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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa CO Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 418 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
) - rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. BOSCAGLIA ANNA presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
) - rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. VERDE FLORINDA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/01/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli il 25/04/2000; che dal matrimonio erano nati tre figli: , CO e maggiorenni;
Per_1 Per_2 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 15/10/2022;
1 che nella sentenza della separazione era stato posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia di € 400,00 mensili, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00;
che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente;
Per_2
che la moglie stava lavorando a Volla;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e l'esclusione di qualsiasi assegno in Per_2 favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc .
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva che fosse posto a carico del marito un assegno divorzile di
€ 1.500,00 e che fosse ordinato al ricorrente di prestare idonea garanzia reale e/o personale per l'adempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente.
All'udienza del 16/04/2024, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore, in via provvisoria, revocava l'obbligo di mantenimento a carico del SI. per la figlia maggiorenne e l'assegnazione della casa familiare, assegnando il Pt_1 Per_2 termine di giorni 60 per il rilascio.
Ammesse le istanze istruttorie ed esaurita la prova per testi, il giudie relatore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e, all'udienza cartolare del 22/05/2025, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
2 “Art. 1)- Il SI. si obbliga di versare entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a mezzo disposizione di bonifico bancario, la somma mensile di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), quale assegno divorzile in favore della SI.ra . Detta somma, CP_1 come innanzi concordemente determinata, sarà indicizzata annualmente in base alle successive variazioni accertate dall' ISTAT, con decorrenza maggio 2026.
Art. 2)- La SI.ra è proprietaria, per la quota pari al 50%, dei seguenti CP_1 immobili:
- immobile ubicato in San Giovanni a Teduccio-Napoli, Corso San Giovanni a
Teduccio n. 860, piano T, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SGO, fol 4, particella 175, sub 1, z.c. 14, cat. C/1, classe 6, superficie catastale 43 mq, R.C. €. 1.057,45.
- immobile ubicato in Barra-Napoli, Via Fabio Giordano n. 33, piano T, identificato nel
NCEU del Comune di Napoli alla Sez. BAR, fol 7, particella 391, sub 1, z.c. 9, cat. C/1, classe 8, superficie catastale 29 mq, R.C. €. 659,41.
- immobile ubicato in San Giovanni a Teduccio-Napoli, Strada Comunale Nuova Villa
n. 166, piano T, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SGO, fol 7, particella
174, sub 2 , z.c. 14, cat. A/5, classe 4, vani 1, superficie catastale 39 mq, R.C. €. 31,50.
Tenuto conto che i seguenti accordi patrimoniali ed il relativo trasferimento di diritti costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra esse costituite parti, le stesse espressamente pattuiscono che la SI.ra si CP_1 obbliga di trasferire a titolo gratuito i propri diritti pari al 50% afferenti alla piena proprietà dei riferiti immobili in favore del SI. con Notaio scelto a cura di quest'ultimo e Parte_1 con relative spese a carico dello stesso.
Resta espressamente convenuto che detti trasferimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine del 30.6.2025, convenendosi altresì che tutte le relative spese maturate a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo cederanno a carico del SI. Parte_1
[...]
Art. 3)- Le spese giudiziarie afferenti la presente controversia cedono a carico delle parti egualitariamente, rinunciando i procuratori costituiti al vincolo della solidarietà ex L.P.-.”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi
3 proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Pt_1
nato a [...], il [...] e nata a [...], il [...], in
[...] CP_1
Napoli, in data 25/04/2000, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte
II, S. A, Sez. T, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000). così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 30/05/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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