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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35547/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVINI ELEONORA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in CORSO MAGENTA, 63 20123 MILANO presso il difensore avv. FAVINI
ELEONORA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da ricorso e ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Milano la chiedendo la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento della somma di euro 11.043,64 per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore di cui alla nota pro forma n. 5 del 3 gennaio 2023 oltre interessi moratori maturati dalla data della nota pro forma sino al saldo e dell'ulteriore somma di euro 863,43 a titolo di rimborso delle spese,
pagina 1 di 3 diritti e onorari per l'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con la produzione documentale dell'attore, all'udienza dell'11 giugno 2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In data 1° dicembre 2020 il sig. conferiva allo studio professionale ricorrente l'incarico di Persona_1 svolgere attività stragiudiziale di consulenza e assistenza e attività giudiziale in favore delle società riconducibili a sé ed alla propria famiglia, tra le quali espressamente si indicava la CP_1 convenendo altresì i relativi compensi orari.
Lo studio legale ha fornito riscontro documentale all'attività stragiudiziale svolta tra dicembre 2020 ed aprile 2022 relativa all'assistenza per la cessione dell'immobile di proprietà della CMS sito in Milano via Cicco Simonetta n. 11/a alla sig.ra (la quale aveva dapprima sottoscritto con la società Per_2 preliminare di vendita poi risolto con scrittura del luglio 2021 con la quale contestualmente il sig. si impegnava ad acquistare l'immobile dalla CMS ed a trasferirlo alla sig.ra (doc. 2); Per_1 Per_2 lo studio assisteva la convenuta anche nella redazione del definitivo di compravendita (doc. 3) e nelle interlocuzioni con la parte acquirente come riportato altresì nel riepilogo delle prestazioni sub doc. 4.
L'importo complessivo di euro 11.043,64 dei compensi esposti nella pro forma n. 5 del 3 gennaio 2023 era inoltre oggetto di espresso riconoscimento debito da parte del legale rappresentante della Per_1 società resistente, quale debito proprio della con la sottoscrizione della lettera del Controparte_1
27.10.2023 contenente l'impegno della società ad onorare un piano di rientro poi disatteso.
I compensi richiesti sono pertanto integralmente dovuti, maggiorati degli interessi di mora.
Deve essere infine riconosciuta l'ulteriore somma di euro 863,43 a titolo di rimborso spese e compensi per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, mediante l'avvio della procedura di negoziazione assistita e di mediazione (nella fattispecie quest'ultima prevista in subiecta materia quale condizione di procedibilità), non risultando alcuna giustificazione della mancata adesione/partecipazione del convenuto ed essendo l'importo conforme alle tabelle di cui al d.m. 147/22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi stante la semplificazione del rito e la non complessità della questione posta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 condanna parte convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 11.043,64 oltre interessi di mora dalla data della nota pro forma sino al saldo effettivo e dell'ulteriore somma di euro 863,43; condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi, euro 2.540,00 per compensi oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35547/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVINI ELEONORA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in CORSO MAGENTA, 63 20123 MILANO presso il difensore avv. FAVINI
ELEONORA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da ricorso e ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Milano la chiedendo la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento della somma di euro 11.043,64 per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore di cui alla nota pro forma n. 5 del 3 gennaio 2023 oltre interessi moratori maturati dalla data della nota pro forma sino al saldo e dell'ulteriore somma di euro 863,43 a titolo di rimborso delle spese,
pagina 1 di 3 diritti e onorari per l'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con la produzione documentale dell'attore, all'udienza dell'11 giugno 2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In data 1° dicembre 2020 il sig. conferiva allo studio professionale ricorrente l'incarico di Persona_1 svolgere attività stragiudiziale di consulenza e assistenza e attività giudiziale in favore delle società riconducibili a sé ed alla propria famiglia, tra le quali espressamente si indicava la CP_1 convenendo altresì i relativi compensi orari.
Lo studio legale ha fornito riscontro documentale all'attività stragiudiziale svolta tra dicembre 2020 ed aprile 2022 relativa all'assistenza per la cessione dell'immobile di proprietà della CMS sito in Milano via Cicco Simonetta n. 11/a alla sig.ra (la quale aveva dapprima sottoscritto con la società Per_2 preliminare di vendita poi risolto con scrittura del luglio 2021 con la quale contestualmente il sig. si impegnava ad acquistare l'immobile dalla CMS ed a trasferirlo alla sig.ra (doc. 2); Per_1 Per_2 lo studio assisteva la convenuta anche nella redazione del definitivo di compravendita (doc. 3) e nelle interlocuzioni con la parte acquirente come riportato altresì nel riepilogo delle prestazioni sub doc. 4.
L'importo complessivo di euro 11.043,64 dei compensi esposti nella pro forma n. 5 del 3 gennaio 2023 era inoltre oggetto di espresso riconoscimento debito da parte del legale rappresentante della Per_1 società resistente, quale debito proprio della con la sottoscrizione della lettera del Controparte_1
27.10.2023 contenente l'impegno della società ad onorare un piano di rientro poi disatteso.
I compensi richiesti sono pertanto integralmente dovuti, maggiorati degli interessi di mora.
Deve essere infine riconosciuta l'ulteriore somma di euro 863,43 a titolo di rimborso spese e compensi per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, mediante l'avvio della procedura di negoziazione assistita e di mediazione (nella fattispecie quest'ultima prevista in subiecta materia quale condizione di procedibilità), non risultando alcuna giustificazione della mancata adesione/partecipazione del convenuto ed essendo l'importo conforme alle tabelle di cui al d.m. 147/22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi stante la semplificazione del rito e la non complessità della questione posta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 condanna parte convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 11.043,64 oltre interessi di mora dalla data della nota pro forma sino al saldo effettivo e dell'ulteriore somma di euro 863,43; condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi, euro 2.540,00 per compensi oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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