Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 267 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Pt_1 dall'Avv. Valeria Salvati
Parte appellante
E
contumaci Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 160/2024 del 18 giugno 2024 con la quale il Pt_1
Tribunale di Fermo aveva annullato le Ordinanze Ingiunzione opposte da parte odierna appellata, compensando le spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del primo giudice nel ritenere applicabile alla fattispecie dedotta in causa l'art. 14 della legge 689/81 e nell'aver conseguentemente ritenuto estinta la potestà sanzionatoria di esso per maturata decadenza, CP_2
quindi ha chiesto la riforma della sentenza nel senso sollecitato in gravame, con favore delle spese di lite.
Disposta la trattazione della causa nella forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter cpc, alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è in atti comunicazione del 30 dicembre 2024 a firma dell'Avv. Valeria Salvati,
avverso la sentenza n. 160/2024 pronunciata il 18 giugno 2024 dal Tribunale di Fermo;
il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione sono stati ritualmente notificati alla parte appellata, non costituita.
L'appellante ha ribadito la sopravvenuta perdita di interesse a coltivare l'impugnazione, in seno alle note illustrative depositate allo scadere nel termine all'uopo assegnato ai sensi dell'art.127 ter cpc.; può, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.
La contumacia di parte appellata consente di non provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo;
nulla per le spese
Ancona, 9 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente