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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/09/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2025 R.G.V.G., avente per oggetto le domande di separazione tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Angela Manduca
E DA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Salvatore Carruba.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento delle domande congiunte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 15 maggio 2025, e Parte_1 hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Sutera in data 28 Parte_2 luglio 2022, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 2; che dal matrimonio non sono nati figli;
che, essendo la convivenza divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per incomprensioni, dal settembre 2023 si sono separati di fatto;
di essere economicamente indipendenti;
che la casa familiare, di proprietà del padre della moglie, è rimasta nella disponibilità di quest'ultima; di vere regolato i reciproci rapporti economici e patrimoniali, accordandosi sulla destinazione delle somme presenti in un conto corrente acceso presso Unicredit, che diverranno di proprietà del sig. a titolo di Pt_1 contributo di quanto pagato per l'arredamento della casa coniugale rimasta nella disponibilità della . Pt_2
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto:
1) l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso;
2) che, decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Con il consenso delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione (del 23 settembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale e che vada preso atto delle condizioni di cui al ricorso, che non presentano profili di contrarietà ai principi di ordine pubblico o al buon costume e che sono conformi all'ordinamento giuridico.
Nessuna statuizione sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Si dispone con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi intervenuti tra gli stessi. ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sutera per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Dispone come da separata ordinanza in pari data in ordine alla prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto