TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3586/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 15/01/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRATINI FRANCESCA;
(MA (RM), 22/07/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LD AO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) La casa coniugale, di Via Giuseppe Chiovenda, 20, verrà assegnata
alla sig.ra he vi abita con le figlie. CP_1
2) Il padre potrà vedere le figlie liberamente essendo entrambe
maggiorenni.
3) Il signor s'impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1
contributo per il suo mantenimento l'importo di € 500,00 mensili entro il
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto
ad annuale rivalutazione Istat.
4) Il sig. s'impegna a corrispondere alla sig.ra per il Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia , studentessa maggiorenne e non ancora Per_1
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 600,00
(seicento/00), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale
importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat.
5) Il sig. , inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale Civile Per_1
di Roma.
6) Tutte le altre spese: utenze, oneri condominiali, bollette, conguagli
condominio, tasse od altro saranno a carico della sig.ra he se ne farà CP_1
carico al 100%.
7) Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra a propria quota Pt_1 CP_1
di proprietà dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Chiovenda, 20, e la
sig.ra i impegna ad accettare. Tale accordo patrimoniale deve essere CP_1
considerato come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede l'applicazione delle
esenzioni ai sensi di legge. 8) Che il sig. si impegna a pagare il mutuo gravante sulla casa Pt_1
familiare, immobile Via Giuseppe Chiovenda, 20, la cui rata ammonta ad €
750,00 circa mensili;
9) Nel caso in cui la sig.ra dovesse decidere di vendere CP_1
l'immobile dovrà estinguere, a sua cura e spese, il mutuo rimanente
liberando il sig. da ogni peso, onere o garanzia;
Pt_1
10) La sig.ra farà richiesta in suo favore delle somme di cui CP_1
all'assegno unico, ovvero di eventuali sussidi per la figlia , Per_1
collocata presso la stessa;
11) I coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla
osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido
per l'espatrio per sé e per i figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/1992, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3586/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 12/09/1992 tra (MA (RM), Parte_1
15/01/1964) e MA (RM), 22/07/1968) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1171, Parte II,
Serie A01, Anno 1992, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3586/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 15/01/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRATINI FRANCESCA;
(MA (RM), 22/07/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LD AO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) La casa coniugale, di Via Giuseppe Chiovenda, 20, verrà assegnata
alla sig.ra he vi abita con le figlie. CP_1
2) Il padre potrà vedere le figlie liberamente essendo entrambe
maggiorenni.
3) Il signor s'impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1
contributo per il suo mantenimento l'importo di € 500,00 mensili entro il
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto
ad annuale rivalutazione Istat.
4) Il sig. s'impegna a corrispondere alla sig.ra per il Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia , studentessa maggiorenne e non ancora Per_1
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 600,00
(seicento/00), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale
importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat.
5) Il sig. , inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale Civile Per_1
di Roma.
6) Tutte le altre spese: utenze, oneri condominiali, bollette, conguagli
condominio, tasse od altro saranno a carico della sig.ra he se ne farà CP_1
carico al 100%.
7) Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra a propria quota Pt_1 CP_1
di proprietà dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Chiovenda, 20, e la
sig.ra i impegna ad accettare. Tale accordo patrimoniale deve essere CP_1
considerato come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede l'applicazione delle
esenzioni ai sensi di legge. 8) Che il sig. si impegna a pagare il mutuo gravante sulla casa Pt_1
familiare, immobile Via Giuseppe Chiovenda, 20, la cui rata ammonta ad €
750,00 circa mensili;
9) Nel caso in cui la sig.ra dovesse decidere di vendere CP_1
l'immobile dovrà estinguere, a sua cura e spese, il mutuo rimanente
liberando il sig. da ogni peso, onere o garanzia;
Pt_1
10) La sig.ra farà richiesta in suo favore delle somme di cui CP_1
all'assegno unico, ovvero di eventuali sussidi per la figlia , Per_1
collocata presso la stessa;
11) I coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla
osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido
per l'espatrio per sé e per i figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/1992, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3586/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 12/09/1992 tra (MA (RM), Parte_1
15/01/1964) e MA (RM), 22/07/1968) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1171, Parte II,
Serie A01, Anno 1992, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi