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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 126/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a COLLI AL METAURO (PU) il
01/07/2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con note di precisazioni depositate in data 17/01/2025 le parti hanno integrato la condizione di cui a pagina due del ricorso introduttivo, precisando che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile avverrà con atto notarile separato.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, come sopra modificate.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a COLLI AL METAURO (PU) il
01/07/2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Perso Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e nato Per_2
a Rimini il 11/11/2019.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 21/08/1984 a FOSSOMBRONE Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come integrate nelle note integrative depositate il 17.1.2025 e confermate nelle di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a COLLI AL METAURO (PU) il
01/07/2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con note di precisazioni depositate in data 17/01/2025 le parti hanno integrato la condizione di cui a pagina due del ricorso introduttivo, precisando che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile avverrà con atto notarile separato.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, come sopra modificate.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a COLLI AL METAURO (PU) il
01/07/2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Perso Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e nato Per_2
a Rimini il 11/11/2019.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 21/08/1984 a FOSSOMBRONE Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come integrate nelle note integrative depositate il 17.1.2025 e confermate nelle di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni