TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1044/24 R.g. promossa con atto di citazione
da
con sede in Lomazzo (CO), Via del Parte_1
Seprio n. 42 (P.IVA , in persona del suo P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,
Dott.ssa rappresentata e difesa, giusta delega Parte_2
in calce alla citazione e trasmessa ai sensi dell'articolo 83
C.p.c., dall'Avv. Marcello Massa (C.F. – C.F._1
email PEC: - fax Email_1
02.87380630) e, anche in via disgiunta, dall'Avv. Giuseppe
Pagano (C.F. - fax 02.87380630 - e-mail PEC C.F._2
), ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, L.
Manara n. 15.
- attrice –
contro
:
C.F. E P.IVA , con sede CP_1 P.IVA_2
legale in 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Via del
Lavoro, 16, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Controparte_2
) nato a [...] il [...] e C.F._3 1 residente in [...], rappresentata e difesa come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, con poteri anche disgiunti tra loro, dagli Avv.ti: Vincenzo Cinque (C.F.
- PEC – FAX C.F._4 Email_3
0432.202435)- Paolo Marinig (C.F. - PEC C.F._5
– FAX 0432.202435)entrambi del Email_4
Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
Professionale di questi ultimi in Udine, Via Gorghi n. 15
-convenuta –
OGGETTO: appalto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito:
- per i motivi indicati negli atti di causa, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. della dal contratto del 19/5/2021, CP_1 condanni quest'ultima a tenere indenne l'appaltatore dei lavori eseguiti e del mancato guadagno e, conseguentemente, a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 20.000,00 oltre iva per i lavori dalla stessa eseguiti, nonché la somma di € 323.956,00 oltre iva a titolo di mancato guadagno, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero quelle diverse somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., sempre oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: (…)
Per parte convenuta:
in via principale: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.1. della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inesistenza di un rapporto contrattuale vincolante tra le parti e la riconducibilita' della scrittura d.d 19.05.2021 (doc.2) alla c.d. minuta contrattuale o puntuazione rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.2
2 della comparsa di costituzione e risposta accertata la nullita', o in via subordinata, l'annullamento, della scrittura d.d. 19.05.2021 dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: accertata la nullita' della clausola della scrittura d.d. 19.05.2021 relativa al diritto di recesso in capo alla odierna parte convenuta, per impossiiblita' sopravvenuta dell'oggetto, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.3 della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inefficacia della scrittura d.d. 19.05.2021 per mancato avveramento della condizione sospensiva, dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via ulteriormento subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inefficacia della scrittura d.d. 19.05.2021 in ragione del mancato avveramento della presupposizione comune ad entrambe le parti, dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via ulteriormente subordinata: in virtù di tutto quanto esposto e dedotto al punto 3) della comparsa di costituzione e riposta, in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenga che la scrittura d.d. 19.05.2021 abbia avuto esecuzione, si rigettino tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti della odierna convenuta, in virtù della relativa quantificazione del tutto infondata in fatto e in diritto. in via istruttoria: (…)
con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale ruota intorno all'accertamento del valore negoziale, o meno, della scrittura privata inter partes, datata 19 maggio 2021, e dei relativi allegati, concernente la realizzazione di un impianto a biomassa per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Proprio sulla pretesa natura contrattuale di siffatta scrittura, la parte attrice assume che le CP_1
avesse affidato la realizzazione di un impianto tecnico per
3 Euro 790.000,00 oltre IVA, subordinando il contratto all'ottenimento di un finanziamento bancario di Euro
700.000,00, con facoltà di recesso entro il 31/8/2021 in caso di mancata concessione.
Esponeva, in particolare, di aver predisposto il progetto dell'impianto, ma che la controparte non aveva esercitato il recesso entro il termine previsto.
In ragione di ciò, evidenziava di aver emesso due fatture per un totale di Euro 122.000,00 IVA inclusa,
richiedendone il pagamento e contestando come tardivo il recesso operato dalla convenuta con PEC del 15/12/2021 con contestazione delle somme richieste.
Assumendo che il recesso così partecipato andasse inquadrato ai sensi dell'art. 1671 c.c., deduceva di aver diritto a essere tenuta indenne per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di Euro 20.000, oltre
IVA per i lavori eseguiti (progettazione), oltre ad Euro
323.956,33 oltre IVA a titolo di mancato guadagno, calcolato come differenza tra il prezzo contrattuale (€ 790.000,00) e i costi preventivati (€ 466.043,67).
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio,
assumeva l'inesistenza di un rapporto contrattuale vincolante: in particolare deduceva che la scrittura del
19.05.2021 fosse da qualificarsi come una mera minuta contrattuale o puntuazione, priva di contenuto vincolante,
essendo scevra di dettagli tecnici, computi metrici, termini perentori, né indicazioni sui materiali, progettisti o imprese esecutrici;
il che, in tesi della convenuta, la confinerebbe a mera proposta generica e non a contratto
4 d'appalto.
Eccepiva la nullità del rapporto contrattuale per mancanza dei titoli edilizi abilitativi necessari e per illiceità dell'oggetto.
Rilevava, inoltre, che il mancato ottenimento del finanziamento bancario, fosse condizione essenziale per l'efficacia del contratto, determinandone la nullità per mancanza di causa o comunque la sua inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva, essendo subordinata all'ottenimento di un finanziamento bancario di almeno €
700.000, evento mai verificatosi.
Eccepiva, altresì, che i termini previsti nella scrittura, inclusa la data del 31.08.2021 per il recesso,
fossero da considerarsi ordinatori e non essenziali,
evidenziando che l'istruttoria del finanziamento era ancora in corso alla scadenza del termine, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di recesso.
Sosteneva, infine, che anche nell'ipotesi che la scrittura fosse ritenuta vincolante tra le parti, il mancato ottenimento del finanziamento, quale presupposizione comune ad entrambi, determinasse la risoluzione ex tunc del contratto.
Così riassunte le contrapposte tesi delle parti in causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada, pertanto, reietta.
Come noto, il criterio della “ragione più liquida”
consente al giudice -in applicazione del principio di economia processuale che governa il processo civile e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo- di definire il giudizio, non secondo l'ordine
5 logico giuridico delle questioni, ma secondo quello per così
dire "economico" del risparmio di energie processuali,
avvalendosi della ratio decidendi già pronta e di per sé
sufficiente.
In ossequio a siffatto principio, è d'uopo soffermarsi sulla seguente clausola:
“Il presente contratto è vincolato all'ottenimento di
un finanziamento bancario per l'importo minimo di 700.000 €;
qualora tale finanziamento non venisse concesso il
committente ha facoltà di rescissione dal presente contratto
entro la data del 31 agosto 2021 attraverso comunicazione
unilaterale a mezzo PEC, senza che nulla sia dovuto da ambo
le parti.”
In applicazione degli ordinari principi di ermeneutica contrattuale (vedi art.1362 e ss. c.c.) il primo periodo di siffatta clausola individua all'evidenza una condizione sospensiva che subordina l'efficacia del contratto tra le parti all'ottenimento da parte del committente di un finanziamento bancario non inferiore a Euro 700.000,00.
Il contratto, quindi, produrrà effetti vincolanti tra le parti solo in presenza di due condizioni, entrambe incerte nell'an e nel quando;
1) ottenimento di un finanziamento bancario;
2) importo finanziato non inferiore a Euro 700.000,00.
Del resto, la piana lettura del primo periodo di siffatta clausola sospensiva è del tutto coerente con le
“condizioni commerciali” (vedi pagina 11 del contratto sub 1
att.) che fissa l'esigibilità del primo pagamento di Euro
100.000,00 dopo l'ottenimento del finanziamento bancario,
tenuto conto della specifica eccezione contenuta nel primo
6 periodo delle condizioni commerciali che, dopo aver precisato che “le condizioni di pagamento sono suddivise per macro-
settore e non sono da intendersi sequenziali”, fa salvo dalla regola della non sequenzialità proprio il caso del primo pagamento in questione.
Ulteriore conferma che l'ottenimento del finanziamento costituisse condizione sospensiva si rinviene nel primo capoverso delle condizioni commerciali, ove si legge che
“(…) , il giorno dell'ottenimento del finanziamento Pt_1
emetterà le fatture dell'intero importo dell'impianto (una o
più fatture).” (grassetto dello scrivente)
Apparentemente più problematico è il tenore letterale del secondo periodo che, dopo aver specificato l'ipotesi della mancata concessione del finanziamento, attribuisce al committente la facoltà di “rescissione” entro una determinata data, ossia entro il 31 agosto 2021, specificando le modalità
di comunicazione (via PEC) e la conseguente assenza in tal caso di reciproche obbligazioni a carico delle parti.
Essa, secondo la difesa di parte attrice, avrebbe imposto al committente, indipendentemente dalla conclusione dell'iter per il conseguimento del finanziamento bancario, di dover esercitare la facoltà di recesso dal contratto comunque entro la data del 31/8/2021 per escludere il sorgere di una qualsivoglia obbligazione dal contratto in questione.
Tale lettura della clausola cozza in modo evidente con la condizione sospensiva di cui al primo periodo che, è bene ribadirlo, subordina l'efficacia tra le parti del contratto all'ottenimento da parte del committente di un finanziamento bancario non inferiore ad Euro 700.000,00; ergo, “nessun finanziamento, nessun effetto contrattuale”.
7 Ciò perché l'esercizio del recesso entro il 31 agosto
2021 impone che l'iter del finanziamento si sia definitivamente concluso negativamente prima dello spirare del termine in questione, consentendo al committente di sciogliersi del tutto dal contratto entro il 31/8/21, facendo così venir meno definitivamente il contratto.
Si tratta, interpretando il contratto in buona fede, di un termine in favore del committente per consentirgli di sciogliersi unilateralmente dal contratto in caso di esito negativo della domanda di finanziamento.
Spirato tale termine senza che si sia ancora concluso l'iter del finanziamento, si ritorna all'ipotesi del primo periodo, sicchè il contratto rimane sospeso, privo di effetti tra le parti, e, in pendenza della condizione, opererà il disposto dell'art.1358 c.c. sicchè ciascuna parte dovrà
comportarsi secondo buona fede intesa in senso oggettivo,
conservando integre le ragioni di controparte.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico in causa,
trattandosi di circostanze non specificamente contestate ex art.115 c.p.c., che alla data del 31/8/2021 l'istruttoria del finanziamento richiesto dalla convenuta fosse ancora in corso e che soltanto a fine settembre 2021 pervenne la risposta negativa del primo istituto di credito interpellato, a cui seguirono incontri, alla presenza anche dell'attrice, con altri istituti di credito, ma con esito negativo (vedi punti da 17 a 19 a pag.7 della comparsa di risposta).
Il che esclude che operasse il secondo periodo della clausola in questione proprio perché al 31/8/2021 l'iter per la richiesta di finanziamento non era ancora concluso.
Del resto, la condotta successiva dell'attrice di
8 partecipazione unitamente alla convenuta agli incontri con gli istituti di credito anche in data successiva al 31/8/21,
rafforza il convincimento del Tribunale in ordine all'interpretazione della clausola in questione, posto che con tale comportamento le parti hanno confermato che la loro volontà contrattuale fosse di subordinare in ogni caso l'operazione all'ottenimento del finanziamento che ci occupa.
Ne consegue che, per effetto della pendenza della condizione sospensiva di cui al primo periodo, ossia l'ottenimento da parte del committente di un finanziamento non inferiore a Euro 700.000,00, il titolo azionato dall'attrice (la scrittura del 19/5/21 sub doc.1 att.) è
privo di effetti tra le parti e, pertanto, nessuna domanda condannatoria può fondarsi sullo stesso.
Né la parte attrice ha dedotto, a mente dell'art.1359
c.c., che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile al committente o che lo stesso, in pendenza della condizione si sia comportato scorrettamente violando il dettato dell'art.1358 c.c..
In definitiva, le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le domande;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per
9 legge.
Così deciso in Udine in data 15/7/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1044/24 R.g. promossa con atto di citazione
da
con sede in Lomazzo (CO), Via del Parte_1
Seprio n. 42 (P.IVA , in persona del suo P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,
Dott.ssa rappresentata e difesa, giusta delega Parte_2
in calce alla citazione e trasmessa ai sensi dell'articolo 83
C.p.c., dall'Avv. Marcello Massa (C.F. – C.F._1
email PEC: - fax Email_1
02.87380630) e, anche in via disgiunta, dall'Avv. Giuseppe
Pagano (C.F. - fax 02.87380630 - e-mail PEC C.F._2
), ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, L.
Manara n. 15.
- attrice –
contro
:
C.F. E P.IVA , con sede CP_1 P.IVA_2
legale in 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Via del
Lavoro, 16, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Controparte_2
) nato a [...] il [...] e C.F._3 1 residente in [...], rappresentata e difesa come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, con poteri anche disgiunti tra loro, dagli Avv.ti: Vincenzo Cinque (C.F.
- PEC – FAX C.F._4 Email_3
0432.202435)- Paolo Marinig (C.F. - PEC C.F._5
– FAX 0432.202435)entrambi del Email_4
Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
Professionale di questi ultimi in Udine, Via Gorghi n. 15
-convenuta –
OGGETTO: appalto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito:
- per i motivi indicati negli atti di causa, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. della dal contratto del 19/5/2021, CP_1 condanni quest'ultima a tenere indenne l'appaltatore dei lavori eseguiti e del mancato guadagno e, conseguentemente, a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 20.000,00 oltre iva per i lavori dalla stessa eseguiti, nonché la somma di € 323.956,00 oltre iva a titolo di mancato guadagno, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero quelle diverse somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., sempre oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: (…)
Per parte convenuta:
in via principale: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.1. della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inesistenza di un rapporto contrattuale vincolante tra le parti e la riconducibilita' della scrittura d.d 19.05.2021 (doc.2) alla c.d. minuta contrattuale o puntuazione rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.2
2 della comparsa di costituzione e risposta accertata la nullita', o in via subordinata, l'annullamento, della scrittura d.d. 19.05.2021 dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: accertata la nullita' della clausola della scrittura d.d. 19.05.2021 relativa al diritto di recesso in capo alla odierna parte convenuta, per impossiiblita' sopravvenuta dell'oggetto, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 1.3 della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inefficacia della scrittura d.d. 19.05.2021 per mancato avveramento della condizione sospensiva, dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via ulteriormento subordinata: in accoglimento di quanto argomentato in fatto e in diritto al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta, accertata l'inefficacia della scrittura d.d. 19.05.2021 in ragione del mancato avveramento della presupposizione comune ad entrambe le parti, dichiarare la risoluzione ex tunc del vincolo negoziale tra le parti e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande avversarie. in via ulteriormente subordinata: in virtù di tutto quanto esposto e dedotto al punto 3) della comparsa di costituzione e riposta, in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenga che la scrittura d.d. 19.05.2021 abbia avuto esecuzione, si rigettino tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti della odierna convenuta, in virtù della relativa quantificazione del tutto infondata in fatto e in diritto. in via istruttoria: (…)
con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale ruota intorno all'accertamento del valore negoziale, o meno, della scrittura privata inter partes, datata 19 maggio 2021, e dei relativi allegati, concernente la realizzazione di un impianto a biomassa per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Proprio sulla pretesa natura contrattuale di siffatta scrittura, la parte attrice assume che le CP_1
avesse affidato la realizzazione di un impianto tecnico per
3 Euro 790.000,00 oltre IVA, subordinando il contratto all'ottenimento di un finanziamento bancario di Euro
700.000,00, con facoltà di recesso entro il 31/8/2021 in caso di mancata concessione.
Esponeva, in particolare, di aver predisposto il progetto dell'impianto, ma che la controparte non aveva esercitato il recesso entro il termine previsto.
In ragione di ciò, evidenziava di aver emesso due fatture per un totale di Euro 122.000,00 IVA inclusa,
richiedendone il pagamento e contestando come tardivo il recesso operato dalla convenuta con PEC del 15/12/2021 con contestazione delle somme richieste.
Assumendo che il recesso così partecipato andasse inquadrato ai sensi dell'art. 1671 c.c., deduceva di aver diritto a essere tenuta indenne per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di Euro 20.000, oltre
IVA per i lavori eseguiti (progettazione), oltre ad Euro
323.956,33 oltre IVA a titolo di mancato guadagno, calcolato come differenza tra il prezzo contrattuale (€ 790.000,00) e i costi preventivati (€ 466.043,67).
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio,
assumeva l'inesistenza di un rapporto contrattuale vincolante: in particolare deduceva che la scrittura del
19.05.2021 fosse da qualificarsi come una mera minuta contrattuale o puntuazione, priva di contenuto vincolante,
essendo scevra di dettagli tecnici, computi metrici, termini perentori, né indicazioni sui materiali, progettisti o imprese esecutrici;
il che, in tesi della convenuta, la confinerebbe a mera proposta generica e non a contratto
4 d'appalto.
Eccepiva la nullità del rapporto contrattuale per mancanza dei titoli edilizi abilitativi necessari e per illiceità dell'oggetto.
Rilevava, inoltre, che il mancato ottenimento del finanziamento bancario, fosse condizione essenziale per l'efficacia del contratto, determinandone la nullità per mancanza di causa o comunque la sua inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva, essendo subordinata all'ottenimento di un finanziamento bancario di almeno €
700.000, evento mai verificatosi.
Eccepiva, altresì, che i termini previsti nella scrittura, inclusa la data del 31.08.2021 per il recesso,
fossero da considerarsi ordinatori e non essenziali,
evidenziando che l'istruttoria del finanziamento era ancora in corso alla scadenza del termine, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di recesso.
Sosteneva, infine, che anche nell'ipotesi che la scrittura fosse ritenuta vincolante tra le parti, il mancato ottenimento del finanziamento, quale presupposizione comune ad entrambi, determinasse la risoluzione ex tunc del contratto.
Così riassunte le contrapposte tesi delle parti in causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada, pertanto, reietta.
Come noto, il criterio della “ragione più liquida”
consente al giudice -in applicazione del principio di economia processuale che governa il processo civile e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo- di definire il giudizio, non secondo l'ordine
5 logico giuridico delle questioni, ma secondo quello per così
dire "economico" del risparmio di energie processuali,
avvalendosi della ratio decidendi già pronta e di per sé
sufficiente.
In ossequio a siffatto principio, è d'uopo soffermarsi sulla seguente clausola:
“Il presente contratto è vincolato all'ottenimento di
un finanziamento bancario per l'importo minimo di 700.000 €;
qualora tale finanziamento non venisse concesso il
committente ha facoltà di rescissione dal presente contratto
entro la data del 31 agosto 2021 attraverso comunicazione
unilaterale a mezzo PEC, senza che nulla sia dovuto da ambo
le parti.”
In applicazione degli ordinari principi di ermeneutica contrattuale (vedi art.1362 e ss. c.c.) il primo periodo di siffatta clausola individua all'evidenza una condizione sospensiva che subordina l'efficacia del contratto tra le parti all'ottenimento da parte del committente di un finanziamento bancario non inferiore a Euro 700.000,00.
Il contratto, quindi, produrrà effetti vincolanti tra le parti solo in presenza di due condizioni, entrambe incerte nell'an e nel quando;
1) ottenimento di un finanziamento bancario;
2) importo finanziato non inferiore a Euro 700.000,00.
Del resto, la piana lettura del primo periodo di siffatta clausola sospensiva è del tutto coerente con le
“condizioni commerciali” (vedi pagina 11 del contratto sub 1
att.) che fissa l'esigibilità del primo pagamento di Euro
100.000,00 dopo l'ottenimento del finanziamento bancario,
tenuto conto della specifica eccezione contenuta nel primo
6 periodo delle condizioni commerciali che, dopo aver precisato che “le condizioni di pagamento sono suddivise per macro-
settore e non sono da intendersi sequenziali”, fa salvo dalla regola della non sequenzialità proprio il caso del primo pagamento in questione.
Ulteriore conferma che l'ottenimento del finanziamento costituisse condizione sospensiva si rinviene nel primo capoverso delle condizioni commerciali, ove si legge che
“(…) , il giorno dell'ottenimento del finanziamento Pt_1
emetterà le fatture dell'intero importo dell'impianto (una o
più fatture).” (grassetto dello scrivente)
Apparentemente più problematico è il tenore letterale del secondo periodo che, dopo aver specificato l'ipotesi della mancata concessione del finanziamento, attribuisce al committente la facoltà di “rescissione” entro una determinata data, ossia entro il 31 agosto 2021, specificando le modalità
di comunicazione (via PEC) e la conseguente assenza in tal caso di reciproche obbligazioni a carico delle parti.
Essa, secondo la difesa di parte attrice, avrebbe imposto al committente, indipendentemente dalla conclusione dell'iter per il conseguimento del finanziamento bancario, di dover esercitare la facoltà di recesso dal contratto comunque entro la data del 31/8/2021 per escludere il sorgere di una qualsivoglia obbligazione dal contratto in questione.
Tale lettura della clausola cozza in modo evidente con la condizione sospensiva di cui al primo periodo che, è bene ribadirlo, subordina l'efficacia tra le parti del contratto all'ottenimento da parte del committente di un finanziamento bancario non inferiore ad Euro 700.000,00; ergo, “nessun finanziamento, nessun effetto contrattuale”.
7 Ciò perché l'esercizio del recesso entro il 31 agosto
2021 impone che l'iter del finanziamento si sia definitivamente concluso negativamente prima dello spirare del termine in questione, consentendo al committente di sciogliersi del tutto dal contratto entro il 31/8/21, facendo così venir meno definitivamente il contratto.
Si tratta, interpretando il contratto in buona fede, di un termine in favore del committente per consentirgli di sciogliersi unilateralmente dal contratto in caso di esito negativo della domanda di finanziamento.
Spirato tale termine senza che si sia ancora concluso l'iter del finanziamento, si ritorna all'ipotesi del primo periodo, sicchè il contratto rimane sospeso, privo di effetti tra le parti, e, in pendenza della condizione, opererà il disposto dell'art.1358 c.c. sicchè ciascuna parte dovrà
comportarsi secondo buona fede intesa in senso oggettivo,
conservando integre le ragioni di controparte.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico in causa,
trattandosi di circostanze non specificamente contestate ex art.115 c.p.c., che alla data del 31/8/2021 l'istruttoria del finanziamento richiesto dalla convenuta fosse ancora in corso e che soltanto a fine settembre 2021 pervenne la risposta negativa del primo istituto di credito interpellato, a cui seguirono incontri, alla presenza anche dell'attrice, con altri istituti di credito, ma con esito negativo (vedi punti da 17 a 19 a pag.7 della comparsa di risposta).
Il che esclude che operasse il secondo periodo della clausola in questione proprio perché al 31/8/2021 l'iter per la richiesta di finanziamento non era ancora concluso.
Del resto, la condotta successiva dell'attrice di
8 partecipazione unitamente alla convenuta agli incontri con gli istituti di credito anche in data successiva al 31/8/21,
rafforza il convincimento del Tribunale in ordine all'interpretazione della clausola in questione, posto che con tale comportamento le parti hanno confermato che la loro volontà contrattuale fosse di subordinare in ogni caso l'operazione all'ottenimento del finanziamento che ci occupa.
Ne consegue che, per effetto della pendenza della condizione sospensiva di cui al primo periodo, ossia l'ottenimento da parte del committente di un finanziamento non inferiore a Euro 700.000,00, il titolo azionato dall'attrice (la scrittura del 19/5/21 sub doc.1 att.) è
privo di effetti tra le parti e, pertanto, nessuna domanda condannatoria può fondarsi sullo stesso.
Né la parte attrice ha dedotto, a mente dell'art.1359
c.c., che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile al committente o che lo stesso, in pendenza della condizione si sia comportato scorrettamente violando il dettato dell'art.1358 c.c..
In definitiva, le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le domande;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per
9 legge.
Così deciso in Udine in data 15/7/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
10