Sentenza 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9288 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09288/2025REG.PROV.COLL.
N. 05242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5242 del 2025, proposto da IO AN ON, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio
nei confronti
ES CU, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Ceceri e dall’Avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
ES UL, rappresentato e difeso dall’Avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, n. 51
per la riforma
della sentenza n. 8125 del 28 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro la delibera del CSM, con cui è stato conferito al controinteressato dott. CU l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura nonché di ES CU e ES UL;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Consigliere AS CE e uditi per l’odierno appellante, IO AN ON, l’Avvocato Fabio Lo Presti, per l’appellato ES UL l’Avvocato Agatino Cariola, per l’appellato ES CU l’Avvocato Giuseppe Ceceri e per il Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, il dott. IO AN ON, ha adìto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) per ottenere l’annullamento “delle delibere del CSM con cui è stato conferito al controinteressato l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania – vac. 26.7.2023 Dott. Carmelo Zuccaro – pubblicato con bollettino 17690 del 5.10.2023; nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, tra cui la proposta A – relatore Maurizio Carbone – formulata dalla Quinta Commissione del CSM; la delibera del Plenum del 17.7.2024 e la nota prot. n P14513/2024 del 19.7.2024 di comunicazione della delibera adottata dal Plenum nella seduta del 17.7.2024, dell’atto di concerto del Ministro della Giustizia e del DM o DPR di nomina, ove intervenuto; nonché, ove necessario, della delibera del plenum del CSM del 11.11.2020 ed del successivo DPR di nomina del 26.11.2020 se interpretati come atti meramente confermativi volti a conferire efficacia ex tunc e non ex nunc alla nomina del Dott. CU ».
1.1. In fatto, il ricorrente in prime cure ha premesso di essere procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania dal 10 maggio 2017 e di aver partecipato alla procedura per il conferimento dell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania (di cui al bollettino 17690 del 5 ottobre 2023 - vac. 26 luglio 2023 dott. Carmelo Zuccaro) conclusa con la nomina del controinteressato, dott. ES CU, con la delibera del 17 luglio 2024 del C.S.M. e ha dedotto, in sintesi, che tale nomina fosse illegittima « sia per mancanza del requisito minimo della permanenza nell’ufficio di provenienza per almeno quattro anni, sia per il carattere decisivo che la direzione apicale dell’ufficio assume nel giudizio comparativo con gli altri candidati. Vizi ai quali vanno aggiunte la mancata adeguata valutazione tanto del requisito del merito, quanto di quello attitudinale ».
1.2. L’odierno appellante ha proposto, in primo grado, sette articolati motivi.
1.3. Con il primo, il dott. ON ha sostenuto che il dott. CU non avesse maturato la legittimazione quadriennale per poter partecipare al procedimento richiesta dagli artt. 194 del R.D. n. 12 del 1941 – di qui in poi solo ord. giud. – e 40 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (nella formulazione allora vigente e precedente alla modifica del dicembre 2024).
1.3.1 In particolare, il ricorrente in prime cure ha sostenuto che non sarebbe decorso in capo al dott. CU il periodo quadriennale necessario ex art. 194 ord. giud. per assumere le nuove funzioni in quanto egli, sebbene fosse stato nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza assumendo le relative funzioni dal 29 marzo 2018, a seguito di impugnazione della delibera di nomina avanti il giudice amministrativo e annullamento della stessa da parte del Tribunale, con sentenza confermata da questo Consiglio di Stato con la pronuncia n. 192 del 9 gennaio 2020, e di riedizione del potere da parte del C.S.M., l’incarico era stato nuovamente conferito con delibera dell’11 novembre 2020 (e successivo d.P.R. del 26 novembre 2020).
1.3.2. Il C.S.M. avrebbe commesso un errore nell’ammettere il controinteressato alla procedura di assegnazione dell’incarico « in quanto alla data di vacanza del posto (26 Luglio 2023) il Dottor CU era carente del requisito quadriennale di legittimazione, avendo validamente preso possesso dell’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Potenza successivamente alla delibera del plenum dell’11.11.2020 ed al d.p.r. 26 novembre 2020 ».
1.3.3 In via subordinata l’appellante ha evidenziato che, qualora si fosse ritenuto che « la delibera del plenum del CSM del 11.11.2020 ed il successivo DPR di nomina del 26.11.2020, abbiano voluto conferire efficacia ex tunc e non ex nunc alla nomina del Dott. CU », essi sarebbero stati comunque illegittimi per violazione dei principi in materia di convalida degli atti amministrativi e dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 « per cui in via meramente cautelativa ad ogni buon fine si impugnano ».
1.4. Con il secondo motivo di impugnazione il dott. ON ha dedotto che, alla luce di quanto rilevato nel precedente motivo di impugnazione, la delibera fosse illegittima per falsata motivazione.
1.4.1. Egli ha affermato, infatti, che l’esperienza maturata “nel ruolo apicale” avrebbe assunto carattere decisivo nella valutazione comparativa senza tenere in conto « la circostanza dell’annullamento giurisdizionale dell’originario conferimento », con l’effetto « che la valutazione comparativa sia stata falsata dall’errore (in realtà duplice) di ritenere che la qualifica apicale sia pienamente posseduta da oltre un lustro dal dott. CU, così come dall’omessa considerazione del fatto dell’intervenuto annullamento, fatto quest’ultimo di per sé sintomatico di una grave carenza istruttoria ».
1.5. Con il terzo motivo di censura il ricorrente ha eccepito, ancora, che « il CSM ha omesso qualsiasi valutazione in ordine ad uno dei due profili su cui deve, ancorché sinteticamente, basarsi la comparazione tra i candidati, pena l’illegittimità per eccesso di potere per violazione degli art. 2, 4 e 25 della Circolare TUDG, che impongono al CSM di procedere alla valutazione comparativa dei candidati sotto il duplice profilo delle “attitudini” e del “merito” », assumendo che la motivazione fosse insufficiente in quanto i candidati risulterebbero essere stati comparati solo sotto il profilo delle “attitudini” e non sotto quello del “merito” ( «invero se la delibera impugnata descrive compiutamente il candidato CU sotto il profilo del “merito” in un apposito paragrafo ( n.4 a pag. 6 e 7) ove vengono riportati ampi stralci del parere attitudinale specifico del 27.10.2022, manca del tutto analoga descrizione sul “merito” del candidato ON all’interno del paragrafo 6.2 ») e specificando, altresì, che risulterebbe « dalla semplice lettura della delibera impugnata che è stata omessa la motivazione valutativa della preferenza sotto il profilo del “merito”, in quanto non è stata compiuta alcuna comparazione sul punto , risultando omessa – a monte - anche la descrizione del candidato oggi ricorrente sotto il profilo del “merito”, per come ricavabile dai pareri per le valutazione di professionalità ».
1.6. Con il quarto motivo di censura il ricorrente ha impugnato la delibera del C.S.M. in quanto avrebbe valorizzato il criterio di cui all’art. 18, lett. a), del T.U., ritenendo recessivo il profilo del dott. ON e valutando « dirimente la presunta superiorità del controinteressato in ordine all’indicatore specifico di cui alla lettera A dell’articolo 18 per aver quest’ultimo svolto per un quinquennio - dal 29.3.2018 al 26.7.2023 (rectius: meno di un triennio - dal 26.11.2020, per come detto al primo motivo di ricorso) le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ufficio requirente di primo grado rientrante tra quelli di “piccole e medie dimensioni” ( art. 3 c.II lett. c e comma III del TUDG) rispetto a quelle semidirettive svolte dall’odierno ricorrente per oltre 14 anni, di cui gli ultimi 6 presso lo stesso ufficio requirente messo a concorso, di primo grado di “grandi dimensioni” ex art. 2 lett.d) TUDG ( dal 29.1.2009 al 28.1.2017 ad Agrigento - dal 10.5.2017 a Catania) ».
1.6.1. Il ricorrente ha fatto rilevare che la valutazione dell’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a), del T.U. sarebbe dovuta avvenire in riferimento ai concreti risultati ottenuti, mentre nel caso di specie « non sono stati per nulla comparati i risultati concreti ottenuti (non risultano nemmeno riportati quelli ottenuti dall’odierno ricorrente), né vi è stata alcuna “contestualizzazione” dell’ufficio da ricoprire rispetto alle esperienze vantate dai concorrenti (ad esempio tramite comparazione del numero di magistrati diretti) », considerando anche che il dott. ON come procuratore aggiunto di Catania aveva diretto un numero di magistrati non inferiore ad 11 unità e l’area 2 della DDA di Catania coordinando 6 sostituiti DDA, coordinamenti che sarebbero stati del tutto paragonabili se non superiori a quelli svolti dal dott. CU a Potenza.
1.7. Con il quinto morivo di impugnazione il dott. ON ha censurato la delibera per la violazione dell’art. 32, lett. b), del T.U. in quanto « sotto il profilo temporale non è certamente “netta”, bensì minima (22 anni contro 21) la prevalenza del dottor CU rispetto all’odierno ricorrente, il quale come dirigente della DDA presso il Tribunale di Catania ha coordinato fino a ben 6 Sostituti DDA ed a cui sono state assegnate fino a due zone di competenza territoriale ( Catania e Siracusa), oltre ai sostituti designati per i citati reati previsti dall’art. 74 DPR 309/90 e 452 quaterdecies cpp (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e che può vantare prestigiosissimi incarichi di consulenza presso istituzioni parlamentari anche comunitarie ».
1.7.1. Inoltre, eccepiva l’illegittimità anche della motivazione laddove aveva ritenuto di dare preferenza al dott. CU in relazione alle lettere b) e c) dell’art. 32 citato « in ragione dell’omessa valutazione dei prestigiosissimi incarichi parlamentari e comunitari ricoperti dal Dottor ON, oltre che dei concreti risultati ottenuti dallo stesso, che se fossero stati valutati, avrebbero certamente influito nell’ambito di una corretta comparazione tra i candidati ».
1.8. Con il sesto motivo di doglianza il ricorrente in prime cure ha evidenziato che, in relazione alla valutazione degli indicatori generali, il C.S.M. aveva riconosciuto l’equivalenza tra lui e il dott. CU in ordine alla proposta organizzativa dell’ufficio ed al percorso giurisdizionale ultratrentennale, mentre aveva ritenuto preferibile il profilo professionale del controinteressato in ordine ai criteri di cui agli artt. 9, 11 e 13 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria.
1.8.1. Egli ha dedotto, tuttavia, che la valutazione così predisposta sarebbe stata illegittima in quanto avrebbe omesso la comparazione con le esperienze professionali del dott. ON in relazione ai criteri di cui agli artt. 9 (esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), 11 (esperienze ordinamentali e organizzative), 12 (formazione specifica in materia organizzativa) e 13 (esperienze ordinamentali e organizzative maturate al difuori dell’attività giudiziaria) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
1.9. Infine, con il settimo motivo, dott. ON ha dedotto nel ricorso in primo grado che « la motivazione espressa in sede di comparazione tra le parti del presente contenzioso, oltre a poggiarsi su dati di fatto errati, è assolutamente incompleta ed insufficiente anche per il fatto di non prendere in esame tutti gli elementi che il CSM avrebbe dovuto valutare in sede di comparazione ».
1.10. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il C.S.M. e il controinteressato, dott. ES CU, per chiedere la reiezione del ricorso, nonché il dott. ES UL.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 8125 del 28 aprile 2025, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante.
2.1. In sintesi, secondo il primo giudice:
- la soluzione seguita dal C.S.M., nel ritenere sussistente la legittimazione del dott. CU a partecipare alla procedura, appare coerente con il dato letterale dell’art. 194 ord. giud., il quale prevede che il termine dei quattro anni decorra dal giorno in cui il magistrato ha assunto “ effettivo possesso dell’ufficio ” e la disposizione citata, richiamando il concetto di possesso “ effettivo ”, attribuisce rilievo allo svolgimento in concreto delle funzioni giurisdizionali (richiamando, in questo senso, anche la pronuncia di questo Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092);
- uno svolgimento, questo, che senz’altro si è verificato nel caso di specie, perché il dott. CU ha assunto l’incarico direttivo in forza di una delibera di nomina, pur invalida, ma comunque provvisoriamente efficace (finché non è stata annullata giudizialmente);
- un’interpretazione teleologica del disposto dell’art. 194 ord. giud. suggerirebbe di attribuire rilevanza, al fine del decorso del termine quadriennale della predetta norma, anche alle funzioni concretamente svolte in forza di una delibera di nomina poi annullata;
- la continuità temporale nell’esercizio delle funzioni, infatti, è una circostanza di fatto che, una volta verificatasi, non viene cancellata dall’annullamento dell’atto in forza del quale la stessa ha preso avvio;
- d’altra parte, è pur vero che l’annullamento del provvedimento amministrativo ha effetto costitutivo, (di regola) retroattivo ex tunc , ma è altrettanto vero che la retroattività non può eliminare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto;
- non si può disconoscere il fatto che il dott. CU abbia ricoperto formalmente le funzioni direttive per un periodo comunque significativo, a differenza del ricorrente che, invece, ha ricoperto solo funzioni semidirettive nel corso della sua carriera professionale;
- la circostanza che la delibera abbia dedicato un apposito paragrafo per descrivere il percorso professionale del dott. CU sotto il profilo del “merito”, riportando anche ampi stralci del parere attitudinale specifico, e che non abbia, invece, fatto altrettanto rispetto al curriculum del ricorrente, non inficia la legittimità della delibera stessa;
- la comparazione tra i profili dei candidati è stata anche effettuata con riguardo al parametro del merito, dato che la delibera afferma testualmente che « tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza » ( cfr . pag. 5);
- sebbene lo svolgimento di incarichi direttivi non possa assurgere, in sé, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire sic et simpliciter la prevalenza di un candidato svolgente funzioni direttive rispetto ad un altro svolgente funzioni semidirettive, tuttavia l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può risultare tout court ininfluente e privo di uno specifico apprezzamento nel conferimento di un incarico direttivo (così, ad esempio, Cons. St., sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712);
- non può, inoltre, sostenersi che la delibera impugnata abbia fondato la preferenza del dott. CU su un mero automatismo valutativo, legato al solo svolgimento da parte sua delle funzioni direttive perché, in realtà, la scelta a favore del dott. CU appare frutto di una valutazione puntuale dei profili dei due candidati che, principiando dalla (corretta) valorizzazione dell’oggettiva differenza tra le funzioni direttive e quelle semidirettive ricoperte dagli stessi, ha poi analizzato in concreto i risultati ottenuti da entrambi nei rispettivi ruoli, ritenendo prevalente il dott. CU per i “ brillanti n traguardi già in rassegna, che disvelano elevate capacità gestionali ”, tra i quali in particolare:
a) aver « adottato quattro progetti organizzativi, ottimamente fronteggiando criticità congiunturali e complesse sopravvenienze normative »,
b) aver introdotto « numerose e pregevoli le buone prassi di organizzazione, tra cui l’istituzione dell’Ufficio UDAS (Ufficio definizione affari semplici) e dell’Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore nonché le circolari e i provvedimenti organizzativi sulla gestione delle risorse, sui rapporti con la polizia giudiziaria, in materia di coordinamento investigativo, sulla gestione dei collaboratori di giustizia e inerenti alla delicata fase pandemica »;
c) aver attuato « notevoli progetti di spinta innovazione tecnologica, come in materia di intercettazioni ;
d) aver implementato « sapienti interventi di lucida e pronta attuazione della c.d. riforma Cartabia »;
- il C.S.M. non si sarebbe, quindi, arrestato ad una valutazione di prevalenza astratta delle funzioni direttive del dott. CU, ma ha rinvenuto in concreto, attraverso l’analisi dei plurimi e positivi risultati in esse conseguiti, una sua maggiore attitudine direttiva rispetto al ricorrente;
- la delibera poi, nella successiva parte dedicata alla comparazione dei profili, ha richiamato espressamente entrambe le esperienze semidirettive maturate dal ricorrente e tale richiamo, pur sintetico, appare comunque sufficiente a dimostrare che le relative esperienze – così come in precedenza analiticamente descritte – siano state concretamente valutate in comparazione con quella direttiva maturata dal candidato poi nominato.
- d’altra parte, il C.S.M. ben può formulare un giudizio comparativo sintetico ed integrato, senza dover richiamare nuovamente tutti i caratteri delle singole esperienze professionali già analiticamente descritti nelle parti precedenti della delibera;
- l’esperienza direttiva del dott. CU, in effetti, ben può essere ritenuta più pregnante rispetto a quelle semidirettive del dott. ON nel disvelare una maggiore attitudine direttiva, posto che:
a) si è sviluppata in una procura distrettuale analoga a quella del posto da assegnare;
b) ma soprattutto ha permesso al nominato di confrontarsi con tutti i delicati compiti organizzativi e gestionali spettanti ad un procuratore (ad esempio, con la redazione di quattro progetti organizzativi), i quali non possono che essere più ampi e articolati rispetto a quelli esercitati dal ricorrente come procuratore aggiunto (ove ha coordinato singoli gruppi di lavoro e aree, ma non diretto la Procura nel suo complesso) e come reggente della Procura solo per due mesi;
- il periodo temporale in cui il dott. CU si è occupato di contrasto alla criminalità organizzata è, quindi, anche a tutto voler concedere, superiore a quello del ricorrente, e ciò rileva ai fini dell’art. 32 del T.U., che richiama come criterio di valutazione la « durata dell’attività inquirente e requirente »;
- il dott. CU ha acquisito un’ampia e approfondita conoscenza del fenomeno mafioso, avendo egli seguito complessi procedimenti sulle organizzazioni camorristiche campane (clan dei casalesi e sulla criminalità organizzata casertana), sulla mafia cinese fra Napoli, Roma e Milano, sulla criminalità camorrista nel distretto laziale, su quella di competenza della D.D.A. di Reggio Calabria nonché su quella di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ove è stato coordinatore della locale D.D.A. e assegnatario del 30% dei relativi procedimenti riferiti all’area geocriminale di Matera;
- le deleghe organizzative ricevute dal ricorrente sono state descritte nella prima parte della delibera ( cfr . pagg. 27, 28 e 29) e il fatto che tali deleghe non siano state nuovamente riportate anche nella parte successiva della delibera non inficia la validità di quest’ultima, in quanto – come già supra ricordato – il C.S.M. può formulare un giudizio sintetico ed integrato, che non si basi su notarili elencazioni di titoli, ma si fondi sugli elementi che più significativamente denotano l’esistenza di un’idoneità del candidato, in concreto, rispetto al posto messo a concorso e, alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie non si rinviene alcun vizio motivazionale della delibera impugnata per il fatto che essa abbia dato maggior risalto, nella parte relativa alla comparazione, ad alcune esperienze attitudinali anziché ad altre;
- si aggiungono poi i cinque anni di servizio quale sostituto procuratore presso la D.N.A.A. e l’intensa attività di coordinamento investigativo nazionale che ne è seguita, elementi, questi, che denotano un profilo professionale di sicura eccellenza quanto alla trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. e, di conseguenza, giustificano la prevalenza ad esso accordata rispetto a quello del ricorrente, che, come detto, non ha sperimentato analoghe funzioni presso la D.N.A.A. e si è confrontato con realtà meno variegate di fenomeni mafiosi.
- quanto, invece, alle attività del ricorrente presso il Consiglio giudiziario (rilevante ex art. 11 del T.U.), e fuori ruolo (rilevante ex art. 13 del T.U.), le stesse risultano menzionate nella prima parte della delibera e poi richiamate, seppur sinteticamente, nella parte di delibera dedicata alla comparazione, laddove si afferma che « i pregressi ordinamentali e al di fuori dell’attività giudiziaria dei concorrenti (artt. 11 e 13 T.U.), di cui il dott. CU non è a ogni modo privo (quale Membro Italiano del Gruppo RE presso il Consiglio d’Europa) […] risultano adeguatamente compensati dalle solide competenze organizzative che derivano al candidato proposto dall’attuale (rodata) esperienza direttiva », sicché non può, quindi, sostenersi che le stesse siano state omesse nella valutazione del C.S.M.;
- i corsi in materia di organizzazione a cui hanno partecipato i due candidati sono stati citati dal C.S.M. in sede di valutazione del parametro di cui all’art. 18, lett. d) e rispetto ad essi è stata ritenuta una sostanziale equivalenza tra essi.
2.2. Alla luce di tali ragioni, qui in sintesi riportate, il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso proposto in primo grado dal dott. ON.
3. Avverso detta sentenza, che per le sintetizzate ragioni ha respinto il ricorso proposto in primo grado, ha proposto appello avanti a questo Consiglio il dott. ON, articolando cinque motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento della delibera gravata in prime cure.
3.1. Si sono costituiti il C.S.M. e il dott. CU, per chiedere la reiezione dell’appello, e si è altresì costituito il dott. UL, per chiedere invece l’accoglimento dell’appello (e, in particolare, del primo motivo, di cui si dirà).
3.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie di cui all’art. 73 c.p.a.
3.3. Infine, nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e dopo ampia discussione orale da parte di questi, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello va respinto.
4.1. Ritiene il Collegio, per il principio della ragione più liquida (Cons. St., Ad. plen., 26 aprile 2015, n. 15), di prescindere dalle eccezioni preliminari, qui riproposte dal dott. CU ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in ordine alla inammissibilità del ricorso, proposto in primo grado dal dott. ON, dato che questo ricorso, per le ragioni che ora si vedranno, risulta infondato nel merito.
5. Con il primo motivo (pp. 3-8 del ricorso), anzitutto, l’odierno appellante lamenta che, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2772 del 2019 del Tribunale, confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 192 del 2020, esclude che la nomina disposta solo nel novembre del 2020 possa essere mai retrodatata ai fini giuridici al momento dell’adozione dell’atto annullato dal giudice amministrativo, sicché sarebbe evidente che si incorrerebbe nel vizio di violazione del giudicato nel momento in cui si assumesse che il periodo di servizio prestato in esecuzione del provvedimento annullato possa divenire rilevante ai fini del computo di una qualsivoglia anzianità giuridica, tanto più se tale anzianità viene riconosciuta quale requisito da utilizzare nelle procedure selettive.
5.1. Non sarebbe possibile dare credito ad una interpretazione teleologica del disposto dell’art. 194 ord. giud., quale quella seguita dal primo giudice nelle motivazioni sopra riportate, dando così rilevanza alle funzioni concretamente svolte in forza di una delibera poi annullata, dato il semplice decorso del tempo non può far diventare giuridicamente valida e produttiva di effetti una funzione “di fatto” svolta soltanto in virtù dell’inerzia della ricorrente in quel giudizio.
5.2. La circostanza che il dott. CU abbia continuato a svolgere le funzioni in virtù di un atto di nomina ritenuto illegittimo e poi annullato e, dunque, la continuità temporale nell’esercizio delle funzioni, se lo può legittimare ad ottenere i benefici previsti degli artt. 2126 e 2129 c.c. e il conseguente trattamento economico e previdenziale, non potrebbe certo far diventare quel periodo utile ai fini giuridici, tanto da poter essere utilizzato nelle procedure selettive per prevalere rispetto ad altri candidati che quel requisito lo hanno legittimamente ottenuto, svolgendo effettivamente e concretamente il quadriennio richiesto dalla legge in virtù di una nomina legittima.
5.3. Il motivo deve essere respinto.
5.4. Questo Consiglio di Stato, invero, ha già chiarito che l’effetto retroattivo dell’annullamento della nomina, da parte del C.S.M., non può travolgere il dato, effettivo, che il magistrato abbia svolto le funzioni direttive (v., sul punto, Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913), e tale circostanza non può essere relegata all’irrilevanza giuridica, come pretende l’appellante, quasi l’esercizio di funzioni tanto determinanti per la vita e il funzionamento di un ufficio giudiziario, ancorché in forza di un atto di investitura poi invalidato in sede giurisdizionale, venga cancellato ex post dal mondo giuridico senza lasciare traccia.
5.5. Si tratta di un assunto che, per quanto ineccepibile da un punto di vista formale, trascura tuttavia e anzitutto, sul piano generale, che l’effetto retroattivo – ex tunc – dell’annullamento giurisdizionale non può non misurarsi, necessariamente, con il principio dell’effettività – quod factum infectum fieri nequit – e implica, altrettanto necessariamente, un adaequatio rei et intellectus tra la caducazione degli atti annullati, con efficacia ex tunc , e l’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo, il quale sopraggiunge a distanza di tempo dal momento in cui tali effetti si sono irrimediabilmente prodotti.
5.6. Come noto, la stessa retroattività dell’esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà — fattuale o giuridica — tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come chiarito, del resto, dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur ) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 6 dicembre 2018, n. 6907 nonché Cons. St., Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).
6. Venendo poi, sul piano particolare, alla peculiarità del caso qui disaminato e alla corretta applicazione dell’art. 194 ord. giud., si deve aggiungere che l’esercizio di funzioni dirigenziali, ancorché rilevatosi successivamente illegittimo, non può ritenersi irrilevante.
6.1. Esso non può considerarsi tale, tamquam si non esset , anzitutto sul piano organizzativo ed ex parte obiecti , dato che ha comunque inciso e non poco sull’assetto dell’ufficio, a cui è stato preposto il soggetto la cui nomina è stata annullata.
6.2. Ma esso ha inciso anche, inevitabilmente ed ex parte subiecti , sul patrimonio esperienziale che questo soggetto ha acquisito, patrimonio che, si badi, non può essere cancellato nella sua storicità fattuale, nella sua realtà e verità effettuale, dato che esso presuppone « un effettivo periodo di esperienza professionale, che nemmeno il rimedio ad eventuale errore dell’amministrazione può far venire meno (e ciò senza scomodare il brocardo “factum infectum fieri nequit”) » (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092).
6.3. Se questo patrimonio, ovviamente, non può essere opposto al ricorrente vittorioso, che ha ottenuto l’annullamento dell’atto di nomina da parte del giudice amministrativo e potrà avvalersi della fictio iuris della retrodatazione dell’anzianità (ma non certo, si badi, dell’effettività di un possesso mai avuto ai fini dell’art. 194: v. la citata sentenza n. 4092 del 2012), proprio per l’effetto retroattivo dell’annullamento che presidia l’effettività della tutela giurisdizionale, esso invece è opponibile rispetto ai terzi in quanto dato incancellabile nella sua fattualità, a determinati fini, laddove, come in questo caso, unicamente rilevi l’effettività delle funzioni svolte, nel momento in cui furono svolte, e indipendentemente dalle successive vicende giuridiche che hanno riguardato il legittimo esercizio di tali funzioni.
6.4. Questo stesso Consiglio di Stato ha chiarito, nel già richiamato precedente, che le funzioni direttive, « nel momento in cui venivano svolte e quindi per tutto il tempo in cui lo sono state, erano del tutto legittime, a nulla rilevando l’effetto retroattivo » (Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913) dell’annullamento, in sede giurisdizionale, dello stesso atto di nomina.
6.5. Non a caso l’art. 194 ord. giud., come ha correttamente rilevato il primo giudice, prevede espressamente, e letteralmente, che « il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni […] prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio », ancorando il requisito legittimante all’effettività del possesso dell’ufficio.
6.6. La disposizione, come si vede, fa inequivoco riferimento al possesso effettivo dell’ufficio e, cioè, al concreto svolgimento della funzione, il che appare di già di per sé solo dirimente.
6.7. Ciò è coerente con la ratio della disposizione, quale si ritrae in via ermeneutica, rinvenibile nella necessità, di pubblico interesse, che le nuove e diverse funzioni vengano assunte sulla base di un effettivo periodo di esperienza professionale – v., sul punto, anche Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092, già citata – e dopo una effettiva e concreta permanenza di almeno 4 anni nella precedente funzione per garantire una reale stabilità nell’assetto dell’ufficio di provenienza, tale da consentire una minimale programmazione ed organizzazione del lavoro proprio e dell’ufficio di appartenenza.
6.8. Il tenore letterale dell’art. 194 ord. giud. risulta dunque inequivoco nell’attribuire rilevanza esclusiva, ai fini della maturazione del temine di legittimazione, al possesso effettivo dell’ufficio cui il magistrato è stato destinato e nessun dubbio vi può essere sul fatto che, nel caso di specie, il dott. CU abbia preso possesso dell’ufficio in data 29 marzo 2018, sulla base della delibera consiliare del 14 febbraio 2018.
7. Di tali incontestate circostanze prendono atto tanto la delibera di conferma nelle funzioni direttive adottata dal Consiglio in data 15 novembre 2023 quanto la delibera di conferimento dell’incarico direttivo de quo agitur .
7.1. L’appellante sostiene che la sentenza di annullamento della delibera sulla cui base si è avuta la presa di possesso dell’ufficio, da un lato, determinerebbe una sorta di paralisi del decorso del termine di legittimazione per successivi trasferimenti e, d’altro lato, impedirebbe di considerare come validamente maturata l’esperienza dirigenziale svolta sulla scorta di delibera successivamente annullata.
7.2. Ma questo argomento, oltre che, come detto, con la lettera e la logica dell’art. 194 ord. giud., urta contro un basilare principio di continuità nella reggenza degli uffici giudiziari, che deve essere comunque garantito, scongiurando ogni periculum vacui , ad onta delle plurime, e imprevedibili, vicende giudiziarie che vedono contrapposti i magistrati aspiranti ai posti dirigenziali o semidirigenziali.
7.3. Come ha indicato lo stesso C.S.M. nella risposta a quesito del 16 ottobre 2013, infatti, « il titolare dell’incarico direttivo, a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad esso assegnato, non è tenuto a dare esecuzione spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è incardinato; infatti, così come la costituzione del rapporto con lo specifico ufficio avviene per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, allo stesso modo quel rapporto non può estinguersi o risolversi in virtù di una modificazione operata spontaneamente dal magistrato, che deve comunque poi essere assegnato ad altro ufficio, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che, se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro »
7.4. Secondo il C.S.M., infatti, occorre « considerare che il titolare di un ufficio è comunque tenuto ad assicurare la continuità dello stesso, di cui è stato investito, sino a quando l’amministrazione, che ad esso l’ha assegnato, non provveda diversamente, rimuovendolo ed attribuendogli altro incarico (la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare e/o penale); ciò appare di assoluta evidenza nel momento in cui anche le dimissioni non danno luogo ad automatica cessazione del rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio » e che « in definitiva, posto che l’annullamento della delibera di conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo non comporta che il contro interessato soccombente ritorni al posto precedentemente occupato (che, semmai, potrebbe anche essere stato medio tempore coperto con una procedura di trasferimento assolutamente legittima), è logico che, nelle more in cui il C.S.M. provveda a riesercitare il potere, peraltro di stretta derivazione costituzionale (art. 105 Cost.) , di cui è titolare, il detto magistrato, nella costanza del rapporto di impiego pubblico ed in ottemperanza ai doveri ad esso connessi, sia tenuto a continuare ad esercitare le funzioni conferite con la delibera in precedenza annullata ».
7.5. In questo quadro risulterebbe illogico consentire al magistrato di svolgere ( rectius , pretendere che il magistrato svolga), ancorché interinalmente e in via di fatto, funzioni direttive o semidirettive e contestualmente privare le stesse di rilevanza nell’ambito della valutazione del suo percorso professionale, come invece postula l’appellante.
7.6. Tale conclusione risulterebbe, peraltro, in contrasto con le regole di autovincolo derivanti dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria il quale, nelle parti in cui attribuisce rilevanza allo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive non opera distinzioni tra funzione svolte in via di fatto (quale vicario, reggente, magistrato in applicazione, ecc.) o sulla base di delibera che abbia superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo.
7.7. Essa non appare in linea non solo con le richiamate affermazioni di principio di cui alla citata risposta a quesito del C.S.M. e con l’impostazione del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, ma anche con la consolidata prassi consiliare, da ritenersi pienamente legittima, che attribuisce rilevanza alle esperienze direttive e semidirettive svolte nelle more della riedizione del potere che conduca alla nomina del candidato già in possesso dell’ufficio sulla base della precedente nomina (poi annullata), tanto nell’ipotesi in cui a tale esperienza si attribuisca rilievo in caso di conferma quanto nell’ipotesi in cui ad essa si attribuisca rilievo nell’ambito di nuovo conferimento di diverso incarico direttivo o semidirettivo.
7.8. Da ultimo non può non osservarsi, sul piano di una coerente interpretazione sistematica dell’art. 194 ord. giud., come la tesi dell’appellante finirebbe per confliggere anche con il principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive iscritte negli artt. 45 e 46 del d. lgs. n. 160 del 2006, ai sensi dei quali le une e le altre hanno durata quadriennale con possibilità di conferma per ulteriori quattro anni: ove non si computasse il periodo svolto nell’esercizio di funzioni direttive o semidirettive sulla base di delibera annullata ai fini della legittimazione per un nuovo incarico, potrebbe in concreto determinarsi una elusione del termine di quattro o di otto anni di svolgimento delle predette funzioni, consentendo al magistrato cui venga nuovamente conferito il medesimo incarico oggetto di precedente annullamento giurisdizionale di reggere l’ufficio per un tempo eventualmente anche di gran lunga eccedente il termine di legge.
7.9. Il motivo, per tutte le ragioni sin qui esposte, va dunque respinto.
8. Con il secondo motivo (pp. 8-11 del ricorso), ancora, il dott. ON contesta la sentenza appellata per avere respinto la censura proposta innanzi al Tribunale con la quale l’odierno appellante aveva lamentato la mancata comparazione dei candidati sotto il profilo del “merito”.
8.1. Sarebbe stata omessa la motivazione valutativa della preferenza sotto il profilo del “merito”, in quanto non sarebbe stata compiuta alcuna comparazione sul punto, risultando omessa – a monte – finanche la descrizione del candidato oggi appellante sotto il profilo del “merito”, per come ricavabile dai pareri per le valutazioni di professionalità.
8.2. È vero, infatti, che il profilo del merito (art. 4 T.U.) investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e presenta lo scopo di ricostruire in maniera “completa” la figura professionale del magistrato dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza ed impegno.
8.3. Il profilo delle attitudini, diversamente, investe l’idoneità in senso stretto del magistrato a ricoprire l’incarico, che è desunta da alcuni “indicatori generali”, disciplinati nella Sezione I della Parte II e da altri “indicatori specifici”, differenti in ragione della tipologia degli uffici da assegnare.
8.4. Ora, contrariamente a quanto si assume con la sentenza impugnata, se la delibera gravata innanzi al Tribunale descrive compiutamente il candidato, dott. CU, sotto il profilo del “merito” in un apposito paragrafo (n. 4 a pag 6 e 7) ove vengono riportati ampi stralci del parere attitudinale specifico del 27 ottobre 2022, mancherebbe del tutto analoga descrizione sul “merito” del candidato ON all’interno del paragrafo 6.2 (pag. 25 e seguenti – il profilo del dott. IO Giovani ON) ove viene descritto – ancorché in maniera carente – solo in ordine agli indicatori generali e specifici delle “ attitudini”.
8.5. Sotto tale profilo l’appellante deduce che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ha rilevato la sentenza impugnata, il C.S.M. avrebbe omesso di valutare e comparare (dato che, in verità, non ne avrebbe nemmeno fatto cenno), ad esempio l’ottimo e pregevole giudizio contenuto nel rapporto informativo per uffici direttivi di grandi dimensioni redatto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania che riprende il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Palermo.
8.6. Il lusinghiero giudizio nei riguardi del dott. ON è poi consacrato nel parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania in data 20 dicembre 2023/13 febbraio 2024, di cui non si darebbe alcun conto nella motivazione della delibera impugnata innanzi al Tribunale.
8.7. Il Tribunale non avrebbe, poi, tenuto conto che nessuna valutazione è stata fatta in ordine, ad esempio, al profilo della “produttività”, tramite comparazione delle statistiche che vedono il dott. ON eccellere anche rispetto alla media dei magistrati.
9. Il motivo è anch’esso privo di fondamento.
9.1. Il profilo del merito, come noto, concerne la verifica dell’attività svolta dal magistrato con lo scopo di ricostruirne il profilo professionale in base alla capacità, laboriosità, diligenza e impegno desumibili dai pareri per le valutazioni di professionalità
9.2. La delibera impugnata, come correttamente evidenziato dal Tribunale, senza che l’odierno appellante abbia specificamente impugnato il passaggio della sentenza, esordisce (pag. 116) evidenziando testualmente che « il dott. CU risulta indubbiamente il candidato più idoneo al conferimento dell’incarico direttivo, premettendosi sin d’ora che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza ».
9.3. La scelta del dott. CU, pertanto, non è stata determinata da una prevalenza sul piano del merito (rispetto al quale il C.S.M. ha espresso un giudizio di piena equivalenza dei candidati), bensì dalle sue maggiori idoneità e prevalenza sul piano delle attitudini (specifiche) direttive.
9.4. Si tratta di un passaggio motivazionale della delibera del tutto trascurato dall’appellante e neanche, si badi, specificamente censurato (il che, invero, già comporterebbe la radicale inammissibilità, a monte, della censura), che smentisce in radice la tesi secondo cui mancherebbe una valutazione comparativa in ordine al merito.
9.5. Ad ogni buon conto, e venendo alle specifiche deduzioni della censura che si appalesano infondate, la delibera ricostruisce i tratti essenziali del percorso professionale di tutti i candidati (ivi compresi quelli del dott. ON, pagg. 136-137), dimostrando come il C.S.M. abbia effettivamente considerato e valutato i rispettivi profili professionali, giungendo, infatti, a ritenerli pienamente equivalenti.
9.6. La circostanza che la delibera dedichi una attenzione maggiore alla disamina del profilo dott. CU è del tutto naturale e fisiologica, trattandosi del candidato oggetto della proposta di conferimento dell’incarico.
9.7. Di contro, non può certamente rappresentare indice di carenza istruttoria il mancato espresso richiamo nella delibera alle risultanze del rapporto informativo e/o del parere attitudinale del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania relativi al dott. ON, non potendosi certamente pretendere che la delibera consiliare riporti in maniera analitica ogni singolo elemento del profilo professionale di ciascun candidato.
9.8. E ciò vale ancor più:
a) nel caso il in cui - come nel caso in esame (dove il C.S.M. ha riconosciuto la piena equivalenza dei candidati sotto il profilo del merito) – l’elemento in considerazione non assuma rilievo decisivo per l’esito valutativo;
b) per il magistrato che – come nel caso del dott. ON – non sia neppure destinatario di una proposta alternativa per l’incarico direttivo.
9.9. In ogni caso l’appellante non ha fornito alcun concreto elemento idoneo a mettere in discussione il giudizio di equivalenza espresso sotto il profilo del merito (in ragione dell’ottimo percorso professionale maturato da ciascun candidato) e, tantomeno, a dimostrarne la macroscopica irragionevolezza e/o illogicità, limitandosi a richiamare genericamente stralci del rapporto informativo e del parere attitudinale, senza neanche realmente confrontare il proprio percorso professionale con quello del dott. CU e, dunque, senza minimamente comprovare una sua effettiva prevalenza sul piano comparativo (a dispetto della piena equivalenza riconosciuta dal C.S.M.).
9.10. Il motivo, pertanto, va respinto.
10. Con il terzo motivo (pp. 11-15 del ricorso), ancora, l’odierno appellante censura la sentenza impugnata perché assume che sia palesemente apodittica la motivazione della delibera del C.S.M., erroneamente condivisa dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene preferibile un’esperienza direttiva di soli 5 anni in un ufficio di Procura rientrante tra quelli « di piccole e di medie » dimensioni rispetto a ben 14 anni di funzioni semidirettive, di cui gli ultimi 6 nello stesso ufficio messo a concorso che rientra tra quelli di « grande dimensione », in quanto si basa solo sul dato normativo e non sul raffronto concreto dei risultati effettivamente raggiunti, valutabili in ragione della grandezza dell’ufficio, del numero dei magistrati diretti o coordinati oltre che delle attività effettivamente svolte e della loro durata.
10.1. Sarebbe sostanzialmente immotivata la valutazione della preferenza assegnata al dott. CU, per avere svolto per un quinquennio – dal 29 marzo 2018 al 26 luglio 2023 ( rectius, meno di un triennio e, cioè, dal 26 novembre 2020, per come detto sopra) le funzioni direttive di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ufficio requirente di primo grado rientrante tra quelli di « piccole e medie dimensioni » rispetto a quelle semidirettive da lui svolte per oltre 14 anni, di cui gli ultimi 6 presso lo stesso ufficio requirente messo a concorso, di primo grado di “grandi dimensioni” (dal 29 gennaio 2009 al 28 gennaio 2017 ad Agrigento; dal 10 maggio 2017 a Catania).
10.2. Il primo giudice, dunque, ha del tutto condiviso le valutazioni del C.S.M., che ha ritenuto dirimente, premessa una sostanziale equipollenza in ordine agli indicatori specifici di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 18 del T.U., la presunta superiorità del controinteressato in ordine all’indicatore specifico di cui alla lettera a) dell’art. 18.
10.3. Già dalla semplice lettura della motivazione della delibera impugnata in primo grado, per come riportata e condivisa dalla sentenza del Tribunale, si dedurrebbe che nessuna comparazione vi sia stata tra le funzioni esercitate dai candidati, essendosi il C.S.M. limitato ad assegnare maggiore prevalenza al percorso professionale del dott. CU, con una valutazione astratta oltre che aprioristica.
10.4. E, infatti, se è vero che la normativa attribuisce, in via teorica, maggiori funzioni e compiti al procuratore titolare rispetto al procuratore aggiunto operante all’interno dello stesso ufficio, è anche vero che, dovendo il C.S.M. individuare il candidato più idoneo rispetto al posto messo a concorso, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione concreta delle esperienze effettivamente maturate dai due candidati, tenendo conto –ad esempio – della diversa grandezza dell’ufficio ove essi hanno prestato servizio, del numero dei magistrati diretti o coordinati e delle attività effettivamente svolte, oltre che della loro durata.
10.5. La sentenza, che si concentra invece sul dato normativo che attribuisce in linea teorica maggiori poteri al Procuratore capo rispetto al Procuratore aggiunto, confermerebbe che è mancata una concreta valutazione dei due candidati basata sul confronto dei risultati effettivamente raggiunti presso uffici diversi ed in periodi diversi.
11. Anche questo motivo va respinto.
11.1. Invero, come ha rilevato la sentenza impugnata – i cui più salienti passaggi motivazionali sono stati ricordati supra (v. § 2.1.) – che va esente da censura, la delibera impugnata non contempla alcun aprioristico automatismo di prevalenza della funzione direttiva maturata dal controinteressato.
11.2. L’atto approvato dal plenum dà, anzitutto, espressamente atto sia dell’esame, da parte del C.S.M., delle esperienze direttive e semidirettive dei candidati rilevanti ai sensi dell’art. 18, lett. a), del T.U. (si vedano per il dott. CU le pagg. 119-124 della delibera, mentre per il dott. ON le pagg. 137 - 140 della delibera).
11.3. La circostanza che le esperienze semidirettive del ricorrente non vengano, poi, nuovamente illustrate nel dettaglio nel par. 7 della delibera (dedicato alle ragioni della prevalenza del dott. CU ) non rappresenta certamente un indice di omissione valutativa, ma è semplicemente frutto di una sintesi redazionale (tradotta nella formula riepilogativa “ il dott. ON è stato procuratore aggiunte presso il Tribunale di Agrigento e attualmente svolge le medesime funzioni presso il Tribunale di Catania ”), che si giustifica, del resto, con l’assenza di elementi da rimarcare sul piano comparativo.
11.4. L’esperienza semidirettiva del dott. ON si è tradotta, infatti, nel mero svolgimento delle funzioni di coordinatore di specifici gruppi di lavoro, senza che ciò implicasse l’adozione di scelte organizzative di rilievo, essendo queste di esclusiva competenza del procuratore della Repubblica.
11.5. La delibera impugnata, poi, dà compiutamente atto delle ragioni della prevalenza del dott. CU riscontrate dal C.S.M. all’esito della valutazione comparativa dei profili.
11.6. Segnatamente, la delibera, al par. 7, richiama espressamente, seppur in maniera sintetica (senza, cioè, ripetere quanto più ampiamente illustrato nei precedenti par. 5 e ss. della medesima delibera), i brillanti traguardi raggiunti dal dott. CU durante l’esperienza direttiva e, in particolare, l’adozione di quattro progetti organizzativi e le numerose e pregevoli buone prassi di organizzazione (tra cui l’istituzione dell’ufficio definizione affari semplici e dell’ufficio di diretta collaborazione del procuratore, l’adozione di numerose circolari e provvedimenti organizzativi sulla gestione delle risorse, sui collaboratori di giustizia e inerenti alla delicata fase pandemica), i notevoli progetti di spinta all’innovazione tecnologica (ad esempio in materia di intercettazioni) e i sapienti interventi attuativi della cd. riforma Cartabia, che ne denotano la spiccata (e prevalente) attitudine direttiva.
11.7. La valutazione del C.S.M. non risulta affatto fondata, come prospetta l’appellante, su una mera e astratta presunzione di superiorità della funzione direttiva, bensì sulla analisi delle esperienze direttive e semidirettive dei candidati, ai sensi dell’art. 18, lett. a), del T.U., da cui è emersa la marcata prevalenza dell’attitudine direttiva del controinteressato, registrandosi una irriducibile distanza, qualitativa e quantitativa, dall’esperienza maturata dal dott. CU nel ruolo apicale, indubbiamente preferibile, avuto riguardo all’intensa opera organizzativa del dott. CU.
12. La pretesa dell’appellante di rivendicare una presunta prevalenza delle sue esperienze direttive, sia sotto il profilo qualitativo che su quello quantitativo, rispetto al dott. CU in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a), T.U., non appare pertanto fondata.
12. Invero non è trascurabile il rilievo per il quale la funzione di procuratore distrettuale rivestita dal dott. CU è significativamente più ampia e rilevante rispetto a quella di procuratore aggiunto svolta dal dott. ON presso le procure di Agrigento (sede neanche distrettuale) e di Catania.
12.1. Se da un lato, infatti, il dott. CU ha diretto, per oltre cinque anni, un ufficio distrettuale, assumendosi in via esclusiva ogni decisione organizzativa, inclusa la redazione del progetto organizzativo, coordinando non solo 13 sostituti e l’aggiunto, ma anche un’ampia struttura di polizia giudiziaria interna e oltre 60 unità di personale amministrativo, dall’altro, il dott. ON quale aggiunto presso la Procura circondariale di Agrigento [cfr. di dimensioni inferiori a quella di Potenza, oltre che priva (in quanto sede circondariale) di competenza in materia di criminalità organizzata], ha meramente coordinato singoli gruppi di lavoro composti da massimo 5/6 magistrati, sottoponendosi comunque al controllo e alle linee direttive del capo dell’ufficio.
12.2. Peraltro, già solo il fatto di aver svolto attività di coordinamento in una Procura non distrettuale (peraltro più piccola di Potenza), esclude in radice ogni possibile assimilabilità – sul piano funzionale - con un incarico direttivo di vertice, così come non può essere assimilata alla funzione direttiva svolta dal dott. CU l’esperienza del ricorrente come procuratore aggiunto a Catania.
12.3. Al riguardo, il dott. ON deduce di aver coordinato 11 unità presso la sezione R.D.D., senza, però, che specificare che tale sezione, per sua stessa natura, è la meno qualificata e specialistica dell’ufficio.
12.4. Il gruppo R.D.D., infatti, non si occupa di reati di particolare complessità o rilievo strategico, ma gestisce procedimenti che non rientrano nella competenza dei gruppi specializzati né del gruppo A.D.R.
12.5. La sua funzione, quindi, ha carattere residuale, costituendo un ambito di attività generica piuttosto che altamente specializzata.
12.6. In sostanza, si tratta dell’incarico che, generalmente, viene affidato come prima assegnazione a un procuratore aggiunto, a ulteriore riprova della sua minore rilevanza sotto il profilo organizzativo e direttivo.
13. Analogamente, l’appellante adduce di aver coordinato l’area 2 della D.D.A., ma anche qui tace su una distinzione cruciale, avendo il dott. ON coordinato un singolo gruppo di lavoro all’interno della D.D.A., mentre il dott. CU, in qualità di procuratore della Repubblica di Potenza, ha avuto la responsabilità dell’intera direzione distrettuale antimafia.
13.1. Questa differenza non è meramente quantitativa, ma sostanziale, incidendo direttamente sulla qualità del ruolo e sul livello di responsabilità: coordinare un gruppo all’interno della D.D.A. significa operare sotto la direzione del procuratore della Repubblica, che a Catania, come altrove, rimane l’unico titolare del coordinamento generale della D.D.A. e della gestione unitaria delle indagini antimafia
13.2. Ciò vuol dire che il dott. ON, ad esempio, non ha mai assunto le attribuzioni spettanti a un procuratore distrettuale come il dott. CU, che ha rappresentato l’Ufficio dinanzi alla commissione ministeriale per la protezione dei collaboratori di giustizia, ha gestito le interlocuzioni con la Procura Nazionale Antimafia per il coordinamento investigativo con le altre 25 Procure distrettuali italiane e ha curato i rapporti con il D.A.P. per l’applicazione del regime detentivo del 41- bis nei confronti di vertici mafiosi e terroristi.
13. Fatto ancora più rilevante, il dott. ON non ha mai avuto la responsabilità di garantire la circolarità delle informazioni all’interno della D.D.A., evitando duplicazioni d’indagine e sovrapposizioni tra i diversi gruppi di lavoro, un compito essenziale per la gestione unitaria dell’azione antimafia e prerogativa esclusiva del procuratore della Repubblica.
14. Dunque, è palese che le esperienze semidirettive del dott. ON, pur di grandissimo rilievo e impegno ma caratterizzate da un coordinamento circoscritto e da una portata organizzativa contenuta, non possano essere paragonate (e, tantomeno, ritenute prevalenti) a quelle maturate dal dott. CU, acquisite peraltro in contesti direttivi ( ergo , di maggiore complessità, rilevanza e impatto gestionale).
14.1. Al riguardo, va comunque osservato che tanto le dimensioni dell’ufficio giudiziario, nel quale i candidati hanno svolto o svolgono il loro incarico, quanto la provenienza dal medesimo ufficio messo a concorso da parte dei candidati non integrano, di per sé, alcun eventuale e specifico criterio di preferenza e/o indicatore attitudinale disciplinato dalla normativa primaria o secondaria.
14.2. Del resto, è chiaro la valutazione dell’attitudine direttiva del candidato deve essere rapportata alla concreta funzione svolta, e non a un’astratta considerazione del dimensionamento dell’ufficio, come correttamente evidenziato dal Tribunale (le cui osservazioni, invero, non sono state oggetto nemmeno di specifica doglianza da parte dell’appellante), « l’ampiezza dei compiti gestionale e organizzativi spettanti ad un Procuratore della Repubblica è maggiore rispetto a quelle di un Procuratore Aggiunto che coordina un gruppo di sostituti ad esso addetti e non di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, sicché la consistenza organica complessiva di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto solo funzioni semidirettive ».
15. Né può assumere valore determinante la maggiore durata delle funzioni semidirettive del ricorrente (14 anni), contrapposta ai 5 anni di funzioni direttive del dott. CU (un periodo, comunque, idoneo a dimostrare una significativa esperienza maturata in un ruolo più complesso).
15.1. Il mero dato temporale non è in alcun modo idoneo a colmare la differenza strutturale esistente tra l’esperienza maturata nello svolgimento della funzione apicale – caratterizzata da una responsabilità gestionale, organizzativa e strategica di ben altro rilievo – e quella derivante da una funzione semidirettiva, che per sua natura è sottoposta alla direzione e al coordinamento del procuratore capo (ossia il ruolo rivestito proprio dal dott. CU a Potenza).
16. Per riassumere, insomma, come ha pure correttamente rilevato il primo giudice, non vi è stata alcuna omessa considerazione delle esperienze del ricorrente, che la delibera impugnata menziona ed esamina con riferimento all’art. 18, lett. a), T.U.
16.1. Semplicemente, il C.S.M. ha ritenuto che la gestione efficace e duratura di una Procura distrettuale – attraverso il coordinamento delle indagini antimafia, la gestione unitaria del personale togato, onorario e amministrativo e l’adozione di scelte organizzative di ampio respiro – costituisca un valore aggiunto non comparabile con l’esperienza semidirettiva maturata dal ricorrente, e rappresenti, pertanto, un chiaro indice della prevalenza attitudinale del dott. CU.
16.2. E le deduzioni censorie del dott. ON, poste a fondamento del qui esaminato motivo di appello, non sono in grado di connotare la scelta del C.S.M. in termini di macroscopica illogicità.
16.2. Il motivo, pertanto, va pure esso respinto.
17. Con il quarto motivo (pp. 15-17 del ricorso), ancora, il dott. ON deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto anche il quinto motivo di ricorso, con il quale l’appellante aveva censurato la delibera del plenum del C.S.M. per la violazione dell’art. 32 lett. b) del T.U., oltre che per non avere correttamente motivato l’esperienza professionale svolta in ordine ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3- bis , c.p.p.
17.1. Ciò che rileverebbe, e che il Tribunale non ha attentamente considerato, è la lacunosa motivazione della delibera impugnata in primo grado con riferimento alla comparazione dell’attività svolta dal dott. ON, limitandosi, l’atto del plenum , a considerare genericamente l’appellante « al servizio alla D.D.A. di Catania e, dal 19.9.19, ne coordina
un’articolazione quale Procuratore Aggiunto ».
17.2. In realtà, come risulta dalla descrizione del profilo professionale contenuto a pagina 25 e 26 della citata delibera, l’appellante si è occupato dei reati di cui all’articolo 51, comma 3- bis e 3- quater , c.p.p. per i seguenti periodi.
17.3. Dal 1994 al 2003 presso la D.D.A. istituita presso la procura del Tribunale di Catania (occupandosi di organizzazioni criminali operanti nel territorio di Catania e Ragusa).
17.4. Dal 2003 al 2006 si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione e di terrorismo (questi rientranti tra quelli indicati dall’art 51, comma 3- quater , c.p.p.), per poi rientrare nuovamente come componente effettivo della D.D.A dal marzo 2006 fino al giugno 2007.
17.5. Dal 6 giugno 2007 fino al 31 dicembre 2008 è stato in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale consulente a tempo pieno della Commissione Parlamentare Antimafia, occupandosi della redazione delle relazioni finali concernenti le organizzazioni criminali siciliane e calabresi (attività nemmeno riportata in sede di comparazione).
17.6. L’odierno appellante, dott. ON, si sarebbe quindi occupato ininterrottamente di reati di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p. per ben 14 anni, cui occorre aggiungere ulteriori anni quattro (per un totale di 18 anni, ai quali si sommano i 3 anni dal 2003 al 2006 per la trattazione dei reati distrettuali di cui all’art. 51, comma 3- quater , c.p.p. anch’essi di competenza distrettuale e, quindi, in totale 21 anni) in quanto a seguito della parentesi quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Agrigento è stato nominato procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania con direzione di un’articolazione della D.D.A. locale dal 19 luglio 2019 fino alla data di vacanza del posto messo a concorso (23 luglio 2023).
17.7. Non vi sarebbe dubbio, pertanto, che sotto il profilo temporale non è certamente “netta”, bensì minima (22 anni contro 21) la prevalenza del dott. CU rispetto all’odierno appellante.
17.8. A tal proposito l’appellante ritiene non condivisibile la motivazione della sentenza qui gravata, secondo cui è « non [...] irragionevole che il CSM non abbia considerato, nella comparazione, gli incarichi parlamentari e comunitari ricoperti dal Dottor ON, in quanto il parametro di cui all’art. 32 del Testo Unico attiene specificatamente alla “trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. ”».
17.9. Sarebbe evidente, infatti, che il dott. ON è stato nominato consulente della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro presso il Parlamento europeo, occupandosi chiaramente di fatti e procedimenti relativi ai reati di cui all’articolo 51, comma 3- bis , c.p.p.
17.10. La circostanza appena sottolineata smentirebbe anche un altro rilievo contenuto nella sentenza impugnata, atteso che l’esperienza di consulente della detta Commissione speciale ha consentito al dott. ON di potersi confrontare con realtà variegate di fenomeni mafiosi, in tal modo integrando il criterio della maturazione di plurime esperienze nel settore che –sempre secondo il Tribunale – avrebbe legittimato il dott. CU ad ottenere il giudizio di prevalenza.
18. Anche questo motivo va respinto.
18.1. Va anzitutto evidenziato, come fa rileva la difesa del controinteressato, che il C.S.M. ha riconosciuto la prevalenza del percorso professionale del dott. CU in materia di criminalità organizzata sulla base di tre distinti profili, ciascuno dotato di autonomo rilievo:
a) l’ineguagliata estensione temporale (trentennale) dell’esperienza antimafia;
b) la pluralità di esperienze maturate in realtà territoriali diverse ed eterogenee (Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Roma, Reggio Calabria, Potenza);
c) lo svolgimento di funzioni di coordinamento investigativo nazionale, di speciale rilievo ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 160 del 2006.
18.2. Sennonché l’odierno appellante si è limitato a censurare la delibera del plenum solo per il primo di tali profili (la durata ultratrentennale), mentre, per quanto riguarda gli altri due (uno dei quali, peraltro, di speciale rilievo ex lege ), ha solo invocato genericamente la mancata considerazione di incarichi parlamentari o comunitari che, come ha rilevato correttamente la sentenza impugnata, nulla a che vedere:
- né con il parametro di cui all’art. 32, lett. b), del T.U., che riguarda le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3- bis , c.p.p. (il che denota altresì l’inconsistenza anche nel merito della doglianza),
- né con i profili di prevalenza valorizzati dal plenum (cioè la pluralità delle esperienze nella lotta alla criminalità organizzata e/o lo svolgimento di funzioni di coordinamento investigativo nazionale).
18.3. L’omessa specifica contestazione degli anzidetti elementi di prevalenza (espressamente riportati nella delibera impugnata) determinerebbe goà, a monte, la inammissibilità della censura, essendo la delibera, sul punto, plurimotivata, per quanto detto.
18.4. Ma anche il rilievo concernente la durata effettiva dell’esperienza antimafia del dott. CU non è condivisibile, atteso che i calcoli proposti dall’appellante sono palesemente errati.
18.5. Invero, premesso che le D.D.A. hanno iniziato a funzionare dal 1992 (cfr. l. n. 8 del 20 gennaio 1992), e non dal 1991, come prospettato dall’appellante, ne consegue che il dott. CU:
a) per 3 anni (1989-1991) ha svolto indagini sulla criminalità organizzata a Santa Maria Capua Vetere, come riportato nell’autorelazione (fonte di conoscenza ai fini valutativi ex art. 36 del T.U.);
b) per 10 anni (1995 – 2005) è stato alla D.D.A. di Napoli, di cui 2 come applicato (1995-1997) e 8 come addetto (1997-2005);
c) per 4 anni (2006-2010) è stato applicato alla D.D.A. di Roma;
d) per altri 3 anni (2009-2012) è stato addetto nuovamente alla D.D.A. di Napoli;
e) per 6 anni (2012-2018) ha prestato servizio alla Direzione Nazionale Antimafia;
f) infine, per 5 anni (2018 alla data della vacanza dell’incarico) ha svolto la funzione di procuratore della Repubblica di Potenza, con coordinamento della relativa D.D.A.
18.6. Il totale è di 31 anni di esperienza nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3- bis , c.p.p., in linea con la valutazione del CSM.
18.7. Come ha evidenziato il Tribunale, anche a volere escludere, per assurdo (ma non se ne vede la ragione), i periodi antecedenti al momento in cui il dott. CU è stato destinato quale addetto alla D.D.A. di Napoli (1997), quest’ultimo avrebbe, comunque, maturato una esperienza di oltre 26 anni, significativamente superiore a quella dell’appellante, pari a 14 anni,
19. Ad abundantiam , parrebbe invero errato anche il calcolo proposto dall’appellante in merito alla propria esperienza maturata nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata, dal momento che:
a) include il periodo 2003-2006 in cui si è occupato di reati di terrorismo ex art. 51, comma 3- quater , c.p.p., irrilevante ai fini del parametro di cui all’art. 32, lett. b), T.U., espressamente riferito ai reati di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p.,
b) conteggia il periodo 2007-2008, trascorso fuori ruolo quale consulente della Commissione parlamentare antimafia (incarico che evidentemente non comporta la trattazione diretta di procedimenti di criminalità organizzata);
c) somma due volte gli anni 2003–2006 in cui si è occupato di reati di terrorismo.
19.1. Di conseguenza, come correttamente riportato nella delibera impugnata, l’effettiva esperienza maturata dal dott. ON nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata ammonta a soli quattordici anni (meno della metà di quelli vantati dal dott. CU): dal 1994 al 2003 quale addetto alla D.D.A. di Catania e, nuovamente, dal 2006 al 2007 e, poi, dal 2019 alla data della vacanza (2023) quale procuratore aggiunto della Repubblica di Catania.
20. Vale la pena ribadire, infine, le peculiari ampiezza e incisività del percorso professionale del controinteressato nella lotta alla criminalità organizzata, minuziosamente descritto nella delibera (cfr. pagg. 126-127), riconosciuto dal C.S.M., per molteplici ragioni, quale fattore di indubbia prevalenza.
21. Invero, il dott. CU è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata da oltre trent’anni:
a) sin dall’esperienza alla Procura di Santa Maria Capua Vetere (prima ancora dell’istituzione delle direzioni distrettuali antimafia) e, poi, presso la D.D.A. di Napoli ha seguito tra i più complessi procedimenti relativi al clan dei casalesi e alla criminalità organizzata casertana, oltre a svolgere (presso la D.D.A. di Napoli) indagini sulla mafia cinese;
b) durante il periodo presso la D.D.A. di Roma si è occupato delle penetrazioni della camorra nel territorio laziale;
c) successivamente ha svolto le funzioni di coordinamento investigativo nazionale, quale sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (funzioni dotate di specifico rilievo per la valutazione funzionale al conferimento dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 160 del 2006, come espressamente precisato nella delibera impugnata, che il ricorrente non vanta), operando, in particolare, con le D.D.A. di Reggio Calabria e Napoli, cioè due fra i più complessi “fronti antimafia”, non senza rilevare che, nell’ambito di tale esperienza, il dott. CU è stato titolare di rilevanti indagini riguardanti la convergenza di interessi fra ‘ndrangheta e cosa nostra (incluse quelle relative alle stragi di mafia del 1993/1994, concluse in secondo grado con la condanna di figure apicali delle due organizzazioni).
d) in quanto procuratore della Repubblica di Potenza ha svolto le funzioni di coordinatore unico della D.D.A. di Potenza, istruendo e coordinando numerose indagini per associazione mafiosa e altri delitti di criminalizzata;
e) da segnalare (a ulteriore conferma delle elevate capacità del controinteressato in tema di indagini antimafia), inoltre, è il periodo di applicazione, quando già era procuratore a Potenza, presso la D.D.A. di Reggio Calabria, su disposizione del procuratore nazionale antimafia, per occuparsi delle indagini relative all’omicidio del sostituto procuratore generale IN LL (villa San AN, 9 agosto 1991), designato a trattare in Cassazione il maxi processo di Palermo.
21.1. Il dott. ON, complessivamente e nonostante la indubbia, grande, specifica competenza acquisita in materia antimafia, non può vantare un percorso professionale altrettanto ampio, variegato e radicato nel contrasto alla criminalità organizzata, sia sotto il profilo dell’estensione temporale che della diversificazione territoriale, né dispone di quell’esperienza di coordinamento investigativo nazionale – di indubbia rilevanza strategica – che rappresenta ex lege un elemento di significativa valenza attitudinale.
22. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
23. Infine, con il quinto ed ultimo motivo (pp. 17-19 del ricorso), l’odierno appellante contesta, in particolare, la sentenza del Tribunale per avere omesso di valutare e comparare le esperienze professionali del dott. ON, rispetto a quelle del dott. CU, in ordine ai criteri di cui agli articoli 9, 11 e 13 del T.U.
23.1. Sarebbe invero evidente, ad avviso dell’appellante, l’errore del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto che nel caso in esame è mancata la comparazione, non essendo sufficiente la semplice menzione delle deleghe organizzative.
23.2. Se è vero, infatti, che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, risulterebbe del tutto omessa la comparazione tra il controinteressato e l’appellante in ordine al criterio di cui all’art. 9 (esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) del T.U.
23.3. Il profilo del candidato dott. CU viene comparato con quello degli altri candidati, mentre non verrebbe spesa una parola in ordine all’attività di collaborazione nella gestione degli uffici (ad esempio per il sotto-profilo di cui alla lettera a – deleghe organizzative ricevute) svolta dal dott. ON e descritte nell’apposito paragrafo della sua autorelazione, oltre che riportate anche alle pp. 27, 28 e 29 della delibera impugnata.
23.4. Particolarmente significativa sarebbe anche l’omissione riscontrabile in sede di valutazione delle esperienze ordinamentali e organizzative di cui all’articolo 11 del T.U., omissione condivisa dalla sentenza impugnata.
23.5.E, infatti, il C.S.M. non avrebbe nemmeno menzionato, e quindi comparato, l’attività svolta dall’odierno appellante presso il consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania per il biennio 2003/2005 che invece – per espressa previsione dell’art. 11 del T.U. – assume “ speciale rilievo ”.
23.6. Sarebbe stata parimenti omessa la comparazione tra i due contendenti sotto il criterio di cui all’art. 12 del T.U. (formazione specifica in materia organizzativa) e la conseguente valutazione della partecipazione del dott. ON ai corsi organizzati dal C.S.M. in materia organizzativa.
23.7. Non risulta che il dott. CU possa vantare esperienze valutabili secondo il criterio di cui all’art. 12.
23.8. Particolarmente significativa sarebbe anche l’omissione riscontrabile in sede di valutazione delle esperienze ordinamentali e organizzative maturate al di fuori dell’attività giudiziaria di cui all’art. 13 del T.U., anch’essa giustificata dal Tribunale.
23.9. Sotto tale profilo il C.S.M. avrebbe omesso di valutare le importantissime esperienze maturate dall’odierno appellante quali lo svolgimento dal 6 giugno 2007 fino al 31 dicembre 2008 dell’attività di consulente a tempo pieno della Commissione parlamentare antimafia, periodo in cui si è occupato della redazione delle relazioni finali concernenti le organizzazioni criminali siciliane e calabresi, nonché la già indicata attività prestata quale consulente della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro presso il Parlamento europeo, nonché l’attività prestata quale componente del gruppo di lavoro sulle tecniche migratorie costituito presso il Ministero dell’Interno.
23.10. Nessuna motivazione ha espresso sulla mancata comparazione la sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a rigettare il motivo di ricorso, assumendo che tutte le deleghe organizzative e le attività fuori ruolo « risultano menzionate nella prima parte della delibera e poi richiamate, seppur sinteticamente, nella parte di delibera dedicata alla comparazione », ignorando, a dire dell’appellante, che non era sufficiente la menzione, essendo invece necessaria la comparazione delle attività espletate dai contendenti e la motivazione in ordine alle scelte effettuate.
24. Anche quest’ultimo motivo va respinto.
24.1. L’appellante, anzitutto, non chiarisce quali attività specifiche sarebbero state trascurate (rinviando astrattamente all’autorelazione e al contenuto della medesima delibera impugnata), né tantomeno argomenta in che modo le stesse potrebbero superare, o anche solo eguagliare, i ben più rilevanti incarichi di collaborazione alla D.N.A., in più ambiti investigativi, valorizzati per il dott. CU.
24.2. A fortiori , non viene spiegato come tali esperienze potrebbero addirittura ribaltare la prevalenza complessiva attribuita al profilo del controinteressato.
24.3. Va sottolineato, peraltro, che, nella valutazione del candidato più idoneo a dirigere la Procura di Catania, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici vantate dall’appellante, a confronto con il profilo del dott. CU – che, oltre a simili esperienze collaborative, può vantare anche un’effettiva esperienza di gestione diretta di un ufficio – assumono inevitabilmente un peso specifico del tutto marginale sul piano comparativo.
24.4. Il C.S.M. non ha attribuito alcun rilievo ai corsi in materia organizzativa, né per l’appellante né per il dott. CU, ritenendoli non decisivi in sede comparativa.
24.5. Di qui la irrilevanza della doglianza del dott. ON.
24.6. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il dott. CU ha seguito numerosi corsi formativi in materia organizzativa (due solo negli ultimi anni).
25. Parimenti generica e priva di qualsiasi incidenza è la censura relativa all’attività extra-giudiziaria.
25.1. Anche in questo caso l’appellante si limita a eccepire che le proprie attività presso il Consiglio giudiziario e le consulenze per istituzioni parlamentari italiane ed europee o per il Ministero dell’Interno non sarebbero ricordate nel par. 7 della delibera, senza argomentare in che modo esse possano incidere comparativamente rispetto ai titoli del dott. CU.
25.2. Peraltro, va qui soggiunto che:
a) l’esperienza al Consiglio giudiziario le consulenze presso organi parlamentari e comunitari svolte dal ricorrente sono richiamate nella delibera del plenum (cfr. pag. 142);
b) l’esperienza al Consiglio giudiziario richiamata dal ricorrente risale a oltre vent’anni fa, sì che appare tutt’altro che irragionevole o illogico che il CSM non le abbia attribuito particolare rilevanza nella valutazione comparativa;
c) le consulenze presso organi parlamentari e comunitari svolte dal ricorrente non sono paragonabili alla più significativa e concreta esperienza fuori ruolo vantata dal dott. CU come componente del RE Group , importante commissione del Consiglio di Europa, che non si occupava di approfondimenti tematici o di teorie generali, ma aveva ed ha importanti compiti di carattere istituzionale e di controllo ad ampio respiro, finalizzati a verificare lo stato di attuazione ed implementazione (sia a livello giudiziario che a livello amministrativo in ordine all’assistenza delle vittime) del trattato di Varsavia sul contrasto alla tratta degli esseri umani, sottoscritto da 46 paesi fra cui il nostro.
25.3. In ogni caso, l’appellante non spiega come tali trascorsi extra-giudiziari potrebbero “ribaltare” la prevalenza attitudinale già attribuita al dott. CU sulla base di parametri di maggiori rilevanza e pertinenza rispetto alle esigenze del posto messo a concorso.
26. Anche quest’ultimo motivo, pertanto, va respinto.
27. Conclusivamente, all’esito del presente giudizio può affermarsi che la valutazione effettuata dall’organo di autogoverno non presenti le denunciate carenze istruttorie né risulti inficiata da travisamento o lacunosità dei fatti, che, invece, sono stati puntualmente e dettagliatamente descritti e declinati, in maniera logica e coerente, secondo modalità conformi a quanto richiesto dalla normativa primaria e secondaria.
28. Si deve, pertanto, ritenere rispettato anche nel presente giudizio, e con riferimento alla nomina qui contestata, il principio per cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del C.S.M. vanno formulati in termini di adeguatezza, dovendo comunque emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari dei concorrenti individuati, al fine di collegare la dimostrata pienezza della conoscenza dei profili dei canditati ad una valutazione informata e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza.
29. Per tutte le ragioni sin qui evidenziate, assorbenti di ogni altra questione, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per tutte le suddette ragioni, della sentenza impugnata.
30. Per la novità delle questioni sin qui trattate le spese del presente grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
30.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da IO AN ON, lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IO AN ON il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
AS CE, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS CE | Marco LI |
IL SEGRETARIO