Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Violazione art. 6-bis legge 212/2000

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto i crediti portati dagli atti presupposti erano stati annullati in un precedente giudizio per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Inesistenza atto per carenza di qualifica dell'agente della riscossione

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto i crediti portati dagli atti presupposti erano stati annullati in un precedente giudizio per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Inesistenza notifica dell'atto

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto i crediti portati dagli atti presupposti erano stati annullati in un precedente giudizio per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto i crediti portati dagli atti presupposti erano stati annullati in un precedente giudizio per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La richiesta è stata disattesa per inammissibilità delle memorie illustrative in ragione della tardività del deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 492
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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