Articolo 5 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 aprile 1963
Art. 5.
La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.
La data di cui al precedente comma non puo' essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' adottata.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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