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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003888000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 29/01/2026 Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, avente ad oggetto un'autovettura, notificatale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Natura di bene strumentale alla professione di avvocato dell'autovettura; 2) Difetto di motivazione;
3) Mancato esperimento del contraddittorio endo-procedimentale; 4) Difetto di sottoscrizione. Ha concluso chiedendo di annullare la comunicazione preventiva in oggetto, vinte le spese. Si è costituito in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l'Agente della riscossione, che ha dedotto: 1) che non è stata dimostrata la strumentalità dell'autovettura all'attività professionale;
2) che l'atto impugnato è adeguatamente motivato mediante l'indicazione degli atti presupposti;
3) che nessuna norma ne prescrive la sottoscrizione, essendo certa la provenienza del preavviso dall'ente della riscossione. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'udienza del 26.1.2026 il difensore della ricorrente ha rinunciato al ricorso, evidenziando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art.1 co. da 82 a 101 della L. 20.12.2025 n.199, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e la causa è stata trattenuta in decisone. Motivi della decisione A seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso va dichiarata l'estinzione del giudizio, in forza dell'art.44, co.1, d.lgs. 546/1992, non avendo l'Agenzia delle entrate-Riscossione interesse alla prosecuzione del processo. Ai sensi del successivo comma 2 le spese di lite vanno compensate tra le parti, in assenza di opposizione dell'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 26.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Sergio Mario Tosi Dr. EA EM
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003888000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 29/01/2026 Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, avente ad oggetto un'autovettura, notificatale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Natura di bene strumentale alla professione di avvocato dell'autovettura; 2) Difetto di motivazione;
3) Mancato esperimento del contraddittorio endo-procedimentale; 4) Difetto di sottoscrizione. Ha concluso chiedendo di annullare la comunicazione preventiva in oggetto, vinte le spese. Si è costituito in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l'Agente della riscossione, che ha dedotto: 1) che non è stata dimostrata la strumentalità dell'autovettura all'attività professionale;
2) che l'atto impugnato è adeguatamente motivato mediante l'indicazione degli atti presupposti;
3) che nessuna norma ne prescrive la sottoscrizione, essendo certa la provenienza del preavviso dall'ente della riscossione. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'udienza del 26.1.2026 il difensore della ricorrente ha rinunciato al ricorso, evidenziando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art.1 co. da 82 a 101 della L. 20.12.2025 n.199, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e la causa è stata trattenuta in decisone. Motivi della decisione A seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso va dichiarata l'estinzione del giudizio, in forza dell'art.44, co.1, d.lgs. 546/1992, non avendo l'Agenzia delle entrate-Riscossione interesse alla prosecuzione del processo. Ai sensi del successivo comma 2 le spese di lite vanno compensate tra le parti, in assenza di opposizione dell'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 26.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Sergio Mario Tosi Dr. EA EM