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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4794 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 4794 /2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Andrea Mone e Martina Zambelli, che lo rappresentano e difendono per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Stefania Carotti che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO oggetto: contratto assicurativo, polizza infortuni conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 aprile 2025, il procuratore della parte convenuta, unico presente, ha precisato le conclusioni come segue: “chiede pronunciarsi cessazione della
1 materia del contendere, come da accordo raggiunto tra le parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo ha ad oggetto la domanda dell'attore, quale contraente assicurato con polizza infortuni, al pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, inabilità temporanea e rimborso spese sanitarie.
Nel corso del processo, tenuto conto del sopravvenuto pagamento dell'indennità, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185bis c.p.c. come segue:
l'attore rinuncia agli atti del giudizio con contestale accettazione della controparte, con pagamento da parte dell'assicurazione di € 2.000 a titolo di contributo per le spese processuali.
Vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma da parte dell'assicurazione a favore dell'attore.
Pertanto, tra le parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo si osserva che la cessazione della materia del contendere non è espressamente prevista quale forma di definizione del processo dal vigente codice di procedura civile;
essendo tale stata affermata, in via pretoria, dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (a partire da Cass. 19 gennaio 1954, n. 92 fino a Cass. S.U. 28 settembre
2000, n. 1048) e adoperata, sino a divenire “diritto vivente” (secondo la definizione coniata dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità), come formula terminativa di processi ai quali non si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Per quanto rileva nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, le parti aderendo alla proposta del giudice si sono accordate sulla misura delle spese da liquidare a favore dell'attore che sono state già pagate.
P.Q.M.
2 dichiara la cessazione della materia del contendere tra e la Parte_1 [...]
CP_1
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 7 maggio 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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