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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2041/2022 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 17.03.2025, promossa da
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.05.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ciccone, appellante nei confronti di
(c.f./p.iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, appellato
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1781/2021 emessa in data 20.12.2021 e depositata in data 21.12.2021, non notificata, il Giudice di Pace di ha Controparte_1
rigettato l'opposizione proposta da avverso il verbale n° Parte_1
1 V/58469F/2021 del 07.01.2021, con cui il ha Controparte_1
contestato al medesimo la violazione dell'art. 191, commi 2-4, C.d.S. ed ha disposto il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello davanti a questo
Tribunale , affidandosi a tre motivi e chiedendo, in totale Parte_1
riforma, di annullare il verbale di contestazione n° V/58469F/2021 del
07.01.2021 con ogni sanzione ad esso collegata e di condannare il
[...]
al pagamento di spese e compensi del doppio grado di Controparte_1
giudizio.
§3. Disposta ed eseguita ritualmente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito il
[...]
chiedendo, in via preliminare, di “dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello proposto ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.”; nel merito, di “rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la Parte_1
sentenza n. 1781/2021, pubblicata il 21.12.2021, con cui il Giudice di Pace di , a conclusione del giudizio iscritto al n RG n. Controparte_1
988/2021, ha rigettato il ricorso in opposizione a verbale n°
V/58469F/2021 del 07.01.2021 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza”; di condannare, infine, il al pagamento di Pt_1
spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, discussa all'udienza del 17.03.2024, è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura all'esito dell'udienza (in assenza dei procuratori, allontanatasi).
§5. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata con riferimento al rigetto dell'eccezione preliminare inerente all'omessa contestazione immediata della violazione per difetto di
2 motivazione, nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 e degli artt. 200, 201 C.d.S.
Deduce l'appellante che, nel concludere per l'infondatezza di tale eccezione, il giudice si è limitato a richiamare la normativa ritenuta applicabile, senza indicare i motivi che, in concreto, avrebbero reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito e senza tener conto che
“ogni atto di accertamento considerato rilevante ai fini della decisione
(rilievi stradali, acquisizione sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni rese dalle parti coinvolte)” si era esaurito nell'arco della giornata di verificazione del sinistro (il 20.12.2020).
§6. Con il secondo motivo di impugnazione il si duole che il Pt_1
primo giudice abbia ritenuto “provata la violazione contestata alla luce del parziale accertamento effettuato, ignorando ogni produzione documentale del ricorrente”, con “violazione e falsa applicazione” dell'art. 13 legge n.
869/1981, degli artt. 115 e 320 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c.
In particolare, ad avviso dell'appellante il giudice di pace non avrebbe preso in esame le “immagini di videosorveglianza” che, pur essendo espressamente richiamate nel rapporto di incidente quali atti integranti la ricostruzione del sinistro, non sono state valutate dall'ente ai fini dell'opposto accertamento né, tantomeno, da questo prodotte in giudizio.
La decisione, pertanto, si fonderebbe “su un'attività carente di un elemento essenziale per l'effettivo accertamento dei fatti, che avrebbe permesso di ricostruire fedelmente la dinamica del sinistro da cui scaturisce il verbale di contestazione”.
§7. Con il terzo motivo di gravame il ribadisce che il giudice Pt_1
di pace ha ritenuto erroneamente provata la sua responsabilità in ordine ai fatti contestati “sulla base delle contraddittorie ed insufficienti risultanze
3 accertative”, con violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 3 legge n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c.
Si duole in specie che il primo giudice si sia basato sulle “informazioni sommarie del terzo, SI.ra , … verbalizzate ed acquisite Persona_1
al rapporto d'incidente dagli agenti intervenuti”, abbia ignorato ogni contrario elemento probatorio, tra cui la “documentazione fotografica riproducente danni al veicolo assolutamente incompatibili con la ricostruita dinamica di sinistro (ammaccatura rinvenuta sulla parte superiore sx del cofano anteriore, all'altezza del parabrezza)”, e non abbia considerato che “dalla disamina degli atti, anche alla luce delle generiche informazioni rese dal terzo e trasfuse nel rapporto d'incidente, non si ritiene raggiunta la prova della responsabilità dell'appellante, in mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito”, con violazione dell'art. 3, comma 1, legge n. 689 del 1981.
§8. Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del Controparte_1
, dal momento che la complessa articolazione del gravame ha
[...]
impedito di fatto qualsivoglia apprezzamento della ragionevole probabilità del suo accoglimento in una sede diversa dal merito.
§9. Nel merito, poi, l'appello non è meritevole di accoglimento.
§9.1- Infondata è, in primo luogo, la doglianza relativa al rigetto dell'eccezione incentrata sull'omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Sul punto, occorre osservare, in primo luogo, che il Codice della Strada:
1) all'art. 200, comma 1, prevede che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che
4 sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”; 2) all'art. 201, comma 1, stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo
a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento (…)”; 3) all'art. 201, comma 1 bis, recita: “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
(…)”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio” (cfr. Cass. n. 18023 del 2018, ord.; conf. Cass.
n. 36922 del 2021, ord.: nella specie, si è ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i
5 locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro); e, ancora, che “(…) per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 24835 del
2005).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la ragione della contestazione differita dell'infrazione al Codice della strada di cui al verbale impugnato dall'odierno appellante è stata indicata dagli agenti accertatori nella circostanza che il verbale è stato “redatto a seguito ricostruzione della dinamica del sinistro” e può ritenersi idonea a giustificare la contestazione differita della violazione di che trattasi.
In altri termini, riallacciandosi la suddetta infrazione ad un incidente stradale e richiedendo tale incidente una serie di accertamenti, compreso l'esame delle videoregistrazioni acquisite, di cui si dà atto nel relativo
“rapporto”, non sarebbe stato possibile per gli agenti contestare immediatamente la violazione.
§9.2- Sul secondo e sul terzo motivo di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, è bene, anzitutto, sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i criteri di prova che regolano i verbali amministrativi sono i
6 seguenti: “a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità”
(così Cass. n. 28149 del 2022; cfr., altresì, Cass. n. 23800 del 2014, secondo cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”).
Tanto chiarito, è da osservare che il verbale in esame non è assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, non essendo tale dinamica fondata su circostanze di fatto attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. È, dunque, ammessa la contestazione di una
7 diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, prove che tuttavia nella specie difettano.
La violazione oggetto di contestazione risulta difatti adeguatamente dimostrata dagli elementi in atti e non superata dalla diversa versione offerta dall'originario opponente.
Si appalesa precisamente più che sufficiente la ricostruzione storico- fattuale operata dai verbalizzanti, i quali, sulla scorta degli elementi acquisiti sul luogo dell'incidente, nonché delle immagini di un sistema di vide-sorveglianza privata, sono giunti ad una ricostruzione della dinamica del sinistro senz'altro condivisibile, in quanto lineare nei suoi snodi fondamentali e, in ogni caso, immune da vizi logici.
In particolare, la dinamica dell'incidente indicata è la seguente:
l'autoveicolo Audi A4 condotto dal percorreva la strada di Pt_1
collegamento via Padova-viale Calabria con direzione di marcia nord-sud, quando, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale LIDL, entrava in contatto con un pedone ( ), il quale attraversava la Persona_2
carreggiata (sprovvista di attraversamenti pedonali a meno di metri cento) da monte verso mare (l'urto avveniva tra la parte anteriore lato sinistro del veicolo e il fianco destro del pedone).
SInificative, sul punto, sono le dichiarazioni di Testimone_1
sentita dagli agenti nell'immediatezza dell'evento, che ha affermato di aver visto, all'altezza del supermercato LIDL, un “pedone di sesso maschile vestito di scuro attraversare la strada da monte verso mare con andatura decisa sotto la pioggia” e che il pedone quasi alla fine dell'attraversamento,
“nella corsia di marcia nord/sud”, è stato colpito “leggermente da un
8 veicolo che procedeva verso sud … molto lentamente” sul fianco destro ed
è finito a terra.
Tali dichiarazioni non sono smentite né dall'ammaccatura del cofano motore dell'autovettura raffigurata nei rilievi fotografici in atti, che non è un dato inequivoco (atteso anche che l'infortunato, trasportato a mezzo ambulanza al locale nosocomio, ha lasciato la struttura volontariamente senza essere visitato, per cui non si è in possesso di alcun referto), né dalla registrazione del sistema di video-sorveglianza privata contenute nel DVD in atti, registrazione nella quale, a differenza di quanto si legge nell'atto di appello, non si vede il pedone che attraversa “repentinamente la strada, mantenendo un'andatura anomala, procedendo in senso obliquo ed andando a cercare l'impatto con il transitante veicolo del conducente, fintanto da gettarsi letteralmente contro il mezzo, nella sua parte anteriore sx, all'altezza del parabrezza”.
Non emergendo, dunque, che l'infortunato si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, può ritenersi integrata la violazione dell'art. 191, comma 2, del codice della strada, a mente del quale “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 3 della legge n. 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso che la norma presuppone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo a provare l'assenza dell'elemento soggettivo (sul tema v. ad es. Cass. n. 26162 del
9 2024, secondo cui “In materia di sanzioni amministrative, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa,
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”, nonché Cass.
n. 33026 del 2023).
Di conseguenza, non avendo nella fattispecie il offerto degli Pt_1
elementi positivi esterni atti a rivelare la sussistenza di una scriminante, pure la relativa doglianza risulta infondata.
Ne discende che gli agenti accertatori sono correttamente pervenuti alla contestazione della violazione dell'art. 191, commi 2 e 4, del C.d.S. sulla base di significativi elementi rivelatori della verosimile dinamica del sinistro, quali emergono dal rapporto informativo in atti, dagli accertamenti svolti e dai rilievi fotografici allegati.
§10. Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
§11. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al Pt_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
§12. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
10 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1781/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data Controparte_1
20.12.2021 e depositata in data 21.12.2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in €250,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) fissa termine di quindici giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2041/2022 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 17.03.2025, promossa da
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.05.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ciccone, appellante nei confronti di
(c.f./p.iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, appellato
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1781/2021 emessa in data 20.12.2021 e depositata in data 21.12.2021, non notificata, il Giudice di Pace di ha Controparte_1
rigettato l'opposizione proposta da avverso il verbale n° Parte_1
1 V/58469F/2021 del 07.01.2021, con cui il ha Controparte_1
contestato al medesimo la violazione dell'art. 191, commi 2-4, C.d.S. ed ha disposto il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello davanti a questo
Tribunale , affidandosi a tre motivi e chiedendo, in totale Parte_1
riforma, di annullare il verbale di contestazione n° V/58469F/2021 del
07.01.2021 con ogni sanzione ad esso collegata e di condannare il
[...]
al pagamento di spese e compensi del doppio grado di Controparte_1
giudizio.
§3. Disposta ed eseguita ritualmente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito il
[...]
chiedendo, in via preliminare, di “dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello proposto ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.”; nel merito, di “rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la Parte_1
sentenza n. 1781/2021, pubblicata il 21.12.2021, con cui il Giudice di Pace di , a conclusione del giudizio iscritto al n RG n. Controparte_1
988/2021, ha rigettato il ricorso in opposizione a verbale n°
V/58469F/2021 del 07.01.2021 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza”; di condannare, infine, il al pagamento di Pt_1
spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, discussa all'udienza del 17.03.2024, è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura all'esito dell'udienza (in assenza dei procuratori, allontanatasi).
§5. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata con riferimento al rigetto dell'eccezione preliminare inerente all'omessa contestazione immediata della violazione per difetto di
2 motivazione, nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 e degli artt. 200, 201 C.d.S.
Deduce l'appellante che, nel concludere per l'infondatezza di tale eccezione, il giudice si è limitato a richiamare la normativa ritenuta applicabile, senza indicare i motivi che, in concreto, avrebbero reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito e senza tener conto che
“ogni atto di accertamento considerato rilevante ai fini della decisione
(rilievi stradali, acquisizione sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni rese dalle parti coinvolte)” si era esaurito nell'arco della giornata di verificazione del sinistro (il 20.12.2020).
§6. Con il secondo motivo di impugnazione il si duole che il Pt_1
primo giudice abbia ritenuto “provata la violazione contestata alla luce del parziale accertamento effettuato, ignorando ogni produzione documentale del ricorrente”, con “violazione e falsa applicazione” dell'art. 13 legge n.
869/1981, degli artt. 115 e 320 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c.
In particolare, ad avviso dell'appellante il giudice di pace non avrebbe preso in esame le “immagini di videosorveglianza” che, pur essendo espressamente richiamate nel rapporto di incidente quali atti integranti la ricostruzione del sinistro, non sono state valutate dall'ente ai fini dell'opposto accertamento né, tantomeno, da questo prodotte in giudizio.
La decisione, pertanto, si fonderebbe “su un'attività carente di un elemento essenziale per l'effettivo accertamento dei fatti, che avrebbe permesso di ricostruire fedelmente la dinamica del sinistro da cui scaturisce il verbale di contestazione”.
§7. Con il terzo motivo di gravame il ribadisce che il giudice Pt_1
di pace ha ritenuto erroneamente provata la sua responsabilità in ordine ai fatti contestati “sulla base delle contraddittorie ed insufficienti risultanze
3 accertative”, con violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 3 legge n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c.
Si duole in specie che il primo giudice si sia basato sulle “informazioni sommarie del terzo, SI.ra , … verbalizzate ed acquisite Persona_1
al rapporto d'incidente dagli agenti intervenuti”, abbia ignorato ogni contrario elemento probatorio, tra cui la “documentazione fotografica riproducente danni al veicolo assolutamente incompatibili con la ricostruita dinamica di sinistro (ammaccatura rinvenuta sulla parte superiore sx del cofano anteriore, all'altezza del parabrezza)”, e non abbia considerato che “dalla disamina degli atti, anche alla luce delle generiche informazioni rese dal terzo e trasfuse nel rapporto d'incidente, non si ritiene raggiunta la prova della responsabilità dell'appellante, in mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito”, con violazione dell'art. 3, comma 1, legge n. 689 del 1981.
§8. Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del Controparte_1
, dal momento che la complessa articolazione del gravame ha
[...]
impedito di fatto qualsivoglia apprezzamento della ragionevole probabilità del suo accoglimento in una sede diversa dal merito.
§9. Nel merito, poi, l'appello non è meritevole di accoglimento.
§9.1- Infondata è, in primo luogo, la doglianza relativa al rigetto dell'eccezione incentrata sull'omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Sul punto, occorre osservare, in primo luogo, che il Codice della Strada:
1) all'art. 200, comma 1, prevede che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che
4 sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”; 2) all'art. 201, comma 1, stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo
a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento (…)”; 3) all'art. 201, comma 1 bis, recita: “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
(…)”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio” (cfr. Cass. n. 18023 del 2018, ord.; conf. Cass.
n. 36922 del 2021, ord.: nella specie, si è ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i
5 locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro); e, ancora, che “(…) per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 24835 del
2005).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la ragione della contestazione differita dell'infrazione al Codice della strada di cui al verbale impugnato dall'odierno appellante è stata indicata dagli agenti accertatori nella circostanza che il verbale è stato “redatto a seguito ricostruzione della dinamica del sinistro” e può ritenersi idonea a giustificare la contestazione differita della violazione di che trattasi.
In altri termini, riallacciandosi la suddetta infrazione ad un incidente stradale e richiedendo tale incidente una serie di accertamenti, compreso l'esame delle videoregistrazioni acquisite, di cui si dà atto nel relativo
“rapporto”, non sarebbe stato possibile per gli agenti contestare immediatamente la violazione.
§9.2- Sul secondo e sul terzo motivo di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, è bene, anzitutto, sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i criteri di prova che regolano i verbali amministrativi sono i
6 seguenti: “a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità”
(così Cass. n. 28149 del 2022; cfr., altresì, Cass. n. 23800 del 2014, secondo cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”).
Tanto chiarito, è da osservare che il verbale in esame non è assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, non essendo tale dinamica fondata su circostanze di fatto attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. È, dunque, ammessa la contestazione di una
7 diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, prove che tuttavia nella specie difettano.
La violazione oggetto di contestazione risulta difatti adeguatamente dimostrata dagli elementi in atti e non superata dalla diversa versione offerta dall'originario opponente.
Si appalesa precisamente più che sufficiente la ricostruzione storico- fattuale operata dai verbalizzanti, i quali, sulla scorta degli elementi acquisiti sul luogo dell'incidente, nonché delle immagini di un sistema di vide-sorveglianza privata, sono giunti ad una ricostruzione della dinamica del sinistro senz'altro condivisibile, in quanto lineare nei suoi snodi fondamentali e, in ogni caso, immune da vizi logici.
In particolare, la dinamica dell'incidente indicata è la seguente:
l'autoveicolo Audi A4 condotto dal percorreva la strada di Pt_1
collegamento via Padova-viale Calabria con direzione di marcia nord-sud, quando, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale LIDL, entrava in contatto con un pedone ( ), il quale attraversava la Persona_2
carreggiata (sprovvista di attraversamenti pedonali a meno di metri cento) da monte verso mare (l'urto avveniva tra la parte anteriore lato sinistro del veicolo e il fianco destro del pedone).
SInificative, sul punto, sono le dichiarazioni di Testimone_1
sentita dagli agenti nell'immediatezza dell'evento, che ha affermato di aver visto, all'altezza del supermercato LIDL, un “pedone di sesso maschile vestito di scuro attraversare la strada da monte verso mare con andatura decisa sotto la pioggia” e che il pedone quasi alla fine dell'attraversamento,
“nella corsia di marcia nord/sud”, è stato colpito “leggermente da un
8 veicolo che procedeva verso sud … molto lentamente” sul fianco destro ed
è finito a terra.
Tali dichiarazioni non sono smentite né dall'ammaccatura del cofano motore dell'autovettura raffigurata nei rilievi fotografici in atti, che non è un dato inequivoco (atteso anche che l'infortunato, trasportato a mezzo ambulanza al locale nosocomio, ha lasciato la struttura volontariamente senza essere visitato, per cui non si è in possesso di alcun referto), né dalla registrazione del sistema di video-sorveglianza privata contenute nel DVD in atti, registrazione nella quale, a differenza di quanto si legge nell'atto di appello, non si vede il pedone che attraversa “repentinamente la strada, mantenendo un'andatura anomala, procedendo in senso obliquo ed andando a cercare l'impatto con il transitante veicolo del conducente, fintanto da gettarsi letteralmente contro il mezzo, nella sua parte anteriore sx, all'altezza del parabrezza”.
Non emergendo, dunque, che l'infortunato si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, può ritenersi integrata la violazione dell'art. 191, comma 2, del codice della strada, a mente del quale “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 3 della legge n. 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso che la norma presuppone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo a provare l'assenza dell'elemento soggettivo (sul tema v. ad es. Cass. n. 26162 del
9 2024, secondo cui “In materia di sanzioni amministrative, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa,
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”, nonché Cass.
n. 33026 del 2023).
Di conseguenza, non avendo nella fattispecie il offerto degli Pt_1
elementi positivi esterni atti a rivelare la sussistenza di una scriminante, pure la relativa doglianza risulta infondata.
Ne discende che gli agenti accertatori sono correttamente pervenuti alla contestazione della violazione dell'art. 191, commi 2 e 4, del C.d.S. sulla base di significativi elementi rivelatori della verosimile dinamica del sinistro, quali emergono dal rapporto informativo in atti, dagli accertamenti svolti e dai rilievi fotografici allegati.
§10. Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
§11. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al Pt_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
§12. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
10 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1781/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data Controparte_1
20.12.2021 e depositata in data 21.12.2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in €250,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) fissa termine di quindici giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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