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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/08/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2813 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2813 /2024 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliato in VIA TROTTI Parte_1 C.F._1
46 15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv. LUGANO CAMILLA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._2
G.Effe.G
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, l'Avv. domandava Parte_1
Con in sostanza la condanna del Sig. , titolare della ditta individuale g.Effe. l pagamento CP_1 in proprio favore della somma di Euro 8.667,14 oltre interessi legali maturati e maturandi dal giorno dell'invio della parcella e sino al giorno dell'effettivo saldo, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta nell'ambito del giudizio civile avente R.G. n. 3345/2020, radicato e conclusosi dinanzi al Tribunale di Alessandria.
1 Parte ricorrente deduceva che a seguito del deposito della sentenza nell'ambito del procedimento di cui sopra, quest'ultima veniva inviata al proprio cliente congiuntamente alla parcella relativa all'assistenza giudiziale prestata, ammontante ad Euro 8.667,14, somma comprensiva degli oneri di legge, la quale rimaneva tuttavia insoluta.
Allegava infine che neppure i solleciti successivi (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente) sortivano effetto alcuno, avendo parte TE comunicato telefonicamente di non voler adempiere perché senza redditi.
Parte TE, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 06.05.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si deve evidenziare come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Invero, nello specifico, parte ricorrente ha allegato gli atti ed i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto: la comparsa di costituzione e la procura alle liti
(cfr. doc 2 e 2bis ricorso), le memorie ex art. 183 co. 6 cpc (cfr. doc.ti 3 bis, 4 bis, 5 bis), l'ordinanza istruttoria (cfr. doc 6) le comparse conclusionali e memorie di replica (cfr. doc.ti 7 bis, 8 bis) e la sentenza n. 243/2024 conclusiva del giudizio (cfr. doc. 9 del ricorrente).
2 Di contro, a fronte della prova dell'attività professionale svolta da difensore, parte convenuta, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha invece fornito prova di alcun fatto modificativo, estintivo ovvero impeditivo dell'obbligazione azionata dal ricorrente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale indicato dalla ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari a complessivi Euro 8.667,14, comprensivo degli oneri di legge, relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 3345/2020 del Tribunale di Alessandria, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta provata l'attività difensiva svolta a fronte della procura alle liti rilasciata dall'odierno TE al legale ricorrente: redazione della comparsa di costituzione, delle tre memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e degli atti conclusivi
(comparsa conclusionale e memoria di replica) (cfr. doc.ti allegati al ricorso sopra indicati).
Pertanto, è stata fornita la prova dell'attività difensiva espletata da parte ricorrente nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del procedimento in oggetto.
A fronte della complessiva attività svolta, come si è detto, parte ricorrente ha domandato il pagamento della somma di Euro 8.667,14 (di cui € 7.051,50 per compensi esclusi gli accessori previsti ex lege), comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., già calcolata al netto della ritenuta d'acconto
(cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente).
Tale importo deve essere ritenuto congruo e proporzionato alla luce dell'attività svolta e considerato che risulta in sostanza conforme ai compensi minimi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per le controversie aventi valore rientrante nello scaglione “da Euro 52.000,01
a Euro 260.000,00”, applicabile al caso di specie, in relazione alla Tabella II del D.M. 55/2014, all'epoca vigente (totale compensi minimi previsti in tabella per tali fasi pari ad € 7.052,00).
Il compenso azionato risulta quindi ampiamento congruo.
Deve infine rilevarsi come vi sia adeguata prova di invio e ricezione del sollecito di pagamento solo per la comunicazione p.e.c. del 27.11.2024, in quanto unico messaggio per cui sono state allegate le ricevute di accettazione e consegna (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente), con la conseguenza che gli interessi domandati dal ricorrente dovranno decorrere da tale data.
3 Alla luce di quanto sopra esposto, parte TE dovrà essere condannata al pagamento della somma di Euro 8.667,14, già comprensiva degli oneri di legge, oltre interessi legali decorrenti dalla data del
27.11.2024.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 919,00
fase introduttiva Euro 777,00
fase decisoria Euro 851,00
così per complessivi Euro 2.547,00 per compensi, Euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario. I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ON parte TE , titolare della ditta Controparte_1
G, al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in favore di parte Controparte_2
ricorrente, della somma di € 8.667,14, oltre interessi legali dalla data del 27.11.2024 al saldo;
2. ON parte TE , titolare della ditta Controparte_1
individuale G.Effe.G, a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
264,00 per esborsi e in € 2.547,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e
CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2813 /2024 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliato in VIA TROTTI Parte_1 C.F._1
46 15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv. LUGANO CAMILLA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._2
G.Effe.G
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, l'Avv. domandava Parte_1
Con in sostanza la condanna del Sig. , titolare della ditta individuale g.Effe. l pagamento CP_1 in proprio favore della somma di Euro 8.667,14 oltre interessi legali maturati e maturandi dal giorno dell'invio della parcella e sino al giorno dell'effettivo saldo, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta nell'ambito del giudizio civile avente R.G. n. 3345/2020, radicato e conclusosi dinanzi al Tribunale di Alessandria.
1 Parte ricorrente deduceva che a seguito del deposito della sentenza nell'ambito del procedimento di cui sopra, quest'ultima veniva inviata al proprio cliente congiuntamente alla parcella relativa all'assistenza giudiziale prestata, ammontante ad Euro 8.667,14, somma comprensiva degli oneri di legge, la quale rimaneva tuttavia insoluta.
Allegava infine che neppure i solleciti successivi (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente) sortivano effetto alcuno, avendo parte TE comunicato telefonicamente di non voler adempiere perché senza redditi.
Parte TE, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 06.05.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si deve evidenziare come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Invero, nello specifico, parte ricorrente ha allegato gli atti ed i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto: la comparsa di costituzione e la procura alle liti
(cfr. doc 2 e 2bis ricorso), le memorie ex art. 183 co. 6 cpc (cfr. doc.ti 3 bis, 4 bis, 5 bis), l'ordinanza istruttoria (cfr. doc 6) le comparse conclusionali e memorie di replica (cfr. doc.ti 7 bis, 8 bis) e la sentenza n. 243/2024 conclusiva del giudizio (cfr. doc. 9 del ricorrente).
2 Di contro, a fronte della prova dell'attività professionale svolta da difensore, parte convenuta, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha invece fornito prova di alcun fatto modificativo, estintivo ovvero impeditivo dell'obbligazione azionata dal ricorrente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale indicato dalla ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari a complessivi Euro 8.667,14, comprensivo degli oneri di legge, relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 3345/2020 del Tribunale di Alessandria, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta provata l'attività difensiva svolta a fronte della procura alle liti rilasciata dall'odierno TE al legale ricorrente: redazione della comparsa di costituzione, delle tre memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e degli atti conclusivi
(comparsa conclusionale e memoria di replica) (cfr. doc.ti allegati al ricorso sopra indicati).
Pertanto, è stata fornita la prova dell'attività difensiva espletata da parte ricorrente nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del procedimento in oggetto.
A fronte della complessiva attività svolta, come si è detto, parte ricorrente ha domandato il pagamento della somma di Euro 8.667,14 (di cui € 7.051,50 per compensi esclusi gli accessori previsti ex lege), comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., già calcolata al netto della ritenuta d'acconto
(cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente).
Tale importo deve essere ritenuto congruo e proporzionato alla luce dell'attività svolta e considerato che risulta in sostanza conforme ai compensi minimi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per le controversie aventi valore rientrante nello scaglione “da Euro 52.000,01
a Euro 260.000,00”, applicabile al caso di specie, in relazione alla Tabella II del D.M. 55/2014, all'epoca vigente (totale compensi minimi previsti in tabella per tali fasi pari ad € 7.052,00).
Il compenso azionato risulta quindi ampiamento congruo.
Deve infine rilevarsi come vi sia adeguata prova di invio e ricezione del sollecito di pagamento solo per la comunicazione p.e.c. del 27.11.2024, in quanto unico messaggio per cui sono state allegate le ricevute di accettazione e consegna (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente), con la conseguenza che gli interessi domandati dal ricorrente dovranno decorrere da tale data.
3 Alla luce di quanto sopra esposto, parte TE dovrà essere condannata al pagamento della somma di Euro 8.667,14, già comprensiva degli oneri di legge, oltre interessi legali decorrenti dalla data del
27.11.2024.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 919,00
fase introduttiva Euro 777,00
fase decisoria Euro 851,00
così per complessivi Euro 2.547,00 per compensi, Euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario. I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ON parte TE , titolare della ditta Controparte_1
G, al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in favore di parte Controparte_2
ricorrente, della somma di € 8.667,14, oltre interessi legali dalla data del 27.11.2024 al saldo;
2. ON parte TE , titolare della ditta Controparte_1
individuale G.Effe.G, a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
264,00 per esborsi e in € 2.547,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e
CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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