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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
628/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa Parte_1
dall'avv. Leone
opponente
e
, rappr. e difeso dall'avv. Mainardi Controparte_1
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo 5953/2022 emesso in Parte_1
data 28 novembre 2022 da questo ufficio per l'importo di ca € 191mila in favore di
, titolare di n. 23 buoni postali fruttiferi trentennali (BFP) emessi nel Controparte_1
1987/1990, appartenenti alla serie Q n. OP (con numerazione progressiva), rilevandone l'infondatezza stante l'arbitrarietà del calcolo del maggior rendimento 1 chiesto (e suffragata da perizia di parte) atteso che detto rendimento non solo è già ex lege previsto (cfr DM 13 giugno 1986, istitutivo dei predetti BFP, che prevede i saggi di interessi secondo la tabella allegata ovvero nella misura pari a 8%, fino al 5° anno,
9%, fino al 10° anno, 10,5%, fino al 15° anno, e 12% alla scadenza, con capitalizzazione composta degli interessi fino al 20° anno e semplice da quell'epoca in poi) ma esso è da intendersi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel procedimento monitorio) nella misura lorda della per la ritenuta d'acconto (viceversa, rivendicata dal ) stante la ritenuta fiscale operata a monte nella misura pari a Controparte_1
6.25% (BFP emessi al 31 agosto 1987 e 12,5 per BFP emessi dal 1 settembre 1987 al
23 giugno 1997), come previsto dal decreto – legge 19 settembre 1986 n. 556
(convertito in legge 17 novembre 1986 n. 759) per cui alcuna ulteriore somma, rispetto a quella già rimborsata (€ 229.906,70), è dovuta (allega giurisprudenza, di merito, secondo cui, per i primi vent'anni di vita del buono fruttifero postale, la capitalizzazione annuale degli interessi è da intendersi al netto della ritenuta fiscale).
Si costituisce che, in rito, rileva la condizione di procedibilità Controparte_1
costituita dalla mediazione obbligatoria laddove, nel merito, il maggior credito azionato in via monitoria.
All'udienza del 10 ottobre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'opposizione è fondata.
è titolare di buoni fruttiferi postali trentennali (BFP) emessi nel Controparte_1
1987/1990, appartenenti alla serie Q n. OP, avente un rendimento periodico nella misura pari a 8%, fino al 5° anno, 9%, fino al 10° anno, 10,5%, fino al 15° anno, e 12% alla scadenza del 20° anno, con capitalizzazione degli interessi fino al 20° anno, senza alcuna specificazione circa il tasso di rendimento dal 20° anno in poi (fino alla
2 scadenza naturale) e specificando che il medesimo avrebbe dovuto intendersi al lordo delle imposte gravanti (ritenuta d'acconto), per i quali il risparmiatore ha ottenuto un rimborso, all'atto della scadenza del documento, pari a ca € 229mila, ritenuto insufficiente rispetto alle proprie maggiori aspettative (ca € 191mila, ulteriori) in base al saggio indicato “a tergo” del buono anziché quello, peggiorativo, previsto dal DM
13 giugno 1986 (in parte qua ha introdotto una modifica peggiorativa con un effetto retroattivo del tasso di interessi corrisposto ai possessori dei buoni postali fruttiferi emessi prima dell'entrata) non applicabile ai BFP emessi successivamente al giugno
1986 (data di entrata in vigore del regolamento), come nel caso in esame essendo stati tutti messi dal 1987, invocando, all'uopo, Cass. Sez. un. 15 giugno 2007 n. 13979 in parte qua, in motivazione, ha stabilito il noto principio di diritto secondo cui, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, dettata dal DPR 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti di talché, in caso di contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite da DM 13 giugno 1986 che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime (pronuncia ritenuta non superata dal successivo arresto espresso da Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 riferita ai buoni fruttiferi emessi prima del 1986) che costituisce, un po', il leading case evocato dai risparmiatori al fine di ottenere un maggiore rimborso.
Questo costituisce il thema disputandum.
Ciò posto, nel merito, in via preliminare, occorre richiamare che la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica di documenti di legittimazione) va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171/182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n. 256 (“Regolamento dei
3 esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Per quanto riguarda, in particolare, la serie P/Q, nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali, oggetto degli atti di causa, sono stati sottoscritti dal 1987 al 1990 per la durata di 30 anni e tutti appartenenti alla serie “P/Q” (come si evince dalla facciata del documento). L'emissione aveva il proprio fondamento nel DM 13 giugno 1986
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, che, all'art. 4, disponeva che, con effetto dal 1° luglio 1986, è stata istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”: quest'ultima emissione è stata caratterizzata dalla seguente particolarità che risiede nel fatto che Parte_1
abbia utilizzato il precedente modulo emesso per la serie “P”, stante
[...]
l'autorizzazione concessa dal già citato DM 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi
d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” che, all'uopo (cfr art. 5), nel disporre l'emissione dei buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, consentiva l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986
(infatti, il predetto art. 5 disponeva quanto segue ovvero “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie
Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”).
4 Il motivo di doglianza è costituito dal maggior rendimento atteso applicando il saggio di interesse stabilito sul documento secondo una modalità di calcolo elaborata dal
CTP che, nella propria perizia, ha stabilito che il valore dei seguenti buoni fruttiferi postali è stato calcolato alla scadenza naturale secondo le condizioni contrattuali ed ai tassi di interesse indicati sui titoli (almeno per i primi 20 anni) laddove, viceversa,
ha ricevuto un valore inferiore rispetto al rendimento che sarebbe Controparte_1
dovuto risultare dalla tabella posta sulla facciata posteriore del titolo: minor rendimento corrisposto in base ai minori tassi previsti dal DM 13 giugno 1986 che ha previsto, per i possessori dei buoni postali fruttiferi emessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, una modifica peggiorativa dei tassi di interesse riportati originariamente nelle tabelle presenti sul retro dei buoni medesimi (così, l'incipit della perizia di parte in cui, espressamente, si afferma che “ non può riconoscere un Parte_1
rendimento inferiore a quello indicato sui buoni postali fruttiferi emessi successivamente al giugno 1986”).
Questo è l'oggetto del contendere, più che la contestazione circa la misura netta lorda del rendimento corrisposto (e della incidenza della capitalizzazione degli interessi) su cui ha insistito la difesa di . Parte_1
Si pone, dunque, il quesito circa il tasso di rendimento (comunque lordo, in base alle previsioni del titolo) applicabile se in base alle previsioni del documento o del DM 13 giugno 1986, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 20° anno di emissione e la scadenza (trentennale) stante l'assenza di alcuna previsione di rendimento ivi apposta.
Costituisce ius receptum (in base agli ultimi approdi del diritto vivente) quello secondo cui il tasso di interessi è quello stabilito dal DM 13 giugno 1986 per tutte le emissioni,
5 ivi comprese quelli di cui alla serie “Q”, avvenute sotto il vigore del regolamento ministeriale modificativo in peius del saggio, che prevale anche sui diversi tassi riportati a tergo dal titolo stante il rango di fonte normativa integrando, altresì,
l'omessa previsione negoziale dei rendimenti nell'ultimo decennio di vita considerata la durata trentennale (previsioni negoziali del titolo per le quali è appena il caso di rilevare come il tasso di rendimento sia da corrispondersi in misura lorda, determinata in base al decreto legge 19 settembre 1986 n. 556, convertito in legge 17 novembre
1986 n. 759 per cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al
31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%).
Infatti, in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) nella sua versione originaria (cfr art. 173) prevedeva che gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata “a tergo dei buoni” nonchè che le variazioni del saggio d'interesse fossero disposte con decreto del Ministro per il tesoro, sebbene con effetto soltanto per i buoni fruttiferi postali emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso (e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi), con una disciplina in parte variata a seguito del decreto – legge 30 settembre 1974 n. 460 (“Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156"), convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1974 n. 588, che ha novellato la disposizione nel senso di prevedere come le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi fossero disposte con decreto del Ministro per il tesoro con effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso ed estese ad una o più delle precedenti serie. Detta disciplina è stata poi abrogata dal decreto legislativo 30 luglio
6 1999 n. 284 ("Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997,
n. 59, art. 11") la quale, sotto la rubrica "Disposizioni finali e abrogazioni di norme", ha abrogate, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III DPR 29 marzo 1973
n. 156 (cd “Codice postale”), fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Altra norma fondamentale (con forte incidenza sul contenzioso in atto) è quella contenuta nel DM 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro il quale, all'art. 4, ha istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto (gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi), prevedendo al successivo art. 5, che siano, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986 (per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi") ed applicando (cfr art. 6) sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q” i saggi di interesse fissati col detto decreto, per i buoni della serie "Q".
Il complesso della disciplina così sommariamente delineata - che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo - ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cc la statuizioni negoziali della parti: infatti, attesa la natura
7 dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione sicchè, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicchè le variazioni medio tempore del tasso di interesse, disposte con decreti ministeriali, comportano un'integrazione extra testuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 cc di talché ne consegue come il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite su base normativa che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con
DM 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni
(Cass. 14 febbraio 2022 n. 4748, Cass. 11 dicembre 2019 n. 3963). E quanto precede con riferimento anche al periodo compreso tra il 20° ed il 30° anno di emissione in cui nulla dispone il documento di legittimazione (come ben rilevato da Cass. 3 gennaio
2023 n. 87 secondo cui “Con riferimento ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, la quantificazione degli interessi, per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno della loro durata, va effettuata sulla base non già di quella parte dell'impressione a stampa sul retro del titolo relativa alla precedente serie P, bensì di quanto previsto dal d.m. 13 giugno 1986 riguardante la serie Q.”), contribuendo, ancor di più, a giudicare la fallacità della valutazione operata dal CTP.
Le spese di lite soni integralmente compensate, stante la natura controversia delle questioni poste (infatti, la tutela dell'affidamento del risparmiatore ha costituito argomentazione spesa dal giudice della monofilachia nel 2007, invocata da
[...]
a sostegno della propria difesa). CP_1
P.Q.M.
8 pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 5953/2022 emesso in data 28 novembre 2022 da questo ufficio, con compensazione integrale delle spese di lite
Torre Annunziata, 30 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
9
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa Parte_1
dall'avv. Leone
opponente
e
, rappr. e difeso dall'avv. Mainardi Controparte_1
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo 5953/2022 emesso in Parte_1
data 28 novembre 2022 da questo ufficio per l'importo di ca € 191mila in favore di
, titolare di n. 23 buoni postali fruttiferi trentennali (BFP) emessi nel Controparte_1
1987/1990, appartenenti alla serie Q n. OP (con numerazione progressiva), rilevandone l'infondatezza stante l'arbitrarietà del calcolo del maggior rendimento 1 chiesto (e suffragata da perizia di parte) atteso che detto rendimento non solo è già ex lege previsto (cfr DM 13 giugno 1986, istitutivo dei predetti BFP, che prevede i saggi di interessi secondo la tabella allegata ovvero nella misura pari a 8%, fino al 5° anno,
9%, fino al 10° anno, 10,5%, fino al 15° anno, e 12% alla scadenza, con capitalizzazione composta degli interessi fino al 20° anno e semplice da quell'epoca in poi) ma esso è da intendersi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel procedimento monitorio) nella misura lorda della per la ritenuta d'acconto (viceversa, rivendicata dal ) stante la ritenuta fiscale operata a monte nella misura pari a Controparte_1
6.25% (BFP emessi al 31 agosto 1987 e 12,5 per BFP emessi dal 1 settembre 1987 al
23 giugno 1997), come previsto dal decreto – legge 19 settembre 1986 n. 556
(convertito in legge 17 novembre 1986 n. 759) per cui alcuna ulteriore somma, rispetto a quella già rimborsata (€ 229.906,70), è dovuta (allega giurisprudenza, di merito, secondo cui, per i primi vent'anni di vita del buono fruttifero postale, la capitalizzazione annuale degli interessi è da intendersi al netto della ritenuta fiscale).
Si costituisce che, in rito, rileva la condizione di procedibilità Controparte_1
costituita dalla mediazione obbligatoria laddove, nel merito, il maggior credito azionato in via monitoria.
All'udienza del 10 ottobre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'opposizione è fondata.
è titolare di buoni fruttiferi postali trentennali (BFP) emessi nel Controparte_1
1987/1990, appartenenti alla serie Q n. OP, avente un rendimento periodico nella misura pari a 8%, fino al 5° anno, 9%, fino al 10° anno, 10,5%, fino al 15° anno, e 12% alla scadenza del 20° anno, con capitalizzazione degli interessi fino al 20° anno, senza alcuna specificazione circa il tasso di rendimento dal 20° anno in poi (fino alla
2 scadenza naturale) e specificando che il medesimo avrebbe dovuto intendersi al lordo delle imposte gravanti (ritenuta d'acconto), per i quali il risparmiatore ha ottenuto un rimborso, all'atto della scadenza del documento, pari a ca € 229mila, ritenuto insufficiente rispetto alle proprie maggiori aspettative (ca € 191mila, ulteriori) in base al saggio indicato “a tergo” del buono anziché quello, peggiorativo, previsto dal DM
13 giugno 1986 (in parte qua ha introdotto una modifica peggiorativa con un effetto retroattivo del tasso di interessi corrisposto ai possessori dei buoni postali fruttiferi emessi prima dell'entrata) non applicabile ai BFP emessi successivamente al giugno
1986 (data di entrata in vigore del regolamento), come nel caso in esame essendo stati tutti messi dal 1987, invocando, all'uopo, Cass. Sez. un. 15 giugno 2007 n. 13979 in parte qua, in motivazione, ha stabilito il noto principio di diritto secondo cui, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, dettata dal DPR 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti di talché, in caso di contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite da DM 13 giugno 1986 che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime (pronuncia ritenuta non superata dal successivo arresto espresso da Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 riferita ai buoni fruttiferi emessi prima del 1986) che costituisce, un po', il leading case evocato dai risparmiatori al fine di ottenere un maggiore rimborso.
Questo costituisce il thema disputandum.
Ciò posto, nel merito, in via preliminare, occorre richiamare che la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica di documenti di legittimazione) va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171/182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n. 256 (“Regolamento dei
3 esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Per quanto riguarda, in particolare, la serie P/Q, nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali, oggetto degli atti di causa, sono stati sottoscritti dal 1987 al 1990 per la durata di 30 anni e tutti appartenenti alla serie “P/Q” (come si evince dalla facciata del documento). L'emissione aveva il proprio fondamento nel DM 13 giugno 1986
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, che, all'art. 4, disponeva che, con effetto dal 1° luglio 1986, è stata istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”: quest'ultima emissione è stata caratterizzata dalla seguente particolarità che risiede nel fatto che Parte_1
abbia utilizzato il precedente modulo emesso per la serie “P”, stante
[...]
l'autorizzazione concessa dal già citato DM 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi
d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” che, all'uopo (cfr art. 5), nel disporre l'emissione dei buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, consentiva l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986
(infatti, il predetto art. 5 disponeva quanto segue ovvero “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie
Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”).
4 Il motivo di doglianza è costituito dal maggior rendimento atteso applicando il saggio di interesse stabilito sul documento secondo una modalità di calcolo elaborata dal
CTP che, nella propria perizia, ha stabilito che il valore dei seguenti buoni fruttiferi postali è stato calcolato alla scadenza naturale secondo le condizioni contrattuali ed ai tassi di interesse indicati sui titoli (almeno per i primi 20 anni) laddove, viceversa,
ha ricevuto un valore inferiore rispetto al rendimento che sarebbe Controparte_1
dovuto risultare dalla tabella posta sulla facciata posteriore del titolo: minor rendimento corrisposto in base ai minori tassi previsti dal DM 13 giugno 1986 che ha previsto, per i possessori dei buoni postali fruttiferi emessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, una modifica peggiorativa dei tassi di interesse riportati originariamente nelle tabelle presenti sul retro dei buoni medesimi (così, l'incipit della perizia di parte in cui, espressamente, si afferma che “ non può riconoscere un Parte_1
rendimento inferiore a quello indicato sui buoni postali fruttiferi emessi successivamente al giugno 1986”).
Questo è l'oggetto del contendere, più che la contestazione circa la misura netta lorda del rendimento corrisposto (e della incidenza della capitalizzazione degli interessi) su cui ha insistito la difesa di . Parte_1
Si pone, dunque, il quesito circa il tasso di rendimento (comunque lordo, in base alle previsioni del titolo) applicabile se in base alle previsioni del documento o del DM 13 giugno 1986, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 20° anno di emissione e la scadenza (trentennale) stante l'assenza di alcuna previsione di rendimento ivi apposta.
Costituisce ius receptum (in base agli ultimi approdi del diritto vivente) quello secondo cui il tasso di interessi è quello stabilito dal DM 13 giugno 1986 per tutte le emissioni,
5 ivi comprese quelli di cui alla serie “Q”, avvenute sotto il vigore del regolamento ministeriale modificativo in peius del saggio, che prevale anche sui diversi tassi riportati a tergo dal titolo stante il rango di fonte normativa integrando, altresì,
l'omessa previsione negoziale dei rendimenti nell'ultimo decennio di vita considerata la durata trentennale (previsioni negoziali del titolo per le quali è appena il caso di rilevare come il tasso di rendimento sia da corrispondersi in misura lorda, determinata in base al decreto legge 19 settembre 1986 n. 556, convertito in legge 17 novembre
1986 n. 759 per cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al
31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%).
Infatti, in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) nella sua versione originaria (cfr art. 173) prevedeva che gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata “a tergo dei buoni” nonchè che le variazioni del saggio d'interesse fossero disposte con decreto del Ministro per il tesoro, sebbene con effetto soltanto per i buoni fruttiferi postali emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso (e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi), con una disciplina in parte variata a seguito del decreto – legge 30 settembre 1974 n. 460 (“Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156"), convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1974 n. 588, che ha novellato la disposizione nel senso di prevedere come le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi fossero disposte con decreto del Ministro per il tesoro con effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso ed estese ad una o più delle precedenti serie. Detta disciplina è stata poi abrogata dal decreto legislativo 30 luglio
6 1999 n. 284 ("Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997,
n. 59, art. 11") la quale, sotto la rubrica "Disposizioni finali e abrogazioni di norme", ha abrogate, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III DPR 29 marzo 1973
n. 156 (cd “Codice postale”), fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Altra norma fondamentale (con forte incidenza sul contenzioso in atto) è quella contenuta nel DM 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro il quale, all'art. 4, ha istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto (gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi), prevedendo al successivo art. 5, che siano, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986 (per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi") ed applicando (cfr art. 6) sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q” i saggi di interesse fissati col detto decreto, per i buoni della serie "Q".
Il complesso della disciplina così sommariamente delineata - che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo - ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cc la statuizioni negoziali della parti: infatti, attesa la natura
7 dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione sicchè, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicchè le variazioni medio tempore del tasso di interesse, disposte con decreti ministeriali, comportano un'integrazione extra testuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 cc di talché ne consegue come il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite su base normativa che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con
DM 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni
(Cass. 14 febbraio 2022 n. 4748, Cass. 11 dicembre 2019 n. 3963). E quanto precede con riferimento anche al periodo compreso tra il 20° ed il 30° anno di emissione in cui nulla dispone il documento di legittimazione (come ben rilevato da Cass. 3 gennaio
2023 n. 87 secondo cui “Con riferimento ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, la quantificazione degli interessi, per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno della loro durata, va effettuata sulla base non già di quella parte dell'impressione a stampa sul retro del titolo relativa alla precedente serie P, bensì di quanto previsto dal d.m. 13 giugno 1986 riguardante la serie Q.”), contribuendo, ancor di più, a giudicare la fallacità della valutazione operata dal CTP.
Le spese di lite soni integralmente compensate, stante la natura controversia delle questioni poste (infatti, la tutela dell'affidamento del risparmiatore ha costituito argomentazione spesa dal giudice della monofilachia nel 2007, invocata da
[...]
a sostegno della propria difesa). CP_1
P.Q.M.
8 pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 5953/2022 emesso in data 28 novembre 2022 da questo ufficio, con compensazione integrale delle spese di lite
Torre Annunziata, 30 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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