia un contenuto eccedente il limiti previsti dal codice di procedura civile in tema di verbale d'udienza (che è atto del giudice e non del difensore) non ammette il verbale.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 16:11, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35/2021 R.G.
promossa da
(C.F. - P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
L. r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Domenico
Febbo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Europa n. 190, contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...]
(C.F. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
25.09.1963 ed ivi residente a[...],
- coniugi, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso, presso il cui studio in
SP (AV), alla traversa di via ferrovia n.11, hanno eletto domicilio
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio i coniugi e ottenevano il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo n. 319/2020, che ingiungeva a il pagamento di euro Parte_1
21.803,18, oltre accessori, in relazione agli interessi maturati su alcuni buoni fruttiferi postali serie Q/P. Secondo la domanda, gli interessi dovevano essere calcolati sulla base delle indicazioni stampate sui titoli per l'intero trentennio, inclusi gli anni dal 21° al 30°.
ha proposto opposizione, eccependo l'erroneità del provvedimento Parte_1 monitorio, nonché la totale insussistenza del credito vantato dagli opposti.
L'opponente ha dedotto che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, contraddistinti dalla dicitura “Serie Q/P”, erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, normativa che aveva rideterminato i rendimenti applicabili alla nuova serie “Q", estendendoli — per espressa previsione — anche alle serie precedenti e alle relative modulistiche, tra cui la serie “P”.
2 Secondo , l'apposizione sul fronte del titolo del timbro con la nuova Pt_1 classificazione “Q/P” e, sul retro, della tabella riportante i tassi aggiornati secondo il decreto ministeriale, costituiva corretta integrazione del contenuto del rapporto. Ciò in quanto i buoni fruttiferi postali costituiscono titoli di legittimazione soggetti ad una disciplina integralmente pubblicistica, con conseguente prevalenza della normativa ministeriale su ogni indicazione materiale contenuta nella modulistica originaria.
ha quindi affermato che il rimborso già effettuato, pari ad euro 53.941,59, Pt_1 fosse pienamente conforme al regime normativo introdotto dal D.M. 1986 e che non residuasse alcuna ulteriore somma dovuta agli opposti. Da tali presupposti ha fatto discendere la completa infondatezza della pretesa monitoria chiedendo di dichiarare la nullità, inefficacia o revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2020, di accertare e dichiarare la totale insussistenza del credito vantato dagli opposti, di accertare la correttezza del rimborso già effettuato secondo i tassi stabiliti dal D.M.
13 giugno 1986 e di condannare gli opposti al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Gli opposti, di contro, hanno dedotto che i buoni fruttiferi postali serie “Q/P” da loro sottoscritti dovessero essere rimborsati conformemente alla tabella dei rendimenti riportata sul retro dei titoli, comprensiva dei tassi previsti per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.
Essi hanno sostenuto che le condizioni economiche stampate sul titolo rivestivano natura vincolante e che la dicitura “Q/P” apposta sul fronte non avesse modificato le condizioni originarie. Secondo la loro prospettazione, la modulistica consegnata in fase di sottoscrizione avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l'applicazione dei tassi indicati per l'intera durata trentennale del rapporto, a prescindere dalle previsioni del D.M. 13 giugno 1986.
Alla luce di tali motivi, gli opposti hanno chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n.
319/2020, insistendo nel sostenere la piena esigibilità della somma loro riconosciuta in via monitoria, il rigetto dell'opposizione proposta da e la Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
È pacifico tra le parti che i buoni siano stati emessi dopo il 1° luglio 1986 e rechino la dicitura “Serie Q/P” apposta sul fronte, nonché il timbro con la tabella dei nuovi tassi fino al ventesimo anno. Tale classificazione è prevista dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, che stabilisce che i buoni della precedente serie “P”, emessi
3 successivamente al decreto, siano “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie “Q”, previa apposizione dei due timbri (fronte e retro).
Ne consegue che i buoni rientrano nella disciplina della serie Q e sono soggetti ai tassi stabiliti dal D.M. 1986.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali è regolata da norme pubblicistiche e non da un autonomo regolamento contrattuale. L'art. 173 D.P.R. 156/1973 attribuisce al decreto ministeriale la determinazione dei tassi, consentendone anche l'estensione alle serie precedenti.
La Corte di cassazione ha riaffermato tale impostazione in più occasioni (Cass.
SS.UU. 13979/2007, 3963/2019, 24715/2024); nei buoni “Q/P” non si applicano i tassi residui della serie “P”, nemmeno se materialmente visibili nella parte non coperta dal timbro;
la mancanza dell'indicazione dei tassi dal 21° al 30° anno non legittima l'applicazione dei tassi originari della serie “P”.
La Suprema Corte ha chiarito che il sottoscrittore non può invocare un affidamento
“cartolare” su elementi tipografici superati, poiché la dicitura “Q/P” e la tabella aggiornata rendono evidente che il titolo è assoggettato al nuovo regime ministeriale. L'eventuale incompletezza della tabella non può comportare l'applicazione di condizioni ormai abrogate.
Rileva in particolare il richiamo a Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24715 che ha affrontato un caso del tutto identico alla fattispecie in cui era chiesto il pagamento degli interessi successivi alla scadenza del buono al tasso ritenuto contrattualmente pattuito.
Tale sentenza, in motivazione, afferma:
“Il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567.
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
4 essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in
L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio
1986 con D.M. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”
Non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento sopra richiamato.
In particolare, sul preteso affidamento del risparmiatore l'argomento degli opposti non può essere condiviso. L'affidamento tutelabile, secondo la giurisprudenza, presuppone una contraddizione tra serie indicata e tassi riportati, ovvero una mancata integrazione da parte dell'emittente o comunque un'apparenza idonea a far ritenere vigente il regime precedente.
Nel caso concreto tale affidamento non sussiste perché è chiaramente indicata la serie Q/P, che richiama il D.M. 1986. Inoltre, la tabella fino al ventesimo anno è stata integralmente aggiornata ai tassi della serie Q.
La normativa stabilisce che il tasso semplice del terzo decennio è quello massimo raggiunto dalla nuova serie, come da tabelle del D.M. 1986, non quello della modulistica “P”. La Corte di cassazione 24715/2024, già richiamata, ha espressamente affermato che la mera leggibilità residua dei tassi stampati sulla modulistica originaria non è idonea a fondare un legittimo affidamento.
Nel caso di specie ha rimborsato il valore dei buoni secondo i tassi Parte_1 del D.M. 13 giugno 1986, per un importo di € 53.941,59 complessivi, importo non contestato nella sua determinazione.
Gli opposti non hanno provato che i buoni riportassero tassi del 21°- 30° anno difformi da quelli della serie “Q” né che una diversa indicazione fosse stata loro
5 prospettata dall'emittente in sede di emissione.
Pertanto, la pretesa monitoria è infondata.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di RA
GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro ed , iscritta al RG 35/2021: Parte_1 CP_1 CP_2
- accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2020 emesso il 30 novembre 2020 nel procedimento RG n. 893/2020;
- condanna gli opposti alle spese di lite, che liquida in € 145,50 per anticipazioni, €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Isernia, il 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
6