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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1242/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.SA Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1242/2024 posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_2 in
[...] persona del legale rappresentante p.t.
-resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
in persona del
[...] suo legale rappresentante, e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare che la patologia da cui è affetto (Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori) è da riconoscersi come malattia professionale contratta dal ricorrente a causa del lavoro prestato, dalla quale è
1 derivato un grado di invalidità da quantificarsi complessivamente, unitamente ad altre malattie professionali già riconosciute, in misura superiore all'8% già riconosciuto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver svolto dal 1977 l'attività di autotrasportatore di camion e mezzi pesanti e di operatore in cantiere di mezzi come escavatori e pale meccaniche;
- di aver già ottenuto dall' il riconoscimento di un danno CP_2 biologico nella misura complessiva dell'8% per Ipoacusia (3) e Sindrome algodisfunzionale (6%);
- di aver svolto le mansioni di autotrasportatore e operatore in cantiere alla guida di camion e mezzi pesanti per diverse ore continuative (almeno 8 ore al giorno), BobCat, escavatori, pale meccaniche;
- di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni a posture incongrue ed anomale, obbligate e ripetute, su sedili rigidi, ma anche la continua soggezione a costanti e prolungate sollecitazioni e vibrazioni, guidando camion vecchi;
- di aver altresì posto in essere attività di posizionamento e rimozione di piantoni;
di copertura di teli, apertura e chiusura dei teloni e delle sponde del camion;
svuotamento del camion (addetto al carico, trasporto e scarico dei materiali per l'edilizia che avveniva manualmente e/o con uso di transpallet e muletti) e pulizia dello stesso con getti di acqua ad alta pressione;
- di aver contratto la malattia “Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori” in conseguenza delle attività lavorative svolte;
- di aver presentato domanda di malattia professionale all CP_2
- che la domanda di malattia professionale veniva respinta dall' per inidoneità del rischio lavorativo. CP_2
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, sul presupposto della natura professionale della malattia contratta (Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori) ha chiesto al Giudice di accertare il grado del danno biologico complessivamente valutato, unitamente ad altre patologie già riconosciute, in misura superiore al 12% di inabilità.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_2 contumace con ordinanza del 12.9.2024.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.SA Zaira Novella, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi 2 discuSA nel corso dell'udienza del 10.09.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare taSAtivo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di CaSAzione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale, può ritenersi provato che il ricorrente ha svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente per 20 anni, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 20 anni circa a Roma, Frosinone, Cassino, per il Gruppo Zeppieri in vari cantieri;
lui era autista di camion e mezzi pesanti, escavatori e pale meccaniche. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, il mezzo era meccanico
o cingolato, aveva continue vibrazioni;
se c'era da rompere il cemento col martello faceva anche mansioni di operaio edile, 3 abbiamo anche fatto condotte per abbiamo portato tubi CP_4 dentro lo scavo, ha usato anche martello pneumatico per rompere il cemento. Ci davano guanti, tappi, cuffie ripetutamente durante l'anno. Noi portavamo il camion con le casse piene di terra, se capitava di dover caricare altro materiale ci pensavamo noi a dare una sistemata, la merce ci veniva portata col muletto ma poi noi la sistemavamo meglio. Le sponde del camion si chiudono coi perni, i teli sono tutti elettrici e non dovevamo salire sopra. All'inizio invece era tutto manuale, i teli, le sponde le dovevamo aprire noi. Anche quando portavamo pale meccaniche usavamo tappi o cuffie. La manutenzione sui mezzi c'era sempre”.
La deposizione è stata confermata dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme col Gruppo Zeppieri per circa 20 anni, lui portava il camion, escavatori e pale meccaniche e faceva anche lavori manuali. Lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. I mezzi pesanti erano rumorosi, anche la pala, io ero operaio edile-manovale. Usava a volte anche il martello pneumatico, non so se portava tappi o cuffie, penso di si, lo vedevo da lontano. Stava chinato, inginocchiato, accovacciato;
quando stava sui mezzi non so se i sedili erano comodi, io non stavo con loro”.
Il Tribunale osserva che le deposizioni sono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa. Si osserva inoltre che i testimoni escussi hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo stati colleghi di lavoro del ricorrente per lungo periodo.
Ritenuto pertanto pienamente provato lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso, si evidenzia che la Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”.
Il CTU ha inoltre precisato che “considerati i seguenti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna a cui è stata esposta il sig. - carenza CP_1 di periodi di recupero;
frequenza di azione;
applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue;
nonché l'assenza di condizioni patologiche extra-lavorative che poSAno aver avuto ruolo 4 causale o concausale del quadro osteoarticolare presentato dal ricorrente, si ritiene che la con-dizione patologica patita dal Sig. ovverosia “artropatia bilaterale delle spalle con CP_1 lesione della cuffia dei rotatori” sia in nesso di causalità materiale con l'attività lavorativa svolta. Procedendo alla valutazione del danno biologico, utilizzando il criterio di analogia, si ritiene che le menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dal Sig. iano valutabili come CP_1 segue: in riferimento alla voce tabellare n. 227: CP_2
“Limitazione dei movimenti dell'artico-lazione scapolo-omerale ai gradi estremi…fino a 4”, si ritiene che il quadro di “artropatia bi-laterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori” del periziando è valutabile nella mi-sura del 4% (quattro per cento). Pertanto, volendo procedere a valutazione complessiva del danno biologico, si ritiene che menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dalla Sig.ra iano valutabili nella misura CP_1 complessiva del 12 (dodici per cento) dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024)”.
Il CTU ha pertanto concluso: “In conclusione, esaminati gli atti di causa, visitato il ricorrente, il Sig. risulta Controparte_1 affetto da: artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori. Sulla base di quanto premesso, si ritiene che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano riconducibili ad origine tecnopatica con danno biologico complessivo stimabile nella mi- sura del 12% (dodici per cento) secondo i valori previsti dalla tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000 dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fiSAta all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
5 La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo 38 del 2000 per la malattia professionale “artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”, dalla quale deriva una inabilità permanente unitamente ad altre malattie professionali già riconosciute pari al 12%, con decorrenza dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024).
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all e liquidate CP_2 rispettivamente in base alla complessità medio baSA delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Controparte_1 CP_2
07/04/2024 nella causa iscritta al n. 1242/2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica, complessivamente valutata, unitamente ad altri postumi già riconosciuti, in misura pari al 12%, con decorrenza dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024);
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad erogare la prestazione con le decorrenze indicate, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
6 d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_2 favore della dott.SA , liquidate in euro 580,00 Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.SA Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1242/2024 posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_2 in
[...] persona del legale rappresentante p.t.
-resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
in persona del
[...] suo legale rappresentante, e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare che la patologia da cui è affetto (Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori) è da riconoscersi come malattia professionale contratta dal ricorrente a causa del lavoro prestato, dalla quale è
1 derivato un grado di invalidità da quantificarsi complessivamente, unitamente ad altre malattie professionali già riconosciute, in misura superiore all'8% già riconosciuto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver svolto dal 1977 l'attività di autotrasportatore di camion e mezzi pesanti e di operatore in cantiere di mezzi come escavatori e pale meccaniche;
- di aver già ottenuto dall' il riconoscimento di un danno CP_2 biologico nella misura complessiva dell'8% per Ipoacusia (3) e Sindrome algodisfunzionale (6%);
- di aver svolto le mansioni di autotrasportatore e operatore in cantiere alla guida di camion e mezzi pesanti per diverse ore continuative (almeno 8 ore al giorno), BobCat, escavatori, pale meccaniche;
- di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni a posture incongrue ed anomale, obbligate e ripetute, su sedili rigidi, ma anche la continua soggezione a costanti e prolungate sollecitazioni e vibrazioni, guidando camion vecchi;
- di aver altresì posto in essere attività di posizionamento e rimozione di piantoni;
di copertura di teli, apertura e chiusura dei teloni e delle sponde del camion;
svuotamento del camion (addetto al carico, trasporto e scarico dei materiali per l'edilizia che avveniva manualmente e/o con uso di transpallet e muletti) e pulizia dello stesso con getti di acqua ad alta pressione;
- di aver contratto la malattia “Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori” in conseguenza delle attività lavorative svolte;
- di aver presentato domanda di malattia professionale all CP_2
- che la domanda di malattia professionale veniva respinta dall' per inidoneità del rischio lavorativo. CP_2
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, sul presupposto della natura professionale della malattia contratta (Tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori) ha chiesto al Giudice di accertare il grado del danno biologico complessivamente valutato, unitamente ad altre patologie già riconosciute, in misura superiore al 12% di inabilità.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_2 contumace con ordinanza del 12.9.2024.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.SA Zaira Novella, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi 2 discuSA nel corso dell'udienza del 10.09.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare taSAtivo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di CaSAzione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale, può ritenersi provato che il ricorrente ha svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente per 20 anni, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 20 anni circa a Roma, Frosinone, Cassino, per il Gruppo Zeppieri in vari cantieri;
lui era autista di camion e mezzi pesanti, escavatori e pale meccaniche. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, il mezzo era meccanico
o cingolato, aveva continue vibrazioni;
se c'era da rompere il cemento col martello faceva anche mansioni di operaio edile, 3 abbiamo anche fatto condotte per abbiamo portato tubi CP_4 dentro lo scavo, ha usato anche martello pneumatico per rompere il cemento. Ci davano guanti, tappi, cuffie ripetutamente durante l'anno. Noi portavamo il camion con le casse piene di terra, se capitava di dover caricare altro materiale ci pensavamo noi a dare una sistemata, la merce ci veniva portata col muletto ma poi noi la sistemavamo meglio. Le sponde del camion si chiudono coi perni, i teli sono tutti elettrici e non dovevamo salire sopra. All'inizio invece era tutto manuale, i teli, le sponde le dovevamo aprire noi. Anche quando portavamo pale meccaniche usavamo tappi o cuffie. La manutenzione sui mezzi c'era sempre”.
La deposizione è stata confermata dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme col Gruppo Zeppieri per circa 20 anni, lui portava il camion, escavatori e pale meccaniche e faceva anche lavori manuali. Lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. I mezzi pesanti erano rumorosi, anche la pala, io ero operaio edile-manovale. Usava a volte anche il martello pneumatico, non so se portava tappi o cuffie, penso di si, lo vedevo da lontano. Stava chinato, inginocchiato, accovacciato;
quando stava sui mezzi non so se i sedili erano comodi, io non stavo con loro”.
Il Tribunale osserva che le deposizioni sono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa. Si osserva inoltre che i testimoni escussi hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo stati colleghi di lavoro del ricorrente per lungo periodo.
Ritenuto pertanto pienamente provato lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso, si evidenzia che la Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”.
Il CTU ha inoltre precisato che “considerati i seguenti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna a cui è stata esposta il sig. - carenza CP_1 di periodi di recupero;
frequenza di azione;
applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue;
nonché l'assenza di condizioni patologiche extra-lavorative che poSAno aver avuto ruolo 4 causale o concausale del quadro osteoarticolare presentato dal ricorrente, si ritiene che la con-dizione patologica patita dal Sig. ovverosia “artropatia bilaterale delle spalle con CP_1 lesione della cuffia dei rotatori” sia in nesso di causalità materiale con l'attività lavorativa svolta. Procedendo alla valutazione del danno biologico, utilizzando il criterio di analogia, si ritiene che le menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dal Sig. iano valutabili come CP_1 segue: in riferimento alla voce tabellare n. 227: CP_2
“Limitazione dei movimenti dell'artico-lazione scapolo-omerale ai gradi estremi…fino a 4”, si ritiene che il quadro di “artropatia bi-laterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori” del periziando è valutabile nella mi-sura del 4% (quattro per cento). Pertanto, volendo procedere a valutazione complessiva del danno biologico, si ritiene che menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dalla Sig.ra iano valutabili nella misura CP_1 complessiva del 12 (dodici per cento) dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024)”.
Il CTU ha pertanto concluso: “In conclusione, esaminati gli atti di causa, visitato il ricorrente, il Sig. risulta Controparte_1 affetto da: artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori. Sulla base di quanto premesso, si ritiene che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano riconducibili ad origine tecnopatica con danno biologico complessivo stimabile nella mi- sura del 12% (dodici per cento) secondo i valori previsti dalla tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000 dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fiSAta all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
5 La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo 38 del 2000 per la malattia professionale “artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”, dalla quale deriva una inabilità permanente unitamente ad altre malattie professionali già riconosciute pari al 12%, con decorrenza dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024).
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all e liquidate CP_2 rispettivamente in base alla complessità medio baSA delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Controparte_1 CP_2
07/04/2024 nella causa iscritta al n. 1242/2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“artropatia bilaterale delle spalle con lesione della cuffia dei rotatori”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica, complessivamente valutata, unitamente ad altri postumi già riconosciuti, in misura pari al 12%, con decorrenza dall'epoca di inizio delle operazioni peritali (25.02.2024);
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad erogare la prestazione con le decorrenze indicate, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
6 d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_2 favore della dott.SA , liquidate in euro 580,00 Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
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