Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 9
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esenzione per alloggi sociali

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova circa la mancata conformità degli immobili ai requisiti per l'esenzione spetti al Comune. In assenza di contestazione specifica da parte del Comune e in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, si ritiene provato il requisito fondante l'esenzione.

  • Rigettato
    Esistenza di giudicato esterno

    La Corte ha rigettato questo motivo ritenendo che la sentenza invocata riguardasse il periodo d'imposta 2016 e non il 2018. Inoltre, l'imposta IMU viene applicata annualmente in base alla situazione di fatto degli immobili, pertanto non può operare l'effetto del giudicato esterno ex art. 2909 c.c.

  • Rigettato
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    Il motivo è infondato. La Corte rileva che il Comune non ha contestato gli specifici elementi fattuali e giuridici posti a fondamento del ricorso originario. Inoltre, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, l'onere della prova sulla mancata conformità degli immobili ai requisiti per l'esenzione spetta al Comune, il quale non ha fornito alcuna indicazione in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
    Numero : 9
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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