Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 341
Articolo 1Articolo 3
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25 ottobre 1997
Art. 2. 1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformita' della decisione del Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1990.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1997