Art. 69.
L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.
La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.
Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627 , sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.
Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 , resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.
((Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.
I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.
Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.
In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82 (in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha introdotto gli ultimi quattro commi al presente articolo) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954 .
L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.
La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.
Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627 , sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.
Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 , resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.
((Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.
I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.
Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.
In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82 (in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha introdotto gli ultimi quattro commi al presente articolo) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954 .