Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 217
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Rinuncia al ricorso per definizione agevolata

    A seguito della rinuncia al ricorso, il giudizio viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44, co. 1, d.lgs. 546/1992, non avendo l'Agente della riscossione interesse alla prosecuzione del processo. Le spese di lite vengono compensate tra le parti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in assenza di opposizione dell'Agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 217
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo