Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4740/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
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contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Giulia Renzetti
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 14.12.2017 parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il numero di giornate attestate dall'estratto contributivo allegato e di aver inviato telematicamente il certificato medico per evento morboso nel 2015; lamentando la mancata erogazione dell'indennità di malattia, previo esperimento di ricorso amministrativo inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale dedotta.
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della diversità temporale della malattia, di cui la ricorrente ha lamentato la mancata copertura assicurativa (dal 25.5.2015 al 7.6.2015), rispetto ai periodi in
CP_ relazione ai quali l' ha provato l'avvenuta liquidazione della provvidenza (dal 13.01.2015 al
28.01.2018; dal 30.01.2015 al 1.03.2015 e dal 23.03.2015 al 05.04.2015).
Ed ancora, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'istituto resistente di improponibilità del giudizio per mancanza della domanda amministrativa.
L'art. 1, comma 149, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha previsto la
CP_ trasmissione telematica del certificato di malattia da parte del medico curante all' Con l'art. 8 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008 si sono definiti i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato S.A.C. (sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati. A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del S.S.N. o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere CP_ all' per il tramite del S.A.C., il certificato di malattia del lavoratore, rilasciandone la copia cartacea all'interessato, sicché a tal fine ricevono dal Ministero dell'economia e delle finanze apposite credenziali di accesso (cfr. circolare n. 60 del 16 aprile 2010). Da quanto esposto in termini generali discende che nel caso di specie la lavoratrice, per avere diritto all'indennità di malattia, aveva il solo onere di farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che avrebbe provveduto a
CP_ trasmetterlo all' in via telematica (v. il punto 2 della circolare n. 60 del 16 aprile 2010 cit., laddove CP_ testualmente prevede che “l' canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.”). Peraltro, come si evince dalla successiva circolare n. 52 del 6 aprile 2012, solo “i lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla struttura di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici...; Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
– attraverso il numero verde...”. Sicché, in base alla disciplina legislativa ratione temporis vigente ed applicabile alla presente fattispecie, per gli operai agricoli a tempo determinato ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennità di malattia è sufficiente la mera trasmissione in via telematica del certificato di malattia a cura del medico curante;
adempimento che nella specie risulta del tutto pacifico, oltre che documentato dalla certificazione in atti.
Acclarata la regolare instaurazione del procedimento amministrativo, può vagliarsi la verifica della decadenza annuale denunciata dalla parte resistente, che, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 639/70, presuppone la richiesta di prestazione in sede amministrativa.
Al riguardo, in via assorbente per le ulteriori doglianze, deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità.
Ed infatti, il dies a quo del termine annuale di decadenza disposto dall'art. 47 cit. inizia a decorrere, per espressa previsione di legge dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia massima di 300 gg., risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 -di cui 90 per l'esperimento del ricorso e ulteriori
90 per la decisione in merito. Per consolidata giurisprudenza, tale soglia non è dilatabile anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
È stato infatti più volte affermato dalla Cassazione (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010,
25670 del 2007, SU 12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione 3 R.G. 20442/2011 di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo
1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (o della proposizione tardiva) dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa.
La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Applicando i suddetti principi al caso controverso, è agevole rilevare che il ricorso amministrativo del 10.4.2017, in quanto tardivamente presentato (perché intervenuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla formazione del silenzio rigetto per decorso del termine di 120 giorni, previsti ex art 7 l. 533/73, dall'invio del certificato di malattia in data 25.5.2015), non potendo consentire lo spostamento in avanti del termine di decadenza, non è idoneo a "rimettere in termini" la ricorrente. La stessa è, pertanto, da considerare, decaduta dall'azione giudiziaria proposta in data
14.12.2017 (data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) e, dunque, dopo oltre un anno e trecento giorni dalla data della domanda amministrativa (25.5.2015) della prestazione. Posto che il ricorso giudiziale -momento rilevante al fine di evitare la decadenza (cfr. Cass. 5189/2001) ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo- è stato proposto in data successiva allo spirare della decadenza, esso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in ragione dell'autodichiarazione reddituale emessa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la promossa azione giudiziale;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.