Art. 5.
La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.
La data di cui al precedente comma non puo' essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' adottata.
La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.
La data di cui al precedente comma non puo' essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' adottata.