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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1493/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONGIOJ AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SONNESSA ANTONELLA ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e nei confronti di
, rappresentato e difeso dal curatore speciale Avv. FEDERICA Controparte_2
MARTINI in forza di decreto di nomina del Tribunale di Varese del 27/7/2024
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 26/3/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1211/2022 resa dal Tribunale di
Varese in data 13/10/2022, anche con riferimento al collocamento di Con mantenimento CP_2
pagina 1 di 5 delle ampie facoltà di visita a favore del padre sino a questo momento praticate e accordo per
l'attivazione di un intervento di supporto psicoterapico per entro un mese dal deposito della CP_2 sentenza e con accordo che le spese verranno suddivise al 50%. I genitori, a loro volta, si impegno a valutare l'attivazione di un proprio percorso di sostegno alla genitorialità.
Spese di lite compensate e spese di CTU al 50%.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/7/2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere nei confronti di la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di Controparte_1
divorzio del Tribunale di Varese n. 1211/2022 del 13/10/2022 nella parte riguardante il collocamento del figlio minore (nato a [...], il [...]). A Controparte_2
fondamento della domanda parte ricorrente dava atto della volontà del ragazzo di volersi trasferire presso l'abitazione paterna in Troina – luogo ove ha trascorso l'infanzia e ove ancora oggi intrattiene relazioni amicali, a differenza di ove non si è mai integrato - e della crescente Per_1
sofferenza e rabbia del ragazzo, più volte illuso da parte della madre di poter realizzare tale progetto. Formulava domanda ex art. 473-bis.15 c.p.c. di emissione di provvedimenti indifferibili, previo ascolto del minore, al fine di consentire il trasferimento del minore prima dell'inizio del successivo anno scolastico 2024-2025.
Fissata udienza in via d'urgenza, con memoria difensiva del 20/7/2024 si costituiva nella fase cautelare chiedendo il rigetto del ricorso in assenza di elementi di pregiudizio Controparte_1
per il minore e sottolineando come la questione fosse già stata a più riprese discussa, anche avanti la
Corte d'Appello ove era stato nominato un Curatore Speciale per che aveva sentito il CP_2
ragazzo.
All'udienza del 25/7/2024 veniva ascoltato il minore che confermava di volersi trasferire a vivere in
Sicilia; con decreto 27/7/2024 il Giudice, dato atto che la decisione relativa al collocamento di un minore non può essere adottata sulla base dei meri desideri dell'interessato, delle motivazioni offerte da alla base della propria richiesta e della mancanza di difficoltà di rapporti con la CP_2
madre o di situazioni pregiudizievoli che potessero consigliare un simile radicale cambiamento nella vita dell'adolescente, rigettava l'istanza in via d'urgenza e rimetteva le parti all'udienza fissata per il giudizio di merito, procedendo alla nomina del Curatore Speciale che era già stato nominato all'epoca dell'appello della sentenza di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26/9/2024 si costituiva la resistente ribadendo le argomentazioni già esposte e insistendo per la reiezione dell'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
a sua volta il Curatore Speciale si costituiva in giudizio depositando comparsa del 26/9/2024 nella quale, pur tenendo conto dei desiderata espressi dal pagina 2 di 5 minore, riteneva necessari maggiori approfondimenti mediante lo svolgimento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare o in alternativa delegando, con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni, i Servizi Sociali competenti per territorio, per svolgere una valutazione psicodiagnostica sul nucleo per accertare lo stato di benessere psicofisico del minore e le motivazioni poste alla base della richiesta di di trasferirsi presso il padre oltre che una CP_2
valutazione sulle competenze genitoriali e sul rapporto tra il minore ed entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 29/10/2024 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti e, all'esito, si riservava. Con ordinanza in data 11/11/2024, ritenuto necessario disporre approfondimenti sulla attuale condizione di vita e psicologica di in CP_2 relazione all'individuazione del miglior regime di collocamento, disponeva CTU.
Conferito l'incarico con modalità cartolare, espletati gli accertamenti del caso, in data 10/3/2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 26/03/2025 il Giudice, alla luce delle risultanze della CTU, formulava una proposta conciliativa che le parti accettavano. I procuratori delle parti e il Curatore Speciale rassegnavano quindi conclusioni congiunte (come in epigrafe riportato) e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. senza concessione di ulteriori termini.
***********
Non è mai stato messo in discussione che da tempo abbia espresso il desiderio Controparte_2
di trasferirsi a vivere in Sicilia presso il padre, ove si reca sovente e dove trascorre la gran parte delle vacanze. Ciò che da tempo si discute è se un simile radicale cambio di vita e di abitudini corrisponda al suo interesse ( si è trasferito al Nord dopo la separazione dei suoi genitori CP_2
risalente al 2018), se la richiesta del ragazzo sia autentica o comunque se sia fondata su serie e precise motivazioni, nonchè quale sia il rapporto tra il minore e i genitori.
Proprio alla luce di tali questioni, dopo aver sentito è stata disposta CTU sul nucleo CP_2 familiare e, all'esito degli approfondimenti peritali, il consulente ha così concluso:
1) A) vive ora a , assieme alla mamma. Riconosce nella figura materna aspetti di cura CP_2 Per_1
buoni ed adeguati. Tuttavia mostra, difensivamente, atteggiamenti di rabbia ed opposizione che portano ad un ritiro su di sé, rispetto all'investimento affettivo sulla figura materna, come CP_2 rispetto ad una chiusura sociale verso i pari e gli altri ambienti di vita personali, ovvero la scuola,
lo sport, la rete familiare materna. B) Rispetto alla figura paterna, vive un rapporto di CP_2
tipo simbiotico, che lo porta ad un'adesività di pensieri e comportamenti con il padre e che blocca il processo di crescita di stesso, inteso come separazione dalla figura paterna e CP_2
individuazione della sua persona, come autonoma. Ciò rischia di alimentare, nel tempo, lo sviluppo
di un falso sé, se il processo di crescita non viene sbloccato in breve tempo. C) ha CP_2
l'opportunità oggi di vivere a esperienze di vita e sociali adeguate alla sua età, ma mostra Per_1
pagina 3 di 5 atteggiamenti oppositivi consci a riguardo che limitano l'accesso alle stesse. Le cause di tale situazione risiedono nella dinamica affettivo-relazionale sopra descritta presente coi genitori. Il
conseguente disagio, confermato altresì dai risultati scolastici, è meritevole di attenzione ed
intervento clinico.
2) Il miglior regime di collocamento per ora è il contesto materno. CP_2
3) Tuttavia, è assolutamente necessario attivare un intervento di supporto psicoterapico per CP_2
finalizzato ad accompagnarlo nel processo di crescita, nei suoi vari aspetti (relazione coi pari, integrazione nel contesto di vita, elaborazione dei rapporti con i familiari e facilitazione delle
relazioni attuali con essi), e ad attivare il processo di separazione-individualizzazione rispetto alla
figura paterna. Lo specialista di riferimento deve poter svolgere le sedute in presenza, categoricamente non online. Si indica inoltre come indispensabile una frequenza settimanale, data
l'età di e la definizione della sua personalità. 4) È altrettanto necessario un percorso di CP_2
sostegno alla genitorialità, in modo separato e congiunto, finalizzato a: A) sostenere la madre nella determinazione del suo ruolo con e verso il padre, incrementando le risorse genitoriali in CP_2 termini di autorevolezza B) aiutare il padre a far evolvere il rapporto ora simbiotico con e CP_2
separarsi psichicamente da lui C) aprire uno scambio comunicativo tra genitori, ora completamente assente.
Alla luce delle risultanze degli approfondimenti peritali, i genitori hanno responsabilmente preso atto della valutazione della psicologa-psicoterapeuta nominata nel corso del giudizio e hanno aderito alle conclusioni e alla proposta formulata dal giudice, impegnandosi altresì a seguire le indicazioni date dal CTU per aiutare il figlio a superare gli “atteggiamenti di rabbia ed opposizione osservati dal consulente e che portano ad un ritiro su di sé, rispetto all'investimento affettivo CP_2
sulla figura materna, come rispetto ad una chiusura sociale” e, segnatamente, dando atto di essere d'accordo per “… l'attivazione di un intervento di supporto psicoterapico per entro un mese CP_2 dal deposito della sentenza e con accordo che le spese verranno suddivise al 50%.”. A loro volta i genitori si sono impegnati a valutare l'attivazione di un proprio percorso di sostegno alla genitorialità.
Ritiene il Collegio di accogliere le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti che prevedono, alla luce degli approfondimenti espletati nel corso del presente giudizio, il mantenimento del collocamento prevalente di presso la madre ma, nel contempo, una CP_2
presa di coscienza delle sue difficoltà e pertanto la necessità – divenuta un impegno da parte dei genitori – di supportarlo attraverso un intervento di supporto psicoterapico finalizzato ad accompagnarlo nel processo di crescita, nei suoi vari aspetti (relazione coi pari, integrazione nel contesto di vita, elaborazione dei rapporti con i familiari e facilitazione delle relazioni attuali con essi) e ad attivare il processo di separazione-individualizzazione rispetto alla figura paterna. Il
Collegio auspica altresì che le parti attivino anche un proprio percorso di sostegno alla genitorialità, sempre volto al perseguimento dell'interesse del figlio, come suggerito dal CTU. pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, come accettato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti e conferma la sentenza n. 1211/2022 resa dal Tribunale di Varese in data 13/10/2022;
2) COMPENSA tra le parti e spese di lite;
3) PONE in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1493/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONGIOJ AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SONNESSA ANTONELLA ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e nei confronti di
, rappresentato e difeso dal curatore speciale Avv. FEDERICA Controparte_2
MARTINI in forza di decreto di nomina del Tribunale di Varese del 27/7/2024
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 26/3/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1211/2022 resa dal Tribunale di
Varese in data 13/10/2022, anche con riferimento al collocamento di Con mantenimento CP_2
pagina 1 di 5 delle ampie facoltà di visita a favore del padre sino a questo momento praticate e accordo per
l'attivazione di un intervento di supporto psicoterapico per entro un mese dal deposito della CP_2 sentenza e con accordo che le spese verranno suddivise al 50%. I genitori, a loro volta, si impegno a valutare l'attivazione di un proprio percorso di sostegno alla genitorialità.
Spese di lite compensate e spese di CTU al 50%.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/7/2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere nei confronti di la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di Controparte_1
divorzio del Tribunale di Varese n. 1211/2022 del 13/10/2022 nella parte riguardante il collocamento del figlio minore (nato a [...], il [...]). A Controparte_2
fondamento della domanda parte ricorrente dava atto della volontà del ragazzo di volersi trasferire presso l'abitazione paterna in Troina – luogo ove ha trascorso l'infanzia e ove ancora oggi intrattiene relazioni amicali, a differenza di ove non si è mai integrato - e della crescente Per_1
sofferenza e rabbia del ragazzo, più volte illuso da parte della madre di poter realizzare tale progetto. Formulava domanda ex art. 473-bis.15 c.p.c. di emissione di provvedimenti indifferibili, previo ascolto del minore, al fine di consentire il trasferimento del minore prima dell'inizio del successivo anno scolastico 2024-2025.
Fissata udienza in via d'urgenza, con memoria difensiva del 20/7/2024 si costituiva nella fase cautelare chiedendo il rigetto del ricorso in assenza di elementi di pregiudizio Controparte_1
per il minore e sottolineando come la questione fosse già stata a più riprese discussa, anche avanti la
Corte d'Appello ove era stato nominato un Curatore Speciale per che aveva sentito il CP_2
ragazzo.
All'udienza del 25/7/2024 veniva ascoltato il minore che confermava di volersi trasferire a vivere in
Sicilia; con decreto 27/7/2024 il Giudice, dato atto che la decisione relativa al collocamento di un minore non può essere adottata sulla base dei meri desideri dell'interessato, delle motivazioni offerte da alla base della propria richiesta e della mancanza di difficoltà di rapporti con la CP_2
madre o di situazioni pregiudizievoli che potessero consigliare un simile radicale cambiamento nella vita dell'adolescente, rigettava l'istanza in via d'urgenza e rimetteva le parti all'udienza fissata per il giudizio di merito, procedendo alla nomina del Curatore Speciale che era già stato nominato all'epoca dell'appello della sentenza di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26/9/2024 si costituiva la resistente ribadendo le argomentazioni già esposte e insistendo per la reiezione dell'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
a sua volta il Curatore Speciale si costituiva in giudizio depositando comparsa del 26/9/2024 nella quale, pur tenendo conto dei desiderata espressi dal pagina 2 di 5 minore, riteneva necessari maggiori approfondimenti mediante lo svolgimento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare o in alternativa delegando, con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni, i Servizi Sociali competenti per territorio, per svolgere una valutazione psicodiagnostica sul nucleo per accertare lo stato di benessere psicofisico del minore e le motivazioni poste alla base della richiesta di di trasferirsi presso il padre oltre che una CP_2
valutazione sulle competenze genitoriali e sul rapporto tra il minore ed entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 29/10/2024 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti e, all'esito, si riservava. Con ordinanza in data 11/11/2024, ritenuto necessario disporre approfondimenti sulla attuale condizione di vita e psicologica di in CP_2 relazione all'individuazione del miglior regime di collocamento, disponeva CTU.
Conferito l'incarico con modalità cartolare, espletati gli accertamenti del caso, in data 10/3/2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 26/03/2025 il Giudice, alla luce delle risultanze della CTU, formulava una proposta conciliativa che le parti accettavano. I procuratori delle parti e il Curatore Speciale rassegnavano quindi conclusioni congiunte (come in epigrafe riportato) e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. senza concessione di ulteriori termini.
***********
Non è mai stato messo in discussione che da tempo abbia espresso il desiderio Controparte_2
di trasferirsi a vivere in Sicilia presso il padre, ove si reca sovente e dove trascorre la gran parte delle vacanze. Ciò che da tempo si discute è se un simile radicale cambio di vita e di abitudini corrisponda al suo interesse ( si è trasferito al Nord dopo la separazione dei suoi genitori CP_2
risalente al 2018), se la richiesta del ragazzo sia autentica o comunque se sia fondata su serie e precise motivazioni, nonchè quale sia il rapporto tra il minore e i genitori.
Proprio alla luce di tali questioni, dopo aver sentito è stata disposta CTU sul nucleo CP_2 familiare e, all'esito degli approfondimenti peritali, il consulente ha così concluso:
1) A) vive ora a , assieme alla mamma. Riconosce nella figura materna aspetti di cura CP_2 Per_1
buoni ed adeguati. Tuttavia mostra, difensivamente, atteggiamenti di rabbia ed opposizione che portano ad un ritiro su di sé, rispetto all'investimento affettivo sulla figura materna, come CP_2 rispetto ad una chiusura sociale verso i pari e gli altri ambienti di vita personali, ovvero la scuola,
lo sport, la rete familiare materna. B) Rispetto alla figura paterna, vive un rapporto di CP_2
tipo simbiotico, che lo porta ad un'adesività di pensieri e comportamenti con il padre e che blocca il processo di crescita di stesso, inteso come separazione dalla figura paterna e CP_2
individuazione della sua persona, come autonoma. Ciò rischia di alimentare, nel tempo, lo sviluppo
di un falso sé, se il processo di crescita non viene sbloccato in breve tempo. C) ha CP_2
l'opportunità oggi di vivere a esperienze di vita e sociali adeguate alla sua età, ma mostra Per_1
pagina 3 di 5 atteggiamenti oppositivi consci a riguardo che limitano l'accesso alle stesse. Le cause di tale situazione risiedono nella dinamica affettivo-relazionale sopra descritta presente coi genitori. Il
conseguente disagio, confermato altresì dai risultati scolastici, è meritevole di attenzione ed
intervento clinico.
2) Il miglior regime di collocamento per ora è il contesto materno. CP_2
3) Tuttavia, è assolutamente necessario attivare un intervento di supporto psicoterapico per CP_2
finalizzato ad accompagnarlo nel processo di crescita, nei suoi vari aspetti (relazione coi pari, integrazione nel contesto di vita, elaborazione dei rapporti con i familiari e facilitazione delle
relazioni attuali con essi), e ad attivare il processo di separazione-individualizzazione rispetto alla
figura paterna. Lo specialista di riferimento deve poter svolgere le sedute in presenza, categoricamente non online. Si indica inoltre come indispensabile una frequenza settimanale, data
l'età di e la definizione della sua personalità. 4) È altrettanto necessario un percorso di CP_2
sostegno alla genitorialità, in modo separato e congiunto, finalizzato a: A) sostenere la madre nella determinazione del suo ruolo con e verso il padre, incrementando le risorse genitoriali in CP_2 termini di autorevolezza B) aiutare il padre a far evolvere il rapporto ora simbiotico con e CP_2
separarsi psichicamente da lui C) aprire uno scambio comunicativo tra genitori, ora completamente assente.
Alla luce delle risultanze degli approfondimenti peritali, i genitori hanno responsabilmente preso atto della valutazione della psicologa-psicoterapeuta nominata nel corso del giudizio e hanno aderito alle conclusioni e alla proposta formulata dal giudice, impegnandosi altresì a seguire le indicazioni date dal CTU per aiutare il figlio a superare gli “atteggiamenti di rabbia ed opposizione osservati dal consulente e che portano ad un ritiro su di sé, rispetto all'investimento affettivo CP_2
sulla figura materna, come rispetto ad una chiusura sociale” e, segnatamente, dando atto di essere d'accordo per “… l'attivazione di un intervento di supporto psicoterapico per entro un mese CP_2 dal deposito della sentenza e con accordo che le spese verranno suddivise al 50%.”. A loro volta i genitori si sono impegnati a valutare l'attivazione di un proprio percorso di sostegno alla genitorialità.
Ritiene il Collegio di accogliere le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti che prevedono, alla luce degli approfondimenti espletati nel corso del presente giudizio, il mantenimento del collocamento prevalente di presso la madre ma, nel contempo, una CP_2
presa di coscienza delle sue difficoltà e pertanto la necessità – divenuta un impegno da parte dei genitori – di supportarlo attraverso un intervento di supporto psicoterapico finalizzato ad accompagnarlo nel processo di crescita, nei suoi vari aspetti (relazione coi pari, integrazione nel contesto di vita, elaborazione dei rapporti con i familiari e facilitazione delle relazioni attuali con essi) e ad attivare il processo di separazione-individualizzazione rispetto alla figura paterna. Il
Collegio auspica altresì che le parti attivino anche un proprio percorso di sostegno alla genitorialità, sempre volto al perseguimento dell'interesse del figlio, come suggerito dal CTU. pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, come accettato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti e conferma la sentenza n. 1211/2022 resa dal Tribunale di Varese in data 13/10/2022;
2) COMPENSA tra le parti e spese di lite;
3) PONE in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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