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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio Brecciaroli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14825/2023, promossa da:
1) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_3 C.F._3
4) , nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
5) , nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._5 persona di e (c.f. Persona_1 Parte_5
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
C.F._6
6) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_6 C.F._7 in persona di (c.f. Parte_7
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
C.F._6
7) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. EDUARDO DROMI,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
INTERVENTORE NECESSARIO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Persona_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_2
e , sono tutti cittadini
[...] Parte_8 Parte_3 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MASSERANO (BI), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che , è nato il [...] a [...] (cfr. documentazione Persona_2 depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso);
− che – o - non si è mai naturalizzato Persona_2 Persona_3 peruviano, come consta dalla relativa certificazione rilasciata dalla Soprintendenza Nazionale delle
Migrazioni del Perù (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso); TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
− che, dall'unione tra – o – e , è nata a Persona_2 Persona_3 Parte_9
Chongoyape, provincia di LA (Perù), in data 16/02/1928, (cfr. Parte_1 documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso);
− che, in data 28/07/1944, a Chongoyape, provincia di LA (Perù), – o Parte_1
– ha contratto matrimonio con il cittadino straniero OI Parte_10 CP_2
(cfr. documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso) e che, da questa unione,
[...] sono nati a LA (Perù), in data 10/07/1945, (cfr. documentazione Persona_4 depositata, sub n. 5, unitamente al ricorso) ed in data 21/02/1947, l'odierna ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 6, unitamente al ricorso); Parte_1
− che, in data 02/06/1972, a San Isidro - IM (Perù), ha Persona_4 Parte_1 contratto matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 7, Persona_5 unitamente al ricorso) e che, da questa unione, è nato a [...] - IM (Perù), in data
22/03/1980, l'odierno ricorrente (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, Persona_1 unitamente al ricorso);
− che, in data 10/07/2015, a IM (Perù), ha contratto matrimonio con Persona_1
(cfr. documentazione depositata, sub n. 9, unitamente al ricorso) Pt_5 Parte_5
e che, da questa unione, sono nate a IM (Perù) altre odierne ricorrenti: in data 02/04/2019,
(cfr. documentazione depositata, sub n. 10, unitamente al ricorso) ed in data Parte_4
05/04/2021, (cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al Parte_6 ricorso);
− che, in data 30/08/1969, a LA (Perù), ha contratto Parte_1 matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 12, Controparte_3 unitamente al ricorso) e che, da questa unione, sono nate a LA (Perù) altre odierne ricorrenti: in data 26/05/1970, (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_2
13, unitamente al ricorso) ed in data 24/11/1972, (cfr. documentazione Parte_8 depositata, sub n. 14, unitamente al ricorso);
− che, in data 19/02/1999, a IM (Perù), ha contratto Parte_2 Parte_2 matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 15, unitamente Persona_6 al ricorso) e che, da questa unione, è nata a [...]ù), in data 15/04/2004, Parte_3
(cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al ricorso). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
In data 29/09/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , cittadino Persona_2 italiano nato il [...] in [...] e figlio di genitori italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella peruviana (cfr. documentazione depositata, sub n.
2, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR ER il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di
Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne'
Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta nato in [...] il [...] da cittadini italiani e, Parte_11 emigrato in Perù, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino peruviano, con la conseguenza che la cittadinanza italiana deve riconoscersi alla figlia , nata il [...], non Parte_10 emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, nonché ai figli di quest'ultima e (quest'ultima odierna ricorrente). Persona_4 Parte_1
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli altri odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlio di ), nonché Persona_1 Persona_4 Parte_8
e (in quanto figlie di
[...] Parte_2 Parte_1
).
[...]
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_4 Parte_6 Persona_1
), nonché (in quanto figlia di ).
[...] Parte_3 Parte_2 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_1 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14825/2023 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
1) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) nata il [...] in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_3 C.F._3
4) , nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
5) , nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._5 persona di e (c.f. ), Persona_1 Parte_5 C.F._6 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
6) , nata il [...] in [...], C.F. in Parte_6 C.F._7 persona di e (c.f. ), Persona_1 Parte_5 C.F._6 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
7) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio Brecciaroli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14825/2023, promossa da:
1) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_3 C.F._3
4) , nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
5) , nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._5 persona di e (c.f. Persona_1 Parte_5
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
C.F._6
6) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_6 C.F._7 in persona di (c.f. Parte_7
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
C.F._6
7) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. EDUARDO DROMI,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
INTERVENTORE NECESSARIO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Persona_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_2
e , sono tutti cittadini
[...] Parte_8 Parte_3 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MASSERANO (BI), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che , è nato il [...] a [...] (cfr. documentazione Persona_2 depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso);
− che – o - non si è mai naturalizzato Persona_2 Persona_3 peruviano, come consta dalla relativa certificazione rilasciata dalla Soprintendenza Nazionale delle
Migrazioni del Perù (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso); TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
− che, dall'unione tra – o – e , è nata a Persona_2 Persona_3 Parte_9
Chongoyape, provincia di LA (Perù), in data 16/02/1928, (cfr. Parte_1 documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso);
− che, in data 28/07/1944, a Chongoyape, provincia di LA (Perù), – o Parte_1
– ha contratto matrimonio con il cittadino straniero OI Parte_10 CP_2
(cfr. documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso) e che, da questa unione,
[...] sono nati a LA (Perù), in data 10/07/1945, (cfr. documentazione Persona_4 depositata, sub n. 5, unitamente al ricorso) ed in data 21/02/1947, l'odierna ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 6, unitamente al ricorso); Parte_1
− che, in data 02/06/1972, a San Isidro - IM (Perù), ha Persona_4 Parte_1 contratto matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 7, Persona_5 unitamente al ricorso) e che, da questa unione, è nato a [...] - IM (Perù), in data
22/03/1980, l'odierno ricorrente (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, Persona_1 unitamente al ricorso);
− che, in data 10/07/2015, a IM (Perù), ha contratto matrimonio con Persona_1
(cfr. documentazione depositata, sub n. 9, unitamente al ricorso) Pt_5 Parte_5
e che, da questa unione, sono nate a IM (Perù) altre odierne ricorrenti: in data 02/04/2019,
(cfr. documentazione depositata, sub n. 10, unitamente al ricorso) ed in data Parte_4
05/04/2021, (cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al Parte_6 ricorso);
− che, in data 30/08/1969, a LA (Perù), ha contratto Parte_1 matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 12, Controparte_3 unitamente al ricorso) e che, da questa unione, sono nate a LA (Perù) altre odierne ricorrenti: in data 26/05/1970, (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_2
13, unitamente al ricorso) ed in data 24/11/1972, (cfr. documentazione Parte_8 depositata, sub n. 14, unitamente al ricorso);
− che, in data 19/02/1999, a IM (Perù), ha contratto Parte_2 Parte_2 matrimonio con (cfr. documentazione depositata, sub n. 15, unitamente Persona_6 al ricorso) e che, da questa unione, è nata a [...]ù), in data 15/04/2004, Parte_3
(cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al ricorso). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
In data 29/09/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , cittadino Persona_2 italiano nato il [...] in [...] e figlio di genitori italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella peruviana (cfr. documentazione depositata, sub n.
2, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR ER il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di
Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne'
Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta nato in [...] il [...] da cittadini italiani e, Parte_11 emigrato in Perù, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino peruviano, con la conseguenza che la cittadinanza italiana deve riconoscersi alla figlia , nata il [...], non Parte_10 emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, nonché ai figli di quest'ultima e (quest'ultima odierna ricorrente). Persona_4 Parte_1
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli altri odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlio di ), nonché Persona_1 Persona_4 Parte_8
e (in quanto figlie di
[...] Parte_2 Parte_1
).
[...]
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_4 Parte_6 Persona_1
), nonché (in quanto figlia di ).
[...] Parte_3 Parte_2 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_1 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14825/2023 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
1) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) nata il [...] in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_3 C.F._3
4) , nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
5) , nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._5 persona di e (c.f. ), Persona_1 Parte_5 C.F._6 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
6) , nata il [...] in [...], C.F. in Parte_6 C.F._7 persona di e (c.f. ), Persona_1 Parte_5 C.F._6 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
7) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli