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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7089/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005482890/000 notificata dall'agente della riscossione, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420130009712175000 e n. 03420160022104067000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2007/2011, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione art.
6-bis legge 212/2000; 2) l'inesistenza atto in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione;
3) l'inesistenza della notifica dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 25.11.2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere. Con memorie illustrative depositate il 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni instando per la declaratoria della responsabilità ex art. 96 c.p.c. di
ADER.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto da
ADER – atteso che, come dedotto e documentato dall'agente della riscossione, questa Corte, con sentenza n. 6308/2024 del 19.9.2024 resa nel giudizio iscritto al n. 6641/2022 avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219002302248000, ha annullato detta intimazione nella parte relativa, tra l'altro, alle cartelle di pagamento n. 03420130009712175000 e n. 03420160022104067000 accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tali atti presupposti.
In ragione di detta pronuncia sono, pertanto, venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Le spese di lite possono essere compensate mentre la richiesta di condanna di ADER ex art. 96 c.p.c. contenuta nelle memorie illustrative deve essere disattesa stante la inammissibilità di dette memorie in ragione della tardività del deposito, avvenuto il 7.1.2026 oltre i termini di cui all'art. 32 Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7089/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005482890000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005482890/000 notificata dall'agente della riscossione, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420130009712175000 e n. 03420160022104067000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2007/2011, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione art.
6-bis legge 212/2000; 2) l'inesistenza atto in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione;
3) l'inesistenza della notifica dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 25.11.2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere. Con memorie illustrative depositate il 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni instando per la declaratoria della responsabilità ex art. 96 c.p.c. di
ADER.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto da
ADER – atteso che, come dedotto e documentato dall'agente della riscossione, questa Corte, con sentenza n. 6308/2024 del 19.9.2024 resa nel giudizio iscritto al n. 6641/2022 avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219002302248000, ha annullato detta intimazione nella parte relativa, tra l'altro, alle cartelle di pagamento n. 03420130009712175000 e n. 03420160022104067000 accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tali atti presupposti.
In ragione di detta pronuncia sono, pertanto, venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Le spese di lite possono essere compensate mentre la richiesta di condanna di ADER ex art. 96 c.p.c. contenuta nelle memorie illustrative deve essere disattesa stante la inammissibilità di dette memorie in ragione della tardività del deposito, avvenuto il 7.1.2026 oltre i termini di cui all'art. 32 Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite