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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Comune di Nova Siri - Largo Dott. Melidoro 75020 Nova Siri MT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7192 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, l'
Resistente_1 con sede in Matera, impugnava l'avviso di accertamento IMU in epigrafe Avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2018-p, emesso dal Comune di Nova Siri deducendone la illegittimità per violazione dell'art. art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013, che dispone:
“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e non si applica altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il Comune di Nova Siri si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera, con la sentenza odiernamente impugnata accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto appello il Comune di Nova Siri, sostenendo la legittimità dell'avviso e l'esistenza di un giudicato esterno inter partes a sé favorevole in forza della sentenza della CTP di Matera
n. 243/01/2023.
L'Resistente_1 resiste con Memoria difensiva.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo deve essere esaminata la difesa dell'appellante che invoca l'esistenza di un giudicato esterno a sé favorevole in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera n.
243/01;2023.
Il motivo è infondato atteso che tale sentenza ha disposto il rigetto di un analogo ricorso del Comune di
Nova Sri relativo al periodo di imposta 2016 di talché nella presente controversia attinente al periodo di imposta 2018 non può operare alcun effetto ex art. 2909 c.c. atteso che l'imposta in questione viene applicata di anno in anno in relazione alla situazione di fatto in cui si trovano gli immobili oggetto di implosione fiscale.
L'appellante censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che siano state dimostrate le condizioni per poter usufruire dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali, che la vigente normativa individua nell'uso residenziale di ciascun alloggio, nella sua locazione permanente, nella ricorrenza della funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di famiglie svantaggiate.
Il motivo è infondato atteso che i fatti a fondamento della esenzione addotti dall'Resistente_1, per quanto rileva nel presente giudizio, in realtà non sono stati mai contestati dal Comune di Nova Siri che nelle sue difese a sostegno della legittimità dell'atto impositivo ha fatto riferimento all'omesso assolvimento da parte dell'Resistente_1 dell'onere di provare la destinazione pubblicistica degli alloggi.
Rileva in proposito la Corte che non può essere revocato in dubbio che l'Resistente_1 si avvale delle disposizioni previste nelle leggi di finanziamento e dell'esistenza di contributi pubblici anche alla base degli interventi costruttivi effettuati in Nova Siri, circostanze in fatto ed in diritto certamente note al Comune impositore che svolge funzioni attive nel settore dell'Edilizia economica e popolare di concerto con l'Resistente_1.
Va pertanto fatta applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione – Sez. 5 con ordinanze n.6380 dell'8-3-2024, n.14511 e n. 14515 del 23-5-2024, che, modificando l'orientamento precedente e superando il dato normativo di stretta interpretazione della sola detrazione di €. 200,00 prevista dall'art. 13, co.2, lett b. del D.L. n.201/2011, hanno riconosciuto per gli immobili ex IACP destinati ad “alloggi sociali” l'accesso all'esenzione, ponendo l'onere della prova sui Comuni, ai quali spetta dimostrare la mancanza di conformità degli immobili in questione ai requisiti richiesti per l'esenzione.
La mancata contestazione degli specifici elementi fattuali e giuridici posti alla base del ricorso originario e il contegno del Comune di Nova Siri, per come rinvenibile nelle sue pur articolate difese, inducono a ritenere provato il requisito fondante l'esenzione in continuità con quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione nelle richiamate decisioni favorevoli all'Resistente_1.: “in considerazione dell'assegnazione da parte del Comune degli stessi immobili, in base al principio di c.d. vicinanza della prova risulta corretta l'affermazione secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi erano ben note al comune che provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi
Comuni […] in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti e informazioni già in possesso dell'ufficio ( cfr. Cass. 22/4/2021, n. 10724,
Cass. 3175/2018 n. 13822). Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM aprile 2008 Ministero Infrastrutture.
Occorre inoltre evidenziare che per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede, che ai sensi dell'art. 10, c.1, della l.n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio “.
Non vi è dunque dubbio che l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi dell'esenzione risulta essere stato assolto nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello in forza delle pregiudiziali considerazioni innanzi svolte esime dallo scrutinio delle ulteriori censure in quanto assorbite.
L'appello va rigettato con la declaratoria dell'illegittimità dell'avviso impugnato in primo grado.
Soccorrono giusti motivi ravvisati nella particolarità della fattispecie, nella quale si sono succeduti contrastanti arresti giurisprudenziali anche di legittimità, per compensare le spese del giudizio in ogni grado. Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Comune di Nova Siri - Largo Dott. Melidoro 75020 Nova Siri MT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7192 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, l'
Resistente_1 con sede in Matera, impugnava l'avviso di accertamento IMU in epigrafe Avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2018-p, emesso dal Comune di Nova Siri deducendone la illegittimità per violazione dell'art. art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013, che dispone:
“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e non si applica altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il Comune di Nova Siri si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera, con la sentenza odiernamente impugnata accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto appello il Comune di Nova Siri, sostenendo la legittimità dell'avviso e l'esistenza di un giudicato esterno inter partes a sé favorevole in forza della sentenza della CTP di Matera
n. 243/01/2023.
L'Resistente_1 resiste con Memoria difensiva.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo deve essere esaminata la difesa dell'appellante che invoca l'esistenza di un giudicato esterno a sé favorevole in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera n.
243/01;2023.
Il motivo è infondato atteso che tale sentenza ha disposto il rigetto di un analogo ricorso del Comune di
Nova Sri relativo al periodo di imposta 2016 di talché nella presente controversia attinente al periodo di imposta 2018 non può operare alcun effetto ex art. 2909 c.c. atteso che l'imposta in questione viene applicata di anno in anno in relazione alla situazione di fatto in cui si trovano gli immobili oggetto di implosione fiscale.
L'appellante censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che siano state dimostrate le condizioni per poter usufruire dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali, che la vigente normativa individua nell'uso residenziale di ciascun alloggio, nella sua locazione permanente, nella ricorrenza della funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di famiglie svantaggiate.
Il motivo è infondato atteso che i fatti a fondamento della esenzione addotti dall'Resistente_1, per quanto rileva nel presente giudizio, in realtà non sono stati mai contestati dal Comune di Nova Siri che nelle sue difese a sostegno della legittimità dell'atto impositivo ha fatto riferimento all'omesso assolvimento da parte dell'Resistente_1 dell'onere di provare la destinazione pubblicistica degli alloggi.
Rileva in proposito la Corte che non può essere revocato in dubbio che l'Resistente_1 si avvale delle disposizioni previste nelle leggi di finanziamento e dell'esistenza di contributi pubblici anche alla base degli interventi costruttivi effettuati in Nova Siri, circostanze in fatto ed in diritto certamente note al Comune impositore che svolge funzioni attive nel settore dell'Edilizia economica e popolare di concerto con l'Resistente_1.
Va pertanto fatta applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione – Sez. 5 con ordinanze n.6380 dell'8-3-2024, n.14511 e n. 14515 del 23-5-2024, che, modificando l'orientamento precedente e superando il dato normativo di stretta interpretazione della sola detrazione di €. 200,00 prevista dall'art. 13, co.2, lett b. del D.L. n.201/2011, hanno riconosciuto per gli immobili ex IACP destinati ad “alloggi sociali” l'accesso all'esenzione, ponendo l'onere della prova sui Comuni, ai quali spetta dimostrare la mancanza di conformità degli immobili in questione ai requisiti richiesti per l'esenzione.
La mancata contestazione degli specifici elementi fattuali e giuridici posti alla base del ricorso originario e il contegno del Comune di Nova Siri, per come rinvenibile nelle sue pur articolate difese, inducono a ritenere provato il requisito fondante l'esenzione in continuità con quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione nelle richiamate decisioni favorevoli all'Resistente_1.: “in considerazione dell'assegnazione da parte del Comune degli stessi immobili, in base al principio di c.d. vicinanza della prova risulta corretta l'affermazione secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi erano ben note al comune che provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi
Comuni […] in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti e informazioni già in possesso dell'ufficio ( cfr. Cass. 22/4/2021, n. 10724,
Cass. 3175/2018 n. 13822). Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM aprile 2008 Ministero Infrastrutture.
Occorre inoltre evidenziare che per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede, che ai sensi dell'art. 10, c.1, della l.n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio “.
Non vi è dunque dubbio che l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi dell'esenzione risulta essere stato assolto nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello in forza delle pregiudiziali considerazioni innanzi svolte esime dallo scrutinio delle ulteriori censure in quanto assorbite.
L'appello va rigettato con la declaratoria dell'illegittimità dell'avviso impugnato in primo grado.
Soccorrono giusti motivi ravvisati nella particolarità della fattispecie, nella quale si sono succeduti contrastanti arresti giurisprudenziali anche di legittimità, per compensare le spese del giudizio in ogni grado. Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.