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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE Dott.ssa Viviana Criscuolo GIUDICE Dott. ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 21791/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Gulia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Veronica Caiazza, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.5.2025, il procuratore del resistente ha depositato certificato di morte del suo assistito. I procuratori delle parti hanno chiesto decidersi il giudizio, che è stato riservato al Collegio senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.10.2024, la sign.ra – Parte_1 premesso che dal matrimonio con il sign. del 6.7.2012 Controparte_1 sono nati i gemelli e il 1°.2.2006 – esponeva che con Per_1 Per_2 sentenza del 2023 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di adottarsi i provvedimenti a tutela dei figli maggiorenni ma non autonomi, oltre all'assegnazione della casa coniugale. Si è costituito il e non si è opposto al divorzio. Ha chiesto CP_1 revocarsi l'asegno per , orami autonoma e diminuirsi l'assegno per Per_2
posto a suo carico in separazione nella misura di € 400,00. Per_1
Adottati i provvedimenti provvisori all'esito dell'udienza dell'15.4.2025, il giudizio è proseguito per l'istruttoria.
1 2
All'udienza del 29.5.2025 in Ts, avendo il procuratore della ricorrente dichiarato il decesso del il 22.4.2025, ed avendo depositato CP_1 certificato di morte del sign. ha chiesto decidersi il giudizio. CP_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna domanda indipendente dalla modificazione soggettiva dello status, il decesso del resistente, sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso, determini la cessazione della materia del contendere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 27556 del 20.11.2008).
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
Nulla per spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.6.2025
Il G.rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE Dott.ssa Viviana Criscuolo GIUDICE Dott. ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 21791/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Gulia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Veronica Caiazza, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.5.2025, il procuratore del resistente ha depositato certificato di morte del suo assistito. I procuratori delle parti hanno chiesto decidersi il giudizio, che è stato riservato al Collegio senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.10.2024, la sign.ra – Parte_1 premesso che dal matrimonio con il sign. del 6.7.2012 Controparte_1 sono nati i gemelli e il 1°.2.2006 – esponeva che con Per_1 Per_2 sentenza del 2023 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di adottarsi i provvedimenti a tutela dei figli maggiorenni ma non autonomi, oltre all'assegnazione della casa coniugale. Si è costituito il e non si è opposto al divorzio. Ha chiesto CP_1 revocarsi l'asegno per , orami autonoma e diminuirsi l'assegno per Per_2
posto a suo carico in separazione nella misura di € 400,00. Per_1
Adottati i provvedimenti provvisori all'esito dell'udienza dell'15.4.2025, il giudizio è proseguito per l'istruttoria.
1 2
All'udienza del 29.5.2025 in Ts, avendo il procuratore della ricorrente dichiarato il decesso del il 22.4.2025, ed avendo depositato CP_1 certificato di morte del sign. ha chiesto decidersi il giudizio. CP_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna domanda indipendente dalla modificazione soggettiva dello status, il decesso del resistente, sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso, determini la cessazione della materia del contendere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 27556 del 20.11.2008).
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
Nulla per spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.6.2025
Il G.rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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