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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15798/2023
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa promossa da e Parte_1 [...]
Controparte_1
[...]
Contro
CP_2 Controparte_3
Viste, in particolare, le note di udienza depositate dalle parti;
Dato atto che le parti hanno ivi rassegnato le proprie conclusioni;
Ritenuto che la causa può essere immediatamente decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata, che deposita unitamente al presente verbale, che ne costituisce parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
1 Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 15798 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
e Parte_1 [...]
Controparte_4
(con l'Avvocatura Generale dello Stato).
Ricorrenti in opposizione a d.i.
Contro
(con l'avv.to CP_2 Controparte_3
Nicola Marrotta).
Resistente opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il D.I. opposto;
3) Compensa le spese di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con riferimento al giudizio di opposizione a D.I. intrapreso dalle amministrazioni regionali indicate in epigrafe nei confronti dell CP_2 [...]
va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Controparte_3
Emerge, invero, dagli atti di causa che, nel corso del procedimento di mediazione espletato nel corso del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire la presente controversia.
Occorre, altresì, dare atto che - come ben si evince dalle note di trattazione scritta depositate dalle parti - detto accordo è stato interamente adempiuto dalle amministrazioni opponenti, le quali hanno interamente corrisposto quanto dovuto.
E' in ragione di ciò che le parti hanno rassegnato conclusioni concordi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, previa revoca del D.I., con compensazione delle spese.
Così stando le cose, ben può provvedersi in conformità a quanto richiesto dalle parti, ivi compresa la chiesta compensazione delle spese.
Palermo, 24 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa promossa da e Parte_1 [...]
Controparte_1
[...]
Contro
CP_2 Controparte_3
Viste, in particolare, le note di udienza depositate dalle parti;
Dato atto che le parti hanno ivi rassegnato le proprie conclusioni;
Ritenuto che la causa può essere immediatamente decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata, che deposita unitamente al presente verbale, che ne costituisce parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
1 Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 15798 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
e Parte_1 [...]
Controparte_4
(con l'Avvocatura Generale dello Stato).
Ricorrenti in opposizione a d.i.
Contro
(con l'avv.to CP_2 Controparte_3
Nicola Marrotta).
Resistente opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il D.I. opposto;
3) Compensa le spese di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con riferimento al giudizio di opposizione a D.I. intrapreso dalle amministrazioni regionali indicate in epigrafe nei confronti dell CP_2 [...]
va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Controparte_3
Emerge, invero, dagli atti di causa che, nel corso del procedimento di mediazione espletato nel corso del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire la presente controversia.
Occorre, altresì, dare atto che - come ben si evince dalle note di trattazione scritta depositate dalle parti - detto accordo è stato interamente adempiuto dalle amministrazioni opponenti, le quali hanno interamente corrisposto quanto dovuto.
E' in ragione di ciò che le parti hanno rassegnato conclusioni concordi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, previa revoca del D.I., con compensazione delle spese.
Così stando le cose, ben può provvedersi in conformità a quanto richiesto dalle parti, ivi compresa la chiesta compensazione delle spese.
Palermo, 24 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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